Regolamento sulle pubblicazioni ufficiali (RPU)

161.110OrdinanceJan 1, 1900

161.110

Regolamento

sulle pubblicazioni ufficiali

(RPU)

(del 15 aprile 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulle pubblicazioni ufficiali del 22 settembre 2014 (LPU),

decreta:

Oggetto

Art. 1

Questo regolamento precisa la forma, il contenuto ed altri aspetti degli organi di pubblicazione ufficiali del Cantone Ticino.

Raccolta delle leggi

a) contenuto (art. 4 LPU)

Art. 2

La Raccolta delle leggi contiene gli atti normativi in vigore generali e astratti oppure generali e concreti.

La Cancelleria dello Stato può decidere di includere nella Raccolta delle leggi atti di particolare interesse per il pubblico e di escludere atti di efficacia limitata nel tempo oppure di ridotto interesse per il pubblico.

b) correzioni formali (art. 5 LPU)

Art. 3

Esclusi i cambiamenti di poco conto, la Cancelleria dello Stato informa l’organo che ha approvato l’atto normativo delle modifiche apportate al testo.

Forma della pubblicazione (art. 10 LPU)

Art. 4

Il Bollettino ufficiale delle leggi, il Foglio ufficiale e la Raccolta delle leggi sono pubblicati in forma elettronica.

Protezione dei dati (art. 12 LPU)

Art. 5

La ricerca testuale dei contenuti del Foglio ufficiale è possibile soltanto per mezzo del motore di ricerca di quest’ultimo.

In caso di dati personali meritevoli di particolare protezione, la ricerca testuale è possibile solamente per il tempo necessario al raggiungimento dello scopo della pubblicazione.

Le necessarie misure tecniche sono periodicamente aggiornate.

Sicurezza dei dati

Art. 6

Sono adottate e periodicamente aggiornate le misure necessarie per assicurare l’autenticità, l’integrità e la disponibilità delle pubblicazioni ufficiali.

Abrogazione

Art. 7

Il regolamento per la gestione di atti legislativi cantonali e della Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino del 20 gennaio 1993 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 8

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1º giugno 2015.

Pubblicato nel BU 2015, 140.

Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41; precedente modifica: BU 2017, 334.

Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.

Art. modificato dal R 20.1.2021; in vigore dal 1.2.2021 - BU 2021, 41.

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