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Numero d'incarto:
90.2002.121
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, TPT
Incarto n.
90.2002.121
Lugano
26 maggio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 30 luglio 2002 di
__________ __________, __________ __________
contro
la risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore del comune di
__________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 5 aprile 2000 il consiglio comunale di __________ ha adottato la
revisione del piano regolatore. Questo proponeva, per la località di
__________, una zona residenziale semi estensiva soggetta a piano di quartiere.
L'art. 56 NAPR, concernente la polizia edilizia, prevedeva inoltre la facoltà,
per il municipio, di prelevare una tassa tra fr. 50.-- e fr. 500.-- sia per la
verifica dei tracciamenti (cpv. 2) sia per l'esecuzione dei controlli
precedenti l'occupazione degli edifici; in quest'ultimo caso veniva inoltre
riservato l'onorario del medico delegato (cpv. 3).
B. Con
ricorso 13 luglio 2000 __________ __________, cittadino attivo di __________ e
comproprietario del mapp. __________, ubicato nella località di __________, si
è aggravato contro quella deliberazione dinanzi al Consiglio di Stato, al quale
ha chiesto - per quanto qui ancora interessa - di assegnare semplicemente i
fondi posti nella suddetta località nella zona residenziale estensiva e di
stralciare ogni riferimento a tasse e onorari all'art. 56 NAPR.
C. Con
risoluzione 5 giugno 2002 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato il
piano regolatore. Il Governo non ha condiviso il proposito del comune di
assegnare la località di __________ alla zona residenziale semi estensiva
soggetta a piano di quartiere; ha pertanto attribuito d'ufficio la stessa alla
zona residenziale estensiva (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.5.1, lett. h,
pag. 22). Il Consiglio di Stato ha inoltre modificato d'ufficio l'art. 56 NAPR,
stralciando gli importi delle tasse previste ai capoversi 2 e 3 ed aggiungendo
un nuovo capoverso 5, che rinviava, per la riscossione di quei tributi,
all'ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di cancelleria del
24 agosto 2000 (cfr., risoluzione impugnata, cifra 3.5.7, lett. o, pag. 45). Il
ricorso di __________ __________ vertente su questi oggetti è pertanto stato
accolto (cfr. risoluzione impugnata, cifra 4.4.5, pag. 53 segg.).
D. Con
ricorso 30 luglio 2002 __________ __________ insorge innanzi a questo
Tribunale, al quale domanda di annullare la risoluzione governativa suddetta,
nella misura in cui assegna la località di __________ alla zona residenziale
estensiva, e di obbligare il municipio a studiare una variante. Egli adduce, a
questo scopo, svariati argomenti e formula, nel contempo, tutta una serie di
altre, nuove domande, che non occorre riassumere. Il ricorrente ribadisce
inoltre la domanda di stralciare dall'art. 56 NAPR ogni riferimento
all'imposizione di tasse ed onorari, a suo giudizio vietati dalla legge
edilizia.
E. La
divisione della pianificazione territoriale chiede che il gravame venga
respinto, nella misura in cui possa essere considerato ricevibile. Il municipio
ha comunicato al Tribunale di rinunciare a presentare osservazioni.
considerato,
in
diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo e la legittimazione
del ricorrente, di principio, data (art. 38 cpv. 1 e cpv. 4 lett. b LALPT).
-
Attraverso
la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato ha deciso di non approvare
l'assegnazione della località di __________ alla zona residenziale semi
estensiva soggetta a piano di quartiere, proposta dal comune, assegnando
d'ufficio la stessa alla zona residenziale estensiva. In questo modo esso ha
accolto la domanda, volta allo stesso risultato, formulata da __________
__________ nel gravame 13 luglio 2000. Il ricorrente, che ha ottenuto piena
soddisfazione dinanzi all'istanza inferiore, non è pertanto più legittimato ad impugnare
la risoluzione governativa in questa sede; a maggior ragione se poi, come si
avvera in concreto, egli sottopone al giudizio del Tribunale tutta una serie di
domande nuove - e, pertanto, inammissibili (art. 63 cpv. 2 PAmm) - rispetto a
quelle sottoposte al vaglio dell'autorità di ricorso di prima istanza. Poco
importa se l'accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato ha avuto
luogo per motivi differenti da quelli invocati nello stesso. Su questo oggetto
il ricorso dev'essere dunque essere dichiarato irricevibile.
