(Stato 5  novembre 1999)

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0.192.120.281.1

Traduzione*[^2]* 

# Convenzione di esecuzione

dell’accordo conchiuso tra il Consiglio Federale Svizzero<br />e l’Organizzazione Mondiale della Sanità per determinare<br />lo statuto giuridico di questa organizzazione in Svizzera

Conchiusa il 21 agosto 1948<br />Approvata dall’Assemblea federale il 29 settembre 1955[^3]<br />Entrata in vigore con effetto retroattivo al 17 luglio 1948

##### **Art. 1** Franchigia doganale {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--1}
L’Organizzazione Mondiale della Sanità gode della completa esenzione dai dazi, dalle tasse di statistica, ecc., per qualsiasi merce destinata all’uso ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità o proveniente da quest’ultima, inteso che gli oggetti importati in franchigia possono essere venduti in Svizzera solo a condizioni da stabilire di comune intesa tra l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Consiglio Federale Svizzero.

##### **Art. 2** Importazione ed esportazione delle merci {#art_2 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--2}
Il Consiglio Federale Svizzero riconosce, per quanto lo concerne, che i divieti e le limitazioni alle importazioni e alle esportazioni di merci non sono applicabili agli oggetti destinati all’uso ufficiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e necessari al suo buon esercizio, salvo le disposizioni delle convenzioni internazionali di carattere generale e le misure che concernono la pubblica sanità, inteso che spetta all’Organizzazione Mondiale della Sanità di ottenere da ogni altro Stato interessato l’eventuale necessario consenso.

##### **Art. 3** Previdenza sociale {#art_3 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--3}
L’Organizzazione Mondiale della Sanità è esente da qualsiasi obbligo di contribuzione in favore di istituzioni generali di previdenza sociale, come le casse di assicurazione contro la disoccupazione, l’assicurazione contro gli infortuni, ecc.; è inteso che l’Organizzazione Mondiale della Sanità provvede, in quanto possibile e a condizioni da stabilire, ad assoggettare ai sistemi svizzeri di assicurazione i suoi agenti che non godono di una equivalente assicurazione sociale presso l’Organizzazione stessa.

##### **Art. 4** Libera disposizione dei fondi {#art_4 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--4}
1. L’Organizzazione Mondiale della Sanità può essere titolare di conti in qualsiasi moneta.
2. L’Organizzazione Mondiale della Sanità può trasferire liberamente i suoi fondi, divise, numerario e altri valori mobili dalla Svizzera all’estero.
3. L’Organizzazione Mondiale della Sanità può convertire in altra moneta qualsiasi divisa e numerario in suo possesso.
4. Il Consiglio Federale Svizzero, in occasione di trattative con governi stranieri circa il trasferimento di fondi e di merci, terrà conto delle disposizioni contenute nei precedenti paragrafi del presente articolo.

##### **Art. 5** Codici, corriere, valigia {#art_5 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--5}
1. L’Organizzazione Mondiale della Sanità è autorizzata a usare codici nelle sue comunicazioni.
2. L’Organizzazione Mondiale della Sanità gode del diritto di servirsi di corrieri e di far uso di valigie diplomatiche alle stesse condizioni che i governi stranieri.

##### **Art. 6** Comunicazioni di stampa {#art_6 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--6}
L’Organizzazione Mondiale della Sanità gode, per quanto concerne le comunicazioni destinate alla stampa e alla radiodiffusione, sia direttamente, sia indirettamente, delle tariffe di favore applicate alle comunicazioni di stampa in conformità della Convenzione internazionale delle telecomunicazioni[^4].

##### **Art. 7** Libertà di entrata e di dimora {#art_7 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--7}
1. Allo scopo di facilitare l’entrata in Svizzera delle persone indicate nell’articolo 14 dell’accordo[^5], le legazioni[^6]e i consolati di Svizzera riceveranno per tutti i casi in cui è previsto il visto di entrata, preventive istruzioni di carattere generale intese a concedere tale visto mediante presentazione del passaporto o di altro titolo equivalente d’identità o di viaggio e di un documento che attesta la qualità del richiedente nei confronti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
2. Alle legazioni[^7]e ai consolati di Svizzera sarà impartita l’istruzione di rilasciare il visto senza ritardo o termine e senza esigere che il richiedente si presenti di persona o che le rispettive tasse siano pagate.
3. Le disposizioni dell’articolo 14 dell’accordo e del presente articolo sono applicabili, in condizioni analoghe, alla moglie e ai figli dell’interessato, se essi vivono con lui e sono senza professione.

##### **Art. 8** Carta di identità {#art_8 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--8}
Il Dipartimento Politico Federale rilascia all’Organizzazione Mondiale della Sanità, per ogni funzionario, una carta di identità con fotografia del titolare. Tale documento, autenticato dal Dipartimento Politico Federale e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, serve quale legittimazione del funzionario nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale o comunale.

