AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.2000.6
Data decisione, Autorità:
18.12.2000, TPT
Incarto n.
90.2000.00006
90.1998.00037
Lugano
18 dicembre 2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta,
presidente,
Giovanna Roggero-Will, Raffaele Guffi (in sostituzione di Michele Rusca,
astenutosi)
Il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sui ricorsi 26 gennaio 1998 e 27
gennaio 2000 di
__________, __________,
rappr. da: avv.
__________ __________, __________ __________,
contro
le risoluzioni 2 dicembre 1997 e 7 dicembre 1999 del
Consiglio di Stato in merito all'approvazione del PR (1995) del comune di
__________ e successive varianti
viste le
risposte 13 marzo 1998, rispettivamente 5 maggio 2000, del Consiglio di Stato e
le osservazioni 9 aprile 1998 e 4 aprile 2000 del Municipio di __________,
letti ed
esaminati gli atti,
esperiti i
necessari accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a.__________ __________ é proprietario del fondo n. __________RFD di
, situato nella parte bassa del comune in località “ ”.
Il primo
piano regolatore di __________ (1976) attribuiva questa particella, della
superficie complessiva di 5.001 mq , ad una generica zona di attrezzature
pubbliche (AP) intesa quale area ricreativa-parco.
Con il
nuovo PR del 1995, il fondo è invece stato suddiviso in 3 differenti zone : la
parte boschiva, piuttosto scoscesa, a ridosso della strada che porta al valico
di __________ è attribuita ad una zona di pericolo, una parte alla zona “spazio
libero inedificabile” e un’altra parte alla zona agricola. Con la
Variante-1999, infine, anche l’area precedentemente denominata quale “spazio
libero” è stata inserita in zona agricola. Questa zona comprende ora tutta
l’area del fondo libera dal bosco.
b.Contro queste disposizioni pianificatorie __________ __________ é
insorto dapprima dinanzi al Consiglio di Stato e poi al TPT, chiedendone
l'annullamento e l’attribuzione del fondo, per la parte che esula dalla zona di
pericolo geologico, alla zona edificabile limitrofa.
Egli rammenta che il sedime è perfettamente urbanizzato e facilmente
edificabile, è situato tra una zona ormai largamente edificata e la strada che
porta al valico di __________, mentre non svolge in pratica nessuna funzione
agricola o naturalistica di rilievo.
c. Nelle
risposte ai ricorsi il Consiglio di Stato ha ricordato che la consistente
riduzione della zona edificabile e il corrispondente ampliamento della zona
agricola sul f.n. __________RF rispecchiano il generale ridimensionamento
dell'area edificabile di __________ operata con il nuovo PR 1995 e la
successiva variante del 1999. Comune e Consiglio di Stato, costatato il netto
sovradimensionamento delle zone edificabili definite nel PR 1976 e la necessità
di ridurle in modo significativo, hanno individuato a tal fine tutte le aree
che non ottemperavano ai requisiti dell'art. 15 LPT ed in particolare quei
fondi (come quello dell'insorgente) ubicati ai limiti esterni della zona
edificabile, non o scarsamente edificati e urbanizzati.
d. Nelle date
del 13 maggio 1998 e 18 maggio 2000 si sono tenute le udienze in
contraddittorio; all’occasione le parti si sono riconfermate nelle rispettive
allegazioni e domande, rinunciando al dibattimento finale e alla presentazione
di conclusioni.
e. Conformemente
all'impegno assunto all'ultima udienza, il Municipio di __________ ha prodotto
al tribunale il rapporto geologico concernente il part. __________, rapporto
che per un disguido il tribunale ha omesso di trasmettere al ricorrente,
respingendone il ricorso, con sentenza 24.7.2000, senza dunque avergli offerto
la possibilità di prendere previamente posizione sul documento.
