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Numero d'incarto:
90.1997.9
Data decisione, Autorità:
26.08.1997, TPT
Incarto n.
90.97.00009
Lugano
26 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 25 febbraio 1997 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 22 gennaio 1997 del Consiglio di
Stato (n. ) che approva il Piano particolareggiato PRP2 del Comune
di __________ ()
viste le osservazioni 2
aprile 1997 del Consiglio di Stato e 16 giugno 1997 del Municipio di
__________,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il PR di __________
é stato approvato dal Consiglio di Stato il 1 febbraio 1995. Esso prevedeva la
successiva adozione di 3 piani particolareggiati in alcuni settori del comune.
Nella sua seduta del 26
marzo 1996 il Consiglio comunale di __________ ha deciso l’adozione del piano
particolareggiato per il settore di Comprovasco, denominato PRP2.
b. Con decisione 18
febbraio 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il PRP2 e le relative norme di
attuazione, modificando tuttavia d’ufficio alcune disposizioni. In particolare,
l’art. 6 delle NAPR é stato corretto nel senso di impedire la sopraelevazione
dell’edificio esistente al mapp. n. __________RFD, costituito da un ristorante-alloggio
con bocciodromo.
c. Dissentendo da tale
decisione __________ __________, proprietario del ristorante-bocciodromo, é
insorto davanti al TPT chiedendo il ripristino dell’originario tenore dell’art.
6 NAPR, che consentiva la sopraelevazione dell’edificio. A sostegno della sua
impugnativa egli ha invocato la necessità di sviluppare l’offerta di posti-letto
nella __________ __________ __________, attualmente carente.
d. Il Municipio di
__________, nelle sue osservazioni, appoggia la richiesta ricorsuale,
ricordando come il legislativo comunale aveva concesso al richiedente la
possibilità di sopraelevazione del proprio stabile per motivi di sicuro
interesse pubblico (sviluppo del turismo in valle).
Il Consiglio di Stato
ritiene invece che l’intervento edilizio postulato dall’insorgente non possa
essere concesso; già oggi, rileva, la costruzione si inserisce in modo poco
armonioso con il territorio circostante e una sua sopraelevazione altro non
farebbe che peggiorare la situazione.
g. In data 27 giugno
1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c).
Ciò premesso, il ricorso,
intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La
legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. c LALPT.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne
il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia
manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di
vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e
regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi
requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo
rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie
varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3
lett. b LPT, se come nella fattispecie, col ricorso è impugnata una modifica
d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione
del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma
stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento
giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di
una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopo
essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà
aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire
molti spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di
esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter
essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo
un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco
consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni
del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo
sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente,
rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della
popolazione (cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid.
5a).
- Oggetto del
contendere é la facoltà, pianificatoriamente negata dall’art. 6 NAPR, di
sopraelevare di un piano l’edificio esistente al mapp. n. __________RFD
__________.
Prima di pronunciarsi
sulla legittimità di questa restrizione introdotta dal Consiglio di Stato, é
utile ripercorrere brevemente l’istoriato delle modifiche pianificatorie che
hanno interessato il fondo in oggetto.
L’odierno edificio é sorto
negli scorsi decenni al di fuori della zona edificabile, in gran parte con
licenze in sanatoria. All’occasione della presentazione dell’esame preliminare
del PRP2 nel 1992, il Dipartimento aveva richiamato l’attenzione del Comune sul
fatto di integrare il ristorante-bocciodromo nell’area edificabile del piano
particolareggiato, e questo al fine di regolamentare definitivamente lo
“status” dell’edificio, permettendo degli interventi di miglioramento
qualitativo sullo stesso senza dovere sottostare all’eccessivo rigore dell’art.
24 LPT.
Nella proposta presentata
al Consiglio di Stato per approvazione, il mappale n. __________é stato
definitivo quale “zona speciale di mantenimento”; secondo il tenore originario dell’art.
