AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1997.31
Data decisione, Autorità:
10.10.1997, TPT
Incarto n.
90.97.00031
Lugano
10 ottobre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 25 aprile 1997 di
__________ ed __________
__________, __________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________,
contro
la risoluzione 26 marzo 1997 (n. __________) del
Consiglio di Stato che approva alcune proposte di zona artigianale-commerciale-amministativa,
di zona residenziale, di piano particolareggiato e dell’art. 49 NAPR di
viste le osservazioni 10
luglio 1997 del Consiglio di Stato e 18 luglio 1997 del Municipio di
__________;
letti ed esaminati gli
atti,
esperiti i necessari
accertamenti;
r i t e n u t o
in fatto
a. __________ e
__________ __________ sono comproprietari della part. n. __________RFD di
__________. Il fondo é situato direttamente sulle rive del lago ,
sotto la strada cantonale __________ -, nella località di __________
__________e.
b. Nella sua seduta del
12 giugno 1995 il Consiglio comunale di __________ ha approvato il nuovo PR.
Questo istituiva nella ristretta fascia a lago in località __________
__________ una speciale zona di mantenimento degli insediamenti (__________),
intesa a preservare le costruzioni esistenti ed a permettere, a determinate
condizioni, l‘edificazione delle parcelle ancora libere (cfr. art. 51 cpv. 1
NAPR).
c. Con decisione del 3
luglio 1996 (n. 4) il Consiglio di Stato ha modificato d’ufficio la
denominazione del comparto da “zona di mantenimento degli insediamenti a
lago- ” a “zona residenziale a lago-__________ ”, trasformandola in
pratica in zona edificabile ordinaria ai sensi dell’art. 15 LPT. La
delimitazione della zona é invece stata corretta nel senso di escludervi la
part. n. __________, considerata marginale e inadatta all’edificazione per ragioni
d’ordine paesaggistico e naturalistico. Nel rispetto del diritto di essere
sentiti, prima di pronunciarsi definitivamente, il Governo ha intimato questa
decisione ai sigg. __________, impartendo loro un termine di 60 giorni per
l’inoltro di eventuali osserva-zioni.
d. Nel termine indicato
non sono pervenute osservazioni né da parte dei proprietari del fondo, né da
parte del Comune. Con decisione 26 marzo 1997 (n. ) il Consiglio di
Stato ha quindi decretato, come preannunciato, lo stralcio del fondo n.
__________ dalla zona residenziale a lago-, rimandando nel merito
alle considerazioni espresse nella precedente risoluzione n. __________.
e. Dissentendo da tale
decisione i sigg. __________ sono insorti dinanzi al TPT, chiedendone
l’annullamento e l’attribuzione del fondo n. __________alla zona residenziale
__________.
A sostegno della loro
impugnativa osservano che l’esclusione dalla zona edificabile non é, in
concreto, giustificata da nessun interesse pubblico preponderante e viola
l’autonomia comunale in materia pianificatoria. Dal profilo procedurale,
lamentano l’inconsistenza delle motivazioni addotte dal CdS a suffragio dello
stralcio e l’arbitrario rinvio alle considerazioni espresse in una precedente
risoluzione (n. __________), da loro nemmeno ricevuta.
f. Nelle sue
osservazioni il Municipio di __________ si astiene dal prendere posizione,
rimettendosi al giudizio del TPT.
Da parte sua il Consiglio
di Stato ritiene di aver adottato la corretta procedura permettendo ai proprietari
interessati di pronunciarsi prima di adottare definitivamente la modifica
d’ufficio preannunciata nella decisione n. __________.
g. In data 24 settembre
1997 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva dei ricorrenti è senz’altro data a norma dell’art. 38
cpv. 4 lett. c) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- Nell’allegato ricorsuale
viene sollevata preliminarmente la questione a sapere se la procedura seguita
in questo caso dal Consiglio di Stato abbia rispettato o meno le garanzie
fornite dall’art. 4 CF (diritto di essere sentiti, motivazione delle
decisioni); invocata é pure la violazione dell’art. 6 della CEDU, per il fatto
che l’agire del CdS avrebbe in pratica eluso la garanzia di un doppio grado di
giurisdizione richiesta da questa normativa europea.
