AIUTO
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Numero d'incarto:
90.1997.89
Data decisione, Autorità:
31.08.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00089
Lugano
31 agosto 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi Fornera
visto
il ricorso del 25 luglio 1997 di
arch. __________
__________, __________,
contro
la risoluzione no. __________ del 25 giugno 1997 del
Consiglio di Stato relativa all’approvazione del Piano Regolatore del Comune
di __________ __________ e del Piano Particolareggiato “__________ ”;
Viste le osservazioni 3 novembre 1997 del comune di
__________ __________ e la risposta del 16 settembre 1997 del Consiglio di
Stato;
letti ed esaminati gli atti,
esperiti i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il signor __________
__________ è proprietario del mappale no. __________sito nel Comune di
__________ __________.
b. Nella seduta del 30
giugno 1995 l’assemblea comunale di __________ __________ ha adottato il
progetto di PR, comprensivo del Piano particolareggiato in località
“__________a”, così come presentato con messaggio municipale no. __________.
c. In data 2 ottobre
1995 il signor __________ __________ ha inoltrato ricorso contro i contenuti
del PR, censurando la prevista creazione della zona edificabile d’interesse
comunale (ZEIC), nella quale il suo fondo risulta parzialmente inserito,
rispettivamente la relativa concessione di dissodamento concernente anche il
suo mappale, come pure la prevista realizzazione di posteggi per la zona ZEIC
nei pressi della sua proprietà.
d. Con decisione 25
giugno 1997 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ __________ e
il Piano Particolareggiato “__________a” e respinto il ricorso del signor
__________.
Al riguardo di questa impugnativa il Governo ha in particolare rilevato che,
valutate le esigenze di __________ __________, la creazione della contestata
ZEIC e quindi del Piano Particolareggiato “__________a” di cui essa fa parte,
appare fondata e di interesse pubblico, ciò che giustifica di conseguenza il
rilascio del lamentato permesso di dissodamento per la zona.
e. Dissentendo da tale
decisione, il signor __________ __________ è insorto nuovamente dinanzi a
questo Tribunale, ribadendo in pratica le medesime argomentazioni già
sviluppate nel ricorso di prima istanza.
f. Nelle osservazioni
al ricorso sia il Comune che il Consiglio di Stato postulano la reiezione del
gravame, ribadendo quanto già formulato in prima istanza.
g. In data 24 marzo 1998
è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio all’occasione del quale le
parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c).
Ciò premesso, il ricorso,
intimato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, é tempestivo. La
legittimazione ricorsuale è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne
il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia
manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di
vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e
regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi
requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo
rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie
varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3
lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il
ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopo
essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Si tratta di esigenze spesse volte
contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere gestita con
formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo un’attenta
ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente di
comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo
in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF
117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
- In concreto come
detto il ricorrente contesta principalmente l’inserimento del suo particellare
no. __________in zona edificabile d’interesse comunale (in seguito ZEIC).
L'imposizione di questa scelta pianificatoria comporta una restrizione di
diritto pubblico della proprietà privata che per essere compatibile con la
garanzia della proprietà sancita dall'art. 22 ter Cost deve avere una chiara
base legale, rispondere a un interesse pubblico preminente, rispettare il
principio della proporzionalità ed essere totalmente indennizzata se
corrisponde a un esproprio (DTF 114 Ia 337/338).
4.1 La creazione di una
zona di questo tipo è senz’altro sorretta da una valida base legale. Infatti
giusta gli art. 85 e seguenti della LALPT, quando sia imposto dalla necessità
di realizzare gli obiettivi di sviluppo demografico, sociale e economico, il
comune può creare zone edificabili d’interesse comunale riservate alla
residenza primaria.
4.2 Per ciò che concerne
l’interesse pubblico per questo tipo d’azzonamento va rilevato quanto segue.
Come detto lo scopo di zone edificabili d’interesse comunale é essenzialmente
quello di far fronte alla necessità di uno sviluppo demografico ed economico
del comune, favorendo l’insediamento di persone.
