AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1998.84
Data decisione, Autorità:
26.05.2003, TPT
Incarto n.
90.1998.84
Lugano
26 maggio
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della pianificazione del
territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo
Anastasi, Werner Walser
segretario di camera
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 4 aprile 1998 di
__________ __________, __________ __________
rappr. da: __________ __________, __________
contro
la risoluzione 19 dicembre 1997 (n. __________) con
cui il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
viste le risposte:
territorio;
letti ed esaminati gli
atti;
ritenuto,
in
fatto:
A. Nella
seduta del 1. aprile 1996 il consiglio comunale di __________ ha adottato il
piano regolatore.
B. Con
risoluzione 19 dicembre 1997 (n. __________) il Consiglio di Stato lo ha
approvato. In quella sede il Governo ha corretto d'ufficio la delimitazione
delle superfici per l'avvicendamento colturale (SAC) previste nel piano (cfr.
risoluzione impugnata, cifra 4.1.2, pag. 17). Tale correzione ha toccato particolarmente
le località di Amelogna, che qui non interessa, di __________ e, parzialmente,
di __________. La nuova perimetrazione, che ha condotto ad un'estensione delle
SAC rispetto a quanto previsto in sede comunale, è stata riportata su alcuni
estratti planimetrici annessi alla decisione di approvazione (allegati 12 e13).
C. Con
ricorso 4 aprile 1998 Ida __________, proprietaria dei mapp. __________,
__________e __________, ubicati in località __________, ove sorge un rustico,
si aggrava innanzi a questo Tribunale avverso la menzionata risoluzione
governativa, postulando lo stralcio delle SAC dalle località __________ e
__________, che queste località vengano attribuite alla categoria degli altri
terreni idonei all'agricoltura e che i terreni attigui agli edifici insistenti
su quei territori vengano estromessi (insieme a questi ultimi) dalla zona
agricola.
D. Il
municipio chiede l'accoglimento del ricorso, mentre la divisione della
pianificazione territoriale ne postula la reiezione.
E. In
data 25 agosto 1998 il Tribunale ha tenuto un'udienza. Circa le relative
risultanze si dirà, per quanto necessario, in diritto.
considerato, in diritto:
-
La
competenza del Tribunale è data, il ricorso è tempestivo (art. 38 cpv. 1 LALPT)
e la legittimazione della ricorrente certa (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT). Il
ricorso è dunque ricevibile.
-
In
campo pianificatorio il comune ticinese fruisce di autonomia. Questa non è,
però, assoluta. Secondo l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del piano regolatore da parte di almeno
un'istanza di ricorso. Nel Cantone Ticino tale autorità è il Consiglio di Stato
(art. 37 cpv. 1 LALPT), che decide i ricorsi - e approva il piano - con pieno
potere cognitivo: questo significa controllo non solo della legittimità ma
anche dell'opportunità delle scelte pianificatorie comunali. Le autorità
incaricate di compiti pianificatori badano tuttavia di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d'apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti (art. 2 cpv. 3 LPT). Il Consiglio di Stato non può dunque semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettare il
diritto di questo di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
appropriata, ragionevole od opportuna. Esso non può però limitarsi ad
intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo e sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l'approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione, rispettivamente che non tengono adeguatamente conto
della pianificazione di livello cantonale, segnatamente dei dettami del piano direttore
(cfr. anche l'art. 26 cpv. 2 LPT). L'autorità governativa verificherà
segnatamente che sia stata effettuata in modo corretto la ponderazione globale
degli interessi richiesta dall'art. 3 OPT (RDAT II-2001 n. 78 consid. 6b;
II-1999 n. 27 consid. 3).
Il
potere cognitivo del Tribunale della pianificazione del territorio è invece
circoscritto alla violazione del diritto (art. 38 cpv. 2 LALPT; RDAT II-2001 n.
78 consid. 6c; II-1999 n. 27 consid. 3; II-1997 n. 23); fanno eccezione - per
poter ossequiare l'art. 33 cpv. 3 lett. b LPT - i casi in cui è impugnata una
modifica del piano regolatore disposta d'ufficio dal Consiglio di Stato.
- 3.1.
I piani d'utilizzazione - in Ticino detti piani regolatori (art. 24 segg.
