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Numero d'incarto:
90.1997.94
Data decisione, Autorità:
23.12.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00094
Lugano
23 dicembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto
il ricorso del 19 agosto 1997 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________
contro
la decisione del 25 giugno 1997 di approvazione del
Piano Regolatore di __________ __________ e del Piano Particolareggiato
“__________ ”;
viste le osservazioni del 3 novembre 1997 del Comune
e la risposta del 16 settembre 1997 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il signor __________
__________ è proprietario della particella 628 sita nel Comune di __________
__________n.
b. Nella seduta del 30
giugno 1995 l’assemblea comunale ha adottato il Piano Regolatore.
c. In data 2 ottobre
1995 il signor __________ ha presentato ricorso contro l’azzonamento previsto
per il suo particellare, censurando la mancata attribuzione di quest’ultimo
alla contigua “zona di completazione del nucleo”(ZCN).
d. Con risoluzione del
25 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il nuovo PR respingendo
l’impugnativa presentata dal ricorrente.
e. Dissentendo da tale
decisione il signor __________ è nuovamente insorto in data 19 agosto 1997
dinanzi a questo Tribunale riproponendo la censura già sollevata in prima istanza.
Con osservazioni del 3 novembre 1997 al ricorso, il Municipio di __________
__________ propone l’accoglimento dell’impugnativa ritenuto come la prevista
realizzazione di una discarica sul mappale no. __________adiacente separi di
fatto la particella no. __________del ricorrente dall’area di protezione della
natura.
Il Governo propone percontro, con risposta del 16 settembre 1997, la reiezione
dell’impugnativa.
f. In data 24 marzo
1998 è stato esperito un sopralluogo all’occasione del quale il Municipio
comunicava a questo Tribunale che c’era l’intenzione di apportare una variante
che prevedesse l’inclusione della parte non boschiva del fondo in questione in
zona edificabile ZCN.
g. Con scritto 2
novembre 1998 il Municipio di __________ __________ comunicava a questo
Tribunale che in data 24 giugno 1998 l’Assemblea comunale aveva accettato la
variante di PR che prevedeva l’inclusione della parte non boschiva del fondo
del ricorrente in zona edificabile.
Preso atto di ciò con lettera del 17 novembre 1998, il legale del ricorrente,
in nome e per conto di quest’ultimo, dichiarava di ritirare il ricorso, con
protesta di ripetibili, visto e considerato come le richieste ricorsuali erano
state integralmente accolte.
considerato
in diritto
-
Il tribunale procede,
d’ufficio o su richiesta di una parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso
del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse
giuridico.
-
A norma dell’art. 31
LPAmm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6 LALPT, il TPT
condanna la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte.
-
Soccombente è in
linea di principio l’autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la
decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il
gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione
(desistenza).
-
Soccombente in
concreto è il Municipio, il quale a seguito dell’impugnativa del ricorrente ha
modificato l’azzonamento del mappale in questione.
-
Venuto così meno
l’oggetto della vertenza, questa va stralciata, con obbligo a carico del Comune
di corrispondere congrue ripetibili all’insorgente, assistito da avvocato.
Nel caso presente,
considerata la non particolare difficoltà della fattispecie e tenuto conto del
tempo occorrente per l’elaborazione degli allegati nonché per la partecipazione
alle due udienze e per altri minori incombenti, riteniamo, in applicazione dei
combinati disposti degli articoli 8, 10 e 26 TOA, che le ripetibili possano
ragionevolmente essere fissate
in fr. 600.-.
Per
questi motivi,
decreta
-
Il ricorso è stralciato
dai ruoli.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia; il Comune corrisponderà fr. 600.-- di ripetibili al
ricorrente.
-
Intimazione a : -
Avv. __________ __________, __________
Municipio di __________ __________
Consiglio di Stato, __________
Sezione pianificazione urbanistica,
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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