Nel caso in esame dagli atti dell’incarto risulta che lo scopo d’istituire una
zona ZEIC in concreto è appunto quello di poter mantenere ed aumentare la
popolazione con un’offerta di posti di lavoro attrattivi soprattutto nel
settore turistico e nel primario, garantendo al contempo il rispetto delle
caratteristiche paesaggistico-ambientali (cfr. relazione tecnico-economica,
pag. 12). Infatti malgrado l’anemia demografica conseguente al costante
processo di spopolamento in atto già dal secolo scorso, __________ __________
presenta oggi come oggi nuove possibilità di sviluppo sia turistico che
residenziale, grazie anche al potenziamento degli impianti sciistici della
__________ degli anni ‘70 e ‘80. Tuttavia le possibilità insediative di questo
comune sono sempre risultate fortemente limitate soprattutto a causa di fattori
naturali, come la presenza di zone valangarie a monte, la presenza del fiume a
valle, rispettivamente del bosco verso est (cfr. Rapporto di pianificazione del
PPG, pag. 2). In questo contesto risulta quindi comprensibile e di sicuro
interesse pubblico la creazione di una zona edificabile d’interesse comunale,
ubicata in un’area fuori pericolo, capace di garantire la possibilità di
alloggio a giovani famiglie che operano in loco e al contempo in grado di
completare l’offerta turistica garantendo un minimo di servizi pubblici e
privati.
Non c’è dubbio quindi che il requisito del pubblico interesse è in concreto
dato.
4.3 Per quel che riguarda
infine il principio della proporzionalità, questo Tribunale ritiene che la
misura prevista è sicuramente idonea ed adeguata al raggiungimento dello scopo
d’interesse pubblico prefisso.
Come risulta dall’incarto la scelta dell’ubicazione di questo tipo di zona, ovvero
ad est del nucleo e attorno alla casa comunale, è frutto di uno studio
approfondito basato su precisi criteri. Da un lato trattasi di una zona sicura
dalle valanghe (in effetti il villaggio di __________ __________ si è
sviluppato in questa direzione proprio a seguito delle varie catastrofi
naturali registrate in passato) e dall’altro lato risulta abbastanza nascosta
rispetto al nucleo (ciò che permette di limitare al minimo i conflitti
paesaggistici, aspetto molto importante ritenuto che il villaggio di __________
__________ è stato registrato nell’inventario degli insediamenti svizzeri da
proteggere (ISOS) come insediamento d’importanza nazionale, vedi pag. 11
decisione impugnata) ed infine in quanto tocca un’area che presenta il minor
numero di piante da abbattere.
Qualsiasi altra ubicazione non sarebbe di conseguenza così appropriata.
La scelta pianificatoria
all’esame risulta quindi pure rispettosa del principio della proporzionalità.
4.4 In merito alla censura
relativa alla scelta di destinare parte della part. no 643 del ricorrente come
parcheggio al servizio della futura zona ZEIC, va rilevato che essendo questo
mappale l’unico a diretto contatto con la strada di servizio esistente, questo
tipo di destinazione appare senz’altro coerente ed adeguato. Del resto il
disturbo che ne può derivare per il ricorrente è minimo, ritenuto che
attualmente sull’area in questione già sussistono dei posteggi di proprietà del
ricorrente medesimo, la cui esistenza, come risulta dagli atti, è stata
garantita anche per il futuro.
Per le pregresse considerazioni va pertanto concluso che la contestata
limitazione della proprietà privata appare in concreto legittima e quindi da
tutelare.
-
Il ricorrente
censura la concessione di dissodamento per il suo mappale rilasciata al Comune
dall’autorità forestale senza il suo consenso.
Al proposito risulta dall’incarto che la procedura di dissodamento a cui si
riferisce l’insorgente si è conclusa con la crescita in giudicato della
risoluzione no. del 5 marzo 1997 del Consiglio di Stato dove si
accoglieva la richiesta del Comune di __________ __________ di dissodare 3990
mq di bosco per la realizzazione del Piano particolareggiato “ ” e
quindi della ZEIC. Il dissodamento in questione è stato concesso al Comune
unicamente per la realizzazione della ZEIC e giusta il disposto di cui all’art.
12 della Legge federale sulle foreste che subordina a un permesso di
dissodamento l’inclusione di foreste in una zona d’utilizzazione. Ritenuto che
nessuna opposizione durante il periodo di consultazione di cui all’art. 5 dell’OFo,
rispettivamente nessun ricorso contro la decisone finale è stato inoltrato dal
qui ricorrente, altro non si può concludere che la contestazione in merito ora
sollevata è improponibile.
Anche su questo punto l’insorgente non può quindi venir seguito.
-
Tassa di giustizia e
spese seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli articoli di legge in concreto applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 500.--.
-
Intimazione: -
__________ __________, __________
- Municipio di __________ __________
- Consiglio di Stato, ___________
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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