AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1997.56
Data decisione, Autorità:
27.10.1997, TPT
Incarto n.
90.97.00056
Lugano
27 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 30 aprile 1997 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: avv. __________
__________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 26 marzo 1997 (n. __________) del
Consiglio di Stato che approva alcune proposte di zona artigianale-commerciale-amministativa,
di zona residenziale, di piano particolareggiato e dell’art. 49 NAPR di
la risoluzione
viste le osservazioni 10
luglio 1997 del Consiglio di Stato e 18 luglio 1997 del Municipio di
__________;
letti ed esaminati gli
atti,
esperiti i necessari
accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________
__________ é proprietario della part. n. __________RFD di , situato
nella località “ __________ ” a sud-est del nucleo del paese . Il
fondo, che misura complessivamente 5’186 mq, presenta una parte superiore
pianeggiante occupata da un prato e alcuni filari di vite; la parte inferiore é
invece costituita dal pendio che digrada verso il __________ __________.
b. Nella sua seduta del
12 giugno 1995 il Consiglio comunale di __________ ha approvato il nuovo PR.
Questo ha incluso il fondo n. __________in una zona residenziale soggetta a
piano particolareggiato (denominata con la sigla “RPP” nel piano delle zone).
Le possibilità di edificazione, secondo questo piano, sono tuttavia concentrate
sulla parte superiore e pianeggiate del fondo (ca. 2000 mq per 800 mq di SUL),
all’interno di una linea di “allineamento obbligatorio”.
c. Il proprietario ha
contestato questo azzonamento davanti al Consiglio di Stato, chiedendo in
particolare lo stralcio del vincolo di piano particolareggiato e la possibilità
di calcolare la SUL edificabile sull’intero fondo e non unicamente sulla sua
parte superiore.
d. Con decisione 3
luglio 1996 (n. ) il Consiglio di Stato ha preannunciato di non voler
approvare l’ampliamento della zona edificabile in località “
__________ ” nella misura proposta dal comune. Tra i terreni toccati dalla
decisione figura anche il f.n. __________RFD.
Nel rispetto del diritto
di essere sentiti, prima di pronunciarsi definitivamente, il Governo ha
intimato questa decisione al Municipio e ai proprietari interessati, impartendo
loro un termine di 60 giorni per l’inoltro di eventuali osservazioni.
e. Nella risoluzione
del 26 marzo 1997 (n. ) il Consiglio di Stato, preso atto delle
osservazioni pervenute, ha approvato la zona residenziale “
__________ ” limitatamente alla porzione compresa fra la curva di livello di
410 msl e la strada di servizio esistente (Via __________). I fondi posti al di
sotto di questa linea come pure il fondo n. __________sono invece stati esclusi
dalla zona edificabile. Tra i motivi alla base della sua decisione l’autorità
governativa ha ricordato l’eccessivo dimensionamento delle zone edificabili nel
Comune di __________ e la scarsa idoneità a promuovere l’insediamento
residenziale in un comparto condizionato da elevate immissioni foniche provenienti
dal sottostante __________ __________.
f. Dissentendo da tale
decisione __________ __________ é insorto dinanzi al TPT, chiedendone
l’annullamento.
A sostegno della sua
impugnativa osserva che l’esclusione del mapp. n. __________ dalla zona edificabile
configura in concreto una palese disparità di trattamento nei confronti di
altri proprietari del comparto “__________ __________ ”, i cui fondi sono
invece stati inclusi nell’area edificabile. Invocata é pure la violazione
dell’autonomia comunale e dei principi pianificatori riguardanti le zone
edificabili; a questo proposito l’insorgente fa notare che il sedime é
perfettamente idoneo all’edificazione, essendo urbanizzato da lungo tempo e
facilmente accessibile dalla pubblica via.
g. Nelle sue
osservazioni il Municipio di __________ postula l’accoglimento del ricorso. In
alternativa alla zona residenziale propone di attribuire il f.n. __________ad
una “zona edificabile di interesse comunale” (ZEIC) destinata alla costruzione
di una dozzina di abitazioni unifamiliari.