Criticato é in particolare
il fatto che il CdS nella decisone impugnata (n. __________) abbia, preso atto
delle mancanti osservazioni di proprietari e Comune, deciso l’esclusione del
fondo n. __________dalla zona edificabile senza particolari motivazioni,
rinviando per le spiegazioni in merito alle considerazioni espresse nella
precedente risoluzione n. __________del 3 luglio 1996.
2.1. Le numerose critiche,
di natura perlopiù formale, espresse dall’insorgente nei confronti della
procedura adottata in concreto dal CdS non meritano accoglimento.
Va in primo luogo
osservato che, contrariamente agli assunti ricorsuali, la risoluzione n.
__________, che preannunciava lo stralcio del mapp. n. __________dalla zona
edificabile e impartiva un termine di 60 giorni ai proprietari per l’inoltro di
eventuali osservazioni, é stata regolarmente intimata ai sigg. __________ al
loro recapito di __________ (cfr. pto. __________ della risoluzione n.
__________). La stessa é inoltre stata regolarmente pubblicata sul Foglio
ufficiale cantonale.
Non si può quindi
validamente sostenere che la natura e le motivazioni della decisione presa dal
Consiglio di Stato fossero sconosciute agli insorgenti. Il modo di agire
dell’autorità governativa é d’altronde conforme a quanto richiesto dall’art. 4
CF, ed in particolare alla tutela del diritto di essere sentiti. Anzi, la
prassi é esplicitamente adottata per evitare l’insorgere di eventuali
contestazioni di questo genere da parte dei proprietari interessati dalle
modifiche d’ufficio. Ricordiamo d’altronde che l'art. 4 Cost conferisce agli
amministrati il diritto di essere sentiti prima che l'autorità assuma una
decisione propria a ledere la loro posizione giuridica: é quello che ha fatto
il CdS nella presente fattispecie.
Ma anche qualora, per
ragioni sconosciute, la decisione n. __________non fosse pervenuta ai
destinatari (come sostengono nel loro gravame), non vi sarebbero gli estremi di
una violazione del diritto di essere sentito tale da imporre il rifacimento
integrale della procedura.
La giurisprudenza ammette
infatti che un simile vizio possa essere sanato se il ricorrente ha avuto la
possibilità di esprimersi dinanzi ad un’autorità di ricorso in grado di
esaminare liberamente tutte le questioni che avrebbero potuto essere sottoposte
all’autorità inferiore se questa avesse sentito la parte; in altri termini se
sui punti essenziali per il giudizio l’autorità di ricorso ha lo stesso potere
cognitivo dell’autorità inferiore (DTF 118 Ib 11 consid. 4, 117 Ib 87 consid.
4, 114 Ia 314, 110 Ia 82, 105 Ib 174).
Così in concreto. I
ricorrenti hanno potuto proporre in questa sede tutte le loro censure e
sostanziarle. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal TPT con piena
cognizione.
E' censurato il mancato
interesse pubblico della misura pianificatoria, la violazione del diritto e in
particolare della costituzione federale; il tribunale è chiamato a pronunciarsi
sulla base legale, sull'interesse pubblico, sulla proporzionalità, sul rispetto
del principio dell'uguaglianza di trattamento, ecc., temi tutti inerenti al
diritto e dunque rientranti nel suo potere cognitivo (art. 38 cpv. 2 LALPT).
Peraltro, in presenza di modifiche d’ufficio il TPT, giudica quale unica
istanza e deve dunque effettuare, a norma dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT, un
riesame completo della fattispecie: deve cioè giudicare con piena
cognizione, compreso il sindacato d’opportunità. Se violazione del diritto
di essere sentito v’è stata (ma, come già detto, questa eventualità non é
verosimile nella fattispecie), al vizio è semmai stato posto rimedio in questa
sede, garantendo al ricorrente il pieno esercizio di tutti i diritti
procedurali, in particolare l’assunzione in contraddittorio delle prove
ritenute necessarie. Inutile, in questo contesto, anche il richiamo dell’art. 6
CEDU; in realtà questa disposizione non esige altro che il controllo giudiziale
della vertenza da parte di un tribunale dotato di pieno potere di esame del
fatto e del diritto; non é richiesto invece il sindacato d’opportunità.