Su istanza del ricorrente la sentenza è stata quindi annullata dal TPT con
revisione del 4 settembre 2000 e il rapporto trasmesso all'istante. Questi si è
espresso in merito con scritto 29 settembre 2000 al quale ha allegato il
rapporto geologico preliminare 15 novembre 1998 del geologo dr. __________
__________, allestito per conto del qui ricorrente e volto a verificare la
situazione geologica del part. __________.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di
Stato è dato ricorso al TPT entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38
LALPT legittima a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a),
i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona
o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle
modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c). La legittimazione attiva
dell'insorgente in entrambi i ricorsi è senz'altro data, ai sensi dell'art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Presentati nei termini di legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono
ricevibili in ordine.
1.1. Per
questioni di economia processuale il TPT statuirà con un unico giudizio sui due
ricorsi interposti rispettivamente in data 26 gennaio 1998 e 27 gennaio 2000,
dal momento che riguardano il medesimo fondo, ancorché oggetto di due
provvedimenti pianificatori leggermente differenti. Le motivazioni e le
allegazioni dei due ricorsi risultano d'altronde sostanzialmente le stesse.
- L'art.
50 cpv. 1 della nuova Costituzione federale (Cost.) sancisce l'autonomia del
comune in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). A livello
cantonale questo principio è ancorato all'art. 16 della nuova Costituzione
ticinese. Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di
pianificazione del territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale
deve garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel
Cantone Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il
Consiglio di Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere
cognitivo. Ciò significa controllo non solo della legittimità ma pure
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune interviene
il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti
pianificatori badano di lasciare alle autorità loro subordinate il margine
d’apprezzamento necessario per adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di
Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a
quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di scegliere tra più
soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il Consiglio di Stato non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Nella sua
veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché la pianificazione
comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi pianificatori
fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione cantonale, in
particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi convenientemente con
quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR presentatogli per approvazione
non risponde a questi requisiti o appare per altri versi insostenibile il
Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi ordinando al comune di
procedere alle necessarie varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37
LALPT).
Di norma
l'autonomia comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da
parte del Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta,
malgrado l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è
e rimane di diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una
modifica d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue
competenze, statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il
processo di formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito
della procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti" (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (cfr. Alfred Kuttler, Zum Schutz der
Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep.
1991, pag. 45 e segg., in part. pag. 55).
- Scopo essenziale della pianificazione è di “assicurare una
funzionale utilizzazione del suolo e una razionale abitabilità del territorio”
(art. 75 Cost.).
La LPT
riprende e sviluppa tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere
utilizzato con misura, l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo
armonioso del paese. A questo scopo la pianificazione deve tener conto delle
condizioni naturali, dei bisogni della popolazione e dell’economia. Deve
proteggere le basi naturali della vita, come il suolo, l’aria, l’acqua, il
bosco e il paesaggio. Deve garantire la difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT
il paesaggio va tutelato sia mantenendo sufficienti superfici coltive per
l’agricoltura, sia integrando in esso gli insediamenti, conservando i siti
naturali e gli spazi ricreativi, permettendo al bosco di adempiere le sue
funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver cura di preservare
l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire molti spazi verdi e alberati,
di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di esigenze spesse volte
contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con
formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta
ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di
comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo
in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF
117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
- Nel sistema della LPT il processo
pianificatorio si svolge in 3 tappe: pianificazione direttrice, pianificazione
dell’utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse stanno in
reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte adempie una
specifica funzione.
Il PD,
che vincola solo le autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati, è lo
strumento strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che
si stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del
territorio e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni cantonali,
di queste con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle
pianificazioni regionali e comunali tra di loro“ (art. 12 lett. b LALPT).
Il PR è
invece il classico strumento di pianificazione territoriale a livello comunale.
La sua funzione principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo
dev’essere suddiviso, giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art.
15), agricola (art. 16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto
cantonale di prevederne altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col PD
(art. 6 e 26 LPT), tenuto conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i
prossimi quindici anni e compatibilmente con le possibilità finanziarie del
comune (art. 24 LALPT).
