0.142.111.636Bilateral International Treaty25 févr. 1948
0.142.111.636
RU 1948 178
Traduzione1
Conchiusa il 30 aprile 1947
Entrata in vigore il 25 febbraio 1948
(Stato 25 febbraio 1948)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica d’Austria hanno convenuto quanto segue:
(1). I commercianti, fabbricanti e altri artigiani, come pure i viaggiatori di commercio al loro servizio, che, secondo l’articolo 10 capoverso 7 della convenzione internazionale del 3 novembre 19232per la semplificazione delle formalità doganali, sono in possesso della tessera di legittimazione artigianale rilasciata dall’autorità competente dello Stato in cui l’azienda in questione ha la sua sede, hanno il diritto, riservate le prescrizioni sulla polizia degli stranieri, di raccogliere ordinazioni e fare compere per quest’azienda, senza pagare alcuna tassa o contributo, sul territorio dell’altro Stato presso commercianti ed artigiani o aziende, amministrazioni e stabilimenti privati o pubblici di ogni genere che rivendono le merci offerte o le utilizzano in un modo qualsiasi nella loro azienda. (2). Le disposizioni summenzionate non sono applicabili ai merciaiuoli e negozianti ambulanti, nè all’assunzione di ordinazioni presso privati ed agricoltori; su questo punto, le parti contraenti si riservano piena libertà per quanto concerne la loro legislazione. (3). I commercianti od artigiani muniti della tessera di legittimazione succitata, ed i viaggiatori di commercio al loro servizio, hanno il diritto di portare seco campioni di merci o modelli, ma non le merci stesse. (4). Le parti contraenti si comunicheranno reciprocamente i moduli per la tessera di legittimazione menzionata al primo capoverso del presente articolo, come pure le autorità preposte al rilascio di questi documenti. Per queste tessere di legittimazione non è richiesto alcun visto consolare o altro.
(1). I campioni ed i modelli di merci che sono per se stessi soggetti al dazio (ad eccezione delle bibite e del tabacco) possono essere sdoganati, con annotazione nei registri ufficiali, alle seguenti condizioni:
(2). Le marche distintive apposte ai campioni o ai modelli dagli organi doganali dell’uno degli Stati sono riconosciute dagli organi doganali dell’altro Stato, in quanto siano considerate come prova d’identità sufficiente.
(3). I campioni di derrate alimentari inviati per l’alimentazione della popolazione agli uffici pubblici competenti possono essere esentati dalla condizione della riesportazione.
(4). Lo scarico delle annotazioni nei registri ufficiali al momento della riesportazione o reimportazione viene fatto da tutti gli uffici doganali investiti di questa competenza.
(5). Quando i campioni di merci o i modelli non vengono riesportati entro il termine prescritto, i permessi d’entrata eventualmente necessari dovranno essere esibiti posticipatamente. Rimangono inoltre riservate le prescrizioni concernenti il regolamento dei pagamenti tra i due Stati.
(6). Le disposizioni vigenti sui campioni di merci sono applicabili anche alle merci stesse (eccezione fatta delle derrate alimentari) portate sui mercati o sulle fiere dell’uno dei due Stati. Queste merci sono però esentate dall’obbligo della reimportazione o riesportazione.
(7). Gli articoli in metalli preziosi importati da viaggiatori di commercio, mediante annotazione all’entrata e verso garanzia dei diritti doganali, semplicemente come campioni per dimostrazioni e che non devono quindi entrare nella circolazione libera, sono, a domanda e mediante costituzione di adeguate garanzie, esentati dal controllo ufficiale dei metalli preziosi e dall’obbligo della marchiatura. Se questi lavori non sono riesportati entro il termine prescritto, i diritti garantiti divengono esigibili.
Per quanto concerne la semplificazione delle formalità doganali nel trattamento dei campioni di merci al momento dell’importazione e della riesportazione, come pure in ogni altra materia menzionata negli art. 1 e 2, le parti contraenti si garantiscono reciprocamente il trattamento della nazione più favorita.
La presente convenzione provvisoria entrerà in vigore dopo che sarà stata approvata dai due Governi.
Essa può essere disdetta per il I’ di ogni mese mediante preavviso di tre mesi.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente convenzione provvisoria.Fatto a San Gallo, in doppio esemplare, il 30 aprile 1947.
| Widmer | Stangelberger |
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