AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2002.56
Data decisione, Autorità:
02.09.2003, TPT
Incarto n.
90.2002.56-162
Lugano
2 settembre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi,
Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi di
__________ __________ __________, __________ __________
__________, __________ __________
rappr. da: avv. __________ __________
__________, __________ __________
dell'11 marzo 2002
Impresa __________ __________ __________,
rappr. da: studio legale __________ &
__________, __________ __________
del 10 dicembre 2002
contro
la risoluzione 5 febbraio 2002 (n.
__________) con cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di
__________;
viste le risposte:
a) al ricorso di __________ __________ __________ __________ e di
__________ __________:
b) al ricorso 10 dicembre 2002 dell'Impresa __________ __________
__________:
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto, in
fatto:
A. __________
e __________ __________ sono proprietari dei mapp. __________8, __________,
__________, __________e __________a __________. Tutti i fondi, inedificati,
sono ubicati in località __________. I mapp. __________, __________ e
__________, tra di essi confinanti, sono posti sopra la strada cantonale che
collega __________ a __________. I mapp. __________ e __________, pure tra di essi
contigui, sono siti tra la cantonale ed il lago __________.
B. Nella
seduta del 20 marzo 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione del piano regolatore. La parte non boschiva dei mapp. __________ e
__________ed il mapp. __________ sono stati assegnati alla zona R2 (residenziale
estensiva). I mapp. __________e __________sono inoltre stati inclusi nel perimetro
delle zone esposte a pericoli naturali: più precisamente nella zona II, a
rischio medio. Il mapp. __________è stato assegnato alla zona per attrezzature
pubbliche del porto di __________ (AP 13a), mentre che il mapp. __________è
stato attribuito alla zona RP/SP (riva protetta riservata a svago privato).
Tutti i fondi sono infine stati inclusi nell'area dell'inventario dei rettili
del Cantone Ticino.
Con
ricorso 6 luglio 2000 __________ e __________ __________ sono insorti contro
quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendo l'esclusione dei mapp.
__________e __________dalle zone esposte a pericoli naturali e dall'area
dell'inventario dei rettili. In via subordinata, oltre a confermare quest'ultima
domanda, essi hanno chiesto al Governo di ordinare una modifica del piano
regolatore volta a determinare il tipo di ripari ed il luogo ove essi dovevano
essere eretti.
C. Con
risoluzione 5 febbraio 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano. Esso ha tuttavia negato l'approvazione di alcune proposte pianificatorie,
sospeso su altre la propria decisione ed infine modificato d'ufficio il piano regolatore
su ulteriori oggetti.
Per
quanto qui interessa il Governo ha rilevato che il problema delle zone esposte
a pericoli naturali, più precisamente alla caduta di sassi, non era stato
affrontato e risolto in maniera soddisfacente. Per questo motivo esso ha
sospeso la decisione di approvazione dell'attribuzione alla zona edificabile
dei terreni esposti a tali pericoli nel comparto . __________
-, accertati attraverso uno studio di dettaglio allestito il 19
luglio 1999, e fissato al comune un termine di tre anni per realizzare i
necessari interventi di premunizione; in assenza di questi ultimi
l'approvazione dell'assegnazione alla zona edificabile di quei fondi sarebbe
stata negata (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.4.3, lett. a, pag. 24 segg.).
Il Consiglio di Stato ha, di conseguenza, sospeso anche la decisione di
approvazione dell'art. 31 NAPR, il quale regolamentava l'edificazione nelle
zone esposte a tali pericoli. A seguito di tale decisione il Governo ha sospeso,
quantomeno parzialmente, la decisione sul ricorso dei coniugi __________, i cui
mapp. __________ e __________erano compresi nel settore . __________
-, fino al momento in cui avrebbe deciso se approvare o meno la zona
edificabile esposta a pericoli naturali situata in tale comparto (cfr.
risoluzione impugnata, cifra 4.4.3, pag. 59 segg.).
Il
Consiglio di Stato non ha inoltre condiviso l'attribuzione alla zona RP/SP dei mapp.
__________, __________, __________e __________, adiacenti all'impianto portuale
di __________ e precedentemente vincolati per la realizzazione di quest'ultimo.
Esso ha ritenuto che il comune avrebbe perso l'occasione per acquisire delle
superfici a lago da destinare allo svago pubblico, come prescritto dal piano
direttore. L'ente locale è pertanto stato chiamato a presentare una variante in
tal senso (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.4.1, lett. m, pag. 19 seg.;
cifra 5.2, lett. a, pag. 75).
D. Con
ricorso 11 marzo 2002 __________ e __________ __________ insorgono innanzi a
questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa. I ricorrenti
domandano che venga immediatamente approvata l'assegnazione alla zona edificabile
dei mapp. __________e __________ e che questi vengano altresì esclusi dalle
zone soggette a pericoli naturali. In via subordinata ed ancor più subordinata,
oltre a confermare la domanda di assegnazione immediata delle particelle alla
zona edificabile, i ricorrenti domandano che detti fondi siano assegnati alle
zone di pericolo III (rischio basso) rispettivamente II (rischio medio).
Rimproverano in particolare allo Stato di essere venuto meno nell'adempimento
dei compiti che gli affida la legge sui territori soggetti a pericoli naturali
del 29 gennaio 1990 (LTPN), addossando i relativi oneri al comune. Mettono
inoltre in dubbio l'interesse pubblico e la proporzionalità del provvedimento
impugnato, che ritengono discriminatorio e lesivo del principio della buona
fede. Secondo il parere di un perito, che ha fornito una consulenza geotecnica
in vista dell'edificazione dei fondi, esiste difatti la possibilità di proteggerli
adeguatamente tramite l'erezione di ripari sugli stessi.
Gli
insorgenti postulano inoltre l'approvazione dell'attribuzione del mapp.
__________alla zona RP/SP. Censurano la decisione del Governo in quanto destituita
di interesse pubblico e lesiva dei principi della proporzionalità e dell'autonomia
comunale.
E. La
risoluzione governativa in oggetto è stata pubblicata presso la cancelleria comunale
di __________ nel periodo 29 ottobre /28 novembre 2002. Con ricorso 10 dicembre
2002 l'Impresa Generale __________ __________, legata ai coniugi __________ da
un contratto di costruzione di una casa d'abitazione ai mapp. __________,
__________ e __________e che aveva altresì inoltrato una domanda di costruzione
a questo scopo, è insorta innanzi a questo Tribunale. Pure essa chiede
l'assegnazione immediata dei menzionati terreni alla zona edificabile.
