AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.2001.32
Data decisione, Autorità:
12.10.2001, TPT
Incarto n.
90.2001.00032
Lugano
12 ottobre
2001
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
vicecancelliere
Stefano Furger
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2001 di
__________ e
__________ __________, __________,
contro
la risoluzione __________ aprile 2001 (n°
__________) del Consiglio di Stato, che approva alcune varianti di PR e il
PRP di __________ del comune di __________
viste le
osservazioni 19 giugno 2001 del Municipio di __________ e la risposta 6 agosto
2001 della Divisione della pianificazione territoriale del Dipartimento del
territorio,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti,
r i t e n u t o,
in fatto
a. Con
la decisione n. _________ del 10 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha approvato
alcune varianti di PR e il PRP di _________ del Comune di _________,
respingendo nel contempo il ricorso dei signori _________ e _________
_________, proprietari dei fondi n. _________ e _________ RF _________.
b. Avverso
a tale decisione i signori _________ insorgono davanti al TPT con atto di
ricorso 3 maggio 2001. I ricorrenti contestano la larghezza, la funzione e il
raccordo con la rete viaria del sentiero pedonale, che, lambendo la loro
proprietà, consente l'accesso al parco pubblico previsto sul mapp. n.
_________. In particolare, paventando che questo percorso pedonale possa essere
utilizzato da veicoli privati, chiedono il suo restringimento di 0,5 m,
l'esclusione di una sua pavimentazione in asfalto e che venga chiarito
l'aspetto circa il raccordo con la rete viaria comunale, qualora la prevista
strada - fosse realizzata in un secondo tempo.
c. Nelle
osservazioni e nella risposta il comune e il Consiglio di Stato hanno entrambi
postulato la reiezione del ricorso con motivazioni di cui si dirà, se del caso,
nei considerandi di diritto.
d. In
data 25 settembre 2001 si è tenuta l'udienza in contraddittorio, all'occasione
della quale le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
domande, rinunciando al dibattimento finale e a presentare conclusioni.
c o n s i d e r a t o,
in diritto:
- A
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.
L'art. 38
LALPT legittima a ricorrere il comune (art. 38 cpv. 4 lett. a) LALPT), i già
ricorrenti, per gli stessi motivi (art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT), e ogni altra
persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (art. 38 cpv. 4 lett. c) LALPT).
In
concreto la legittimazione attiva del ricorrente è senz’altro data a norma
dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentato
nei termini di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- L'art.
50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del
comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del comune,
conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello
cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione
ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di
pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT, il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per
motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il
comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg.
consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT
non dispone, contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità
(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è
impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo
contro la violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata
applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da
essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di
potere, la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro
l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art.
38 cpv. 2 e 3 LALPT).
3.1 Giusta
l'art. 75 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire dei piani
d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una
razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo
quest'ultima legge la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe:
pianificazione direttrice, pianificazione dell'utilizzazione e procedura del
permesso di costruzione. Esse stanno in reciproco rapporto e formano un tutto
coerente, di cui ogni parte adempie una specifica funzione. Il piano di
utilizzazione - in Ticino detto PR - viene adottato, secondo le indicazioni del
piano direttore (art. 6 e segg., 26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia
coordinazione e valutazione (art. 1 cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e
nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica (art. 33 e
seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina l'uso
ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT) e attua il contenuto del PD,
rendendolo vincolante verso i privati (art. 21 cpv. 1 LPT).
3.2 Va
inoltre ricordato che, ai sensi dell’art. 26 LALPT, un PR si compone di un
rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di
attuazione e di un programma di realizzazione. Le rappresentazioni grafiche
comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del traffico,
delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano indicativo
dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie di
comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la precisazione
delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i
posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT). Quest’ultimo disposto,
unitamente alla legislazione di ordine superiore, segnatamente l’art. 3 cpv. 3
lett. c) LPT (che prescrive alle autorità incaricate di compiti pianificatori
di mantenere e costituire vie ciclabili e pedonali) e la Legge sui percorsi
pedonali ed i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994, abilita
incontestabilmente i comuni a prevedere nei propri PR percorsi pedonali e
sentieri, esistenti o futuri, aperti al pubblico (cfr. anche art. 2 cpv. 3
Legge sulle strade).
3.3 Una
restrizione di diritto pubblico della proprietà è compatibile con la garanzia
della proprietà sancita dall'art. 26 Cost. solo se si fonda su di una base
legale (che deve essere chiara ed esplicita quando la limitazione è
particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata da un
interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della proporzionalità,
non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà luogo a piena
indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid. 4; 114 Ia
249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2). Nel caso di specie
il problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non
si pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze
giurisdizionali del TPT.
