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Numero d'incarto:
90.1997.157
Data decisione, Autorità:
11.09.1998, TPT
Incarto n.
90.97.00157
Lugano
11 settembre 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 24 ottobre 1997 di
arch. __________
__________, __________,
contro
la risoluzione n. __________ del 8
ottobre 1997 del Consiglio di Stato in materia di accertamento del limite del
bosco a contatto con la zona edificabile del comune di __________;
visto la risposta 22
dicembre 1997 della Divisione dell'Ambiente del Dipartimento del Territorio in
rappresentanza della Repubblica e Cantone del Ticino;
visto la risposta 5
novembre 1997 del Comune di __________;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ é proprietario del fondo n. __________ RFD di , situato in
località “ ”, lungo il corso del fiume __________ che segna il confine
di stato con l’__________. La superficie dello stesso è di __________metri
quadrati.
b. Con decisione 8
ottobre 1997 il Consiglio di Stato ha accertato che il mappale n. __________è
(unitamente ad altri) di natura parzialmente boschiva, e meglio come alla
legenda sull’annessa planimetria scala 1:1000. In pratica rimane escluso
dall’area boschiva solo l’angolo nord-ovest del fondo (ca. 300 mq).
c. Il proprietario ha
contestato questa decisione innanzi al TPT. Egli sostiene infatti che il sedime
figura intavolato a catasto come prato per la sua intera superficie; pur
riconoscendo che negli anni si è verificato un inselvatichimento dovuto alla
crescita di alcune robinie, l’insorgente nega il carattere boschivo del fondo,
facendo presente l’esistenza di una radura priva di alberi nel centro nonché la
notevole dispersione delle piante.
d. Di tutt’altro parere
è la Divisione dell’ambiente, incaricata dal Consiglio di Stato a redigere la
risposta al ricorso; essa fa innanzitutto notare che l’origine, il genere di
sfruttamento e la designazione a registro fondiario non sono, ai sensi della
legge e della giurisprudenza, elementi rilevanti per giudicare il carattere
boschivo di un fondo. Nel caso specifico, i controlli sul posto e le fotografie
aree (alcune risalenti a 20 anni fa) dimostrerebbero inoltre in modo
inequivocabile il carattere boschivo del fondo.
e. Il 7 maggio 1998 si
è tenuta l’udienza in contraddittorio; all’occasione le parti si sono
riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale. Durante il sopralluogo sono state scattate 3 fotografie,
conservate agli atti.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- La competenza del
tribunale è data dall’art. 61a Lforestale 1912, in vigore al momento della
decisione.
La legittimazione del
ricorrente, leso nei suoi legittimi interessi dalla decisione impugnata, deriva
dall’art. 43 LPamm, per il rimando generale alla LPamm dell’art. 61a Lforestale,
tenuto presente che l’art. 43 LPamm è conforme all’art. 98a OG garantendo lo
stesso diritto di ricorrere, per gli stessi motivi stabiliti per il ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale.
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile
in ordine.
- L'art. 10 cpv. 2
della Legge federale sulle foreste (LFo) prescrive che al momento
dell'adozione o revisione del PR il carattere forestale dev'essere accertato
laddove le zone edificabili confinano o confineranno in futuro con la foresta.
A norma dell'art. 13 cpv. 1 LFo i margini risultanti da quell'accertamento
devono essere iscritti nelle zone edificabili secondo le disposizioni della
LPT, con la precisazione al capoverso 2, costituente una delle principali
novità della LFo, che "i nuovi popolamenti al di fuori di questi margini
forestali non sono considerati foreste".
Ciò significa che i
confini tra bosco e zona edificabile rimangono immutati fin tanto che il PR non
modifichi la zona edificabile stessa, nel qual caso i margini del bosco
dovranno essere nuovamente accertati (art. 13 cpv. 4 LFo).
Con la nuova legge, dunque,
il carattere dinamico del bosco è abolito nei confronti della confinante zona
edificabile, a tutto vantaggio della sicurezza del diritto e rafforzamento del
ruolo della pianificazione del territorio.
La pianificazione diviene,
anche nei rispetti della foresta, il quadro operativo nel cui ambito i diversi
interessi attinenti al territorio devono essere posti a raffronto e valutati,
attraverso una ponderazione globale, in funzione dell'importanza che rivestono
singolarmente nel contesto generale. La risposta dev'essere ispirata ai
principi fondamentali della pianificazione del territorio oltre ad essere,
naturalmente, conforme al diritto, nell'ossequio in particolare delle normative
specifiche reggenti i singoli settori, quello forestale compreso.