F. La
divisione della pianificazione territoriale chiede la reiezione di entrambe le
impugnative. Il municipio di __________ postula invece l'accoglimento parziale
dei ricorsi, volto a ripristinare la situazione legale sancita dal consiglio
comunale, per quanto concerne i mapp. __________ e __________, e l'accoglimento
integrale di quello dei coniugi __________ per quanto attiene all'azzonamento
del mapp. __________. Questi ultimi postulano la reiezione del gravame
dell'Impresa Generale __________ __________, eccependo in limine l'assenza di
legittimazione a ricorrere della stessa e la tardività dell'impugnativa.
G. In
data 11 aprile 2003 il Tribunale ha tenuto un'udienza, in occasione della quale
le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Al termine della stessa è
stato esperito un sopralluogo al mapp. __________. Gli insorgenti hanno indi
ribadito argomenti e domande con conclusioni del 15 maggio 2003.
considerato, in diritto:
- 1.1.
La competenza del Tribunale è data, il ricorso dei coniugi __________ è tempestivo
(art. 38 cpv. 1 LALPT) e la loro legittimazione certa (art. 38 cpv. 4 lett. c
LALPT). Il loro gravame è pertanto ricevibile. Questi ricorrenti eccepiscono la
tardività del gravame dell'Impresa Generale __________ __________, che essi
affermano di aver messo al corrente della decisione impugnata ben prima della
pubblicazione della stessa effettuata svariati mesi dopo dal municipio. Negano
inoltre che la ditta in rassegna possegga la legittimazione a ricorrere. Al
riguardo il Tribunale considera quanto segue.
1.2.
Il piano regolatore è adottato dal legislativo comunale (art. 34 cpv. 1 LALPT).
Contro il contenuto del piano è dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 35
cpv. 1 LALPT). Sono legittimati a ricorrere ogni cittadino attivo del comune
(lett. a) e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione
(lett. b). Il Consiglio di Stato esamina gli atti e decide i ricorsi, approva
in tutto o in parte il piano regolatore oppure nega l'approvazione (art. 37
cpv. 1 LALPT). Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al
Tribunale della pianificazione del territorio (art. 38 cpv. 1 LALPT). L'art. 38
cpv. 4 LALPT legittima a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti, per
gli stessi motivi (lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse
degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato
(lett. c).
La
ricorrente vanta (e potrebbe vantare unicamente) un interesse degno di protezione
secondo la terminologia impiegata agli art. 35 cpv. 2 lett. b e 38 cpv. 4 lett.
c LALPT, ispirata alla legislazione federale (art. 48 lett. a PA; 103 lett. a
OG), ovvero un interesse legittimo ai sensi dell'art. 43 PAmm, all'impugnazione
della risoluzione governativa. Per essere tale quest'interesse dev'essere, tra
l'altro, personale, ovvero proprio, e diretto (cfr. sul concetto di interesse
legittimo RDAT II-2001 n. 2 consid. 2.1. con rinvii; Borghi/Corti, Compendio di
procedura amministrativa ticinese, ad art. 43; Bovay, Procédure administrative,
Berna 2000, pag. 350 segg.; Scolari, Diritto amminsitrativo, Parte generale,
2.a edizione, Cadenazzo 2002, n. 1255 segg.; in particolare circa l'interesse
personale e diretto RDAT I-1992 n. 17). In concreto, l'Impresa generale
__________ __________, attiva nel ramo edilizio, non è proprietaria dei mapp.
__________ e __________, toccati dalla risoluzione governativa di sospensione
della procedura di approvazione circa la loro assegnazione alla zona edificabile,
ma è semplicemente legata ai coniugi __________ da un contratto di costruzione
di una casa d'abitazione sui predetti fondi; in relazione a tale contratto la
ricorrente aveva inoltrato una domanda di licenza edilizia concernente la
realizzazione di una casa unifamiliare, che è stata negata con decisione del
municipio di __________ 6 giugno 2002 per il motivo che l'approvazione della
zona edificabile era stata sospesa attraverso la risoluzione governativa qui
impugnata. All'Impresa generale __________ __________ non può pertanto essere
riconosciuto un interesse proprio, ovvero indipendente ed autonomo rispetto a
quello dei proprietari, e nello stesso tempo diretto al conseguimento dell'edificabilità
immediata dei fondi. Il suo gravame dev'essere, di conseguenza, dichiarato irricevibile
già per difetto della necessaria legittimazione. Non è pertanto nemmeno
necessario verificare se esso sia tempestivo, come comunque parrebbe prima facie.
L'impugnativa dell'Impresa Generale __________ __________ andrebbe ad ogni buon
conto respinta nel merito per i motivi che seguono, nella misura almeno in cui
le censure abbiano una qualche pertinenza: la ricorrente situa difatti erroneamente
i fondi in oggetto nel comparto di __________, per il quale tanto il comune
quanto il Governo hanno disposto una soluzione differente.
- In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- 3.1.
I piani di utilizzazione - nel nostro Cantone chiamati, a livello comunale,
piani regolatori (art. 24 segg. LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del
suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone
edificabili, agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Le zone edificabili
comprendono, secondo l'art. 15 LPT, i terreni idonei all'edificazione che sono
già stati edificati in larga misura (lett. a) e quelli prevedibilmente necessari
ed urbanizzati entro 15 anni (lett. b).
3.2.
Un terreno è idoneo all'edificazione quando le sue caratteristiche soddisfano
le esigenze richieste dall'utilizzazione prevista per lo stesso. Oltre al
requisito dell'edificabilità del terreno dal profilo tecnico, che al giorno
d'oggi è quasi sempre soddisfatto, per decidere in merito all'idoneità di un
terreno alla costruzione devono essere presi in considerazione, anzitutto, gli
scopi ed i principi che reggono la pianificazione del territorio (art. 1 e 3
LPT). L'assegnazione di un terreno alla zona residenziale deve pertanto, in
primo luogo, rispondere alla necessità di creare e conservare degli
insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT) ed al principio di
salvaguardare, per quanto possibile, i luoghi destinati all'abitazione da
immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. b LPT). L'esposizione di un
terreno a pericoli naturali può pertanto pregiudicare la sua idoneità
all'edificazione e, di conseguenza, la possibilità di includerlo nella zona
edificabile (Flückiger, Commentario LPT, ad art. 15 n. 42-49, con rinvii; Zen-Ruffinen/Guy-Ecabert,
Aménagement du territoire, construction, expropriation, Berna 2001, n. 317,
pure con rinvii). In sintonia con la legislazione federale gli obiettivi
pianificatori cantonali del piano direttore, adottati dal Gran Consiglio con
decreto legislativo del 12 dicembre 1990, stabiliscono, a questo riguardo,
l'obbligo di "predisporre i necessari provvedimenti pianificatori per
evitare insediamenti in zone critiche e fissare le condizioni per un adeguato
uso del suolo in tali zone" (cfr. obiettivi in materia di pericoli
naturali, A.4. lett. d).