2.2. Il ricorrente si duole
inoltre che la decisione impugnata non sia stata correttamente e
sufficientemente motivata.
Il dovere di motivare la
decisione deriva anch’esso dall'art. 4 Cost, che non pone eccessive esigenze.
L’autorità giudicante non è tenuta a prendere posizione su tutti i motivi di
fatto o di diritto addotti dal ricorrente, ma può limitarsi ai punti essenziali
ai fini del giudizio (DTF 112 Ia 110). Basta che l'interessato possa
chiaramente rendersi conto della portata della decisione e impugnarla in piena
conoscenza di causa (DTF 117 Ib 86,114 Ia 242, 112 Ia 109 consid. 2b, con
rif.). L’art. 26 LPamm, applicabile in forza del richiamo dell’art. 38 cpv. 6
LALPT, nel prescrivere che ogni decisione sia motivata e che lo sia nella forma
scritta, non pone esigenze più rigorose.
In concreto le motivazioni
alla base della decisione governativa sono state espresse con dovizia di
particolari al considerando n. __________della risoluzione n. __________del 3
luglio 1996. Questa decisione, come detto, é stata trasmessa ai proprietari
del fondo n. __________per conoscenza, munita dell’indicazione di un termine
per l’inoltro di eventuali osservazioni.
Nella sua successiva
risoluzione n. __________del 26 marzo 1997, il CdS, ritenuto di aver già
esposto le proprie motivazioni e constatata l’assenza di nuovi fatti che
avrebbero potuto influenzare la decisione formale, ha giustamente ritenuto (se
non altro per economia processuale) di poter decretare l’esclusione del fondo
in oggetto dalla zona edificabile senza ulteriori considerazioni se non lo
specifico rinvio alla dettagliata esposizione contenuta nella precedente
risoluzione. In simili evenienze la povertà (reale) della motivazione
governativa non poteva costituire un impedimento maggiore alla comprensione
delle ragioni di fondo della decisione impugnata e della sua portata; ammesso
(ma non concesso) che gli insorgenti non abbiano ricevuto la risoluzione n.
__________, avrebbero potuto (e dovuto) procurarsene una copia al momento
dell’emanazione della successiva ris. n. __________.
E’ quindi a torto che i
ricorrenti rimproverano al Consiglio di Stato di aver tratto dal loro silenzio
(e da quello del Municipio) la convinzione che fossero consenzienti allo
stralcio del mappale di loro proprietà dalla zona edificabile e di aver
liquidato, per questo motivo, la questione in poche, laconiche righe.
Anche questa censura non
può essere accolta.
-
Nel merito gli
insorgenti contestano l’esclusione del f.n. __________ dalla zona residenziale
a lago-__________ prevista sulla riva del __________ nella località di
__________ __________. A loro dire il sedime é del tutto simile, per ubicazione
e conformazione, a quelli vicini inseriti nella __________ e non merita quindi
un trattamento differenziato.
-
A norma
dell'art. 15 LPT la zona edificabile comprende i terreni idonei
all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari
all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15 LPT pone le
condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in
linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso,
che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile,
perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può
infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni).
In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid.
4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno
relativizzati.
Si consideri inoltre che
per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati
possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi
intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende
inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
4.1. L’idoneità va
generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua attribuzione a zona
edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3
LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e
conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una
razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un
sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato
dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre
tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF
114 Ia 251 consid. 5c).
4.2 Per stabilire se un
terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già
esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture
presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e
privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in considerazione
solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego fattone appartengono
di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente delle costruzioni
agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni, né le singole
particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto il
comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né
basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono
presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un
insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un
minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non
una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate.
Si terrà conto che l’art.
3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della
concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione
edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco
di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la
creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 segg.
consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato
che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri
dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve
cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente
non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a
ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
4.3 Il requisito più
delicato è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per
l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente
usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno
edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare
il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione
demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i prossimi
quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del piano. Il
metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale federale
(DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul rapporto
tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona edificabile.
Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve di aree
edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i prossimi 15.
Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale (DTF 114 Ia
369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree edificabili
offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il
raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la
prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha
giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel
termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio,
purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile
ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere
quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il
doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato
l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà
violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è
eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non
ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato,
commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la
ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al
territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
- Nel caso di specie è innanzitutto necessario esaminare la questione
generale della contenibilità teorica del PR (art. 15 lett. b LPT). L’idoneità
all’edificazione e le altre caratteristiche del comparto territoriale all’esame
saranno singolarmente esaminate di seguito.
La risoluzione impugnata
non fornisce nuovi dati al proposito; per il calcolo della contenibilità ci si
deve rifare a quelli contenuti nella risoluzione di approvazione del nuovo PR
del 3 luglio 1996 (n. __________).
Dal rapporto di
pianificazione (tabelle a p. 11 e 12) si evince che la contenibilità teorica
del nuovo PR indica quale limite 7.516 unità insediative, di cui 4173 abitanti,
2072 posti-lavoro e 1271 posti-turismo. Ciò equivale ad una riserva di 2124
unità abitative, dal momento che la popolazione residente a fine 1994 era di 2049
abitanti (Annuario statistico ticinese, ed. 1995), corrispondente, nei 10-15
anni di cui all’art. 15 LPT, ad un possibile raddoppio della popolazione
rispetto a quella attuale. Medesimo discorso vale per le unità insediative
(termine che comprende oltre agli abitanti anche i posti-lavoro e i
posti-turismo) : attualmente stimate in 3.675, dispongono di una riserva
teorica di ben 3.841 unità.
Ora, l’evoluzione
demografica negli ultimi anni rende tuttavia altamente improbabile l’esigenza
di una così elevata ricettività del PR. Gli abitanti
del comune sono infatti passati da 1.646 nel 1980 a 2.017 nel 1990 e a 2.049 a
fine 1994 (cfr. Annuario statistico ticinese, ed. 1995). Nello scorso decennio
l’aumento risulta pertanto del 22% (1,9% annuo); se si considerano i dati sino
al 1994, l’aumento medio negli ultimi 4 anni non raggiunge però che lo 0,4%. Il
Rapporto di pianificazione stesso, laddove confronta i dati demografici attuali
e futuri con la contenibilità teorica del PR, prevede per i prossimi 10-15 anni
uno sviluppo massimo della popolazione residente sino a 2445 abitanti
(p. 9) e a 4600 unità insediative. A quel punto rimarrebbe pur sempre
un’ampia riserva di 1600 abitanti e 2916 unità insediative prima
di raggiungere la piena contenibilità di PR.
In tale evenienza, l’aggiunta di ulteriori zone
edificabili a quelle già previste dal piano porterebbe a un
sovradimensionamento complessivo delle zone edificabili di PR. Ciò non risponde
ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati
secondo i bisogni della popolazione) e, nel contempo, è contrario al requisito
di cui all’art. 15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari
all’edificazione entro i prossimi 15 anni).
Considerato quanto sopra,
il Consiglio di Stato ha giustamente escluso il f.n. __________dalla zona
edificabile. Ciò corrisponde alla costante prassi, sancita da una consolidata
giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un interesse generale ad
impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone edificabili troppo
vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato del Canton
Ticino rel. al PR di __________, IP. __________/1993; cfr. pure la
giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia
231 in alto, 114 Ia 369).
- A prescindere dalla
questione del netto sovradimensionamento della zona edificabile definita dal
PR, vi sono però altri fondati motivi che suggeriscono di escludere la part. n.
__________ dal comparto edificabile.
Il fondo, inedificato, é occupato in parte da bosco, in
parte da prato. Il lato ovest é costituito dal litorale, mentre a est é
delimitato dalla strada cantonale; al di sopra di questa si estende una vasta
area agricola e di rispetto paesaggistico. Sul lato meridionale si estende un o
fin sulla riva. Solo a nord il fondo confina direttamente con la piccola zona
residenziale-__________ (già zona di mantenimento __________).