LALPT) - disciplinano l'uso ammissibile del suolo (art. 14 cpv. 1 LPT). Essi
delimitano, in primo luogo, le zone edificabili, agricole e protette (art. 14
cpv. 2 LPT). Giusta l'art. 16 cpv. 1 LPT (testo modificato il 20 marzo 1998, in
vigore dal 1 settembre 2000), le zone agricole servono a garantire a lungo
termine la base dell'approvvigionamento alimentare, a salvaguardare il
paesaggio e lo spazio per lo svago o ad assicurare la compensazione ecologica;
esse devono essere tenute, per quanto possibile, libere da costruzioni, in
sintonia con le loro differenti funzioni, e comprendere: a) i terreni idonei
alla coltivazione agricola o all'orticoltura produttiva necessari
all'adempimento dei vari compiti dell'agricoltura; b) i terreni che,
nell'interesse generale, devono essere coltivati dall'agricoltura (cfr. nello
stesso senso l'art. 68 cpv. 1 LALPT, testo modificato il 25 febbraio 2003, in
vigore dal 1. giugno 2003; BU 2003, 180). Per quanto possibile devono essere
delimitate ampie superfici contigue (art. 16 cpv. 2 LPT).
3.2.
Le superfici per l'avvicendamento delle colture (SAC) sono parte dei territori
idonei all'agricoltura; esse sono costituite dalle superfici coltive idonee
comprendenti soprattutto i campi, i prati artificiali in rotazione, come pure i
prati naturali confacenti alla campicoltura (art. 26 cpv. 1 OPT; inoltre l'art.
68 cpv. 1 lett. a LALPT). Esse sono designate in funzione delle condizioni
climatiche (durata della vegetazione, precipitazioni), delle caratteristiche
del suolo (coltivabilità, fertilità, equilibrio idrico) e della forma del
terreno (pendenza, attitudine a una lavorazione con mezzi meccanici), come pure
nel rispetto delle necessità dell'equilibrio ecologico (art. 26 cpv. 2 OPT).
Un'estensione totale minima delle SAC è necessaria onde assicurare, in periodi perturbati,
una base sufficiente per l'approvvigionamento del paese secondo il piano di
alimentazione (art. 26 cpv. 3 OPT). L'estensione totale minima delle SAC e la
relativa ripartizione tra Cantoni è operata dall'autorità federale (art. 27
cpv. 1 OPT; decreto del Consiglio federale dell'8 aprile 1992, che stabilisce
per il Cantone Ticino un'estensione minima di 3'500 ettari; FF 1992 II 1396).
Nell'ambito della pianificazione direttrice (art. da 6 a 12 LPT) i Cantoni
designano le SAC insieme agli altri territori idonei all'agricoltura, fornendo
per ogni comune i dati cartografici e numerici sull'ubicazione, l'estensione e
la qualità delle stesse (art. 28 OPT). I Cantoni badano quindi che le SAC siano
attribuite alle zone agricole e devono inoltre garantire che la quota
dell'estensione totale minima delle SAC loro attribuita sia assicurata
costantemente (art. 30 cpv. 1 e 2 OPT).
3.3.
Nel nostro Cantone le SAC e gli altri terreni idonei all'agricoltura sono
delimitati dall'autorità cantonale attraverso le rappresentazioni grafiche in
scala 1: 25000 del piano direttore (art. 2 seg. LTAgr). I comuni istituiscono
la zona agricola, precisando nei piani regolatori almeno il territorio agricolo
cantonale rappresentato graficamente nel piano direttore (art. 4 cpv. 1 LTAgr).
La zona agricola di piano regolatore deve comprendere le SAC, gli ulteriori
terreni idonei alla campicoltura e alla foraggicoltura di prima e seconda
priorità, come pure i terreni agricoli sussidiari che nell'interesse generale
devono essere utilizzati dall'agricoltura (art. 28 cpv. 2 lett. e LALPT). I
comuni possono infine introdurre nel piano regolatore una zona agricola
intensiva, che dev'essere delimitata in base a criteri vincolanti fissati nel
piano direttore (art. 68 cpv. 2 LALPT; 16a cpv. 3 LPT).
- La
ricorrente mette in dubbio l'idoneità dei terreni posti nelle località di
__________ ed __________ per l'esercizio della campicoltura; la loro superficie
sarebbe inoltre troppo esigua ed infine sul terreno sono presenti alcuni
edifici (abitazioni e rustici). Tali censure non possono tuttavia essere
ascoltate per i motivi che seguono.
4.1.
In primo luogo, dal profilo strettamente formale, è necessario evidenziare che
le SAC erano già state delimitate attraverso il piano del paesaggio adottato
dal consiglio comunale di __________; nella risoluzione impugnata il Governo si
è limitato a correggerne il perimetro, ampliandole in misura peraltro assai
contenuta. L'insorgente non aveva tuttavia inoltrato ricorso dinanzi al
Consiglio di Stato per contestare l'assegnazione alle SAC delle località di
__________ ed __________ disposta dal consiglio comunale. Il suo gravame è di
conseguenza, in principio, irricevibile, per difetto di preventivo ricorso
dinanzi all'autorità inferiore (art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT), tranne che per
quanto concerne l'allargamento dell'area delle SAC disposta d'ufficio dal
Governo (art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT).