3.3.
Anche l'obbligo per i Cantoni, sancito all'art. 6 cpv. 2 lett. c LPT, di
designare nei fondamenti del piano direttore i territori che sono minacciati in
misura rilevante da pericoli naturali dev'essere messo in relazione con la
delimitazione dei terreni idonei all'edificazione ai sensi dell'art. 15 LPT (Flückiger,
ibidem). Nel nostro Cantone gli studi di base svolti in questo ambito hanno
indotto il Consiglio di Stato ad adottare la scheda di coordinamento n. 4.1 del
piano direttore, di risultato intermedio, avente come oggetto proprio i
territori soggetti a pericoli naturali ed il cui scopo consiste nell'attuazione
a livello pianificatorio di adeguate misure di prevenzione, al fine di
aumentare a lungo termine la sicurezza delle persone e delle cose, di
permettere l'uso adeguato del suolo, come pure di ridurre i costi sociali
provocati dai pericoli naturali. Le modalità di coordinamento prevedono che il
Cantone, nell'ambito dell'allestimento del catasto cantonale dei territori
soggetti a pericoli naturali conformemente alla relativa legge del 29 gennaio
1990, porta a termine l'approfondimento e la puntualizzazione delle conoscenze
sui territori soggetti a pericoli naturali rappresentati graficamente nel piano
direttore e verifica inoltre il grado di rischio del rimanente territorio
potenzialmente soggetto a pericolo. I comuni forniscono a questo scopo al
Cantone tutte le informazioni e conoscenze di cui dispongono su detti pericoli.
Le misure pianificatorie di prevenzione devono essere successivamente
consolidate dai comuni interessati tramite le necessarie modifiche dei piani
regolatori.
3.4.
La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 (LTPN),
che attua il coordinamento previsto attraverso la scheda n. 4.1 del piano
direttore, disciplina l'accertamento, la premunizione ed i risanamento dei
territori esposti o colpiti da pericoli naturali, come pure il sussidiamento
dei necessari provvedimenti (art. 1 LTPN).
L'accertamento
dei territori esposti o colpiti da pericoli naturali è operato mediante
l'allestimento di un piano (in origine definito catasto) delle zone soggette a
pericolo (PZP; art. 2 cpv. 1 LTPN). Esso comprende il catasto degli eventi conosciuti
e la carta dei pericoli potenziali (art. 2 cpv. 3 LTPN). Il mancato inserimento
di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità (art. 2 cpv. 2 LTPN).
Il PZP serve quale base per il disciplinamento degli interventi di premunizione
e risanamento (art. 3 cpv. 1 LTPN). Il Cantone, i comuni e le Regioni devono
inoltre tenerne conto nell'ambito delle loro pianificazioni territoriali e dei
programmi di sviluppo regionali (art. 3 cpv. 2 LTPN).
Sono
iscritti nel PZP i territori soggetti a pericoli naturali, segnatamente quelli
soggetti a spostamenti di terreno permanenti, a caduta di valanghe, frane,
crolli di roccia, alluvionamenti e inondazioni (art. 4 LTPN). Il PZP è
costituito da piani in scala non inferiore a 1:10'000 e da una relazione
tecnica (art. 5 cpv. 1 LTPN). I piani descrivono in scala adeguata i territori
esposti a pericoli e riportano graficamente gli eventi conosciuti, i rilievi effettuati
e le zone soggette a pericolo. Essi indicano segnatamente il genere e il grado
di pericolo. All'interno delle superfici edificabili e nelle immediate
vicinanze le zone soggette a pericoli vengono riportate su un piano particellare
(art. 2 RLTPN). Nella relazione tecnica viene esposto il riassunto delle ricerche
eseguite e sono elencati i pericoli naturali rilevati (art. 3 RLTPN).
Il
PZP è allestito dal dipartimento del territorio in collaborazione con i servizi
statali interessati, previa consultazione dei municipi (art. 6 cpv. 1 LTPN;
art. 1 RLTPN), di regola su scala comunale; può tuttavia essere elaborato a
tappe, per singoli comprensori, decisi dal dipartimento (art. 4 RLTPN). La
popolazione partecipa all'allestimento attraverso periodiche riunioni
informative convocate dal dipartimento (art. 6 cpv. 2 LTPN). Il PZP è
pubblicato per un periodo di tre mesi presso i comuni interessati (art. 7 LTPN;
art. 5 RLTPN). Gli enti pubblici, le Regioni e i privati interessati hanno la
facoltà di ricorrere contro il PZP al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla
scadenza del periodo di pubblicazione (art. 8 LTPN). Il Consiglio di Stato
decide inappellabilmente i ricorsi e adotta il PZP (art. 9 LTPN). L'inclusione
di un fondo al PZP è menzionata a registro fondiario a cura del dipartimento
(art. 9a LTPN). Le norme sull'adozione del PZP si applicano anche alla sua
modifica (art. 10 LTPN).
La
premunizione ed il risanamento dei territori soggetti a pericoli naturali sono
pianificati nel piano cantonale di premunizione e risanamento (PCPR; art. 11
LTPN). Il PCPR indica (art. 12 cpv. 1 LTPN): i concetti ai quali deve
uniformarsi la sistemazione idraulica, idrogeologica e valangaria del Cantone
(cifra 1); le opere di premunizione, di risanamento e di manutenzione, con il
loro grado di priorità, intese alla protezione, da catastrofi naturali, della
vita umana e di beni materiali ragguardevoli (cifra 2); i tempi di attuazione
(cifra 3); i compiti delle Regioni (cifra 4); gli enti pubblici incaricati
degli studi esecutivi e dell'attuazione, come pure i consorzi, istituiti o da
istituire conformemente all'apposita legislazione (cifra 5); le valutazioni di
spesa (cifra 6). Il PCPR, che dev'essere coordinato con il piano direttore e il
piano finanziario (art. 12 cpv. 2 LTPN), è costituito da un rapporto corredato
dalle necessarie rappresentazioni cartografiche e tabelle sinottiche (art. 13
LTPN). Il relativo progetto è allestito dal Consiglio di Stato (art. 14 LTPN),
che lo notifica a comuni, consorzi e Regioni, i quali possono presentare
osservazioni e proposte (art. 15 LTPN). Il Consiglio di Stato esamina le
osservazioni e le proposte ed adotta il PCPR (art. 16 LTPN), che entra
immediatamente in vigore (art. 17 LTPN). Le norme sull'adozione del PCPR si applicano
anche alla sua modifica (art. 18 cpv. 1 LTPN).