Non
si può quindi affermare che si tratti di un territorio già ampiamente
edificato, che necessiti di una completazione del tessuto edilizio
(“”). Va d’altronde sottolineato che l’istituzione stessa di questa
zona residenziale-, limitata a sole 4-5 abitazioni , riveste carattere del tutto
eccezionale; già si é detto che, di norma, tali piccole zone, staccate
dagli abitati, non solo sono indesiderate ma addirittura contrarie al diritto federale (cfr. cons. 4.2.). Nel caso specifico l’unica finalità della zona __________ é quella di fornire
un quadro pianificatoriamente coerente e ordinato ad una sostanza edilizia già
presente, sorta probabilmente prima dell’entrata in vigore delle norme pianificatorie
oggi conosciute. Non deve invece essere il pretesto per estendere ulteriormente
l’edificazione, includendovi anche terreni liberi situati in posizione
marginale come il mappale n. __________; tanto più se si considera il pregiato contesto paesaggistico e naturalistico nel
quale é inserito.
A questo proposito si
osserva che quella in esame risulta essere una delle poche zone allo stato
naturale ancora presenti lungo la riva del __________ in territorio di
__________, caratterizzata dalla presenza di una rigogliosa vegetazione ripuale
(arbusti, canneti). Come ricordato dal CdS, queste
superfici sono alquanto rare lungo le rive dei laghi ticinesi, dal
momento che le proprietà private e le costruzioni hanno occupato, negli scorsi
decenni, gran parte degli spazi disponibili. La speculazione fondiaria degli
anni ‘60 e ‘70, ed una politica allora piuttosto miope da parte dell’ente
pubblico, hanno gravemente compromesso il carattere originario delle rive in
quasi tutti i comuni ticinesi, sia sul __________ sia sul __________.
Ora, misure pianificatorie
che limitano l’edificabilità dei terreni situati direttamente a lago rivestono
non solo un chiaro e sentito interesse pubblico, che prevale su quello del
privato teso all’edificazione di queste superfici, ma contribuiscono anche a
concretizzare il principio di cui all'art. 3 cpv. 2 lett. c. LPT, che impone
alle autorità incaricate di compiti pianificatori di adattare i loro piani
d'utilizzazione per tener libere le rive dei laghi.
Le censure ricorsuali non
possono pertanto essere accolte nemmeno su questo punto.
- Priva di fondamento
é infine l’invocata disparità di trattamento, per il fatto che il fondo dei
ricorrenti sarebbe l’unico nei paraggi a non essere stato incluso nell’area
edificabile.
A questo proposito si
rammenta, preliminarmente, che in ambito pianificatorio il principio di
uguaglianza svolge un ruolo attenuato e deve essere valutato con prudenza. E'
quindi possibile che fondi dalle caratteristiche affini e in posizioni analoghe
siano trattati in modo diverso in quanto a destinazione e facoltà edificatorie.
Occorre tuttavia che la pianificazione sia oggettivamente difendibile, vale a
dire che non sia arbitraria. La massima costituzionale di uguaglianza coincide
in materia con il divieto dell'arbitrio: una misura pianificatoria è così
insostenibile quando la discriminazione che tocca il singolo immobile
contraddice ogni ragionevole intento o allorché l'operato dell'autorità
obbedisce a riflessioni inaccettabili, manifestamente estranee al problema (DTF
111 Ia 100 consid. 3, 107 Ib 339 consid. 4a, 103 Ia 257 consid. 4 e citazioni).
Simili circostanze non si
verificano però nel caso all'esame.
A questo Tribunale non
risulta infatti che la scelta dell’autorità cantonale di escludere il fondo dei
ricorrenti dalla zona residenziale sia stata determinata da criteri
discriminatori, manifestamente insostenibili o, peggio ancora, arbitrari. Al
contrario, la diversa strutturazione edilizia (in particolare l’assenza di
costruzioni) e la posizione marginale rispetto al comparto già edificato (non
si tratta, come già detto, di uno spazio libero interstiziale) giustificano il
diverso trattamento nei confronti degli altri fondi inclusi nella zona
__________.
- Stando
così le cose, il ricorso, nella misura in cui chiede
l’inserimento del fondo in zona edificabile, deve essere respinto.
Tassa di giudizio e spese
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
I ricorrenti sono
condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: - Avv.
__________. __________, __________, per i ricorrenti.
- Municipio di ___________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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