Va
sottolineato che in linea generale è pubblico l'interesse che coinvolge la
generalità dei cittadini o una sua frazione significativa che compete al potere
pubblico promuovere nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse pubblico a
un provvedimento di pianificazione del territorio quando la sua adozione
corrisponde a un bisogno importante, chiaramente avvertito dalla collettività
(G. Müller, Commentaire de la Cost. féd., art. 22ter n. 34). Tale interesse
deve prevalere sui contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco.
4.1 Prima
di entrare nel merito, occorre rilevare che il comune di _________, allo scopo
di ridefinire il problematico assetto pianificatorio del quartiere _________,
ha adottato un piano regolatore particolareggiato (PRP), che integra e coordina
opportunamente fra di loro le componenti settoriali presenti, quali il
paesaggio, la natura, l'assetto fondiario, la viabilità e le attrezzature
pubbliche.
Il PRP
prevede sul mappale n. _________ la formazione di un parco pubblico accessibile
dalla rete viaria comunale per mezzo di due percorsi pedonali. Il primo
sentiero, in forte pendenza, lungo ca. 40 m e largo 2 m, permette di
raggiungere il parco ai cittadini provenienti dalla prevista strada di servizio
(Q 44) del settore basso del quartiere di _________. Per contro, il secondo
sentiero, oggetto del presente gravame, di andamento pianeggiante, lungo ca. 55
m e largo 2,5 m, permette l'accesso per coloro che giungono dalla parte
opposta del comune (parte alta, località via _________). Inizialmente, ove si
diparte dalla prevista strada di raccolta -, il tracciato
lambisce sul confine la proprietà dei ricorrenti lungo circa una decina di
metri, per poi proseguire ed in seguito congiungersi ad angolo retto con il
primo sentiero, laddove effettivamente si accede al sedime del previsto parco
pubblico.
4.2 Siccome
entrambi i percorsi pedonali assolverebbero alla medesima funzione, a mente dei
ricorrenti risulterebbe ingiustificata la maggior larghezza di 0,5 m del
tracciato pedonale che tocca la loro proprietà. Il comune motiva il maggior
calibro con la necessità di poter accedere almeno da un lato con i mezzi
meccanici atti alla manutenzione del parco, senza perciò creare disagi per il
traffico pedonale. Come è stato ribadito in sede di udienza, la scelta del
percorso più idoneo a questo scopo è stata determinata in ragione della pendenza:
quello che tocca il fondo dei ricorrenti è in pratica pianeggiante, mentre
l'altro è scosceso.
Ritenuto
che questo Tribunale non dispone del sindacato dell'opportunità, la scelta del
comune risulta più che legittima e sostenuta da motivazioni convincenti.
Con il
PRP il comune ha previsto su un proprio sedime, isolato e discosto dalla via
pubblica, la formazione di un parco, di cui gli spetta naturalmente la
manutenzione. Va da sé che, oltre a consentirne la fruibilità attraverso
adeguati percorsi pedonali, i cui tracciati non sono contestati in questa sede,
esso debba attuare quelle misure che gli permettano di provvedere alla
manutenzione in modo razionale, parsimonioso ed efficace. In questo senso,
ritenute le dimensioni dell'area interessata, risponde ad un chiaro interesse
pubblico la possibilità di poter disporre di un accesso sufficientemente ampio
per il passaggio di mezzi meccanici, il cui utilizzo risulta oggi
imprescindibile per raggiungere gli obiettivi poc'anzi enunciati. Se dal punto
di vista pedonale, si giustifica una rete di accessi al parco da più direzioni
- e in questo i due sentieri assolvono alla stessa funzione - non si giustifica
per contro che ambedue i tracciati consentano il passaggio di veicoli di
servizio. Ecco perché il sentiero che proviene dalla parte inferiore del
quartiere di _________ risulta soltanto di due metri di larghezza, mentre
quella del sentiero in oggetto deve essere maggiore di mezzo metro.
4.3 Ciò
detto, occorre esaminare se la misura che concerne il fondo dei ricorrenti
rispetta il precetto della proporzionalità e segnatamente se il mezzo adottato
è idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso, è il meno
incisivo fra quelli possibili e se sussiste un rapporto ragionevole tra il
risultato perseguito e la restrizione della proprietà necessaria al suo
conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
Il
sentiero all'esame è situato nel suo tratto iniziale lungo il confine con il
mapp. n. _________, invadendolo parzialmente. Un calibro di m 0,5 superiore a
quello prospettato dai ricorrenti, oltre a non incidere in modo gravoso sulla
loro proprietà, risulta tuttavia essenziale per il passaggio dei veicoli
meccanici, senza che questi causino disagi per il traffico pedonale. Inoltre,
per stessa ammissione degli insorgenti in udienza, il percorso pedonale in
oggetto è pianeggiante, quindi più adatto a facilitare l'accesso ai mezzi
meccanici rispetto al sentiero che sale dalla parte opposta, notevolmente
scosceso.
4.4 Per
questi motivi, assodata la sussistenza di un interesse pubblico a mantenere la
larghezza di m 2,5 e la conformità con il principio della proporzionalità, la
decisione del Consiglio di Stato deve essere su questo punto confermata.