Gli
enti designati dal PCPR provvedono all'attuazione degli interventi (art. 19
LTPN), che possono essere sussidiati dal Cantone e dalla Confederazione (art.
da 21 a 24 LTPN).
- 4.1.
Le rappresentazioni grafiche del piano regolatore approvato dal Consiglio di
Stato il 2 luglio 1991 riportavano, a titolo indicativo, due estese fasce di
potenziale pericolo naturale cui era esposto il territorio di __________: l'una
riguardava il territorio a monte della zona edificabile compresa tra il nucleo
del comune e la località , ubicata ad ovest del nucleo stesso, senza
incidere sulla zona edificabile; l'altra concerneva il comparto ò-
e si poneva in conflitto diretto con la zona fabbricabile del piano regolatore.
Queste fasce erano state definite mediante accertamento dell'Istituto
__________ della __________ () del 1984. Incaricato da quest'ultimo
istituto, il 3 giugno 1991 lo studio di geologia dell'ing. __________
__________ presentò un rilievo geomorfologico del territorio comunale,
successivamente aggiornato il 3 maggio 1993, che evidenziava un pericolo di
caduta di massi generalizzato per l'intero comune, ma in particolare per la
località di __________, ubicata sopra il territorio (edificabile) di
__________o, __________ e . L' ha indi proceduto ad un
affinamento degli accertamenti, culminato con la presentazione di uno studio 19
luglio 1999 del __________ (Consorzio __________ per il __________ dei
__________ __________), sottoscritto dagli ingg. __________ __________ e
__________ __________ ed incentrato essenzialmente sull'esame di due aree particolarmente
esposte alla caduta di sassi/blocchi/massi: quella, già menzionata di
__________, e quella della valle di __________, compresa tra il , la
chiesa di __________ (. __________ del ) e la lo.
Questo rapporto, esteso sino a livello particellare, concludeva, per il settore
di __________, ad un'intensità prevalentemente media del fenomeno di caduta
sassi/massi, che interessava, oltre alla foresta, anche una serie di fondi
posti nelle sottostanti località di __________, __________ e __________, di cui
la maggior parte edificati: tra questi figuravano anche i mapp. __________e
__________, di proprietà dei ricorrenti. I periti consigliavano di intervenire
con protezioni di tipo passivo (reti, muri, rinforzi ecc.) e attivo (disgaggi,
ancoraggi, sottomurazioni ecc.); queste ultime in combinazione con un
monitoraggio per quei blocchi e massi situati nelle parti alte, che avrebbero
potuto sviluppare delle grandi energie nella loro caduta (cfr. rapporto citato,
pag. 28 seg., 48). Gli esperti avevano stimato la stessa intensità del fenomeno
anche per il settore della valle di __________, che - oltre alla foresta -
interessava però un numero inferiore di fondi, per la maggior parte non edificati,
compresi tra la località di __________. __________ e l'oratorio di __________
da __________, posto accanto alla chiesa, sopra la sede dell'amministrazione
comunale. Faceva eccezione un'area comprendente il citato oratorio e una lingua
di terra immediatamente sovrastante lo stesso, in relazione alla quale l'intensità
del fenomeno veniva quantificata come elevata. In questo caso gli esperti
consigliavano di fissare od asportare i blocchi che causavano pericolo, procedendo
altresì ad eseguire verifiche e bonifiche per l'intero settore (cfr. rapporto
citato, pag. 46 e 48). Lo studio del __________ presentava, in annesso, le
mappe delle aree di pericolo in scala 1:2000, che indicavano, in generale, per
i settori in oggetto la sussistenza di un pericolo medio; facevano eccezione il
comprensorio interessante l'oratorio di __________. __________, dichiarato di
pericolo alto, e le superfici immediatamente a valle delle costruzioni poste in
località __________, __________ e __________, assegnate alle zone a basso pericolo.
Il perimetro di queste aree e la definizione dei vari gradi di pericolo sono
quindi stati ripresi nel piano del paesaggio adottato dal consiglio comunale.
La sovrapposizione dei piani ha permesso di rilevare che le superfici esposte a
pericolo interessavano, parzialmente, anche la zona residenziale estensiva (R2)
prevista dal piano delle zone nelle località di __________, __________,
__________ e Indipendenza e quella residenziale estensiva con prescrizioni
speciali (R2S) stabilita sempre dallo stesso piano per la località di
__________. __________. Il consiglio comunale ha, pertanto, in pari tempo
disposto la seguente normativa (art. 31 NAPR):
" Zone
esposte a pericoli naturali
-
Il PR riporta a titolo
provvisorio (stato degli studi fino al luglio 1999) tre zone soggette
principalmente al pericolo di caduta sassi e blocchi. Il comune coordina con
l'Istituto cantonale di scienze della terra le misure di protezione necessarie.
-
Le possibilità edificatorie sono definite come segue:
a) Zona I a "rischio alto":
b) Zona II a "rischio medio":
- sono vietate nuove
costruzioni che comportano assembra-
mento di persone;
- nuove costruzioni o
cambiamenti di destinazione per case
unifamigliari sono possibili alle seguenti condizioni
che
devono essere soddisfatte simultaneamente:
- per le deformazioni gravitative
profonde verifica dell'entità dei
movimenti ed esecuzione degli accorgimenti tecnici
costruttivi
atti a limitare il più possibile gli effetti degli
spostamenti;
Il costo delle verifiche e degli interventi citati sono a
carico del
proprietario.
c) Zona III a "rischio basso":
- l'edificazione è
condizionata all'allestimento di una perizia
geologica che accerti la situazione locale e
definisca gli
interventi di premunizione necessari per ridurre in
modo
adeguato i potenziali pericoli; detti interventi
vanno svolti
unitamente all'edificazione e sono a carico del
proprietario."
