AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2005.7
Data decisione, Autorità:
24.05.2006, TPT
Titolo:
non approvazione del piano viario e rinvio al comune per studio di una variante con calibri confacenti
Incarto n.
90.2005.7
Lugano
24 maggio
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Matteo Cassina
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 1 febbraio 2005 di
RI 1
patr. da: PR 1
contro
la decisione 21 dicembre 2004 (n. 5944) con cui il
Consiglio di Stato ha approvato alcune varianti del piano regolatore del PI 1;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è
proprietaria del mapp. 221 di, sul quale sorge una casa d’abitazione,
un’autorimessa ed una piscina. Il fondo, di 3185 mq, confina a nord-est, per un
lungo tratto, con via ed a sud, per pochi metri, con salita. La via si diparte
dalla strada cantonale che collega Pura a, serve un’ampia zona residenziale e
d’infrastrutture turistiche ed ha una larghezza di circa m 3.0. Salita è una
strada a fondo cieco perpendicolare a via che porta, anch’essa, ad un comparto
residenziale. Il campo stradale presenta un calibro di m 2.5-3.5.
B. a) Nelle
sedute del 22 e 29 ottobre 1984 il consiglio comunale di ha adottato il piano
regolatore. Dopo l’intersezione con via, via è stata classificata quale strada
di servizio C3 con un calibro di m 6.0. Salita è stata classificata quale
strada di servizio C4 con un calibro di m 4.5, che terminava con una piazza di
giro.
b) Con
risoluzione 5 agosto 1987 (n. 4161) il Consiglio di Stato ha approvato il piano
regolatore.
C. a) Nelle
sedute del 20 dicembre 1990 e 30 marzo 1992 il consiglio comunale di ha
adottato alcune varianti di piano regolatore ed il piano particolareggiato dei
nuclei di villaggio. Il tratto iniziale di via, che qui interessa, è stato riclassificato
quale strada di raccolta con un calibro di m 4.5 ed un marciapiede di m 1.5. Il
calibro di salita è stato ridotto a m 4.0; anche su questa via è stato
preventivato un marciapiede di m 1,5 di larghezza. In ambedue i casi gli allargamenti
erano pianificati sui due lati della via ed il marciapiede era previsto sul
lato della strada a confine con il mappale dell’insorgente.
b) Con risoluzione 31 marzo 1993 (n. 2418)
il Consiglio di Stato ha approvato le varianti ed il piano particolareggiato.
c) Nel 1992 è stato dato avvio al
raggruppamento terreni, nell’ambito del quale il comune ha acquisito parte dei
terreni necessari per gli ampliamenti stradali previsti dal piano regolatore.
D. Il 25
febbraio 2002 il consiglio comunale di ha adottato alcune varianti che hanno mutato
sensibilmente l’assetto viario, rinunciando a gran parte degli allargamenti
previsti dal piano regolatore in vigore. Per via, declassata a strada di
servizio, è stata fissata una larghezza variabile da un minimo di m 3.0 ad un
massimo di m 5.0-6.0. Sia per via sia per salita l’autorità comunale ha inoltre
rinunciato ad allargare i sedimi stradali verso i fondi prospicienti quello della
ricorrente, ossia verso i mapp. 313, 314 e 315 per via ed i mapp. 310 e 311 per
salita, mantenendo invece gli ampliamenti pianificati verso il mapp. 221. Essa
ha pure proposto la soppressione della piazza di giro prevista al termine di
salita.
E. Con ricorso
27 giugno 2002 RI 1 è insorta contro questa deliberazione al Consiglio di
Stato, postulando in via principale che i vincoli posti dalla variante a carico
della sua particella fossero annullati ed in via subordinata che l’ampliamento
di salita venisse attuato sul lato opposto della strada, ossia verso i mapp.
310 e 311.
F. Con
risoluzione 21 dicembre 2004 (n. 5944) il Consiglio di Stato non ha approvato le
proposte comunali sottopostegli in merito a via e salita ed ha rinviato gli
atti al comune per lo studio di una variante volta ad individuare dei calibri confacenti
ai potenziali insediativi delle aree servite. I calibri previsti sono stati
ritenuti insufficienti e, per salita, è pure stata criticata la scelta di sopprimere
la piazza di giro, trattandosi di una strada a fondo cieco. Nello stesso tempo il
Governo ha respinto l’impugnativa della ricorrente. Oltre a quanto già considerato,
il Governo ha aggiunto che l’investimento finanziario per l’allargamento di via
verso i mapp. 313, 314 e 315 appariva sproporzionato in considerazione dei
manufatti esistenti e, per lo stesso motivo, andava esclusa una ripartizione di
tale onere sui due lati della strada. In merito a salita esso ha tutelato l’ampliamento
previsto dal comune sul mappale dell’insorgente, in quanto atto a preservare la
cappelletta sita sul lato opposto della strada all’incrocio tra via e salita ed
inoltre perché naturale prolungamento dell’allargamento di via.