- A norma dell'art. 15 LPT la zona edificabile comprende i terreni
idonei all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibilmente
necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15
LPT pone le condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa
entrare in linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso,
a priori.
Non
basta, per converso, che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro
e incontrovertibile, perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un
comprensorio può infatti rispondere alla definizione legale di più zone,
prestarsi ad es. sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori
naturali e paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre
idoneità.
Spesso
non può essere categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono
effettivamente adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla
costruzione, se rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già
largamente edificato e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei
prossimi quindici anni). In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT
intervengono come punti di vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto
con le opposte ragioni, in una ponderazione degli interessi che in quei casi è
imprescindibile (DTF 113 Ia 448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid.
5b, 118 Ib 344 segg. consid. 4a).
Tranne,
dunque, nella misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente
l’appartenenza di un terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e
17 LPT vanno relativizzati.
Si
consideri inoltre che per la loro funzione eminentemente pianificatoria i
criteri da essi enunciati possono solo riferirsi a interi comparti e non a
singole particelle; essi intervengono in una prospettiva generale, d’ordine
superiore che li rende inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni
isolati.
- L’idoneità
va generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua
attribuzione a zona edificabile deve peraltro rispettare i principi
pianificatori degli art. 1 e 3 LPT. Dev’essere in particolare compatibile con
l’esigenza di creare e conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett.
b LPT), consentire una razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività
lavorative, offrire un sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica,
preservare l’abitato dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e
b LPT). Deve inoltre tener adeguatamente conto delle necessità delle
infrastrutture pubbliche (DTF 114 Ia 251 consid. 5c).
6.1. In concreto
si osserva che il part. __________è interessato da una serie di circostanze che
ne limitano fortemente l’attrattiva a livello edilizio.
In primo
luogo gran parte del terreno, e non solo la scoscesa rupe boschiva che sovrasta
la strada per __________ espressamente designata a PR quale “zona di pericolo”,
è compresa in un’area di media instabilità geologica (cfr. zona colorata in
rosso sulla planimetria a pag. 13 della Relazione idrogeologica preliminare,
20-12-1993, in atti). Per queste zone, l’art. 33 cpv. 3 NAPR prevede un obbligo
di risanamento preventivo a qualsiasi genere di intervento edilizio.
La
morfologia di parte del terreno, in forte pendenza e molto accidentato, pone
d’altra parte numerosi ostacoli all’edificazione dello stesso, ostacoli che se
non insuperabili dal profilo tecnico, rischiano di aggravare non poco i costi
di una simile operazione.
Infine va
considerato che il fronte sud del fondo è esposto alla grave fonte di
inquinamento fonico (ed atmosferico) rappresentata dalla dogana autostradale di
__________, distante solo alcune decine di metri in linea d’aria. Pur
non disponendo nel caso concreto di misurazioni ufficiali, il sopralluogo
effettuato sul posto ha permesso a questa Corte di rendersi conto dell’elevato
influsso fonico nella zona, sicuramente inadatto per un’edificazione di tipo
residenziale.
Per
queste sue peculiarità d’altronde il terreno non era stato considerato idoneo
all’edificazione nemmeno nel precedente PR del 1976, che lo assegnava ad una
zona AP destinata a “area ricreativa-parco”.
Ciò è
quanto enunciava la sentenza annullata e non vediamo motivo per mutare parere.
Precisiamo solo, a scanso di equivoci, che con ciò non avevamo inteso, né
intendiamo ora, definire inidoneo all’edificazione ai sensi dell’art. 15 LPT il
fondo in questione. I motivi per negarne l’attribuzione alla zona edificabile
erano e sono ben altri: sono, da un lato, la non appartenenza del fondo ai
terreni già ampiamente costruiti giusta la lett. a) del disposto; l’esorbitante
contenibilità della zona edificabile ai sensi della lett. b), dall’altro.
