0.221.554.3Multilateral International Treaty1 juil. 1937
0.221.554.3
CS 11 839; FF 1931 539
Traduzione
Conchiusa a Ginevra il 7 giugno 1930
Approvata dall’Assemblea federale l’8 luglio 19321
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 26 agosto 1932
Entrata in vigore per la Svizzera il I’ luglio 1937
(Stato 17 agosto 2005)
Il Presidente del Reich Germanico; il Presidente Federale della Repubblica d’Austria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile; Sua Maestà il Re di Gran Bretagna, d’Irlanda e dei Territori Britannici di là dei Mari, Imperatore delle Indie; il Presidente della Repubblica di Colombia; Sua Maestà il Re di Danimarca; il Presidente della Repubblica
di Polonia, per la Città Libera di Danzica; il Presidente della Repubblica
dell’ Equatore; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente della Repubblica
di Finlandia; il Presidente della Repubblica Francese; Sua Altezza Serenissima
il Reggente del Regno di Ungheria; Sua Maestà il Re d’Italia; Sua Maestà l’Imperatore del Giappone; Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; il Presidente della Repubblica del Perù; il Presidente della Repubblica dì Polonia; il Presidente della Repubblica Portoghese; Sua Maestà il Re di Svezia; il Consiglio Federale Svizzero; il Presidente della Repubblica Cecoslovacca; il Presidente della
Repubblica Turca; Sua Maestà il Re di Jugoslavia,
mossi dal desiderio di regolare certi problemi del diritto di bollo nei loro rapporti con la cambiale e il vaglia cambiario, hanno designato a loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
si sono accordati nelle seguenti disposizioni:
Qualora tale non fosse già la loro legislazione, le Alte Parti contraenti s’impegnano a mutare le loro leggi in modo che la validità degli obblighi assunti in materia di cambiali e di vaglia cambiari o l’esercizio dei diritti che ne derivano non possano essere subordinati all’osservanza delle disposizioni sul bollo.
Esse possono tuttavia sospendere l’esercizio di questi diritti fino a quando siano pagate le tasse di bollo da loro prescritte e le multe che fossero state inflitte. Possono pure decidere che la qualità e gli effetti di titolo immediatamente esecutorio che, giusta le loro legislazioni, fossero attribuiti alla cambiale e al vaglia cambiario saranno subordinati alla condizione che la tassa di bollo sia stata, fin dalla emissione del titolo, debitamente pagata conformemente alle disposizioni delle loro leggi.
Ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva la facoltà di limitare alle cambiali tratte l’impegno menzionato al primo capoverso.
La presente Convenzione, i cui testi francese e inglese faranno egualmente stato, porterà la data d’oggi.
Essa potrà essere firmata successivamente fino al 6 settembre 1930 in nome di qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e di qualsiasi Stato non membro.
La presente Convenzione sarà ratificata.
Gli atti di ratificazione saranno depositati avanti il I’ settembre 1932 presso il Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà immediatamente il ricevimento a tutti i Membri della Società delle Nazioni e agli Stati non membri compartecipi alla presente Convenzione.
A contare dal 6 settembre 1930, qualsiasi Membro della Società delle Nazioni e qualsiasi Stato non membro potranno aderire alla presente Convenzione.
Quest’adesione avverrà mediante una notificazione al Segretario generale della Società delle Nazioni2che dovrà essere depositata nell’archivio del Segretariato.
Il Segretario generale ne notificherà immediatamente il deposito a tutti coloro che avranno firmato la Convenzione o vi avranno aderito.
La presente Convenzione non entrerà in vigore se non quando sia stata ratificata o siasi ad essa aderito, in nome di sette Membri della Società delle Nazioni o Stati non membri, tra i quali dovranno figurare tre dei Membri della Società delle Nazioni rappresentati in modo permanente nel Consiglio.
La data dell’entrata in vigore sarà il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni, della settima ratificazione o adesione in conformità del capoverso precedente.
Nel fare le notificazioni previste negli articoli 3 e 4 il Segretario generale della Società delle Nazioni3, segnalerà particolarmente che le ratificazioni od adesioni contemplate nel capoverso primo del presente articolo sono state raccolte.
Ogni ratificazione od adesione che avverrà dopo l’entrata in vigore della Convenzione conformemente all’articolo 5 comincerà ad avere effetto il novantesimo giorno successivo alla data a cui essa sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni4.
La presente Convenzione non potrà essere disdetta prima che sia spirato un termine di due anni a contare dalla data a cui sarà entrata in vigore per il rispettivo Stato, Membro o no della Società delle Nazioni; la disdetta produrrà i suoi effetti dal novantesimo giorno successivo a quello in cui il Segretario generale5avrà ricevuto la notificazione direttagli.
Ogni disdetta sarà comunicata immediatamente dal Segretario generale della Società delle Nazioni6a tutte le altre Alte Parti contraenti.
Ogni disdetta non avrà effetto se non per ciò che concerne l’Alta Parte contraente in nome della quale sarà stata data.