Da parte sua il Consiglio
di Stato ribadisce le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata,
chiedendo sia la reiezione del ricorso __________ sia quella della proposta
comunale di istituire una ZEIC.
h. In data 24 settembre
1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente è senz’altro data a norma dell’art. 38
cpv. 4 lett. b) e c) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di
lasciare alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque,
semplicemente sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve
rispettarne il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta
più opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei
soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo,
sia manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di
vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e regionale.
Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi requisiti o
appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo rinvia sui
punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie varianti oppure
modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3
lett. b LPT, se come nella fattispecie col ricorso è impugnata una modifica
d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione
del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma
stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento
giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di
una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento inesatto o
incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopi
e principi della pianificazione
Scopo essenziale della
pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e una
razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.)
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà
aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico,
atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie
pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze
spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere
gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta,
oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente
di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo
in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF
117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
In questo senso l'art. 3
cpv. 1 OPT prescrive alle autorità che "dispongono di margine d'azione
nell'adempimento e coordinamento dei compiti d'incidenza territoriale" di
verificare quali sono gli interessi in causa, valutare se sono compatibili - e
semmai con quali implicazioni - con lo sviluppo territoriale auspicato per
quindi tener conto “nel miglior modo possibile di tali interessi, sulla base
della loro valutazione”.
- Zone di utilizzazione
La pianificazione del
territorio avviene segnatamente attraverso il piano di utilizzazione comunale
(PR), il quale, giusta l’art. 14 LPT, disciplina l’uso ammissibile del suolo,
delimitando in particolare le zone edificabili, agricole e protette.
Secondo l'art. 15 le zone
edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione che sono "già
edificati in larga misura" (lett. a) o che saranno "prevedibilmente
necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni" (lett. b).
Quanto alle zone agricole
comprendono, giusta l'art. 16 LPT: a) i terreni idonei all'utilizzazione
agricola e all'orticoltura; b) i terreni che nell'interesse generale devono
essere utilizzati dall'agricoltura; con l'avvertenza che nella misura del
possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue.
Infine l'art. 17 indica i
valori, naturalistici o storico-culturali da proteggere con l'istituzione di
apposite zone.
Queste le zone prescritte
dal diritto federale; i Cantoni possono tuttavia prevederne delle altre (art.
18 LPT). Nel Canton Ticino l'art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT dà facoltà al comune
di "precisare la destinazione delle zone edificabili destinate
all'abitazione e al lavoro prevedendo segnatamente zone per residenze
esclusivamente o parzialmente primarie o secondarie, zone industriali o artigianali
con adeguati servizi. All'interno delle zone possono essere previsti ulteriori
vincoli o agevolazioni per particolari forme di utilizzazione quali quelle
destinate al turismo o allo svago".
Occorre tener presente che
la definizione delle diverse zone ha essenzialmente valenza negativa. Se il
difetto di elementi costitutivi di una zona esclude che le si attribuisca un
determinato comparto, la loro presenza non lo comporta necessariamente. Non è
infrequente che un comprensorio risponda alla definizione legale di più zone,
si presti sia all’edificazione sia all’agricoltura o contenga valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto della conformità con
altre destinazioni.
In simili circostanze i
criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista, elementi di giudizio
da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una ponderazione degli
interessi che in simili casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448 ss consid.
4bc/bd, 114 Ia 250 ss consid. 5b, 118 Ib 344 ss consid. 4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno
relativizzati.
Si consideri inoltre che
per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati
possono solo riferirsi a interi comparti, non a singole particelle; essi
intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende
inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
- Zona edificabile
Il ricorrente postula
l’inclusione in zona edificabile della part. n. 316 RFD; a suo dire, il fondo
risponde a tutti i requisiti legali per essere attribuito alla zona edificabile
(idoneità, urbanizzazione del fondo, preesistente ampia edificazione,..). Di
fronte a questi incontestabili requisisti, anche le considerazioni espresse dal
CdS sull’eccessivo dimensionamento del piano non sarebbero decisive per
decretarne lo stralcio dal comparto edificabile.