##### **Art. 9** Agevolazioni concesse ai funzionari non svizzeri {#art_9 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--9}
I funzionari dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che non sono cittadini svizzeri, godono delle seguenti agevolazioni ed esenzioni:
a. esenzione da qualsiasi dazio e tassa di statistica o di importazione, per tutti gli oggetti usati o nuovi che il funzionario porta con sé in occasione della sua prima entrata in Svizzera o di ritorno dopo un’assenza minima di tre anni;
b. esenzione dalle limitazioni alla libertà di cambio alle stesse condizioni che valgono per gli agenti diplomatici accreditati presso il Consiglio Federale;
c. in caso di crisi internazionale, agevolazioni di rimpatrio per i funzionari e i membri della loro famiglia, uguali a quelle concesse ai membri di missioni diplomatiche accreditate presso il Consiglio Federale;
d. esenzione dalle imposte federali, cantonali e comunali, conformemente agli usi vigenti per il personale non svizzero delle istituzioni internazionali a Ginevra;
e. esenzione a richiesta del Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e d’intesa con il Dipartimento Politico Federale, dai dazi sulle automobili importate, inteso che questa agevolazione può essere concessa il massimo una volta ogni tre anni e che tali dazi devono essere pagati, qualora la vettura fosse venduta o ceduta a persona che non beneficia dell’esenzione, prima della scadenza del termine fissato, di comune intesa, tra il Consiglio Federale Svizzero e l’Organizzazione Mondiale della Sanità;
f. la visita dei bagagli alla dogana è ridotta al minimo necessario, come è uso per i membri del corpo diplomatico.

##### **Art. 10** Servizio militare {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--10}
1. Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità comunicherà al Consiglio Federale Svizzero l’elenco dei funzionari di cittadinanza svizzera che sono soggetti a obblighi di carattere militare.
2. Il Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Consiglio Federale Svizzero compileranno, di comune accordo, un elenco limitato di funzionari di cittadinanza svizzera che, per le loro funzioni, beneficeranno di dispense.
3. In caso di mobilitazione di altri funzionari svizzeri, l’Organizzazione Mondiale della Sanità può chiedere, tramite il Dipartimento Politico Federale, una dispensa dalla chiamata sotto le armi o qualsiasi altro adeguato provvedimento.

##### **Art. 11** Passaporto diplomatico {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--11}
I funzionari di cittadinanza svizzera, appartenenti a classi determinate, di comune intesa, dal Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Consiglio Federale Svizzero, che si recano in missione o risiedono all’estero a motivo delle loro funzioni, hanno diritto a un passaporto diplomatico rilasciato dal Dipartimento Politico Federale.

##### **Art. 12** Cassa pensioni, ecc. {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--12}
1. Ogni prestazione in capitale dovuta dalla cassa pensioni o da altra istituzione di previdenza sociale agli agenti, funzionari o impiegati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, per qualsiasi circostanza – fine, interruzione o sospensione di servizio – è esente in Svizzera, al momento del versamento, da qualunque imposta sul capitale e sulla rendita.
2. La stessa norma vale per le prestazioni dovute agli agenti, ai funzionari e agli impiegati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, a titolo di indennità per malattia, infortunio, ecc.

##### **Art. 13** Francobolli {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--13}
1. Le autorità federali svizzere emettono francobolli speciali per il servizio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nei limiti delle convenzioni dell’Unione postale universale.
2. Le condizioni di emissione sono stabilite, di comune intesa, secondo gli accordi conchiusi a tale scopo con altre istituzioni internazionali a Ginevra.

##### **Art. 14** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--14}
La presente convenzione entra in vigore con l’approvazione da parte del Consiglio Federale Svizzero e del Consiglio esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

##### **Art. 15** Modificazioni della convenzione {#art_1 omnilex-key=ch-fedlex-international--0.192.120.281.1--15}
1. La presente convenzione può essere modificata a richiesta di ciascuna parte.
2. In tal caso le parti si accordano per stabilire le eventuali modificazioni da apportare alle disposizioni della presente convenzione.
3. Qualora una intesa non sia raggiunta, mediante negoziati, entro il termine di un anno, la presente convenzione potrà essere disdetta dall’una o dall’altra parte con preavviso di due anni.

[^1]: RU  **1956**  1217; FF **1955** II 377 ediz. ted. 389 ediz. franc.
[^2]: Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
[^3]: Art. 2 lett. e del DF del 29 set. 1955 (RU  **1956**  1153).
[^4]: RS  **0.784.16** . Vedi ancheRS  **0.784.01**  **/.02** .
[^5]: RS  **0.192.120.281**
[^6]: Ora: le ambasciate.
[^7]: Ora: le ambasciate.