AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1998.154
Data decisione, Autorità:
19.11.1999, TPT
Incarto n.
90.98.00154
Lugano
19 novembre 1999
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Matea Pessina
statuendo
sul ricorso del 24 novembre 1998 di
Comunione ereditaria
__________ __________, __________,
composta da: __________,
__________, __________, e __________ __________ e __________
__________ __________,
rappr. da: __________
__________, __________
contro
la risoluzione 2 dicembre 1997 (n° ) del
Consiglio di Stato, che approva la revisione 1995 del PR di __________ e il
PP del nucleo tradizionale di __________ (PP-)
viste le osservazioni 10
febbraio 1999 del Municipio di __________ e 16 marzo 1999 della Divisione della
pianificazione territoriale;
letti ed esaminati gli
atti;
esperiti i necessari
accertamenti;
r i t e n u t o,
in fatto
a. Nelle sedute del 1°
e 2 aprile 1996 e del 25 luglio 1996 il Consiglio comunale di __________ ha
approvato il PP-__________ e la revisione del PR, contemplante l’attribuzione
delle aree che costeggiano Via __________ __________ e Via __________ (incluso
il __________ __________ __________) alla zona mista amministrativa commerciale
AC1, rispettivamente AC2. Le due zone, disciplinate dagli art.li 15 e 18 NAPR e
rette da una normativa sostanzialmente analoga, venivano suddivise in due sottozone
con prescrizioni particolari: le fasce, profonde ml 15.00, a diretto contatto
con le due arterie (cpv. 2), e le fasce retrostanti (cpv. 4). Per la zona AC1, l’art.
15 cpv. 2 NAPR prevedeva:
- Per gli edifici
affacciati su via __________. __________ valgono le seguenti prescrizioni
particolari:
a. altezza
massima delle costruzioni, misurata dalla quota stradale antistante, nel punto
mediano del confine lungo la strada:
°
alla gronda: ml 19.00
°
al colmo: ml 21.00
b. gli
edifici devono sorgere sulla linea di costruzione (allineamento obbli__________
e non possono oltrepassare la profondità di ml 15.00;
c. lungo
la linea di costruzione e fino ad una profondità di ml 15.00 è ammessa la
costruzione in contiguità, anche senza il consenso del proprietario vicino;
d. nelle
facciate degli edifici su via __________. __________ sono ammesse rientranze
oltre la linea di costruzione, purché nella volumetria complessiva
dell’edificio il principio della continuità del fronte edificato sia
rispettato;
e. ove
sia presente un edificio con aperture, il proprietario di questo può in ogni
caso pretendere, indipendentemente dalla sua distanza dal confine, una distanza
di ml 4.00 dal proprio edificio;
f. nel
caso in cui non venga utilizzata la possibilità di costruzione a confine,
devono essere rispettate le distanze dal confine secondo le prescrizioni di
zona;
Oltre che per la
denominazione della via, l’art. 18 cpv. 2 NAPR, concernente la zona AC2,
differiva dall’art. 15 cpv. 2 NAPR solo per l’altezza, maggiore, degli edifici
(ml 22.50 alla gronda e ml 24.50 al colmo).
b. Con ris. gov. 2
dicembre 1997, n° , il Consiglio di Stato ha approvato la revisione
del PR e il PP-, apportando tuttavia alcune modifiche: ritenendo che
la disciplina prevista al cpv. 2 degli art.li 15 e 18 NAPR fosse lacunosa in
merito alle distanze da confine, il Governo modificava d’ufficio le lett. f
come segue:
f. nel
caso in cui non venga utilizzata la possibilità di costruzione a confine,
devono essere rispettate le distanze dal confine e tra edifici prescritte dagli
art.li 34 e 35 NAPR;
Su indicazione del
Governo, la modifica, considerata come una semplice rettifica, non veniva né
pubblicata né comunicata ai proprietari interessati (cfr. p.to 5.1 e 5.2 della
decisione).
c. Appresa l’esistenza
della modifica nell’ambito della pubblicazione di una domanda di costruzione,
la Comunione ereditaria __________, proprietaria del mapp. n° __________ RFD,
insorge ora al TPT, chiedendone l’annullamento: ritenendo che la rettifica alteri
completamente gli intendimenti pianificatori del Comune, essa censura la
procedura seguita dal Governo, lesiva del diritto di partecipazione della
popolazione al processo pianificatorio e di quello dei proprietari interessati
ad essere sentiti.
d. Nelle loro
osservazioni il Municipio e il Consiglio di Stato postulano la reiezione del
gravame. Il Governo osserva in particolare di aver effettuato un esplicito
rimando alle norme generali delle NAPR che in ogni caso, anche in assenza della
modifica impugnata, sarebbero tornate applicabili.
e. In data 22 aprile
1999 si è tenuta l’udienza in contraddittorio, durante le quale le parti si
sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o,
in diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT
contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione. L’art.