5.1. Idoneità
5.1.1. L’idoneità va
generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua attribuzione a zona
edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3
LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e
conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una
razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un
sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato
dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre
tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF
114 Ia 251 consid. 5c).
5.1.2. In concreto.
Dall’esame degli atti e
dalle risultanze del sopralluogo non emergono motivi per non ritenere il fondo
n. __________di per sé idoneo all’edificazione. La parte superiore dello
stesso, costituita da ca. 2000 mq di terreno pianeggiante e ben soleggiato, é
anzi particolarmente adatta allo scopo; non altrettanto si può invece dire
della parte inferiore, più scoscesa e perdipiù direttamente esposta al forte
inquinamento fonico proveniente dal sottostante __________ __________, che
supera il livello massimo di esposizione previsto per il grado di sensibilità
attributo alla zona edificabile (Grado II). Anche l’accesso dalla strada di
quartiere di Via __________ é relativamente comodo e vicino; il terreno dispone
inoltre delle necessarie opere di urbanizzazione.
Ritenuto che, almeno per
la parte superiore del fondo, il requisito dell’idoneità é senz’altro
soddisfatto, occorre esaminare se sono adempiuti anche i presupposti della
lett. a) o della lett. b) dell’art. 15 LPT.
5.2. Preesistente ampia
edificazione: art.- 15 lett. a) LPT
5.2.1. Per stabilire se un
comparto è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già
esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture
presenti, delle licenze edilizie rilasciate per progetti pubblici e privati,
dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc.
Entrano in considerazione
solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono
di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente delle costruzioni
agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole
particelle: il requisito va esaminato per rapporto a tutto il comprensorio.
Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case effettivamente abitato e
utilizzato (purché non a scopo agricolo).
Non basta peraltro la
semplice presenza di un gruppo di case: queste devono presentare assieme il
carattere di un insediamento unitario, devono formare un insieme
sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un minimo
di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non una
casuale disseminazione di costruzioni più o meno ravvicinate. Dipenderà dalla
tradizione insediativa locale la densità edificatoria minima. In certe zone
potrà essere ammessa una certa dispersione, in altre solo la contiguità sarà
significativa. Facenti parte dell’insediamento possono pure essere considerati,
a secondo delle circostanze, gli eventuali vuoti che presenta il suo tessuto (Baulücken),
o quelle adiacenze non costruite che però attengono all’insieme e non devono
per prevalenti motivi avere altra attribuzione.
Si terrà conto che l’art.
3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della
concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione
edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco
di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la
creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 ss consid.
4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia ricordato che
il requisito della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri dell’art.
15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve cioè
unicamente a escludere l’attribuzione a zona edificabile di quei terreni che incontrovertibilmente
non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a
ponderazione (DTF 113 Ia 450 ss consid. 4 dda).
5.2.2. In concreto
La part. n. 316 é
sovrastata sul suo lato ovest da 3 fondi già edificati; le abitazioni dei
mappali n. __________e __________RFD sorgono direttamente a ridosso della Via
__________; quella del mapp. é invece sita in posizione leggermente
più arretrata, in pratica di fronte al lato nord del fondo dell’insorgente
(cfr. planimetria in atti). Il lato est e quello sud della particella confinano
invece con due zone boschive e la zona agricola di “ __________ ”.
Più oltre, lungo la stessa via , sorge un altro piccolo comparto
edificato (la località “ __________ ” propriamente detta), con il
quale tuttavia il f.n. __________non confina direttamente, essendone separato
da una modesta fascia boschiva larga non più di 40-50 metri.
Ciò premesso, se ci
limitiamo a considerare il comprensorio più ristretto, quello del piccolo
gruppo di case posto tra il fondo n. __________e la via __________ (in tutto
6-7 abitazioni), non possiamo non avvertire come la particella in discussione,
perlomeno nel suo tratto superiore pianeggiate, formi essenzialmente parte di
un comprensorio ampiamente edificato, alla cui vocazione edificatoria essa
partecipa, anche se rimasta fin qui inedificata. Fa parte funzionalmente, anche
se non morfologicamente, di quel gruppo di case costruite sull’adiacente
pendio.
