AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.42
Data decisione, Autorità:
30.04.2002, TPT
Incarto n.
90.2001.00042
Lugano
30 aprile
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 28 giugno 2001 di
Comune di
__________ __________, __________ __________,
rappr. da:
__________ di __________ __________, __________ __________ __________
(dr.iur. h.c.
__________. __________, __________ __________)
contro
la risoluzione __________ maggio 2001 (n°
__________) del Consiglio di Stato, che approva alcune varianti del PR di
__________ __________;
viste le
osservazioni 23 luglio 2001 della Divisione della pianificazione territoriale e
27 settembre 2001 di __________ e __________ __________, __________ __________
(rappr. dall'avv. __________ __________, __________);
letti ed
esaminati gli atti;
esperiti
i necessari accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto:
a. Nella
seduta del 16 giugno 1999 il Consiglio comunale di _________ ha adottato alcune
varianti di PR, fra cui una modifica dell'art. 14 NAPR, concernente le
utilizzazioni ammesse nella zona dei nuclei, del piano e della collina.
b. Con
ris. gov. __________maggio 2001, n° __________, il Consiglio di Stato ha
approvato dette varianti, salvo per la modifica della norma in parola, ritenuta
troppo vaga e indeterminata.
c. Avverso
tale decisione il comune di _________ insorge ora davanti al TPT, postulandone
l'annullamento ed invocando una lesione della propria autonomia.
Nelle
osservazioni il Consiglio di Stato e i signori _________, già ricorrenti in
prima sede, hanno chiesto la reiezione del gravame.
d. In
data 2 ottobre 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, durante la quale
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande,
concordando di sentire in una seduta informativa l'arch. _________, per
ottenere maggiori ragguagli circa l'impostazione generale del PR. Delle risultanze
dell'incontro, tenutosi il 24 ottobre 2001, si dirà, se necessario, nei
considerandi di diritto.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di
Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT),
entro 30 giorni dalla notificazione. La LALPT legittima a ricorrere il comune
(art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (art.
38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra persona o ente che dimostri un
interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio
di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT).
In
concreto, la legittimazione attiva del comune di _________, giusta l'art. 38
cpv. 4 lett. a) LALPT, è pacifica.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- L'art. 50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce
l'autonomia del comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale
non regola esaurientemente ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione
del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44).
A livello cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova
Costituzione ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in
materia di pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e
riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi ad intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità d'approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116
Ia 226 segg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der
neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part.
55).
3.1 Giusta l'art. 75 Cost., i Cantoni devono allestire dei piani
d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una
razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
PD (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e
valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura
ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione
democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14
e segg. LPT): esso rende inoltre
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD
(art. 21 cpv. 1 LPT). La procedura del permesso di costruzione è invece intesa
a chiarire la compatibilità di costruzioni o di impianti con la disciplina
dell'utilizzazione sancita a livello di piano di utilizzazione (cfr. in
particolare art. 22 cpv. 2 lett. a) LPT). Essa ha come obiettivo l'attuazione
del piano in un singolo caso. Tramite la stessa non è invece possibile adottare
decisioni pianificatorie autonome. Essa non è infatti atta, sotto gli aspetti
degli strumenti pratici, della protezione giuridica e della legittimazione
democratica, a sostituire, completare o a modificare un piano di utilizzazione
(cfr. DTF 116 Ib 53 seg. consid. 3a e rinvii; DTF 120 Ib 212 consid. 5 e
rinvii; RDAT II-1993 n° 36 consid. 6.2.; I-1998 n° 30; I-1999, n° 22).
3.2 L'obbligo
di adottare dei piani di azzonamento che regolamentino con la necessaria
precisione la disciplina dell'utilizzazione costituisce una indispensabile
premessa per il perseguimento dei principi suenunciati, oltre che del principio
della sicurezza del diritto e della tutela dei proprietari (DTF 120 Ib 214
consid. 6; RDAT II-1993 n° 36).