Ogni Membro della Società delle Nazioni ed ogni Stato non membro in confronto del quale la presente Convenzione è in vigore potrà dirigere al Segretario generale della Società delle Nazioni7, spirato che sia il quarto anno successivo all’entrata in vigore della Convenzione, una domanda intesa alla modificazione di alcune o di tutte le disposizioni di essa Convenzione.
Se una siffatta domanda, comunicata agli altri Membri o Stati non membri tra i quali la Convenzione è allora in vigore, è appoggiata entro il termine di un anno, da almeno sei di essi, il Consiglio della Società delle Nazioni deciderà se sia il caso di convocare una Conferenza a questo scopo.
Le Alte Parti contraenti possono dichiarare, all’atto della firma della ratificazione o dell’adesione, che, accettando la presente Convenzione, esse non intendono assumere alcun obbligo per quanto concerne il complesso o una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o il loro mandato; in tal caso, la presente Convenzione non sarà applicabile ai territori a cui si riferisce siffatta dichiarazione.
Le Alte Parti contraenti potranno, in seguito, notificare al Segretario generale della Società delle Nazioni8ch’esse intendono rendere la presente Convenzione applicabile al complesso o a una parte qualsiasi dei loro territori a cui si riferisce la dichiarazione prevista al capoverso precedente. In tal caso, la Convenzione si applicherà ai territori a cui si riferisce la notificazione novanta giorni dopo che quest’ultima sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni 1).
Parimente, le Alte Parti contraenti possono in qualsiasi tempo dichiarare ch’esse intendono che la presente Convenzione cessi di applicarsi al complesso o a una parte qualsiasi delle loro colonie, protettorati o territori posti sotto la loro sovranità o il loro mandato; in tal caso, la Convenzione cesserà d’essere applicabile ai territori che sono oggetto di siffatta dichiarazione un anno dopo che quest’ultima sarà stata ricevuta dal Segretario generale della Società delle Nazioni9.
La presente Convenzione sarà registrata dal Segretario generale della Società delle Nazioni tosto che sarà entrata in vigore. Essa sarà poi pubblicata il più presto possibile nella Raccolta dei Trattati della Società delle Nazioni.
In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.Fatto a Ginevra, il sette giugno millenovecentotrenta, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni10; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.(Seguono le firme)
All’atto di procedere alla firma della Convenzione, in data d’oggi, concernente il diritto di bollo in materia di cambiali e di vaglia cambiari, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno convenuto le disposizioni seguenti:
I Membri della Società delle Nazioni e gli Stati non membri che non fossero stati in grado di depositare avanti il 1° settembre 1932 la loro ratificazione sulla detta Convenzione si obbligano a dirigere, nei quindici giorni successivi a questa data, una comunicazione al Segretario generale della Società delle Nazioni, per fargli conoscere la situazione in cui si trovano per ciò che concerne la ratificazione.
Se, alla data dei 1° novembre 1932, le condizioni previste nell’articolo 5, capoverso 1, per l’entrata in vigore della Convenzione, non sono adempite, il Segretario generale della Società delle Nazioni, convocherà una riunione dei Membri della Società delle Nazioni e degli Stati non membri che avessero firmato la Convenzione o vi avessero aderito.
Questa riunione avrà per oggetto l’esame della situazione e dei provvedimenti da prendere, dato il caso, per fronteggiarla.
Le Alte Parti contraenti si comunicheranno reciprocamente, attuate che siano, le disposizioni legislative ch’esse stabiliranno nei loro territori rispettivi in esecuzione della Convenzione.
1. Resta convenuto che, per quanto concerne il Regno Unito di Gran Bretagna e dell’Irlanda settentrionale, i soli titoli ai quali si applicano le disposizioni della presente Convenzione sono le cambiali presentate all’accettazione, accettate o pagabili altrove che nel Regno Unito.
2. La stessa limitazione si applicherà per ciò che concerne qualsiasi colonia, protettorato o territorio posto sotto la sovranità o il mandato di Sua Maestà Britannica al quale la Convenzione venisse ad essere applicabile in virtù dell’articolo 9, semprechè una notificazione che abbia per oggetto questa limitazione sia indirizzata al Segretario generale della Società delle Nazioni11avanti la data alla quale l’applicazione di detta Convenzione entrerà in vigore per questo territorio.
3. Resta pure convenuto che, per quanto concerne l’Irlanda del Nord, le disposizioni della presente Convenzione non si applicheranno se non con le modificazioni che fossero stimate necessarie.
4. Il governo di qualsiasi Stato, Membro o no della Società delle Nazioni che desideri aderire alla Convenzione in virtù dell’articolo 4 con le restrizioni specificate al capoverso 1 precedente, può informare il Segretario generale della Società delle Nazioni12. Quest’ultimo parteciperà questa notificazione ai governi di tutti i Membri della Società delle Nazioni e degli Stati non membri in nome dei quali la Convenzione sarà stata firmata e in nome dei quali si sarà ad essa aderito, chiedendo loro se hanno delle obiezioni da presentare. Se in un termine di sei mesi a contare da detta comunicazione, non è stata mossa alcuna obiezione, la partecipazione alla Convenzione dello Stato che invoca la restrizione di cui si tratta sarà considerata come accettata con questa limitazione.