Altro può essere il
discorso se si considera il comprensorio più ampio, includendovi la località
“__________ __________ ” e le sue vicinanze. In quest'ottica non è
irragionevole interpretare il paesaggio come composto da una lunga fascia di
abitazioni edificate a diretto contatto con la Via __________; i terreni non
direttamente situati su questa strada, come quello dell’insorgente, e le
porzioni inferiori di alcuni altri (vale in particolari per i mappali n.
__________,9, e __________RFD) compongono invece una fascia
verde a vocazione parzialmente agricola oppure boschiva.
In questa visione più
ampia la particella litigiosa appare come l'ultimo tassello, verso il
sovrastante piccolo comparto edificato, del vasto territorio agreste dello
“__________ __________o”, piuttosto che quale ultima porzione, dimenticata
casualmente dall'edificazione, del comparto costruito. In quest'ottica non
apparirebbe insensato escludere il fondo dalla zona edificabile.
Si tratta, ora, di optare
tra i due punti di vista. A nostro giudizio nessuno dei due si impone
perentoriamente sull'altro sul piano metodologico. Non è possibile “in casu”
decidere l'attribuzione del fondo n .__________ ad una zona piuttosto che
all'altra sulla sola base delle rispettive definizioni legali (art. 15 e 16
LPT). Occorre procedere ad una ponderazione degli interessi.
A favore dell’inserimento
in zona edificabile deciso dal Comune giovano tuttavia alcuni importanti
fattori. Dobbiamo considerare che nella versione originaria del PR le
possibilità edificatorie erano concentrate sulla parte superiore del fondo (ca.
2000 mq di terreno piano); una larga fascia del terreno, che digrada verso
l’area boschiva e agricola dello “__________ __________ ” é quindi in ogni caso
sottratta all’edificazione. Quanto alla problematica presenza di elevate
immissioni foniche, é senz’altro meglio poter edificare su un terreno
pianeggiante, che può offrire una parziale schermatura da queste immissioni
(può eventualmente essere presa in considerazione la costruzione di un piccolo
terrapieno ai bordi del pianoro), piuttosto che sul pendio direttamente esporto
alle fonti di rumore del __________ __________ (leggi autostrada).
Anche l’interesse agricolo
del terreno é, tutto sommato, secondario. E’ vero, ed il sopralluogo lo ha
confermato, l’area é tutt’altro che improduttiva da questo lato, dal momento
che ospita alcuni filari di vite, piante da frutto e un prato potenzialmente
sfruttabile per il pascolo. Tuttavia il PD non ha considerato questa parte del
fondo come territorio agricolo, né di prima né di seconda priorità (cfr.
rappresentazione grafica n. 14 del PD).
In definitiva, tra
l'interesse ad assegnarla alla zona edificabile, con la quale ha un'indubbia
affinità elettiva, e quello di attribuirla a zona agricola, il primo prevale
senz'altro. Rispecchia meglio la situazione ed è più equo nei confronti del
proprietario.
La scelta fatta dal Comune
nell’ambito del suo potere decisionale merita quindi conferma, dal momento che
si é limitato a scegliere fra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
opportuna; il Consiglio di Stato non poteva in queste circostanze sostituire il
proprio apprezzamento a quello del comune senza violarne l’autonomia in ambito pianificatorio.
- Alla luce di queste
considerazioni il ricorso é accolto. Il f.n. __________viene quindi inserito
nella zona residenziale soggetta a piano particolareggiato RPP. Vengono
parimenti ripristinati i parametri di altezza massima di 7,50 metri, di SUL
massima di 800 mq e di allineamento obbligatorio previsto sul ciglio del
pianoro.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili;
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é accolto nel
senso dei considerandi.
-
Non si prelevano né tasse
né spese. il Cantone rifonderà a __________ __________, assistito da un
avvocato, fr. 600.-- (seicento) a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: -
Avv. __________. __________. __________, __________
Municipio di __________
- Consiglio di Stato, _________
- Sezione pianificazione urbanistica, ________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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