Legge di applicazione alla legge federale sugli esplosivi

572.100LawJan 1, 1900

572.100

Legge

di applicazione alla legge federale sugli esplosivi

(del 10 novembre 2010)

IL GRAN CONSIGLIO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– richiamata la Legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 (in seguito: LEspl) e l’Ordinanza sugli esplosivi del 27 novembre 2000 (in seguito: OEspl);

– visto il messaggio 12 maggio 2009 n. 6218 del Consiglio di Stato;

– visto il rapporto 13 ottobre 2010 n. 6218R della Commissione della legislazione;

decreta:

Scopo e oggetto della legge

Art. 1

La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di esplosivi.

Autorità competente

Art. 2

Il Consiglio di Stato applica la LEspl e l’OEspl e in particolare:

a) esercita la vigilanza sul commercio di esplosivi e pezzi pirotecnici e adotta i relativi provvedimenti;

b) rilascia le autorizzazioni di vendita e i permessi d’acquisto di esplosivi e pezzi pirotecnici;

c) rilascia le autorizzazioni eccezionali per l’impiego di polvere da fuoco per commemorare ricorrenze storiche o manifestazioni analoghe e per l’uso di fuochi d’artificio con notevole pericolosità potenziale;

d) rilascia l’attestato per l’ammissione ai corsi e agli esami;

e) emana disposizioni concernenti il deposito di fuochi d’artificio nei punti di vendita;

f) revoca o ritira le autorizzazioni rispettivamente i permessi;

g) riscuote le tasse previste dalla legge federale e dalla presente legge;

h) designa il dipartimento competente;

i) può delegare compiti di controllo ai Comuni in materia di vendita di fuochi d’artificio.

Commercio al dettaglio di fuochi d’artificio

Art. 3

Il commercio al dettaglio di fuochi d’artificio è autorizzato a partire dal 15 luglio fino al 1° agosto di ogni anno per la commemorazione della festa nazionale.

Il Consiglio di Stato può, in casi eccezionali, limitarlo, vietarlo o autorizzarlo in altri periodi dell’anno.

Depositi di esplosivi

Art. 4

Il Consiglio di Stato può obbligare il titolare del deposito a concedere l’uso ad altri commercianti contro versamento di un’equa rimunerazione.

Tasse

Art. 5

Per ogni autorizzazione o permesso rilasciato è percepita una tassa fino ad un massimo di fr. 1000.– a copertura dei costi.

Sanzioni

Art. 6

I delitti previsti dalla LEspl sono perseguiti dal Ministero pubblico; esso persegue anche le contravvenzioni, riservato il cpv. 2.

Le contravvenzioni di lieve entità alla LEspl e alla presente legge sono punite dal Dipartimento con una multa sino a fr. 2000.–; è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni.

Autorità di ricorso

Art. 7

Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

I ricorsi non hanno effetto sospensivo.

Abrogazione

Art. 8

È abrogata la Legge del 17 giugno 1981 di applicazione alla legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi.

Entrata in vigore

Art. 9

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicata nel BU 2010, 611.

Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 479.

Entrata in vigore: 31 dicembre 2010 - BU 2010, 611.

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