- I
ricorrenti, temendo che questo sentiero, visto il calibro di 2,5 m, possa
essere utilizzato anche da veicoli privati, chiedono che sia esclusa dalle
possibili tipologie la pavimentazione con del manto asfaltato.
5.1 A tal
proposito occorre osservare che nel piano del traffico del PRP _________ il
tracciato in oggetto è disegnato con un tratteggio e una colorazione
chiaramente riconducibili in leggenda alla definizione di "percorsi
pedonali - sentieri". Non solo: a fondo pagina sono pure menzionate,
riferite alle varie tipologie viarie, le sezioni-tipo indicative. Sopra la
rappresentazione grafica relativa alla sezione indicante 2,5 m di larghezza,
appare la dicitura "percorso pedonale accesso AP lato est", ossia il
percorso qui in contestazione. Inoltre, l'art. 27 cpv. 3 NAPRP (nota marginale:
pedonali e sentieri) regola che "i pedonali di progetto hanno una
larghezza di 2 m salvo quello con l'andamento est-ovest di servizio del mappale
del Comune (parco) che è previsto con una larghezza di 2,5 m" per
permettere l'accesso a mezzi meccanici per la manutenzione del parco (cfr.
commentario alle norme PRP _________, ad art. 27, pag. 23). Da ultimo, l'art.
26 cpv. 1 NAPRP dispone che gli accessi privati ai fondi devono essere previsti
dalla rete stradale esistente o di progetto.
5.2 Visto
quanto precede, risulta che il percorso in discussione, oltre ad essere
facilmente identificabile sul piano, è inequivocabilmente destinato ad uso
esclusivamente pedonale, salvo per la funzione di servizio relativa al mappale
comunale su cui insiste il parco, per il quale è consentito l'accesso ai mezzi
meccanici per la sua manutenzione (cfr. art. 27 NAPRP e commentario alle norme
PRP _________, ad art. 27, pag. 23). Difatti, dato che gli accessi privati ai
fondi devono avvenire attraverso la rete stradale esistente o di progetto e che
il passaggio litigioso non è qualificato dal PRP _________ come strada, è di
conseguenza escluso l'utilizzo per il transito di veicoli privati. A giusta
ragione il Consiglio di Stato osserva che, qualora si dovesse verificare un uso
veicolare improprio, il Municipio dispone di numerosi mezzi, dalla segnaletica
fino alla posa di ostacoli fisici amovibili, per far rispettare la funzione
pedonale sancita dal PRP .
5.3 In
merito alla pavimentazione del sentiero, si nota che il PRP non ne specifica il
tipo. Con ciò, il comune riserva questa definizione al momento
dell'allestimento dei progetti esecutivi. Rilevato che tale modo di procedere è
più che legittimo, in quanto questa materia appartiene più all'ambito
progettuale ed esecutivo che a quello pianificatorio, questo Tribunale non ha
comunque la cognizione per poter esaminare quale sia nel caso specifico la
pavimentazione più adeguata, tantomeno di escluderne una a priori.
5.4 Per
tutti questi motivi, anche quest'ultima richiesta deve essere respinta.
- Inconferente
è pure l'ultima censura, secondo la quale il passaggio pedonale all'esame
sarebbe privo di scopo, perché rimarrebbe a fondo cieco fintanto che non fosse
realizzata la strada -, sulla quale esso sfocia all'altezza
del fondo n. _________.
Occorre
premettere che il sentiero che ci occupa è inserito in una rete articolata di
passaggi pedonali che il PRP _________ istituisce al fine di valorizzare le
componenti paesaggistiche del quartiere attraverso la sua viabilità pedonale.
Esso, oltre a favorire l'accesso al parco pubblico, consente agli utenti di
transitare dalla parte bassa del quartiere a quella alta, e viceversa, senza
esporsi ai rigori del traffico veicolare.
Come si
può ben evincere dal piano del traffico, il PRP prevede a tale scopo il suo
raccordo con la rete viaria comunale sulla strada di raccolta
-, programmata dal PR di _________. Il fatto che questa
arteria di traffico non sia stata ancora realizzata, non basta a mettere in
discussione la pianificazione della rete di passaggi pedonali, prima, tantomeno
il percorso pedonale in oggetto, poi: la pianificazione che ci riguarda risulta
essere a questo stadio più che compiuta. Se è pur vero che la relazione di
pianificazione non faccia uno specifico accenno alla programmazione temporale
delle opere previste, è comunque implicito e non fa' dubbio che il comune in
fase di realizzazione coordinerà l'attuazione di quelle opere che potranno
assolvere al loro scopo soltanto se realizzate contemporaneamente.
- Stando
così le cose, il ricorso è respinto e la decisione 10 aprile 2001 del Consiglio
di Stato è confermata. Tassa di giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi
motivi,
viste le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso
é respinto.
-
Il
ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 700.- (settecento).
-
Intimazione: -
_________ e _________ _________, _________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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