(Stato 5 novembre 1999)
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Traduzione*2*
dell’accordo conchiuso tra il Consiglio Federale Svizzero
e l’Organizzazione Mondiale della Sanità per determinare
lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera
Conchiusa il 21 agosto 1948
Approvata dall’Assemblea federale il 29 settembre 19553
Entrata in vigore con effetto retroattivo al 17 luglio 1948
L’Organizzazione Mondiale della Sanità gode della completa esenzione dai dazi, dalle tasse di statistica, ecc., per qualsiasi merce destinata all’uso ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità o proveniente da quest’ultima, inteso che gli oggetti importati in franchigia possono essere venduti in Svizzera solo a condizioni da stabilire di comune intesa tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Consiglio Federale Svizzero.
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce, per quanto lo concerne, che i divieti e le limitazioni alle importazioni e alle esportazioni di merci non sono applicabili agli oggetti destinati all’uso ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e necessari al suo buon esercizio, salvo le disposizioni delle convenzioni internazionali di carattere generale e le misure che concernono la pubblica sanità, inteso che spetta all’Organizzazione Mondiale della Sanità di ottenere da ogni altro Stato interessato l’eventuale necessario consenso.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità è esente da qualsiasi obbligo di contribuzione in favore di istituzioni generali di previdenza sociale, come le casse di assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione contro gli infortuni, ecc.; è inteso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità provvede, in quanto possibile e a condizioni da stabilire, ad assoggettare ai sistemi svizzeri di assicurazione i suoi agenti che non godono di una equivalente assicurazione sociale presso l’Organizzazione stessa.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità gode, per quanto concerne le comunicazioni destinate alla stampa e alla radiodiffusione, sia direttamente, sia indirettamente, delle tariffe di favore applicate alle comunicazioni di stampa in conformità della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni4.
Il Dipartimento Politico Federale rilascia all’Organizzazione Mondiale della Sanità, per ogni funzionario, una carta di identità con fotografia del titolare. Tale documento, autenticato dal Dipartimento Politico Federale e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, serve quale legittimazione del funzionario nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale o comunale.
I funzionari dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che non sono cittadini svizzeri, godono delle seguenti agevolazioni ed esenzioni:
I funzionari di cittadinanza svizzera, appartenenti a classi determinate, di comune intesa, dal Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Consiglio Federale Svizzero, che si recano in missione o risiedono all’estero a motivo delle loro funzioni, hanno diritto a un passaporto diplomatico rilasciato dal Dipartimento Politico Federale.
La presente convenzione entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Federale Svizzero e del Consiglio esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
RU 1956 1217; FF 1955 II 377 ediz. ted. 389 ediz. franc. ↩
Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta. ↩
Art. 2 lett. e del DF del 29 set. 1955 (RU 1956 1153). ↩
RS 0.784.16 . Vedi ancheRS 0.784.01 /.02 . ↩
RS 0.192.120.281 ↩
Ora: le ambasciate. ↩
Ora: le ambasciate. ↩
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