38 LALPT legittima a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti,
per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che
dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche decise
dal Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c). In concreto va premesso che la
questione relativa alla legittimazione attiva della ricorrente ed alla
tempestività del suo ricorso è intimamente legata al merito della vertenza,
ovvero all’analisi del carattere della modifica operata dal Governo e della
legalità della procedura per essa adottata. In ogni caso, per i motivi di
merito che verranno esposti ai considerandi che seguono, la legittimazione
attiva della ricorrente, detentrice di un interesse degno di protezione, è da
ritenersi data ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT. Il gravame risulta
inoltre tempestivo a tutti gli effetti: considerato infatti che la modifica
avversata non è stata né pubblicata né intimata ai proprietari interessati,
appare plausibile che la ricorrente ne abbia preso fortuitamente conoscenza
solo in occasione della pubblicazione della domanda di costruzione concernente
il fondo confinante (mapp. n° __________RFD), pubblicazione avvenuta fra il 13
e il 30 novembre 1998. Tale circostanza non viene d’altronde contestata né dal
Comune né dal Consiglio di Stato. In siffatte evenienze tornano quindi
applicabili i principi sviluppati dalla dottrina e giurisprudenza in merito
alle notifiche difettose o irregolari (cfr. DTF 96 I 691/92 consid. 1d; DTF 102
Ib 91, DTF 107 Ib 175, Grisel, Traité de droit amministratif, vol II, pag 878).
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 424, consid. 2b). L’autonomia non è però assoluta.
Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve garantire il
riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino
l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che
decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa
controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie
comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia
riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: “Le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di vigilanza esso veglia affinché
la pianificazione comunale rispetti il diritto e segnatamente i principi
pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si conformi alla pianificazione
cantonale, in particolare al Piano direttore (art. 6 LPT) e si armonizzi
convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale. Se il PR
presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o appare per
altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui punti difformi
ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure modifica il
piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti" (DTF
111 Ia 70, consid. 3d). Così quando la soluzione può essere una sola, senza
possibili alternative o, secondo la formulazione usata dal TF nella sentenza
26.4.1995 1P.82/1995 in re Comune di __________ “quando la nuova
regolamentazione può essere determinata di primo acchito e quando la modifica
tende a colmare una lacuna evidente o a emendare carenze o errori pianificatori
manifesti.” (Cfr. sul tema: Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
- In concreto occorre
stabilire se l’intervento operato d’ufficio dal Consiglio di Stato sugli art.li
15 cpv. 2 e 18 cpv. 2 NAPR si giustifica alla luce dei principi suesposti.
Giova quindi
preliminarmente stabilire qual è la natura e la funzione delle norme di
applicazione del PR.
Secondo l’art. 24 LALPT il
PR è lo strumento di programmazione delle attività di incidenza territoriale a
livello comunale. Dev’essere adottato da ogni Comune. A tenore dell’art. 25
LALPT il PR è inteso in particolare a:
a) organizzare
razionalmente il territorio e lo sviluppo armonioso del Comune, in modo che il
suolo sia utilizzato con misura;
b) realizzare
gli obiettivi e i principi pianificatori degli art. 1 e 3 della legge federale,
come pure gli obiettivi pianificatori cantonali del PD;
c) predisporre
le basi per una razionale urbanizzazione, un’utilizzazione appropriata delle
fonti di approvvigionamento e una corretta protezione ambientale.
Giusta l’art. 26 LALPT il
PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche,
di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Quali siano i punti che le
NAPR devono regolamentare è previsto, ancorché non in modo esaustivo, dall’art.
29 cpv. 1 LALPT. In prima linea dovranno figurarvi le regole generali
sull’utilizzazione e l’edificabilità del suolo (lett. a) e in particolare le
regole particolari sull’utilizzazione e i parametri edilizi per ogni singola
zona, comprese quelle destinate ad edifici e attrezzature pubbliche (lett. b),
sui posteggi privati, le aree di svago e di ricreazione annesse agli edifici e
delle aree verdi e alberate (lett. c), risp. sui relativi contributi
compensativi (lett. d), sulla distanza minima dal bosco (lett. e) e altre
ancora tra cui citiamo alla lett. i) le regole tecniche per le singole
costruzioni e per l’abitato, in particolare per tutelare la qualità della vita
contro le emissioni moleste o nocive.
Al cpv.2, invece, l’art.