Gli
aspetti negativi sul piano idrogeologico e fonico, la cui effettiva incidenza
sull’idoneità all’edificazione dev’essere semmai ancora accertata ma che già
allo stadio attuale delle conoscenze riduce indiscutibilmente l’attrattiva del
terreno per scopi residenziali, non potevano che escludere la sua attribuzione
ad una zona edificabile già in larghissimo esubero.
Nulla
muta in proposito il rapporto “preliminare” allestito dal dott. __________ per
conto del ricorrente. La situazione morfologia e idrogeologica del terreno
presenta aspetti problematici che devono essere meglio indagati, tenuto
presente, come osserva il perito, “che le verifiche sono state eseguite
considerando assenza d’acqua [in un momento di grande siccità, n.d.r] e assenza
di carico artificiale [costruzioni?] alla sommità del pendio (pendio allo stato
attuale).” Il perito chiude il rapporto precisando che “nel caso si intenda
valorizzare la zona occorre prevedere, oltre ad un’indagine più approfondita,
un monitoraggio delle deformazioni.” Accertamenti che è superfluo esperire ai
fini di causa per i motivi detti sopra che non conferiscono valenza decisiva
all’argomento idoneità.
- Per
stabilire se un terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle
costruzioni già esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle
infrastrutture presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti
pubblici e privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano
in considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto
il comprensorio.
Si terrà conto che l’art. 3 LPT esigendo che gli insediamenti siano
strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro
estensione pone il principio della concentrazione delle aree edificabili e,
implicitamente, della densificazione edificatoria. L’edificazione sparsa
(Streubauweise) è condannata, per lo spreco di terreno e l’irrazionalità
dell’assetto territoriale che ne consegue (DTF 116 Ia 336 segg. consid. 4, 114
Ia 255 consid. 3c).
Va
tuttavia considerato che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione,
come gli altri dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso
negativo, serve cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei
terreni che incontrovertibilmente non presentino i requisiti necessari. Negli
altri casi si dovrà procedere a ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4
d).
7.1. In concreto il ricorrente chiede che il mapp. __________venga tolto
dalla zona agricola, dove a suo avviso è stato arbitrariamente inserito dal PR,
per essere invece attribuito alla zona edificabile, di cui è a suo dire,
naturale integrazione.
L’assunto
non ha fattuale riscontro e va respinto.
Il
terreno in esame confina ad ovest con la part. __________, di cui è
comproprietario lo stesso __________ __________, qui ricorrente, che con gli
altri comproprietari è insorto in questa stessa sede contro l’inserimento del
fondo in zona agricola. Con sentenza 12 dicembre 2000 abbiamo respinto il
ricorso, negando per cominciare che il terreno costituisca un vuoto costruttivo
(Baulücke) nel comprensorio già ampiamente edificato e che vi siano i
presupposti per inserirlo in zona edificabile, come preteso dai ricorrenti.
Ciò vale
a maggior ragione per il part. __________che si trova in posizione ancor più
marginale rispetto al comprensorio costruito.
Non basta
a renderlo potenzialmente partecipe del medesimo il fatto di confinare sul lato
nord con un comparto su cui sorgono alcuni lunghi caseggiati plurifamigliari.
L’insediamento può essere ritenuto concluso con quell’importante edificazione;
non occorre completare il quadro conglobandovi il part. __________quale ultimo
tassello mancante.
Come per la part. __________, solo altri motivi, da valutarsi in sede di
ponderazione, possono essere decisivi ai fini dell’azzonamento.
In primo luogo dev’essere esaminato il problema della contenibilità della zona
edificabile ai sensi dell’art. 5 lett. b LPT.
- A
mente dell’art. 15 lett. b LPT vanno inseriti in zona edificabile i terreni
prevedibilmente necessari per l’edificazione nei prossimi quindici anni.