4.2.
In sede di esame, il Consiglio di Stato non ha condiviso la soluzione proposta
dal comune per risolvere i problemi posti dall'incombenza di pericoli naturali
su parte delle zona edificabile definita dal piano regolatore, ritenendola
insufficiente.
Il
Governo ha rilevato che un terreno esposto a un pericolo medio di caduta di
sassi poteva ancora essere considerato idoneo alla costruzione ai sensi
dell'art. 15 LPT, alla condizione che fossero realizzate, da parte del comune,
le necessarie opere di premunizione. Per il settore studiato approfonditamente
tramite il menzionato rapporto del , il quale si estendeva dal limite
ovest del nucleo (zona del municipio e della chiesa) sino alla località di
__________ e che è stato riduttivamente designato nella risoluzione impugnata
come comparto . -, il Consiglio di Stato ha
pertanto sospeso la decisione di approvazione dell'attribuzione alla zona
edificabile dei terreni esposti a tali pericoli e fissato al comune un termine
di tre anni per realizzare i necessari interventi di premunizione; in assenza
di questi ultimi esso ha anticipato che avrebbe negato l'approvazione
dell'assegnazione alla zona edificabile di quei fondi. Il Consiglio di Stato
ha, di conseguenza, sospeso anche la decisione di approvazione dell'art. 31
NAPR, regolamentante l'edificazione nelle zone esposte a tali pericoli.
La
decisione governativa merita tutela.
4.3.
La risoluzione di sospendere la decisione di approvazione delle zone
edificabili comprese nel settore . __________ - esposte a
pericoli naturali parrebbe costituire non tanto una decisione finale bensì una
decisione incidentale, che può essere impugnata solo se causa ai ricorrenti un
danno non altrimenti riparabile (art. 44 PAmm). Il Consiglio di Stato non ha
infatti ancora emesso la sua decisione su questo oggetto in applicazione
dell'art. 37 cpv. 1 LALPT, anche se anticipa già, a chiare lettere, che non
approverà la zona edificabile interessata, qualora il comune non dovesse
ottemperare alla richiesta di approntare le necessarie opere di premunizione.
Ai fini della ricevibilità del gravame non occorre tuttavia indagare oltre
circa la natura esatta della risoluzione impugnata e chiedersi, segnatamente,
se essa possa essere considerata, quanto agli effetti, alla stregua di una decisione
di non approvazione della predetta zona edificabile, che potrebbe essere
revocata qualora il comune adempisse determinati oneri. In effetti, anche avverandosi
l'ipotesi più favorevole per i ricorrenti - ovvero che il comune provveda
all'esecuzione delle opere di premunizione richieste dal Governo - la decisione
governativa impugnata avrebbe comunque sia l'effetto di rimandare nel tempo
l'approvazione dell'assegnazione dei loro fondi alla zona fabbricabile e, pertanto,
la loro edificazione; ciò basta per riconoscere la sussistenza di un danno a
pregiudizio degli insorgenti, che essi non potrebbero completamente eliminare
nemmeno nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse, in seguito, approvare la
controversa zona edificabile e che, pertanto, essi cercano di scongiurare mediante
il ricorso in esame. Il gravame dei coniugi __________ è, dunque, ricevibile su
questo oggetto anche se la risoluzione impugnata dovesse essere considerata incidentale.
Intanto
è utile rilevare che - per quanto qui interessa - la zona edificabile proposta
dal comune coincide in larga misura con quella già prevista dal piano
regolatore approvato dal Governo il 2 luglio 1991. Nelle località in oggetto
l'ampliamento del perimetro della zona edificabile si esaurisce,
essenzialmente, nell'inclusione nel territorio fabbricabile delle superfici che
erano state escluse dalla foresta nell'ambito della procedura di accertamento
del bosco a confine con l'area edificabile, oggetto di risoluzione governativa
25 giugno 1997. Trattasi dunque nel complesso di aree che, al presente, sono
prevalentemente edificate con abitazioni.
Com'è
stato spiegato, l'esposizione di un determinato territorio a pericoli naturali
può pregiudicare l'idoneità all'edificazione dello stesso ai sensi dell'art. 15
LPT. Per questo motivo l'accertamento puntuale, di natura tecnica, di tali
pericoli deve precedere la decisione di attribuire il territorio interessato
alla zona edificabile. La conoscenza, in particolare, del genere e del grado di
pericolo che incombe sul territorio interessato costituisce difatti un imprescindibile
elemento di valutazione di cui l'autorità di pianificazione deve disporre onde
poter compiutamente determinarsi in merito all'idoneità all'edificazione dello
stesso e, di conseguenza, alla sua attribuzione alla zona fabbricabile. Tale
assegnazione può peraltro implicare, quale indispensabile requisito per riconoscere
l'idoneità all'edificazione, l'esecuzione di opere di premunizione e
risanamento. Queste opere devono già essere adeguatamente pianificate, per
quanto possibile, in sede di piano regolatore, non solo in vista di una loro tempestiva
e razionale realizzazione, la quale presuppone anche la definizione dell'ente
pubblico incaricato della stessa, ma anche perché i relativi oneri per il
comune rientrano nei costi delle opere contemplate dal piano regolatore giusta
l'art. 30 LALPT e devono, di conseguenza, essere ricompresi nel programma di realizzazione
previsto dalla medesima norma; non dev'essere inoltre esclusa, in queste
previsioni, l'esame della possibilità di recupero di parte delle spese presso i
proprietari interessati tramite l'imposizione di contributi di miglioria.
La
legislazione cantonale istituisce una procedura specifica per accertare compiutamente
i pericoli naturali cui è rispettivamente può essere esposto il territorio: quella
di adozione del PZP. Questa procedura fornisce all'ente pianificante le informazioni
necessarie onde poter predisporre un'utilizzazione del territorio rispettosa
della protezione delle persone e dei beni materiali, senza dover far fronte a
costosi interventi di premunizione e risanamento, rispettivamente, dove
necessario, serve quale base per il disciplinamento di tali interventi (art. 3
cpv. 1 LTPN). Essa assicura inoltre la partecipazione della popolazione e la
tutela dei diritti dei proprietari interessati. In concreto lo svolgimento di
questa procedura non ha avuto luogo prima che il consiglio comunale di
__________ decidesse di confermare rispettivamente estendere la zona
edificabile residenziale nelle località sopra menzionate, malgrado fosse noto
che queste ultime o una loro parte fossero esposte a pericolo di caduta di sassi;
circostanza peraltro pubblicamente attestata - tranne che per la località di
__________, che qui non interessa - dallo stesso piano del paesaggio, sul quale
erano state riportate le zone di pericolo definite dallo studio di dettaglio
del __________ in applicazione dell'art. 28 cpv. 2 lett. l LALPT. Nemmeno, di
conseguenza, la determinazione dell'autorità di pianificazione ha tenuto in
considerazione, in quest'ambito, la necessità di dover realizzare delle opere
di premunizione.