In fede che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Ginevra, il sette giugno millenovecentotrenta, in un solo esemplare che sarà depositato nell’archivio del Segretariato della Società delle Nazioni13; ne sarà trasmessa copia conforme a tutti i Membri della Società delle Nazioni e a tutti gli Stati non membri rappresentati alla Conferenza.
(Seguono le firme)
| Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Australia* | 3 settembre | 1938 A | 2 dicembre | 1938 | |
| Isola di Norfolk* | 3 settembre | 1938 A | 2 dicembre | 1938 | |
| Austria | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Bahamas* | 19 maggio | 1976 S | 10 luglio | 1973 | |
| Belarus | 4 febbraio | 1998 S | 25 dicembre | 1991 | |
| Belgio | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Brasile | 26 agosto | 1942 | 24 novembre | 1942 | |
| Cina | |||||
| Macaoa | 19 ottobre | 1999 | 20 dicembre | 1999 | |
| Cipro* | 5 marzo | 1968 | 16 agosto | 1960 | |
| Danimarca | 27 luglio | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Groenlandia | 14 luglio | 1965 A | 29 settembre | 1965 | |
| Isole Faeröer | 27 luglio | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Figi* | 25 marzo | 1971 | 10 ottobre | 1970 | |
| Finlandia | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Francia | 27 aprile | 1936 | 26 luglio | 1936 | |
| Germania | 3 ottobre | 1933 | 1° gennaio | 1934 | |
| Giappone | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Irlanda* | 10 luglio | 1936 A | 8 ottobre | 1936 | |
| Italia | 31 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Kazakstan | 20 novembre | 1995 A | 18 febbraio | 1996 | |
| Lussemburgo | 5 marzo | 1963 | 3 giugno | 1963 | |
| Malaysia | 14 gennaio | 1960 | 31 agosto | 1957 | |
| Malta | 6 dicembre | 1966 | 21 settembre | 1964 | |
| Monaco | 25 gennaio | 1934 A | 25 aprile | 1934 | |
| Norvegia | 27 luglio | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Paesi Bassi | 20 agosto | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Papua Nuova Guinea* | 12 febbraio | 1981 A | 13 maggio | 1981 | |
| Polonia | 19 dicembre | 1936 | 19 marzo | 1937 | |
| Portogallo | 8 giugno | 1934 | 6 settembre | 1934 | |
| Regno Unito | 18 aprile | 1934 | 17 luglio | 1934 | |
| Bermuda* | 18 luglio | 1936 A | 16 ottobre | 1936 | |
| Gibilterra* | 18 luglio | 1936 A | 16 ottobre | 1936 | |
| Isole Falkland* | 7 settembre | 1938 A | 6 dicembre | 1938 | |
| Sant’Elena (con Ascension)* | 7 settembre | 1938 A | 6 dicembre | 1938 | |
| Russia | 25 novembre | 1936 A | 23 febbraio | 1937 | |
| Svezia | 27 luglio | 1932 | 1° gennaio | 1934 | |
| Svizzera | 26 agosto | 1932 | 1° luglio | 1937 | |
| Tonga* | 2 febbraio | 1972 | 4 giugno | 1970 | |
| Ucraina | 8 ottobre | 1999 A | 6 gennaio | 2000 | |
| Uganda | 15 aprile | 1965 A | 14 luglio | 1965 | |
| Ungheria | 28 ottobre | 1964 | 26 gennaio | 1965 | |
| * | Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso. | ||||
| a | Il 20 dic. 1999 Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999 la Conv. è applicabile dal 20 dic. 1999 anche alla RAS Macao. |
Con la riserva prevista nella sezione D del protocollo.
Questo Stato mantiene la limitazione prevista nella sezione D del protocollo alla convenzione, riserva secondo cui la convenzione era stata resa applicabile al suo territorio.
La stessa riserva delle Bahamas.
La stessa riserva di Bahamas.
La limitazione prevista nella sezione D del protocollo alla convenzione è applicabile.
Con la riserva prevista nel numero 1 della sezione D del protocollo.
Con la riserva prevista al numero 1 della sezione D del protocollo.
La stessa riserva delle Bahamas.
Art. 1 lett. c del DF dell’8 lug. 1932 (CS 11 895). ↩
Dopo lo scioglimento della Società delle Nazioni, incaricato delle funzioni menzionate è il Segretariato generale delle Nazioni Unite (FF 1946 II 1222 1227 e segg. ediz. ted., 1181 1187 e segg. ediz. franc.). ↩
Vedi la nota all’art. 4. ↩
Vedi la nota all’art. 4. ↩
Vedi la nota all’art. 4. ↩
Vedi la nota all’art. 4. ↩
Vedi la nota all’art. 4. ↩
Vedi la nota all’art. 4. ↩
Vedi la nota all’art. 4. ↩
Vedi la nota all’art. 4. ↩
Vedi la nota all’art. 4 della Conv. ↩
Vedi la nota all’art. 4 della Conv. ↩
Vedi la nota all’art. 4 della Conv. ↩
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