29 LALPT indica esemplificativamente quei punti che il comune può facoltativamente
regolamentare attraverso le NAPR. Si tratta segnatamente delle caratteristiche
urbanistiche per singole zone, dei parametri minimi di sfruttamento laddove una
razionale occupazione del suolo e l’ordine urbanistico sarebbero altrimenti
seriamente compromessi, delle regole relative ai piani di quartiere, del disciplinamento
dell’edificabilità dei centri d’acquisto-vendita con superficie inferiore a
quella stabilita dall’art. 59 LALPT se la situazione locale lo esige e non vi è
contrasto con la pianificazione cantonale, e altre ancora.
Da notare che a norma dell’art.
31 cpv. 1 LALPT il Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento, può
chiedere l’iscrizione nel PR di speciali vincoli per l’esecuzione di opere di
interesse regionale o cantonale come strade, scuole, case per anziani, zone a
verde o di svago, impianti per la protezione dell’ambiente, come pure
restrizioni per la protezione della natura, del paesaggio e dei monumenti.
- Risulta da quanto
precede che le NAPR sono da un lato composte da disposizioni che il PR deve
necessariamente prevedere, sia che lo prescriva il succitato art. 29 LALPT sia
che lo imponga esplicitamente la legislazione federale e cantonale (ad es. in
materia di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio) e dall’altro
lato da disposizioni che il comune ha la facoltà di assumere, senza esservi
espressamente obbligato. Ciò non comporta tuttavia libertà assoluta: l’obbligo di
pianificare sancito dall’art. 2 LPT e, a carico del comune, dal succitato art.
24 cpv. 1 LALPT, comporta il dovere di approntare il PR e in particolare le
NAPR in modo da creare le premesse per l’attuazione del postulato
costituzionale sancito dall’art. 22quater Cost. e degli scopi e principi
fondamentali della pianificazione del territorio enunciati dagli art. 1-3 LPT.
Spetta al Consiglio di Stato, come autorità superiore di vigilanza e di
approvazione del PR, vegliare affinché tali principi trovino adeguata
espressione nell’ordinamento elaborato del comune e affinché le disposizioni
obbligatorie siano effettivamente adottate nelle NAPR. Nell’espletare questa
funzione il Consiglio di Stato gode, abbiamo visto, di piena cognizione, di cui
tuttavia deve fare uso discreto, evitando di sostituirsi in veste di
pianificatore al comune. Se riscontra nelle NAPR punti che ritiene debbano
essere modificati o lacune da colmare il Consiglio di Stato deve per prima cosa
sentire il comune.
Dopo di che, la via
normale da seguire è il rinvio al comune dei punti ritenuti inaccettabili, con
l’ordine di approntare una variante, corredato se del caso da più o meno
dettagliate istruzioni. La via della modifica d’ufficio presuppone per contro
che la soluzione sostitutiva si imponga con tale evidenza da rendere
perfettamente superfluo e inutilmente dilatorio un rinvio.
5.1 Entrando nel merito
della vertenza occorre premettere che le disposizioni concernenti le distanze
dal confine e fra edifici trovano la loro base legale sia nell’art. 39 LE, sia nell’art.
29 cpv. 1 lett. b LALPT. Sull’interesse pubblico in genere di tali parametri,
noti ed applicati da lungo tempo, è inutile dilungarsi: le prescrizioni che
stabiliscono un distacco fra gli edifici hanno per scopo principale la tutela
dell’igiene e della sicurezza delle costruzioni come pure la buona insolazione,
l’aerazione e l’illuminazione naturale delle abitazioni e dei locali di lavoro,
la tutela dalle immissioni e dai pericoli d’incendio (A. Scolari, Commentario,
Bellinzona, 1997, ad art. 39 LE, n° ). Va aggiunto che il confine è
da ritenere un semplice mezzo per giungere a una distanza tra edifici,
ripartendola tra i privati, i quali possono del resto validamente concordare
una diversa ripartizione e dunque una diversa distanza dai confini, fermo
restando la distanza fra gli edifici prevista dalla legge, inderogabile senza
disposizioni specifiche (A. Scolari, op. cit., ad art. 39 LE, n°).
Per quanto concerne invece
l’edificazione in ordine contiguo, essa è normalmente caratterizzata
dall’insediamento sullo stesso allineamento, o in arretramento, di edifici
adiacenti, eretti sul confine delle proprietà e separati da un muro comune. I
proprietari possono accordarsi di costruire in contiguità anche se il piano
regolatore non lo prevede, purché siano rispettate tutte le altre prescrizioni.