- Il ricorrente
contesta, come detto, l’accertamento compiuto sul suo fondo che ne ha decretato
in gran parte l’inserimento nell’area boschiva. A suo dire la vegetazione
spontanea che ha invaso il terreno negli ultimi anni (robinia soprattutto) non
può essere caratterizzata come bosco.
Ora, l’art. 2 LFo
considera foresta ogni superficie coperta da alberi o arbusti forestali che
possa svolgere funzioni forestali. L’origine, il genere di sfruttamento e la
designazione nel registro fondiario non sono elementi rilevanti al riguardo. Si
considerano inoltre foreste (art. 2 cpv. 2) i boschi pascolati, i pascoli
alberati e le selve, le superfici non alberate o improduttive di un fondo
forestale quali radure, strade forestali o simili, nonché i fondi gravati dall’obbligo
di rimboschimento.
Una consolidata
giurisprudenza, ancora recentemente confermata (STF 124 II p. 88, cons. 3d/bb e
riferimenti ivi citati), ha precisato cosa si deve intendere per “funzione
forestale” : un bosco adempie questa funzione quando per la sua consistenza,
ubicazione, e qualità costituisce uno spazio di ristoro (“Erholungsraum”)
per l’uomo, ma anche quando contribuisce a formare il paesaggio, a proteggere
l’ambiente da influssi nocivi quali immissioni indesiderate o rumore, a
proteggere le acque, le sorgenti e le rive dei laghi o ancora quando
rappresenta uno spazio vitale per animali selvatici e specie indigene di
piante.
Dal profilo più
strettamente tecnico, l’Ordinanza sulle foreste (Ofo) prescrive al suo art.
1 una serie di parametri minimi per i quali il diritto cantonale può
considerare foresta un’area coperta da alberi; la superficie minima può variare
dai 200 agli 800 mq, la larghezza minima dai 10 ai 12 ml e l’età del
popolamento, in caso di estensione boschiva spontanea, dai 10 a 20 anni. Ora,
anche se al momento della decisione impugnata era ancora in vigore la Legge
cantonale di applicazione del 1912, che non prevedeva simili valori minimi, non
si può fare a meno di notare come la futura legge forestale cantonale, approvata
dal Gran Consiglio il 24 aprile 1998, definisca quale bosco una superficie
coperta da alberi estesa perlomeno 800 mq, larga almeno 12 metri
e di un’età di almeno 20 anni. L’art. 3 cpv. 2 della nuova legge
federale precisa inoltre che tali valori minimi non trovano applicazione nel
caso in cui le superfici boscate siano poste lungo corsi d’acqua o rive dei
laghi. Nel caso concreto, pur senza considerare che il terreno dell’insorgente
costeggia il fiume __________, tali presupposti sono pacificamente adempiuti :
a prescindere dall’origine del popolamento (progressivo inselvatichimento),
dalla qualità delle piante (robinie) e dalla qualifica a registro fondiario,
elementi che come già detto non sono rilevanti per il giudizio, ci si trova in
presenza di una superficie boscata sicuramente superiore agli 800 metri
quadrati (il solo fondo dell’insorgente misura 1500 mq), larga più di 12 metri
e più vecchia di 20 anni. A questo proposito la Sezione forestale ha prodotto
una fotografia del 1971 (scattata nel periodo estivo) che mostra chiaramente la
presenza di vegetazione arbustiva e di piante già allora; un prelievo
effettuato di comune accordo con il proprietario ha inoltre permesso di datare
una robinia rappresentativa della vegetazione presente sul terreno a 22 anni di
età. Il sopralluogo effettuato alla presenza di codesto Tribunale ha confermato
quanto sostenuto dalle istanze inferiori : eccetto per il suo lato ovest
(quello adiacente alla fabbrica sorta sul f.n. __________per intenderci), gran
parte del terreno del ricorrente è effettivamente coperta da un bosco di
robinie. L’accertamento effettuato dalle autorità forestali deve quindi essere
considerato corretto e va tutelato anche in questa sede.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso è respinto
.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
-
Intimazione: -
__________ __________, __________
- Municipio di __________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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