4.2.
Nella decisione impugnata viene spiegato che la definizione del perimetro delle
SAC ha avuto luogo sulla scorta delle indicazioni contenute nel catasto delle
idoneità agricole, allestito ed aggiornato a cura della sezione
dell'agricoltura, previo esperimento delle necessarie verifiche e valutazioni
del terreno. In concreto, la consultazione di tale documento permette di
rilevare che i terreni nelle località di __________ e di __________
(quest'ultima per la sola parte assegnata alle SAC, che qui interessa) sono
classificati, in netta prevalenza, tra quelli molto idonei rispettivamente
idonei alla campicoltura ed in misura marginale tra quelli molto idonei allo
sfalcio. La censura sollevata dalla ricorrente, volta a contestare
l'assegnazione delle aree in oggetto alle SAC, appare quindi palesemente
infondata, per quanto ricevibile.
4.3.
La ricorrente è tuttavia più preoccupata dal fatto che l'estensione delle aree
SAC effettuata dal Consiglio di Stato abbia avuto l'indesiderata conseguenza di
includere nelle stesse anche i terreni immediatamente attigui agli edifici -
essenzialmente rustici, tranne alcune abitazioni - sparsi nel territorio, che
erano invece stati preservati da questa (e da altra) destinazione dalla
pianificazione operata a livello comunale. Quest'inclusione arrischia di
compromettere le possibilità di trasformare a scopi residenziali i rustici colpiti
dal provvedimento. Per questo motivo postula l'estromissione di tali terreni
dalla zona agricola. Ora, tuttavia, l'inclusione di questi edifici e del
terreno immediatamente adiacente agli stessi nella circostante zona delle SAC
deriva dal fatto che quelle superfici sono inserite in un chiaro contesto
agricolo. La decisione impugnata, legittima anche su questo aspetto, deve
dunque essere confermata. Poco importa quindi se le aree interessate siano
idonee o inidonee in quanto tali alla coltivazione agricola. Come indica lo
stesso catasto delle idoneità agricole per gli edifici prossimi alla strada
cantonale e come peraltro si può dedurre dalla comune esperienza, le superfici
in oggetto, costituite dai sedimi degli edifici, dagli accessi, piazzali ecc.,
non si prestano effettivamente per la stretta lavorazione del terreno. Questo
elemento di valutazione era però ben noto al Consiglio di Stato. Per decidere
la pianificazione delle aree in questione il Governo ha invece fatto astrazione
della loro specifica situazione. L'azzonamento, in quanto volto a disciplinare
la funzione di un determinato territorio, non può in effetti, di principio,
essere condizionato dallo stato in cui versa una singola particella o una
porzione della stessa posta all'interno del suo perimetro. Quest'ultimo deve
inoltre, se possibile, seguire le linee già esistenti nel terreno, naturali o
artificiali. Queste regole trovano un esplicito riscontro nell'ambito della
determinazione della zona agricola attraverso l'art. 16 cpv. 2 LPT, che impone
di delimitare per questa funzione ampie superfici contigue. L'inclusione delle
aree in oggetto nelle SAC rappresenta pertanto un'ineludibile conseguenza
dell'applicazione di tali principi. Va inoltre rilevato che, come obietta
rettamente la divisione della pianificazione nella risposta, l'estromissione
dalle SAC dei rustici ivi posti, originariamente impiegati a scopi agricoli, è
di sicuro pregiudizio per la funzione di tali zone; funzione che è, di
converso, confortata dal mantenimento delle destinazioni originarie degli
edifici. La soluzione impugnata è infine avvalorata dal fatto che, stante
l'obbligo di pianificare, non può entrare in esame l'assegnazione delle
superfici interessate ad un'altra zona di utilizzazione prevista dal piano
regolatore e che non sussiste un valido motivo per differire la loro
pianificazione.
-
Il
ricorso, in quanto ricevibile, va dunque respinto.
-
La
tassa di giudizio dev'essere posta carico della ricorrente in solido con il
rappresentante, che non ha inoltrato una procura in suo favore (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla
fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il
ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.
2.La tassa di giudizio, di fr. 600.- (seicento),
è posta a carico della ricorrente e di __________ __________ in solido.
- Intimazione
a:
__________, ____________________
rappr. da __________ __________,
Municipio di
__________, ____________________
Dipartimento delle
finanze e dell’economia, sezione agricoltura, __________ __________. __________ __________,
Divisione della
pianificazione territoriale,
__________ __________. __________ __________, ____________________
Consiglio di Stato, Residenza governativa,
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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