L’ordine contiguo è solitamente prescritto in vista della formazione di strade;
di principio concerne perciò soltanto le facciate prospicienti la strada,
collocate sulla linea di allineamento o in arretramento, ad esclusione delle
facciate opposte a quelle della strada (A. Scolari, op. cit., ad art. 39 LE, n°
__________ss.).
5.2 In concreto gli
intendimenti pianificatori perseguiti dal PR di Massagno con la creazione delle
zone AC1 e AC2 consistono nel permettere un’edificazione densa e compatta lungo
Via __________ __________ e lungo Via __________, comparti dove il tessuto
edilizio residenziale tradizionale d’inizio secolo sta cedendo il posto ad uno
sfruttamento più intensivo. In tal modo verrebbe promossa la formazione di una
barriera fonica e visiva verso i quartieri residenziali retrostanti e una
qualifica urbanistica delle due strade quali assi viari commerciali (cfr.
Rapporto di pianificazione, p. 21 ss.). Gli art.li 15 e 18 NAPR sono quindi
concepiti per concretizzare nelle fasce immediatamente a ridosso delle due
arterie l’auspicata densificazione, mentre le fasce di terreno retrostanti sono
regolamentate, per quanto concerne la destinazione (residenziale) e i parametri
edificatori, analogamente alle zone edificabili residenziali limitrofe.
Seguendo tale impostazione il cpv. 4 regolamenta i parametri per gli edifici
situati all’interno dei fondi, oltre ml 15.00 dalle linee di costruzione che
costeggiano le due strade, mentre il cpv. 2 prevede una normativa particolare
per gli edifici affacciati sulle due arterie, tendente a favorire
un’edificazione compatta. Alla lett. c) del cpv. 2 dei due articoli viene
quindi permessa l’edificazione in contiguità anche senza il consenso del
proprietario vicino. La regola viene mitigata dalla lett. e), secondo cui, ove
sia presente un edificio con aperture, il proprietario di questo può in ogni
caso pretendere, indipendentemente dalla sua distanza dal confine, una distanza
di ml 4.00 dal proprio edificio. Benché tale ordinamento non risulti del tutto
preciso dal profilo terminologico (equiparazione del concetto di edificazione a
confine con edificazione in ordine contiguo) e completo dal profilo materiale
(aperture) si può ritenere che il Comune di __________ abbia inteso accordare
ai proprietari la facoltà di:
° edificare
in contiguità, addossando le nuove costruzioni a quelle vicine, nel caso in cui
queste ultime sorgano a confine e non presentino aperture, oppure di
° edificare
a confine (sotto riserva del caso previsto alla lett. e), erigendo un muro
d’attesa e creando così le premesse per un futuro ordine contiguo.
Considerato tuttavia che
l’edificazione in ordine contiguo e/o a confine rimane una facoltà concessa ai
proprietari, i disposti si rivelano carenti circa i parametri ordinari di zona
relativi alle distanze dai confini e fra edifici da rispettare negli altri
casi. Infatti, secondo la lett. f) del cpv. 2 dei due articoli, nel caso in
cui non venga utilizzata la possibilità di costruzione a confine, devono essere
rispettate le distanze dal confine secondo le prescrizioni di zona,
prescrizioni queste che però fanno difetto e che non possono venir desunte,
come sostiene la ricorrente, da quanto previsto al cpv. 4 per le sottozone
retrostanti: per queste aree la revisione persegue infatti altri scopi e mira
in particolare a favorirne un corretto raccordo con le zone residenziali
limitrofe. I cpv. 2 degli art.li 15 e 18 NAPR risultano quindi incompleti in
merito ai parametri richiesti obbligatoriamente dall’art. 29 cpv. 1 lett. b)
LALPT.
5.3 Punto centrale della
vertenza è quindi la questione a sapere se la modifica apportata d’ufficio dal
Governo, che ha colmato la lacuna insita nei due disposti tramite un rinvio alle
norme edilizie generali previste al cap. VII delle NAPR, e più precisamente
agli art.li 34 e 35 NAPR, possa essere considerata come l’unica e ovvia
soluzione, senza ragionevoli alternative.
Il Consiglio di Stato
motiva il proprio operato rilevando, nella risposta, che per evidenti ragioni
pratiche di chiarezza, immediatezza e comprensibilità ha ritenuto opportuno
effettuare un esplicito rimando a quelle norme di carattere generale che in
ogni caso, anche in assenza della modifica impugnata, sarebbero tornate
applicabili. Di conseguenza nelle fasce immediatamente a ridosso di Via
__________ e di Via __________ __________ risulterebbero applicabili le
seguenti disposizioni:
Art.