La
legislazione cantonale ricalca e sviluppa quanto già enunciato dalla LPT.
L'obbligo di pianificare è ribadito all'art. 3 LALPT. L'art. 24 cpv. 1 LALPT definisce
il PR, che deve essere adottato da ogni comune, come strumento di
programmazione delle attività di incidenza territoriale a livello comunale. Tra
le sue finalità figurano, oltre ad una razionale organizzazione del territorio
e dello sviluppo armonioso del comune, la realizzazione degli obiettivi e
principi pianificatori ancorati negli art. 1 e 3 LPT e nel PD (art. 25 LALPT),
cui deve essere uniformato (art. 22 cpv. 2 e 24 cpv. 3 LALPT). Per perseguire
questi scopi il PR deve, tra l'altro, suddividere in zone il territorio
comunale, assegnando a ciascuna zona una specifica destinazione (cfr. art. 28
seg. LALPT). Tra queste figurano le zone che devono essere riservate
all'abitazione e al lavoro, la cui destinazione può ulteriormente essere
precisata (art. 28 cpv. 2 lett. a) LALPT). L'art. 67 cpv. 2 LALPT, dal testo
identico all'art. 22 cpv. 2 LPT, stabilisce infine che un permesso di
costruzione può essere rilasciato solo se gli edifici o impianti interessati
sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione (lett. a) e
se il fondo è urbanizzato (lett. b).
4.1 In concreto, occorre stabilire se la mancata approvazione da parte
del Governo della modifica dell'art. 14 NAPR sia giustificata. Per rispondere
al quesito, occorre anzitutto presentare a sommi capi le caratteristiche del PR
di _________. Improntato sull'obiettivo principale di riqualificare l'area
centrale del comune - sede delle diverse istituzioni civili e religiose - la
revisione generale del PR, approvata il 19 novembre 1991, si caratterizza per
la ricerca di un nuovo
approccio
pianificatorio, volto a promuovere la densificazione edilizia e ottenere una
riqualifica delle aree edificabili tramite una gestione puntuale degli
interventi. Delineate le linee essenziali dello sviluppo insediativo del
comune, di ca. 2'000 abitanti e situato alle porte di __________, ed
evidenziate le caratteristiche formali principali del tessuto edilizio
esistente (contiguità, spazi residui liberi e rapporto con l'area pubblica), la
revisione concede un'ampia libertà propositiva nell'ambito dei singoli
progetti, valutati, al momento dell'inoltro della domanda di costruzione, da
una commissione d'esperti (art. 25 NAPR) soprattutto dal profilo del loro
inserimento nella tipologia e morfologia del tessuto circostante (art. 3 NAPR).
Tale impostazione si concretizza nelle NAPR, composte da soli 28 articoli,
suddivisi in tre sezioni (capo I, art. 1-13 "Norme generali; capo II, art.
14-22 "Norme particolari" e capo III, art. 23-28 "Norme varie e
finali"), e accompagnate da un commento ai singoli disposti: esse si
limitano ad enunciare i criteri generali d'intervento e, per le singole zone, i
parametri edificatori essenziali, in modo da permettere nel singolo caso
l'auspicata agilità nel giudizio architettonico-urbanistico.
4.2 Il PR
suddivide il territorio comunale in dieci zone d'utilizzazione (zona di
protezione monumentale; zona dei nuclei; zona residenziale del piano; zona
residenziale della collina; zona residenziale Monti di __________; zona artigianale;
zona per attrezzature ed edifici pubblici; zona agricola; zona forestale e zona
esposta al rumore). Come anticipato, la funzione assegnata alle singole zone è
definita agli art. 14-22 NAPR. In particolare l'art. 14 NAPR, oggetto di
revisione e concernente la zona dei nuclei, del piano e della collina, prevede:
Zone dei
nuclei del piano e della collina
a) utilizzazione
Le
zone dei nuclei, del piano e della collina sono riservate all'abitazione e alle
attività connesse con questa destinazione, come negozi, panetterie e simili;
sono pure ammesse le attività commerciali e artigianali che non turbano la
tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di riposo e che sono tollerabili
nell'altro tempo, come piccoli laboratori da falegname, da fabbro e da
meccanico.
