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Numero d'incarto:
90.2002.1
Data decisione, Autorità:
16.12.2002, TPT
Incarto n.
90.2002.1
Lugano
16 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario
Stefano Furger, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30/31 dicembre 2001 di
Fondazione __________ di __________ __________, __________ __________
contro
la risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) del
Consiglio di Stato di approvazione del Piano regolatore di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. La
fondazione palestra di __________ __________ ha, come scopo, di assicurare la
gestione dell'omonimo impianto. Essa possiede, a questo fine, i mapp.
__________, __________e __________di __________, ubicati in località
__________. Nella seduta del 6 luglio 1999 il consiglio comunale di __________
ha adottato la revisione generale del piano regolatore. In quella sede i mapp.
__________, __________ e __________sono stati assegnati, insieme a porzioni di
fondi confinanti di proprietà di terzi (mapp. __________, __________e
__________), alla zona per attrezzature pubbliche (n. __________, palestra di
roccia). Una parte del sottostante mapp. __________, di proprietà delle FFS,
adiacente all'area in rassegna e locata alla menzionata fondazione, che vi
gestisce un campeggio, è invece stata attribuita alla zona campeggi (ZC).
B. Con
risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) il Consiglio di Stato ha approvato
il piano regolatore. Esso ha tuttavia negato l'approvazione della zona AP e
dell'adiacente zona ZC concernenti le aree in esame, adducendo che queste erano
poste nella foresta, così come risultava dalla risoluzione 24 aprile 2001
emessa dallo stesso Consiglio di Stato nell'ambito dell'accertamento del limite
del bosco a contatto con l'area edificabile (cfr. risoluzione impugnata, cifra
4.1.1, pag. 11 e allegato 2 alla stessa).
C. Con
ricorso 30/31 dicembre 2001 la fondazione palestra di roccia __________ insorge
innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione governativa,
postulandone l'annullamento e chiedendo la conferma degli azzonamenti sanciti
dal consiglio comunale. L'insorgente ricorda che questi erano già previsti dal
precedente piano regolatore, che l'esercizio della palestra di roccia non
pregiudica, inoltre, le funzioni del bosco, infine che il campeggio, che essa
gestisce in loco e che è riservato esclusivamente a chi frequenta la palestra
di roccia, costituisce, sotto l'aspetto economico, una imprescindibile premessa
economica a sostegno dell'attività della stessa.
D. Il
municipio postula l'accoglimento del gravame, mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne chiede la reiezione.
E. Il
24 settembre 2002 si è tenuta l'udienza. In quell'occasione i rappresentanti
del comune, preventivamente sollecitati dal Tribunale, hanno prodotto un piano
catastale 1:1000 riproducente sia il limite del bosco approvato dal Consiglio
di Stato con risoluzione 24 aprile 2001, sia gli azzonamenti AP e ZC disposti
dal consiglio comunale e non approvati attraverso la risoluzione impugnata. I
rappresentanti del comune hanno altresì prodotto alcune fotografie dei fondi
interessati. Le parti hanno indi confermato le rispettive allegazioni e
domande, rinunciando al sopralluogo in contraddittorio.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro sufficiente
attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto della
pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano
direttore (cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT cit.,
ibidem; inoltre II-1997 n. 23); fanno eccezione - per poter ossequiare l'art.
33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una modifica del piano
regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- 3.1.
I piani regolatori hanno lo scopo di garantire un'appropriata e parsimoniosa
utilizzazione del suolo e un ordinato insediamento del territorio (cfr. art. 75
cpv. 1 Cost.). Essi devono delimitare, in primo luogo, le zone edificabili,
agricole e protette (art. 14 cpv. 2 LPT). Il diritto cantonale può inoltre
prevedere delle altre zone di utilizzazione (art. 18 cpv. 1 LPT). In concreto,
il legislativo comunale di __________ ha delimitato due aree contigue a favore
dell'attività della fondazione palestra di roccia Bellinzona: da un lato una
zona per attrezzature pubbliche (AP n. __________, palestra di roccia), allo
scopo di permettere l'esercizio principale dell'attività della fondazione;
dall'altro una zona campeggi (ZC, retta dall'art. 27 NAPR), onde legittimare il
campeggio annesso all'impianto. Il Consiglio di Stato non ha approvato questi
azzonamenti asserendo che i relativi territori sono posti nella foresta ai
sensi della legislazione forestale federale. Esso ha fatto riferimento, in
particolare, alla risoluzione 24 aprile 2001 emessa dallo stesso Consiglio di
Stato, in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 LFo, nell'ambito dell'accertamento
del limite del bosco a contatto con l'area edificabile. L'assegnazione di una
foresta in una zona di utilizzazione - ha concluso il Governo - è possibile
solo previo rilascio di un permesso di dissodamento (art. 12 LFo).
3.2.
La decisione del Consiglio di Stato non può essere tutelata. Essa parte difatti
da un accertamento viziato dei fatti. Il piano catastale versato agli atti all'udienza
24 settembre 2001 dai rappresentanti del comune, che riproduce - nello stesso
tempo - il limite del bosco approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 24
aprile 2001 e gli azzonamenti AP e ZC disposti dal consiglio comunale, non
approvati attraverso la risoluzione impugnata, dimostra difatti che una parte
delle aree non approvate, ma in particolare una superficie significativa della
zona campeggi (ZC), è ubicata con certezza fuori della foresta. Inoltre, la
risoluzione governativa appena menzionata è finalizzata a determinare il limite
del bosco verso le adiacenti zone di utilizzazione: dalla stessa non risulta
con sufficiente chiarezza se anche la aree assai più arretrate rispetto a
questo limite, entro le quali si spingono le zone non approvate (in particolare
la zona AP, che consta di oltre 22'000 mq), costituiscano una foresta ai sensi
della legislazione forestale. Emettendo il suo giudizio sulla base di un
carente accertamento dei fatti determinanti il Consiglio di Stato ha, pertanto,
violato il diritto (art. 38 cpv. 3 LALPT; 62 PAmm). La risoluzione impugnata
dev'essere annullata già per questo motivo.
3.3.
Gli atti devono, di conseguenza, essere retrocessi al Governo (art. 65 cpv. 2
PAmm), affinché esegua degli accurati accertamenti e, in seguito, decida
nuovamente se - ed eventualmente in che misura - i controversi azzonamenti
possono essere approvati.
- Il
ricorso va, dunque, parzialmente accolto. Il Tribunale rinuncia al prelievo di
una tassa di giudizio e delle spese (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso è parzialmente accolto.
§
La risoluzione 16 ottobre 2001 (n. __________) con cui il Consiglio di Stato ha
approvato il piano regolatore di __________ è annullata nella misura in cui non
vengono approvate la zona per attrezzature pubbliche (n. __________, palestra
di roccia) e l'adiacente zona campeggi.
§§
Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché, esperiti i necessari
accertamenti, emetta una nuova decisione su questo oggetto.
2.Non si preleva una tassa di giudizio né
spese.
- Intimazione
a:
Fondazione
__________ di , __________
rappr. da __________
__________ -,
__________ __________, __________
Municipio di
__________, __________
__________, ____________________
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________
Consiglio di Stato, Residenza governativa, __________
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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