-
L'art.
56 NAPR, concernente la polizia edilizia, adottato dal consiglio comunale
prevedeva inoltre la facoltà, per il municipio, di prelevare una tassa tra fr.
50.-- e fr. 500.-- sia per la verifica dei tracciamenti prima dell'inizio dei
lavori (cpv. 2) sia per il controllo, a lavori ultimati, della loro congruenza
con i progetti e le norme edilizie, in vista del rilascio del permesso di
abitabilità; in quest'ultimo caso veniva inoltre riservato l'onorario del
medico delegato (cpv. 3). Il Consiglio di Stato ha modificato d'ufficio l'art.
56 NAPR, stralciando gli importi delle tasse previste ai capoversi 2 e 3 ed
aggiungendo un nuovo capoverso 5, che rinvia, per la riscossione di quei
tributi, all'ordinanza municipale concernente il prelievo delle tasse di
cancelleria del 24 agosto 2000, la quale istituisce all'art. 1 cifra 5 le tasse
in materia edilizia. Il Consiglio di Stato ha difatti ritenuto che quest'ultimo
atto normativo costituiva la base legale più consona per regolamentare
l'imposizione delle medesime (cfr. risoluzione impugnata, cifra 3.5.7, lett. o,
pag. 45). Agendo in questo modo il Consiglio di Stato ha reso priva di oggetto,
quantomeno parzialmente, la contestazione sollevata dal ricorrente circa la
legittimità del prelievo delle tasse prevista dalla disposizione suddetta: la
base legale dei controversi tributi andrà difatti ricercata, in futuro, anche
nella menzionata ordinanza municipale, che non è tuttavia impugnabile in questa
sede. Il Consiglio di Stato ha tuttavia voluto mantenere ancorato, all'art. 56
NAPR, il principio dell'imposizione delle tasse per la verifica dei
tracciamenti e per l'esecuzione dei controlli a fine lavori. Tanto il capoverso
3 che il capoverso 6 di questa disposizione stabiliscono difatti, anche dopo la
modifica d'ufficio apportata loro da parte del Governo, che per l'esecuzione di
questi controlli "il municipio applica una tassa". Ora,
tuttavia, diversamente da quanto crede il ricorrente, che mal interpreta i
commentatori e la giurisprudenza, dalla circostanza che quei tributi non
trovino fondamento, direttamente o indirettamente, nella legge edilizia del 13
marzo 1991 non si può automaticamente dedurre che quest'ultima vieti anche ai
comuni di istituirli in base alla loro regolamentazione autonoma. Il comune di
__________, al pari di altri, ha semplicemente fatto uso di questo spazio
normativo concessogli dalla legislazione cantonale, che è chiamato ad
applicare. Nella misura in cui il ricorso è ricevibile, esso dev'essere
pertanto respinto su questo oggetto. Il Tribunale non può tuttavia spingersi
oltre la verifica della sola legittimità di principio dell'imposizione; esso
non può invece procedere anche ad un esame di dettaglio circa il
soddisfacimento dei requisiti posti dalla giurisprudenza per riconoscere la
validità della base legale dei tributi in esame giacché, com'è stato spiegato,
tale esame implica la presa in considerazione dell'ordinanza municipale 24
agosto 2000, sottratta al suo sindacato; il ricorrente non contesta, inoltre, la
sussistenza di tali requisiti.
-
La
tassa di giudizio dev'essere posta a carico dell'insorgente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- In
quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
2.La tassa di giudizio, di fr. 600.--, è
posta a carico del ricorrente.
- Intimazione
a:
__________, __________
__________, ____________________
Municipio di
__________, ____________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________
Consiglio di Stato, Residenza governativa,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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