Con la revisione l'art. 14 NAPR presenta il seguente tenore:
Le zone dei nuclei, del piano
e della collina sono riservate all'abitazione e alle attività compatibili
con questa destinazione, come negozi, panetterie e simili. Sono pure
ammissibili attività commerciali, di produzione di beni e servizi. Qualsiasi
attività ammessa non deve risultare molesta e non deve generare traffico
supplementare non compatibile con l'abitare (grado di sensibilità al rumore II).
4.3 Secondo
il Consiglio di Stato, la nuova formulazione si rivelerebbe contraria all'art.
3 cpv. 3 lett. a) LPT, che prescrive una ripartizione razionale dei luoghi
destinati all'abitazione e al lavoro. Infatti, mediante la modifica, le zone
dei nuclei, del piano e della collina verrebbero aperte all'insediamento di
qualsiasi attività produttiva - e quindi anche quella industriale -, purché non
molesta. "In definitiva, sono ammesse tutte le attività, purché non
moleste. Ciò facendo, il Comune di _________ ha omesso di operare una scelta di
tipo pianificatorio. Una tale impostazione, che lascia di fatto al caso lo
sviluppo di parte del territorio comunale, non appare ammissibile"
(cfr. decisione impugnata, p. 6). Ciò comporterebbe "(…) la
possibilità di insediare accanto alla residenza - in zona mista - anche
stabilimenti di qualsiasi genere, purché isolati in modo da evitare che
producano immissioni diverse da quelle derivanti dall'abitare" (cfr.
decisione impugnata, p. 7). Pur ammettendo come spesso la distinzione
fra attività artigianale e attività industriale non sia del tutto agevole, il
Governo conclude, affermando: "Visto tutto quanto precede, è necessario
ammettere che il Comune di _________ ha inteso formare una zona mista
accostando fra loro insediamenti di tipo eterogeneo, ma in parte non idonei a
coesistere. In particolare, non si reputa di poter considerare l'industria
idonea a coesistere con la residenza" (cfr. decisione impugnata, p. 7).
4.4 Di
tutt'altro avviso il comune, secondo cui "(…) più che di cambiamento
del diritto, si tratta dell'affinamento di disposizioni vigenti, specialmente
riguardo alle nozioni di attività artigianali, valide nel passato, ma
difficilmente riferibili ad una pluralità di attività odierne, simili quanto ai
loro effetti alle attività artigianali, ma concettualmente dissimili, ad
esempio modesti laboratori di sartoria, di tipografia, di riparazione di
televisori, di computer, uffici di liberi professionisti, ecc. Secondo la
dottrina, la distinzione tra attività artigianale e industriale, a fini
strettamente urbanistici, è d'altronde sempre incerta e inefficace. (…) Allo
stadio attuale dello sviluppo economico e tecnologico nulla si oppone
d'altronde all'istituzione di zone plurifunzionali, ovvero al mescolamento
dell'abitare, delle attività produttive, dei servizi, del giuoco e dello svago,
fatta eccezione delle attività moleste o che esigono importanti superfici di
deposito o di produzione". Inoltre, secondo il comune, le
affermazioni del Governo circa la possibilità di insediare vere e proprie
industrie nelle zone in parola, si rivelerebbero del tutto prive di fondamento,
ritenuto che, da un lato, le caratteristiche della proprietà fondiaria e i
parametri di zona non permetterebbero quello sfruttamento intensivo del suolo
necessario all'industria e, dall'altro, le restrizioni menzionate nella norma,
relative al grado di molestia ed al traffico supplementare, renderebbero
impossibile l'insediamento di simili attività. In sostanza, quindi, con la
modifica, il comune avrebbe inteso ovviare alle difficoltà insite nella
distinzione fra artigianato e industria - differenziazione divenuta ormai
obsoleta, vista l'evoluzione generale in atto nel mondo economico, in
particolare per quanto attiene alle nuove tecnologie -, proponendo una terminologia
più flessibile, atta a permettere l'insediamento di attività compatibili con
l'abitare poiché non moleste (cfr. anche Messaggio municipale 309A/309B, p.