6 NAPR oltre alla manutenzione, al riattamento e alla ricostruzione, era
permessa la sopraelevazione del corpo principale dell’edificio sino ad un
altezza massima pari alla quota del sovrastante parcheggio delle __________
__________ (ex-stazione).
Quest’ultima disposizione
é tuttavia stata, come detto, stralciata dall’autorità di approvazione, su
suggerimento della Commissione __________ __________ (CBN) che aveva espresso
forti dubbi sull’opportunità di sopraelevare l’edifico di un piano. Scopo della
“zona di mantenimento speciale” prevista dall’art. 6 NAPR dovrebbe infatti
essere quello di conservare la sostanza edilizia esistente in un quadro
giuridico più confacente alla realtà (e possibilmente, migliorarla), ma senza
permettere ampliamenti di sorta.
- Il motivo
fondamentale alla base della decisione impugnata risiede, come suggerito dal
preavviso della CBN, nelle problematiche di ordine estetico che un innalzamento
dell’attuale edifico potrebbe causare.
Dalla risultanze del
sopralluogo é infatti emerso che l’aspetto del ristorante con alloggio-bocciodromo
non risulta, architettonicamente parlando, molto qualificato : si tratta di un
lungo edificio a due piani, di forma rettangolare, dalla tipologia indefinita
(frutto probabilmente delle numerose aggiunte effettuate nel tempo); le pareti
esterne in cemento sovrastate da tavolati in legno e l’ampio tetto coperto da
lastre ondulate modello “eternit” risultano di dubbio aspetto estetico.
Va tuttavia detto che la
posizione dell’edificio é piuttosto defilata, situato com’é in un avvallamento
ai piedi di una scarpata, una decina di metri sotto il livello del sovrastante
parcheggio delle ABL. Il progetto di sopraelevazione presentato all’udienza
dall’insorgente (che permetterebbe di aggiungere sei camere alle 11 già
disponibili o in fase di allestimento nell’odierna struttura), se da un lato
non apporta un miglioramento dal profilo estetico dell’edificio, non é
dall’altro tale da stravolgere il contesto urbanistico della zona né tantomeno
può compromettere gli obbiettivi del PRP2, come sembra invece trasparire dalle
considerazioni del Consiglio di Stato. Non va dimenticato che sul sovrastante
piazzale dell’ABL il PRP2 contempla la realizzazione di un’autorimessa-deposito
di dimensioni veramente imponenti (69 metri di lunghezza, 22 di larghezza e 11
di altezza), per cui l’ingombro rappresentato dall’edificio dell’insorgente
risulterebbe di molto ridimensionato anche in caso di una sua sopraelevazione
di alcuni metri.
In definitiva, si deve
ammettere che la limitazione introdotta dal Consiglio di Stato non é giustificata
da interesse pubblico preponderante, né risponde al requisito di
proporzionalità. Nelle circostanze descritte si può affermare sin d’ora che un
eventuale innalzamento dell’edificio sino alla quota massima del sovrastante
piazzale (i progetti mostrati durante l’udienza rimanevano comunque al di sotto
di questa quota) non potrà intaccare i fondamenti del piano particolareggiato
del settore di Comprovasco, né ledere in modo irreversibile o drammatico
l’integrità del paesaggio.
A queste considerazioni
prettamente pianificatorie vanno senz’altro aggiunte quelle legate alla
necessità di sviluppare l’attrattività turistica della __________ __________ di
__________, “in primis” dotandola di posti-letto supplementari ora mancanti. Né
si tratta di un argomento di mero interesse personale, legato all’attività di
esercente del sig. __________; il Comune di __________ ha più volte ribadito
nelle proprie osservazioni che la contestata disposizione pianificatoria,
laddove facilita l’aumento delle capacità di alloggio dell’esercizio pubblico,
risponde ad un sentito interesse pubblico su scala regionale volto ad
incrementare l’offerta di strutture turistiche.
In siffatte circostanze si
giustifica l’accoglimento del ricorso, e il conseguente ripristino del tenore
originario dell’art. 6 NAPR.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabile,
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso é accolto.
Di conseguenza la
risoluzione impugnata é annullata nella misura in cui modifica d’ufficio
l’articolo 6 NAPR.
-
Non si prelevano tasse né
spese. Il Cantone rifonderà al ricorrente, assistito da un avvocato, fr. 700.--
(settecento) a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: - avv.
__________ __________, __________, per il ricorrente;
- Municipio di ________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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