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Numero d'incarto:
90.1997.16
Data decisione, Autorità:
22.12.1997, TPT
Incarto n.
90.97.00016
Lugano
22 dicembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 25 marzo 1997 di
__________ __________,
__________,
contro
la risoluzione n. __________del 18 febbraio 1997 del
Consiglio di Stato che approva alcune varianti del PR del Comune di
__________;
visto
la risposta 10 aprile 1997 del Consiglio di Stato e le osservazioni 20 maggio
1997 del Comune;
rilevato
in
fatto
a. Il ricorrente
contesta la “zona di esclusione delle costruzioni principali” lungo il lato nord-est
del mapp. __________di sua proprietà. La Divisione della pianificazione
territoriale ne chiede invece la conferma. Dal canto suo il Comune si affida
alle valutazioni del Tribunale.
b. Nel sopralluogo del
27 giugno 1997, costatata la natura scoscesa della parte riservata
all’edificazione mentre a monte il terreno forma dei terrazzi, il Municipio
dichiara la sua disponibilità a stralciare la parte tratteggiata attraverso una
modifica di poco conto.
Il rappresentante del
Consiglio di Stato non ravvisa motivi di opposizione.
Il Municipio comunicherà
al tribunale la crescita in forza di cosa decisa della decisione.
c. In effetti il
Municipio ha effettuato la variante in discorso e il Dipartimento del
territorio l’ha approvata con atto del 2 settembre 1997.
Con scritto 15 dicembre
1997 il Municipio comunica al tribunale che il termine di pubblicazione è
scaduto inoppugnato il 29 novembre 1997.
considerato
in
diritto
-
Il tribunale
procede, d’ufficio o su richiesta di parte, allo stralcio dei ricorsi che nel corso
del procedimento diventano privi di oggetto, rispettivamente di interesse
giuridico.
-
Nel caso concreto le
domande ricorsuali del ricorrente hanno trovato piena soddisfazione attraverso
la variante di poco conto, cresciuta in forza di cosa decisa.
Con ciò il ricorso contro
la variante primitiva non ha più motivo di sussistere: la materia del
contendere è venuta meno e il ricorso va dunque stralciato.
Benché lo stralcio avvenga
per acquiescenza, al ricorrente, non assistito da avvocato, non sono dovute
ripetibili, che peraltro non ha chiesto.
Per
questi motivi;
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é stralciato
dai ruoli.
-
Non sono prelevate tasse di
giudizio né assegnate ripetibili.
-
Intimazione: -
____________________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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