XVI).
4.5 Ferme queste premesse,
occorre esaminare nel dettaglio i contenuti della modifica. Come già accennato,
se da un lato con la modifica si è inteso proporre un'alternativa alle
categorie tradizionali - ritenute ormai obsolete - relative alla connotazione
delle varie attività lavorative, con questo
disposto il legislatore comunale - riservato il soddisfacimento di talune
condizioni - ha voluto rafforzare la compenetrazione fra le diverse
utilizzazioni, già ammessa dalla norma sottoposta a revisione, sottolineando
maggiormente il carattere plurifunzionale delle zone in parola. Oltre all'abitazione,
in questi comparti sono anzitutto auspicate le attività artigianali e
commerciali che servono la destinazione residenziale, "…come negozi,
panetterie e simili". Tutte le altre destinazioni ammesse (commerciali
e di produzione di beni e di servizi), per le quali non è richiesto il
requisito della compatibilità con l'abitazione, sono consentite non già in modo
assolutamente indiscriminato, ma unicamente nella misura in cui esse non sono
fonte di molestia e "(…) non ingenerano traffico supplementare non
compatibile con l'abitare (grado di sensibilità II)", risultando
quindi conciliabili con la destinazione abitativa.
Va
qui osservato che, contrariamente a quanto avviene in molti PR - che
definiscono come non moleste quelle attività che, per la loro natura, si
inseriscono nell’abitato e non hanno ripercussioni sostanzialmente diverse da
quelle che derivano dall’abitare -, la nozione di molestia non viene
ulteriormente concretizzata nelle NAPR. Rinunciando a riprendere la previgente
definizione ("attività (…) che non
turbano la tranquillità nelle ore notturne e nei giorni di riposo e che sono
tollerabili nell'altro tempo, come piccoli laboratori da falegname, da fabbro e
da meccanico") e venendo a mancare una definizione delle caratteristiche
delle attività non moleste, con la modifica in parola anche la predeterminazione della tipologia delle
costruzioni conciliabile - con particolare riferimento alla natura delle
immissioni cagionate - con il carattere abitativo della zona dei nuclei, del
piano e della collina, risulta più aperta e indeterminata. Inoltre, rispetto
alla versione precedente ("…piccoli laboratori da falegname, da fabbro,
da meccanico"), la nuova formulazione omette qualsiasi accenno, anche
di tipo esemplificativo, circa la tipologia auspicata delle attività non
funzionalmente connesse con l'abitazione.
4.6 Secondo
il comune, con la modifica si sarebbe inteso dare una risposta adeguata ai
radicali cambiamenti in atto nel mondo economico e del lavoro: la vecchia norma
riservava infatti le tre zone in parola alla residenza ed alle attività con
essa connesse e considerava ammissibili, malgrado l’assenza di questa
connessione, attività tradizionalmente presenti in un comune tra il rurale e
l’urbano, come _________. Erano attività, quelle ammesse (piccoli laboratori
ecc.), che potevano essere svolte da persone residenti in loco anche se non
direttamente legate all’abitazione. Una pianificazione a misura d’uomo, lontana
dall’anonimato tipico dell’industria. La nuova norma tiene conto del fatto che quel
tipo di artigianato tende a sparire, che è sostituito da forme oscillanti tra
l’artigianato e l’industria.
