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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1998.96
Data decisione, Autorità:
11.05.1998, TPT
Incarto n.
90.98.00096
Lugano
11 maggio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 30 aprile 1998 di
__________ __________,
__________ __________,
rappr.
da avv. __________ __________, __________
Contro
la risoluzione n. __________del Consiglio di Stato del
- aprile 1998 che ha respinto l'istanza di restituzione in intero contro il
lasso dei termini presentata il 31 dicembre 1997 da __________ __________;
ritenuto
in fatto
a. Il Consiglio
comunale di __________ ha deciso nelle sedute del 1. e 2 aprile e del 25 luglio
1996 la revisione del PR e l’adozione del __________ -__________. La
pubblicazione è avvenuta dal 16 settembre al 15 ottobre 1996. Con risoluzione
del 2 dicembre 1997 il Consiglio di Stato ha approvato entrambi gli atti
pianificatori e deciso i ricorsi.
b. Il __________
-__________ prevede la creazione di un giardino attorno all’oratorio di
__________. __________ e destina a questo scopo parte del mapp. __________. Al
momento della pubblicazione proprietaria del fondo era la signora _________
__________, da tempo ricoverata in casa di cura per grave malattia. Morì il
____________________ 1997, lasciando unico erede testamentario il fratello, qui
istante.
Il testamento fu
pubblicato il 2 maggio 1997 e il 10 giugno __________ __________ firmò la
dichiarazione di accettazione dell’eredità unitamente all’istanza di trapasso a
suo nome degli immobili avuti in successione, inoltrata il 4 agosto all’UR dal
notaio. L’iscrizione del trapasso avvenne il 5 agosto 1997.
c. L’istante chiede la
restituzione in intero contro il lasso dei termini per il fatto che sua
sorella, resa incapace di intendere e volere dalla malattia, si era trovata
impedita senza sua colpa di ricorrere. Fa valere ch’egli poté rendersi conto
del vincolo apposto dal __________ -__________ sul mapp. __________solo quando
il notaio gli comunicò la notifica della risoluzione governativa di
approvazione del piano, con le modifiche d’ufficio interessanti il suo fondo.
E’ solo da quel momento
che poteva decorrere il termine concesso dall’art. 135 LPamm per chiedere la
restituzione del termine. Dacciò a suo avviso la tempestività dell’istanza.
d. Il Consiglio di Stato
contesta questa tesi negando che la notifica dell’approvazione del PP abbia
qualche rilevanza e chiede il rigetto dell’istanza.
considerato
in diritto
- Secondo l’art. 12 LPAmm la
restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nei
termini previsti dalla procedura civile. Essa è concessa a norma dell’art. 137
CPC “se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di
agire, di comparire o di chiedere un rinvio:
a)
perché, senza sua colpa, ignorava la scadenza del termine oppure
perché la notificazione è intervenuta così tardi da renderne
impossibile l’osservanza;
b)
perché l’impedimento di compiere in tempo utile l’atto processuale
era dovuta a un fatto grave, che non poteva essere
evitato.”
Giusta l’art. 139 CPC la
restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10
giorni dalla cessazione dell’impedimento.
-
In concreto
conveniamo col Consiglio di Stato che la precedente proprietaria si sia trovata
senza sua colpa nell’impossibilità di ricorrere contro il PP; al momento della
pubblicazione era incapace di intendere e volere. L’ipotesi dell’art. 137 b) è
dunque adempiuta.
-
Non è invece dato il
presupposto dell’art. 139 CPC.
Non merita adesione la
tesi dell’istante che vorrebbe cessato l’impedimento con la notifica della
risoluzione di approvazione del PP.
Non revochiamo in dubbio
che __________ __________ abbia avuto conoscenza solo allora del vincolo
apposto sul suo fondo dal __________ -__________; determinante tuttavia è la
considerazione ch’egli avrebbe potuto e dovuto raggiungere questa conoscenza
ponendo l’attenzione ragionevolmente esigibile da lui nelle circostanze.
Egli è divenuto erede
testamentario della precedente proprietaria. Ha firmato il 10 giugno 1997 la
dichiarazione di espressamente accettare la successione (restando quindi
esclusa la rinuncia all’eredità in applicazione degli articoli 566 e seguenti
CCS).
Ha del pari firmato
l’istanza di iscrizione del fondo ereditato a RF.
Un esame della consistenza
della successione, del tutto normale prima di accettare un’eredità, avrebbe
dovuto indurlo ad informarsi sulla situazione del fondo. Già un semplice
estratto del RFD gli avrebbe rivelato che il fondo era soggetto a PR (v.
relativa menzione).
Avrebbe quindi potuto
informarsi del significato di questa sigla e delle conseguenze che il PR e quindi
il __________ -__________ comportavano per il mapp. __________da lui ereditato.
Avrebbe così saputo del vincolo e allora, cessato a questo momento
l’impedimento, avrebbe potuto chiedere nei dieci giorni la restituzione dei
termini.
L’istanza introdotta solo
il 2 gennaio è ampiamente tardiva e non può essere accolta.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
L'istanza di restituzione
in intero dei termini ricorsuali é respinta.
-
La tassa di giudizio di fr.
300.-- é posta a carico dell'istante.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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