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Numero d'incarto:
90.1998.108
Data decisione, Autorità:
13.11.1998, TPT
Incarto n.
90.98.00108
Lugano
13 novembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 2 giugno 1998 di
per __________ e la __________, ,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
Contro
il decreto legislativo 10 marzo 1998 relativo
all’approvazione del Piano di utilizzazione cantonale del __________
__________ della __________ (-)
vista la risposta 23 settembre 1998 del Consiglio di
Stato;
letti ed esaminati gli atti;
r
i t e n u t o,
in
fatto
a. Con decreto
legislativo del 10 marzo 1998 il Gran Consiglio ha approvato il piano di
utilizzazione cantonale del __________ __________ della __________
(-). Le relative norme di attuazione, agli art. 11 e 12,
proibiscono nel comprensorio del Parco la cattura e l’uccisione do ogni genere
di animali; la caccia è integralmente vietata, mentre la pesca è limitata al
laghetto del __________, posto nella parte inferiore del parco.
b. Dissentendo da questa
decisione la __________ __________ per __________ e la __________ (FTAP) è
insorta presso il Tribunale della pianificazione del territorio, chiedendo
l’abolizione del divieto di pesca nel comprensorio del parco.
c. Nella risposta al
ricorso il Consiglio di Stato, dopo aver sentito il parere dei servizi
interessati, ha riveduto la sua decisione, e proposto una modifica degli art.
11 e 12 NAPUC in modo tale da permettere l’esercizio della pesca lungo tutti i
corsi d’acqua all’interno del parco.
c o n s i d e r a t o
in diritto
-
Il tribunale
procede, d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che
nel corso del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di
interesse giuridico.
-
A norma dell’art. 31
LPAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT
condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.
-
Soccombente è in
linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il
gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione
(desistenza).
-
Soccombente in
concreto è il Consiglio di Stato, il quale ha riveduto la decisione presa dal
GC nel senso richiesto dai ricorrenti nella propria impugnativa.
-
Venuto così meno
l’oggetto della vertenza, questa va stralciata. A carico del Consiglio di Stato
non vengo poste né tasse di giudizio né spese. Dal momento che la FTAP non
risulta rappresentata da un avvocato (l’avv. __________ agisce infatti a titolo
di presidente della Federazione e non quale patrocinatore legale) non vi è
l’obbligo di corrispondere ripetibili.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é stralciato dai
ruoli.
-
non si prelevano tasse né
spese; non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione: -
__________ , c/o avv. __________ __________, Via __________
__________, ____________________
Segreteria del Gran Consiglio, __________;
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, _________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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