G. Con ricorso
1 febbraio 2005 RI 1 si è aggravata contro la menzionata decisione, postulando
il suo annullamento e lo spostamento dell’allargamento di via e salita sui
fondi prospicienti la sua proprietà; in via subordinata ha chiesto lo stralcio
delle considerazioni sviluppate dall’Esecutivo cantonale per respingere il suo
gravame. Oltre a contestare i motivi addotti dal Consiglio di Stato,
l’insorgente sostiene che l’esclusione dei tratti di strada che toccano la sua
proprietà dallo studio delle varianti imposte dal Governo sia illegittima. Ha
pure asserito che l’esecuzione dell’allargamento a carico dei fondi dirimpettai
non causerebbe oneri tecnico-finanziari maggiori.
H. La
divisione della pianificazione ed il municipio hanno postulato la reiezione del
gravame.
I. a) Il 14
settembre 2005 si sono tenuti l’udienza ed il sopralluogo in contraddittorio,
in occasione del quale sono state scattate alcune fotografie, acquisite in
seguito agli atti.
b) In quella occasione l’insorgente si è
inoltre riservata un termine sino al 30 settembre 2005 per decidere in merito
al mantenimento dell’impugnativa. Con lettera 30 settembre 2005 del suo
patrocinatore, la ricorrente ha tuttavia comunicato al tribunale di mantenere
il gravame.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38
cpv. 1 LALPT) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett.
b LALPT). Il ricorso è dunque ricevibile.
- In campo
pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è, però,
assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il potere
cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
2.3.1. Mediante l’adozione della variante di piano regolatore in oggetto
PI 1 ha voluto modificare sensibilmente l’assetto del piano viario in vigore, rinunciando
a gran parte degli allargamenti previsti, in quanto di difficile esecuzione
(cfr. rapporto di pianificazione, ottobre 2001, pag. 2). Pur comprendendo
questo intento a livello generale, il Consiglio di Stato non ha condiviso la
scelta di abbandonare gli allargamenti laddove la superficie necessaria era già
stata acquisita in sede di raggruppamento terreni e la rinuncia avrebbe
compromesso la funzionalità dei tratti stradali per rapporto ai potenziali
insediativi. Ciò è stato ritenuto il caso per via. Il comune ha rinunciato al
calibro in vigore di m 6.0 (m 4.5 di carreggiata e m 1.5 di marciapiede) accontentandosi
della larghezza minima attuale di m 3.0 con punte massime di m 5.0-6.0. Considerato
che il sedime necessario per gli ampliamenti era già stato acquisito e che la
strada serviva un importante comparto edificabile residenziale e
d’infrastrutture turistiche, il Governo non ha approvato la proposta ed ha
invitato il comune ad elaborare una variante volta ad individuare un calibro maggiormente
confacente ed adeguato, pur ammettendo una riduzione di quello massimo fino a m
5.0. Anche in merito a salita l’Esecutivo cantonale ha ritornato gli atti al
comune, non condividendo la rinuncia al suo allargamento lungo tutta la sua
estensione, che avrebbe impedito di gestire convenientemente il traffico
veicolare lungo la stessa, come pure la soppressione della piazza di giro. Nell’ambito
dell’evasione del gravame della ricorrente, l’Esecutivo cantonale ha comunque
ritenuto di tutelare la scelta comunale di abbandonare l’allargamento di via lungo
i mapp. 313, 314 e 315 piuttosto che quello previsto verso la particella della
ricorrente per motivi di ordine finanziario, poiché di più facile realizzazione
e, dunque, meno oneroso. Per salita il Governo ha indicato che un allargamento sul
fondo dell’insorgente era preferibile, in quanto rappresentava il naturale
prolungamento di quello lungo via ed avrebbe inoltre permesso di salvaguardare la
cappelletta posta sul lato opposto della strada, ossia all’intersezione con via
stessa. Il gravame dell’insorgente è stato pertanto respinto.
3.2. In concreto le proposte comunali in
merito a via e salita non sono state approvate dal Consiglio di Stato, il quale
ha invitato il comune a presentare una nuova variante. Già per questo semplice
motivo il Consiglio di Stato avrebbe dovuto accogliere il gravame di RI 1, che censurava
tali varianti. Il Governo, ritenuta la non approvazione, in linea di principio
e generale, delle menzionate modifiche del piano viario, non poteva dunque
pronunciarsi su di una singola parte del relativo tracciato, concernente
specificatamente il fondo della ricorrente. La sua decisione, su questo punto,
appare dunque prematura e, nello stesso tempo, contraddittoria, e deve essere,
per finire, annullata. Rimane, beninteso, riservato il diritto, per il comune,
di riproporre una soluzione simile o identica nel contesto del complesso della
nuova proposta viaria, che la proprietaria potrà nuovamente, a sua volta
contestare davanti al Consiglio di Stato dapprima e, di seguito, al Tribunale.
- Entro
questi limiti il ricorso va accolto. Alla ricorrente viene riconosciuto un adeguato
importo a titolo di ripetibili (art. 28 PAmm), che deve essere imposto a carico
del comune, soccombente.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è accolto.
§. Di
conseguenza, la risoluzione 21 dicembre 2004 (n. 5944) del Consiglio di Stato è
riformata nel senso che il ricorso 27 giugno
2002 di RI 1 è accolto.
-
Non si
preleva tassa di giustizia. Il comune rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a
titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
;
;
.
Per il Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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