Il metodo
solitamente usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di
terreno edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per
pronosticare il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva
l’evoluzione demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di
sviluppo per i prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la
contenibilità del piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15
LPT dal Tribunale federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi
dell’art. 15 sul rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno
della zona edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo
delle riserve di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il
fabbisogno per i prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del
Tribunale federale (DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che
la riserva di aree edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta
fatto il raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da
stabilire se la prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale
federale ha giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli
abitanti nel termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio
pianificatorio, purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della
zona edificabile ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se
dovesse valere quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da
contenere il doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale
ha condannato l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui
si riterrà violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è
eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non
ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato,
commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la
ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al
territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
8.1. Nel
caso di specie è innanzitutto necessario esaminare la questione generale della
contenibilità teorica del PR (art. 15 lett. b LPT). L’eccessivo
dimensionamento delle zone edificabili del PR all’esame è, infatti, il motivo
principale dell’attribuzione del fondo, per la porzione che esula dall'area di
pericolo geologico, alla zona agricola. L’idoneità all’edificazione e le altre
caratteristiche del comparto territoriale all’esame saranno singolarmente
esaminate di seguito.
In narrativa si è menzionato quanto argomentato in merito dal Consiglio
di Stato. L’esame degli atti processuali conferma la tesi governativa. Dal
Rapporto di pianificazione del PR 1995 si evince che la contenibilità teorica
del nuovo PR indica quale limite 10’000 unità insediative, suddivise in 8’000
abitanti, 1’400 posti-lavoro e 600 posti-turismo. Ora, a fine
1990 gli abitanti erano 2’810, i posti lavoro 440 e i
posti-turismo 180, per un totale di 3’430 unità insediative. A
fine 1995, la popolazione residente era sostanzialmente invariata rispetto a 5
anni prima (2’802).
Il PR
all’esame presentava quindi una riserva teorica di ben 6’570 unità
insediative, di cui 5’190 riferite ai soli abitanti; ciò` corrisponde ad
un aumento del 184% rispetto alla situazione attuale. L’evoluzione
demografica degli ultimi anni rende tuttavia altamente improbabile, per non
dire del tutto irrealistico, l’esigenza di una così elevata ricettività del PR.
L’aumento della popolazione di __________ è infatti risultato dell’11%
nel decennio 1980-1990 e da allora si è addirittura stabilizzato.
Commentando
questi dati il Consiglio di Stato osserva che “come già evidenziato dal
Dipartimento nell’ambito dell’esame preliminare il problema del
sovradimensionamento della zona edificabile non potrà essere sanato a tutti gli
effetti, siccome gran parte del territorio comunale si presenta già largamente
edificato e urbanizzato, ed in quanto tale non potrà essere oggetto di
importanti dezonamenti”, ma che “nel caso di __________, caratterizzato
da un considerevole sovradimensionamento, ai fini di poter giustificare
l’opportuna politica di densificazione degli insediamenti promossa dal Comune
con l’approvando PR è però indispensabile verificare in modo rigoroso
l’estensione delle ZE con l’obbiettivo di ridurle nella maggior misura
possibile” e conclude più oltre rilevando che “l’incongruenza del Piano
delle zone con i principi sanciti dalla LPT e dalla LALPT relativamente al
dimensionamento del Piano, impone l’attuazione di ulteriori dezonamenti in
particolare nel comprensorio situato tra la località __________ e il valico di
__________, come già chiesto in sede di esame preliminare”.
Sono,
queste, considerazioni che il TPT condivide pienamente; la contenibilità
teorica del nuovo PR di __________ (ereditata, lo si riconosce, dal precedente
PR del 1976, concepito in un’epoca di piena “euforia” edilizia) è tale da
scoraggiare a priori ogni ulteriore espansione della zona insediativa, ed anzi,
impone il dezonamento di quei comparti situati ai margini del territorio già
largamente edificato, magari a contatto con le poche zone agricole e i pochi
frammenti di bosco rimasti.