Se
sotto questo profilo l’aggiornamento della norma, che vuole superare una
pianificazione ritagliata su un modello di società e di economia sorpassato,
non è criticabile, bisogna ammettere che la modifica proposta risulta
problematica sotto altri profili: anzitutto la nuova formulazione dell'art. 14
NAPR estende da un lato la cerchia delle attività ammesse nelle zone del
nucleo, del piano e della collina, ma non propone dall'altro indicazioni di
sorta in merito al grado di compenetrazione auspicato fra i diversi tipi
d'insediamenti e alla loro tipologia. L’ammettere
l'inserimento di una costruzione, artigianale, commerciale o industriale che sia,
purché non produca molestia, in una parte del territorio dove domini largamente
l’insediamento residenziale, può apparire infatti incongrua non di per sé, ma
per la sua inconciliabilità con il carattere assunto dal comparto, nel quale
essa verrebbe ad inserirsi come un elemento estraneo. La coabitazione deve
essere non solo armoniosa (cfr. art. 1 cpv. 1 LPT), ma anche tale da non
compromettere la funzione residenziale. Lo stesso vale in presenza di un
comparto debolmente edificato: in che misura va ammesso l'insediamento
artigianale e/o industriale? Quanti stabilimenti vi possono trovare spazio,
senza che il carattere residenziale del comparto venga pregiudicato, lasciando
posto ad un suo sviluppo in chiave prevalentemente produttiva?
4.7 Se è
pur vero che anche con la vecchia normativa vi era il pericolo di un'eccessiva
contaminazione delle attività produttive, la modifica in parola ammette ora
l'insediamento di attività industriali e di nuove forme ibride
artigianal-industriali, aprendo quindi maggiormente il ventaglio delle
possibilità. Sotto questo profilo essa appare critica, poiché non pone
parametri sufficientemente chiari per stabilire se un’attività produttiva
(artigianato o industria o nuove forme miste) sia davvero compatibile con il
carattere e la tipologia residenziale, che pure viene privilegiata (in questo
senso va intesa l’esigenza che le attività di produzione di beni e di servizi
siano compatibili con la funzione residenziale, soprattutto dal profilo del
traffico indotto). Il suo difetto maggiore va quindi ricercato nel fatto che la
compatibilità delle diverse attività con la residenza si misura unicamente dal
rumore e dal traffico indotto. Troppo poco per evitare promiscuità incongrue.
Diverso il caso in cui esistesse nelle NAPR una disposizione generale che,
oltre ai criteri qualitativi di natura architettonica e urbanistica (cfr. art.
3 NAPR), ne fissasse di pianificatori, stabilendo ad esempio una percentuale o
una quota di attività extra-residenziali.
4.8 Non
porta a diverse conclusioni il fatto che, come esposto al considerando 4.1, il PR di _________ si caratterizzi per la ricerca di un approccio pianificatorio
innovativo, mirante ad attuare i diversi obiettivi del piano tramite una gestione
puntuale degli interventi, vagliati da una commissione ad hoc, munita di grandi
poteri interpretativi. La commissione d'esperti è infatti chiamata a fornire ai
privati la consulenza necessaria circa l'utilizzazione edilizia dei fondi, ad
esaminare, nonché preavvisare, tutti i progetti pubblici e privati
d'utilizzazione edilizia (cfr. art. 25 NAPR), e a garantire che i progetti
rispettino le indicazioni contenute nelle NAPR, nonché i criteri di carattere
qualitativo enunciati all'art. 3 NAPR. Il Municipio potrà discostarsi dal suo
preavviso solo per ragioni valide e pertinenti (art. 25 cpv. 3 NAPR). Orbene,
in base a questi elementi e pur considerando l'unicità del PR del comune, che
ha scelto di privilegiare un'impostazione flessibile con contenuti normativi
minimi, in modo da concedere maggior agilità nel giudizio a seconda delle
necessità e delle peculiarità del caso concreto, il ruolo interpretativo
attribuito alla commissione dalla modifica in parola risulta veramente molto
esteso. E in effetti, per tutti i
motivi addotti ai considerandi precedenti, relativi soprattutto alla mancanza
di criteri circa il grado di promiscuità tra le diverse attività, auspicato
nelle zone in parola, non si può ritenere che la modifica si limiti
semplicemente a concedere maggior flessibilità in sede applicativa, inserendosi
coerentemente nell'impostazione del PR. Come già detto, considerata
l'estensione delle zone dei nuclei, del piano e della collina, che occupano in
termini di superficie la maggior parte del territorio del comune, il difetto
principale della modifica consiste nell'essere priva di quelle indicazioni
minime che garantiscono una corretta compenetrazione fra le varie destinazioni,
evitando che, seppur nei limiti imposti al grado di molestia ed al traffico
indotto, l'uso del territorio venga lasciato al caso delle singole iniziative.