4.4.
Ferme queste fondamentali carenze, a ragione il Consiglio di Stato non poteva
tutelare l'assegnazione al territorio edificabile delle aree interessate. Nelle
concrete circostanze, la risoluzione governativa di sospendere la sua
decisione, su questo oggetto, sino alla realizzazione delle necessarie opere di
premunizione costituisce già una soluzione di compromesso improntata al
pragmatismo, che risulta addirittura più vantaggiosa per il comune e per i
proprietari interessati che non un diniego puro e semplice dell'approvazione
della zona edificabile esposta a pericoli naturali ed il rinvio degli atti al
comune per la presentazione, previa adozione del PZP, di una variante
finalizzata allo stesso scopo, che contempli anche le opere di premunizione
necessarie, come imporrebbe la stretta osservanza delle competenti disposizioni
legali. Se, pertanto, il Governo poteva legittimamente adottare la controversa
soluzione è quesito che, alla fin fine, può rimanere irrisolto per il motivo
che - comunque sia - il Tribunale non potrebbe modificare la situazione a
pregiudizio degli insorgenti (art. 65 cpv. 4 PAmm).
Invano
i ricorrenti rimproverano allo Stato di essere venuto meno nell'adempimento dei
compiti che gli affida la legge sui territori soggetti a pericoli naturali del
29 gennaio 1990 (LTPN), addossando i relativi oneri al comune. Nella misura in
cui pone a carico di quest'ultimo l'incombenza di eseguire delle opere di
premunizione la risoluzione governativa dev'essere difatti considerata
definitiva e la sua contestazione è, di conseguenza, improponibile. Com'è stato
spiegato (consid. 3.4), la decisione circa l'ente pubblico incaricato
dell'attuazione delle opere di premunizione e risanamento dei territori
soggetti a pericoli naturali spetta al Consiglio di Stato nell'ambito del PCPR
ed è definitiva, ovvero non impugnabile con rimedio di diritto ordinario (cfr.
art. 11, 12 cpv. 1 cifra 5, 16 e 17 LTPN). La circostanza secondo cui il
Governo abbia voluto inserire, in concreto, questa decisione nel contesto della
risoluzione di approvazione del piano regolatore non permette evidentemente di
modificare l'ordinamento delle competenze e di conferire autorità a questo
Tribunale per dirimere un oggetto che sfugge alla sua cognizione. Il fatto
invece che, come sostengono i ricorrenti, i competenti organi dello Stato non abbiano
provveduto a far approvare il PZP relativo al comune depone semmai
ulteriormente, come è appena stato spiegato, a sfavore delle richieste ricorsuali.
Pure
a torto gli insorgenti tendono a ridimensionare i pericoli. La perizia
geotecnica datata 14 marzo 2000 e prodotta dagli stessi, allestita dall'ing.
__________ __________, il quale aveva curato il già menzionato studio di
dettaglio dei pericoli naturali incombenti nel settore di Lauredo, riferisce in
effetti dell'esposizione dei mapp. __________ e __________alla caduta di sassi
di media grandezza e consiglia, per la tutela del fondo, una serie di interventi
come la posa di un sistema di protezione sul territorio sovrastante la
particella (reti), la posa di un secondo sistema, eventualmente di traversine,
sul confine a monte del mapp. __________, la riduzione delle aperture sulle
pareti a monte delle costruzioni, infine il rinforzo delle pareti a monte di
tutte le case. Un ulteriore intervento, siccome i sassi possono avere delle
traiettorie molto alte, consiste nel prevedere, una soletta sottotetto
rinforzata (cfr. documento citato, pag. 8). L'esperto ha indi completato quel
referto con due complementi. Nel primo, del 12 settembre 2000, esso riferisce
della possibilità di tutelare i fondi tramite la realizzazione di ripari
realizzati direttamente sugli stessi, ossia attraverso due reti di contenimento
alte tre metri. Nel secondo complemento, del 19 ottobre 2001, dopo aver
verificato la possibilità di intervenire direttamente sui muri delle costruzioni
previste dai progetti dell'Impresa Generale __________ __________, il perito ha
concluso che basterebbe una sola rete di contenimento, accompagnata
dall'esecuzione, per la parte principale ed il soggiorno della casa, di un muro
a monte di spessore importante, con un'armatura adeguata, e dalla realizzazione
di una soletta rinforzata per la parte sporgente. Egli consiglia inoltre di
prevedere dei locali poco occupati a ridosso dei muri rinforzati e di limitare
le aperture su questi ultimi. Il menzionato referto ed i relativi complementi
confermano pertanto pienamente la necessità di realizzare delle opere di
protezione a monte e sui fondi dei ricorrenti rispettivamente solo su questi ultimi
per poter ossequiare il requisito dell'idoneità all'edificazione dei medesimi.
Ora, tuttavia, com'è stato messo in luce in precedenza, al di là dell'appena
illustrata, specifica situazione in cui versano i terreni degli insorgenti, il
pericolo di caduta di sassi incombe su un territorio relativamente ampio, di
cui essi fanno parte, oltretutto prevalentemente già edificato con abitazioni.
Con ogni evidenza questo pericolo non può pertanto essere semplicemente
scongiurato tramite l'imposizione di particolari provvedimenti di sicurezza per
i soli edifici di nuova costruzione o per i quali viene mutata la destinazione,
come si limita a prescrivere l'art. 31 NAPR proposto dal comune. L'intervento
di realizzazione delle opere di tutela della zona fabbricabile deve invece
abbracciare l'intero territorio interessato dai pericoli; donde la necessità
che tale intervento venga compiutamente studiato ed eseguito, in primo luogo,
dal comune. L'obbligo del proprietario di realizzare sul suo fondo dei
provvedimenti protettivi al momento dell'edificazione assume, invece, un ruolo
subalterno e complementare rispetto all'intervento di premunizione generale che
dev'essere promosso dall'ente pubblico. La risoluzione impugnata non disattende
pertanto né il principio dell'interesse pubblico né quello della
proporzionalità.
La
censura secondo cui l'inclusione dei mapp. __________e __________nelle zone
esposte a pericoli naturali, disposta dal consiglio comunale di __________, sia
discriminatoria appare poi chiaramente infondata, nella misura oltretutto in
cui possa essere considerata ricevibile in questa sede. La situazione di detti
fondi così come risulta dalle verifiche esperite su incarico dei ricorrenti
stessi non giustifica difatti minimamente la loro estromissione dalle zone di
pericolo nemmeno se, come essi arguiscono, altri fondi avrebbero potuto essere
inseriti in tali zone ma ne sono stati esclusi.
Non
si realizza, da ultimo, nemmeno una violazione del principio della buona fede
perché il Governo ha adottato una soluzione che non era stata prospettata
nell'esame preliminare effettuato dal dipartimento del territorio il 7 luglio
1999. A prescindere dal fatto che l'opinione del dipartimento non vincolerebbe
ad ogni buon conto il Governo, alla data in cui è stato allestito l'esame
preliminare non erano ancora noti i risultati del rapporto di indagine
approfondita circa l'esposizione a pericolo di caduta di sassi del territorio
in oggetto, allestito dal __________ e datato 19 luglio 1999.
4.5.
In quanto ricevibile il ricorso, infondato, dev'essere respinto su questo
oggetto.
- 5.1.
Il Consiglio di Stato non ha, in seguito, condiviso la decisione del comune di
attribuire alla zona RP/SP i mapp. __________, __________, __________e
__________, adiacenti all'impianto portuale di __________ e che il precedente
piano regolatore aveva vincolato per la realizzazione di quest'ultimo,
intravedendo la possibilità di acquisto di tali superfici a lago e di
destinarli allo svago pubblico, come prescritto dal piano direttore. L'ente
locale è pertanto stato chiamato a presentare una variante in tal senso, volta
all'inserimento dei menzionati fondi nella zona AP-EP con destinazione di
giardino e parco pubblico. Gli insorgenti censurano la decisione del Governo in
quanto destituita di interesse pubblico e lesiva dei principi della
proporzionalità e dell'autonomia comunale.
5.2.
I piani regolatori devono tener conto degli sviluppi prevedibili non solo per
le zone edificabili (art. 15 lett. b LPT), ma anche per gli altri generi di
utilizzazione del territorio. Essi possono quindi, segnatamente, disporre delle
zone per gli edifici e le attrezzature di interesse pubblico che serviranno a
soddisfare i bisogni futuri della collettività, purché questi bisogni siano
indicati con precisione e l'aspettativa circa la loro realizzazione abbia una
buona verosimiglianza di concretizzarsi. Una volta soddisfatte queste premesse,
l'autorità pianificatoria può prendere in considerazione, ai fini della
determinazione di queste zone, anche delle necessità che eccedono il periodo di
15 anni, determinante per il dimensionamento delle zone edificabili giusta
l'art. 15 lett. b LPT. Ciò che importa è che il bisogno sia provato in modo
sufficiente e che la realizzazione dell'opera pubblica sia prevista con una
relativa certezza (RDAT II-2000 n. 75 consid. 4, con rinvii; inoltre RDAT
II-2000 n. 27, II-1997 n. 22 e I-1994 n. 40, che concernono particolarmente
l'istituzione di vincoli per la realizzazione di posteggi pubblici). In quest'ordine
di idee, l'art. 28 cpv. 2 lett. d LALPT stabilisce che le rappresentazioni
grafiche che compongono il piano regolatore devono fissare, tra l'altro, i
fondi destinati a zone per i servizi e le attrezzature di interesse pubblico.
L'assegnazione
di un fondo di proprietà privata ad una zona per edifici ed attrezzature di
interesse pubblico (AP-EP) comporta indubitabilmente una restrizione di diritto
pubblico della stessa. Questa restrizione è compatibile con la garanzia della
proprietà sancita all'art. 26 Cost. solo se è fondata su una base legale sufficiente,
è giustificata da un interesse pubblico preponderante e se rispetta il
principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 1-3 Cost.).
5.3.
Per rispettare il paesaggio occorre, tra l'altro, tenere libere le rive dei
laghi e dei fiumi ed agevolarne il pubblico accesso (art. 3 cpv. 2 lett. c LPT).
Questo principio è ripreso, a livello cantonale, negli obiettivi pianificatori
cantonali del piano direttore, adottati con decreto legislativo 12 dicembre
1990, che prevedono il promovimento della realizzazione di infrastrutture che
rendano fruibili e percorribili le rive dei laghi e dei fiumi (cfr. obiettivi
in materia di ricreazione e turismo, A.9 lett. e). Le schede di coordinamento
__________.__________e __________.di tale piano rilevano, su questo
oggetto, che il numero e l'estensione delle aree a lago accessibili al
pubblico, sia liberamente, sia mediante un titolo di entrata, sono
insufficienti tanto per la popolazione residente quanto per quella turistica. I
terreni ancora liberi che si prestano per sostenere la politica di messa a disposizione
di aree di ricreazione a lago sono pochi e vanno dunque assicurati mediante la
pianificazione locale. Le autorità cantonali e locali - si legge nel rapporto
esplicativo del piano direttore (.
..____________________. __________) - dovranno collaborare
per la salvaguardia e la valorizzazione delle rive dei laghi e dei fiumi,
incrementandone le possibilità di pubblica fruizione. In particolare, per
quanto concerne le rive dei laghi __________ e __________, occorre promuovere
l'acquisto e la sistemazione di aree da destinare allo svago e al ristoro
pubblici e ricuperare, alla scadenza delle concessioni, le aree di dominio
pubblico occupate a scopo privato. Tali obiettivi sono stati ribaditi, ancora
recentemente, dalla Commissione speciale per la pianificazione del territorio
nel rapporto 28 febbraio 2002 sul messaggio 3 maggio 2000 concernente la
mozione 8 novembre 1999 presentato da __________ __________ relativa alla
richiesta di allestimento di un piano di intervento per il recupero delle rive
entro 10 anni. Partendo dalla constatazione che le possibilità concrete di
migliorare l'accessibilità della popolazione al lago non sono molte sui laghi
__________ e __________, essa ritiene che va comunque sia perseguito l'obiettivo
di "salvare il salvabile" (cfr. rapporto cit., pag. 3). La
Commissione rileva che la realizzazione di progetti comunali incontra grosse
difficoltà per ragioni politiche, finanziarie o giuridiche. Inoltre, senza una
visione globale ed un coordinamento attivo da parte del Cantone appare
difficile poter operare delle congrue scelte per attendere ai principi ed agli
obiettivi pianificatori in rassegna. Per questo motivo la menzionata
Commissione ha proposto al Gran Consiglio di decidere l'allestimento, da parte
del Cantone, di un rilievo della situazione (catasto) e di elaborare uno studio
per agevolare il pubblico percorso delle rive dei laghi, il quale definisca le
funzioni principali delle singole rive, analizzi i conflitti e le possibili
soluzioni, verifichi la fattibilità dei progetti esistenti e preveda infine un
piano di investimenti. Il Gran Consiglio ha aderito a tale proposta nella
seduta del 22 aprile 2002.
5.4.
Allo scopo di costruire l'infrastruttura portuale di __________ mediante
variante del piano regolatore, approvata dal Consiglio di Stato il 24 agosto
1994, il comune aveva mutato la funzione dell'area AP ai mapp. __________,
__________, __________e __________, precedentemente vincolata a giardini e
parchi, estendendola altresì ai __________, __________, __________e __________.
Realizzato l'impianto, attraverso la revisione del piano regolatore il comune
ha proposto lo svincolo di queste ultime proprietà che, come ammette lo stesso
Governo, non appaiono strettamente necessarie per l'esercizio del porto e la
loro attribuzione alla zona RP/SP (riva protetta riservata a svago privato). Il
Consiglio di Stato ritiene tuttavia necessario il mantenimento della funzione
pubblica di questi ultimi terreni in vista della realizzazione sugli stessi di
un'area da destinare allo svago e al ristoro pubblici conforme agli obiettivi
pianificatori propugnati attraverso il piano direttore. Al di là della semplice
applicazione dei principi pianificatori stabiliti a livello legislativo e della
pianificazione direttrice, l'opinione governativa trova un'altra valida giustificazione
nel caso in esame. Non solo i quattro fondi interessati, tra di essi contigui,
si prestano difatti adeguatamente per lo svago ed il ristoro pubblici a lago -
requisito di molto difficile adempimento sui nostri laghi - ma la loro
inclusione nella zona AP permetterebbe di congiungere due altre zone per
attrezzature pubbliche: quella ove è ubicato il porto ed i posteggi (a
nord-ovest della stessa) e quella già vincolata a giardino e parco pubblico (a
sud-est). Ne risulta una fascia adiacente la riva del lago completamente aperta
al pubblico accesso di una certa consistenza, estesa su oltre 300 m di
lunghezza.
Il
Consiglio di Stato non si è però limitato a non approvare l'assegnazione dei mapp.
__________, __________, __________e __________ alla zona RP/SP; ma ha anche
ingiunto al comune di proporre una variante finalizzata all'inclusione di quei
fondi alla zona AP-EP con destinazione di giardino e parco pubblico. Su questa
conclusione il Tribunale deve tuttavia formulare delle precisazioni. Ente
pianificante è, in concreto, il comune, il quale beneficia a questo scopo di
autonomia e, nello stesso tempo, di un certo potere d'apprezzamento (cfr. consid.
2). L'assegnazione delle aree in oggetto alla zona AP non si impone difatti
come diretta e imprescindibile attuazione del principio secondo cui devono
essere agevolati il pubblico accesso alle rive dei laghi e la loro pubblica
fruizione. Ancorché questo principio assuma un ruolo fondamentale nella fattispecie,
soprattutto alla luce della posizione e della situazione dei fondi interessati,
simile attribuzione può essere ritenuta legittima solo in quanto frutto di una
ponderazione completa degli svariati e contrapposti interessi in gioco,
effettuata segnatamente alle luce degli art. 1 e 3 LPT, come prescrive l'art. 3
OPT. Oltre alle aspettative dei proprietari, andranno pertanto tenuti in
considerazione la necessità di coordinare la pianificazione di tali aree sia a
livello locale (il comune ha già vincolato diverse superfici per permettere
l'accesso pubblico al lago) che cantonale (vista la loro importanza), nonché il
costo economico presumibile del provvedimento, la sua sostenibilità e la sua
ripartizione tra enti pubblici interessati a norma dell'art. 25a LDP. In
assenza di tali valutazioni è pertanto escluso che la risoluzione possa essere
interpretata alla stregua di un ordine tassativo al comune di procedere all'azzonamento
dei fondi nella zona AP, come se si trattasse, quanto ad effetti, di una modifica
d'ufficio del piano regolatore. Lo conferma la procedura stessa scelta dal
Consiglio di Stato, che ha tenuto il comune ad allestire una variante del piano
regolatore finalizzata a questo scopo, la quale permetterà un coinvolgimento
diretto dell'ente locale e dei proprietari interessati. Per questo motivo le
censure dei ricorrenti, volte a contestare il provvedimento governativo, si
rivelano, a questo stadio del processo pianificatorio, premature; né, peraltro,
il Tribunale dispone degli elementi di fatto per esaminarle. Tali censure potranno
essere ripresentate ed esaminate dal Tribunale solo se la variante richiesta
dal Consiglio di Stato, previa debita valutazione di tutti gli interessi coinvolti,
condurrà effettivamente all'assegnazione dei terreni in oggetto alla zona AP.
Determinante e sufficiente ai fini del presente giudizio è per contro la
circostanza, assodata, che il Consiglio di Stato aveva dei validi, pertinenti
motivi per non approvare, a questo stadio della procedura, l'assegnazione sic et
simpliciter alla zona RP/SP del mapp. __________.
5.5.
Con queste precisazioni il ricorso deve dunque essere respinto anche su questo
oggetto.
- La
tassa di giudizio dev'essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso di __________ e __________ __________ è respinto, quello dell'Impresa
Generale __________ __________ è irricevibile.
2.La tassa di giudizio, di fr. 2'000.--, è
posta a carico dell'Impresa Generale __________ __________ per fr. 500.-- e di
__________ e __________ __________ in solido per il rimanente.
- Intimazione
a:
__________ __________ __________, __________ __________
__________ __________, __________ __________
rappr. da: avv. __________ __________ __________,
__________ __________ __________,
____________________;
Impresa __________
__________ __________, ____________________
rappr. da: st. leg. __________
& __________, ____________________;
Municipio di
__________, ____________________;
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________;
Consiglio di Stato, Residenza governativa, ____________________.
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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