34 Distanze dai confini
-
Ove non sia
diversamente stabilito dalle prescrizioni di zona, edifici e impianti possono
sorgere a confine senza aperture e a ml 2.00 dal confine con aperture.
-
I proprietari possono
accordarsi per la riduzione delle distanze dai confini, a patto che si
rispettino le relative distanze fra edifici.
Art.
35 Distanze fra edifici
-
Ove non sia
diversamente stabilito dalle prescrizioni di zona, la distanza tra gli edifici
è uguale alla somma delle distanze dai confini. Verso edifici preesistenti,
costruiti prima dell’entrata in vigore del PR a distanze inferiori rispetto
alle presenti norme deve tuttavia essere rispettata solo la distanza dal
confine.
-
I proprietari possono
accordarsi per la riduzione delle distanze tra edifici; in seguito il Municipio
autorizza la riduzione se l’utilizzazione dei fondi risulta migliorata e se la
sicurezza e l’igiene delle costruzioni sono rispettate.
Il Municipio condivide
tali argomenti, osservando di aver ritenuto “... che il Consiglio di Stato
intendesse favorire la costruzione a confine, anche più interessante dal punto
di vista dell’edificabilità del fondo, degli indici e soprattutto che
garantisse maggiormente per questi motivi la contiguità auspicata...”.
5.4 Orbene tali tesi non
possono venir seguite. Ad un’attenta analisi gli art.li 34 e 35 NAPR non si
rivelano infatti idonei a colmare le lacune presenti negli art.li 15 cpv. 2 e
18 cpv. 2 NAPR e quindi a gestire in modo sussidiario due zone dell’impatto e
dell’estensione di quelle all’esame. In particolare essi non definiscono:
° la
distanza da rispettare verso il confine in caso di edifici senza aperture
(secondo l’art. 34 cpv. 1 NAPR in questo caso i proprietari possono, ma non
devono, costruire a confine), e di conseguenza,
° salvo
il caso in cui sia il vecchio che il nuovo edificio presentino aperture, la
distanza da rispettare fra edifici (secondo l’art. 35 cpv. 1 NAPR la distanza
tra gli edifici è uguale alla somma delle distanze dai confini).
Inoltre, con riferimento
al caso previsto alla lett. e) dagli art.li 15 cpv. 2 e 18 cpv. 2 NAPR,
l’applicazione degli art.li 34 e 35 NAPR viene fatta dipendere dalla facoltà
concessa al proprietario di un edificio con aperture di richiedere,
indipendentemente dalla sua distanza dal confine, una distanza di ml 4.00 dal
proprio edificio.
In conclusione,
considerata l’estensione, l’impatto urbanistico e quindi l’importanza delle
zona AC1 e AC2, gli scopi pianificatori perseguiti dalla revisione per le fasce
a diretto contatto con Via __________ __________ e con Via __________, nonché le
notevoli altezze ivi ammesse (ml 19.00 alla gronda e ml 21.00 al colmo lungo
Via __________ __________ e ml 22.50 alla gronda e ml 24.50 al colmo lungo Via
__________), i parametri ordinari di zona relativi alle distanze fra edifici e
dai confini non potevano, come sostiene il Governo, essere desunti senza
possibili alternative dalle Norme edilizie generali, giustificando così la
rettifica operata e la relativa procedura. La lacuna, colmata tramite un
semplice rimando agli art.li 34 e 35 NAPR, avrebbe per contro richiesto un
approfondimento maggiore e quindi un rinvio degli atti al Comune affinché
riesaminasse le due norme. E ciò a maggior ragione se si considera che la
tipologia e lo stato di conservazione della sostanza edilizia che costeggia le
due strade (cfr. sopra consid. 5.2) lascia sorgere ragionevoli dubbi in merito
all’efficacia della disciplina relativa alla contiguità (peraltro non
obbligatoria), e di conseguenza, in modo più generale, in merito all’idoneità
delle due norme a favorire la creazione di un fronte compatto verso la strada.
Per tutti questi motivi il
ricorso merita dunque di venir accolto. Gli atti vengono rinviati al Comune
affinché riesamini il tenore degli art.li 15 cpv. 2 e 18 cpv. 2 NAPR e lo
completi.
Le spese e la tassa di giudizio
seguono la soccombenza. Tuttavia, poiché il Comune è intervenuto non a difesa
di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche va
esente da spese e tassa di giudizio.
Per questi motivi,
visti gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara e pronuncia
- Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza gli atti vengono rinviati al Comune affinché riesamini il tenore
degli art.li 15 cpv. 2 e 18 cpv. 2 NAPR.
-
Non si prelevano spese e
tasse di giudizio.
-
Intimazione: -
__________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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