- Il
ricorrente contesta decisamente l’attribuzione di gran parte del fondo alla
zona agricola, soprattutto per il fatto che questo non ha nessun valore di tipo
agricolo né, tantomeno, di tipo paesaggistico-naturalistico, mentre risulta
delimitato su ben tre lati da una zona intensamente edificata (cfr. planimetrie
e fotografia in atti).
Sull’idoneità
agricola del fondo si possono effettivamente condividere alcune delle
perplessità formulate nell’atto ricorsuale; la superficie del fondo
utilizzabile a tale scopo è senz’altro modesta e la qualità del suolo non è
certo la migliore; lo stesso Consiglio di Stato subordina l’eventuale
sfruttamento agricolo del fondo ad un intervento di bonifica territoriale. Le
uniche attività possibili segnalate dalla Sezione agricoltura sono lo sfalcio
per il pascolo di bestiame giovane oppure, avvalendosi della naturale pendenza
del fondo e della sua esposizione a sud, la viticoltura.
Va
tuttavia ricordato a questo proposito che la giurisprudenza del TF ha più volte
rilevato che devono essere mantenute libere dall'edificazione anche aree
mediocremente idonee all'agricoltura ma che meritano per altre considerazioni
di essere conservate. Tra gli scopi della zona agricola vi sono infatti, oltre
a quello di fornire spazio all'agricoltura vera e propria, quello di assicurare
l'approvvigionamento del paese in casi di necessità, quello di conservare aree
libere per le prossime generazioni e quello di tutelare il paesaggio e la
natura in quelle zone cosiddette “normali” (e quindi di non particolare pregio)
in cui l’art. 17 LPT non può entrare il linea di conto. La zona agricola si
pone inoltre quale naturale antagonista della zona edificabile, di cui è chiamata
a contrastare l’invadenza, particolarmente accentuata nel comune di __________,
come abbiamo potuto
dedurre
dai dati presentati ai considerandi precedenti.
L’attribuzione alla zona agricola del part. __________in aggiunta al part.
__________integra felicemente quest’area nel vasto comprensorio agricolo di
__________ __________ __________. Ricordiamo ch’esso occupa un’importante
porzione della punta sud-est del terrazzo glaciale di __________, confinando su
un fronte di ca. 300 mtl. con il bosco che ne fascia le ripide pareti. La
funzione paesaggistica oltre che agricola del complesso è evidente. L’interesse
ad accorpare la part. __________a questa grande zona agricola va oltre la
semplice idoneità produttiva del fondo aggregato e giustifica il relativo azzonamento.
- Ciò rilevato
va detto in conclusione che l’interesse del ricorrente a edificare il suo
fondo, non può, per quanto comprensibile, contrapporsi con successo
all’interesse pubblico di assicurare un corretto dimensionamento della zona
edificabile, interesse che integra quello di preservare la residua funzione
agricola del comprensorio.
Risulta
infatti chiaramente dalle pregresse considerazioni che la soluzione
pianificatoria scaturita dalla variante di PR-1999 è conforme al diritto e risponde
ad un interesse pubblico preponderante.
Il
provvedimento rispetta inoltre il principio della proporzionalità e infatti non
è fuori misura per rapporto allo scopo perseguito, è adeguato a conseguirlo e
non potrebbe essere sostituito con successo da altro meno incisivo (DTF 117 Ia
318, 115 Ia 376). Bene ha fatto dunque il Consiglio di Stato ad approvarlo. Il
TPT, che non ha il sindacato di opportunità e che ad ogni modo non può
sostituire una soluzione oggettivamente sostenibile con un’altra che ritenga
preferibile, non può che riconoscere la legittimità della variante qui
impugnata.
- Stando così
le cose, i ricorsi, nella misura in cui chiedono l’attribuzione dell’area non
forestale della particella n. __________alla zona edificabile, devono essere
respinti.
Tassa di
giudizio e spese seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
viste le normative al caso applicabili,
dichiara e pronuncia
-
I ricorsi
sono respinti.
-
Il
ricorrente é condannato al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: -
__________. __________ __________, __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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