Va intesa in questo senso la critica dei resistenti,
secondo cui la modifica si
tradurrebbe in un'inammissibile delega di competenze pianificatorie al
Municipio, rispettivamente in un rinvio della definizione dell'assetto pianificatorio
alla procedura di rilascio del permesso di costruzione.
4.9 La
modifica appare infine problematica se rapportata alle ulteriori disposizioni
di zona, soprattutto per quanto attiene al comparto dei nuclei. L'utilizzazione
della zona dei nuclei, per la quale non è previsto un indice di sfruttamento
(cfr. consid. 4, p. 9-10, della STF 18 febbraio 1997, 1P.471/1996, in re L.),
non si differenzia infatti da quella prevista per la zona residenziale del
piano e della collina. L'edificabilità della zona dei nuclei soggiace così alle
disposizioni contenute nelle Norme generali, relative ai criteri qualitativi
degli interventi (art. 3 NAPR), alle distanze da confine, fra le costruzioni e
dall'area pubblica (art. 4, 5 e 6 NAPR) e all'altezza delle costruzioni (art.
11 NAPR). Orbene, se è pur vero che l'assenza di parametri quantitativi
relativi all'edificazione di questa zona è stata finora ritenuta conforme ai
precetti della LPT e della LALPT dalle diverse istanze che l'hanno approvata,
rispettivamente interpretata - anche grazie alla particolare posizione e alle
competenze della Commissione -, a mente di questo Tribunale tale impostazione,
sommata ai nuovi momenti d'incertezza pianificatoria introdotti dalla modifica,
non offrono più quelle garanzie minime, irrinunciabili, al disotto delle quali
non v’è l’imprescindibile sicurezza e prevedibilità del diritto. Chi abita in
un quartiere residenziale e vi ha costruito la sua casa in funzione di questo
carattere, corre il rischio di vederselo sovvertire dall'inserimento di
attività che, seppur non moleste, sono estranee a questa tipologia. L'attuale
frazionamento della proprietà, invocato dal comune, non offre poi nessuna
garanzia in proposito, essendo sempre possibile per un promotore accaparrarsi
più fondi e su questi erigere un fabbricato a carattere industriale (nella zona
dei nuclei è ammessa la demolizione e la ricostruzione), ormai conforme alla
destinazione di zona. E in questo caso, mancando nelle NAPR disposizioni
limitanti la lunghezza delle facciate, sarà difficile opporre al promotore i
criteri di carattere qualitativo di cui all'art. 3 cpv. 2 NAPR. In queste
circostanze – senza che sia necessario procedere agli atti istruttori richiesti
dal ricorrente (cfr. per la valutazione anticipata delle prove: Gygi,
Bundesverwaltungsrechtpflege, 2a ed., pag. 274; DTF 106 Ia 162 consid. 2b) –
non si può che respingere il ricorso, confermando la decisione impugnata.
- Le
spese, la tassa di giudizio, nonché le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano spese né tassa di giudizio.
Il
ricorrente rifonderà ai signori _________ fr. 600.- (seicento) a titolo di
ripetibili.
- Intimazione: -
dr.iur. h.c. __________. __________, __________ __________
- avv. __________ __________,
Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster