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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1996.79
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, TPT
Incarto n.
90.96.00079
Lugano
20 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 6 agosto 1996 di
- __________ __________, __________
__________,
- __________ __________, __________
__________,
contro
la risoluzione 9 luglio 1996
del Consiglio di Stato, n. __________, che approva la variante di PR del
Comune di __________ __________ concernente l’inventario degli edifici
situati fuori dalle zone edificabili e modifica d’ufficio la classificazione
dell’edificio __________ sito sul mapp. __________ di quel comune derubricandolo
da meritevole 1a a meritevole 1d.
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto
in
fatto e in diritto:
-
che a norma dell’art.
24 cpv. 2 OPT in paesaggi con edifici e impianti degni di protezione i
Cantoni possono autorizzare la modificazione dell’utilizzazione di edifici
esistenti siccome d’ubicazione vincolata
(art. 24 cpv. 1 lett. LPT) se l’edificio è, per
decisione dell’autorità competente in materia di protezione del
paesaggio e delle caratteristiche locali, designato tipico per
il paesaggio e se la conservazione della sostanza edilizia non
può essere garantita altrimenti;
-
che giusta l’art. 73,
cpv. 2 LALPT il piano direttore designa i paesaggi con edifici e impianti
degni di protezione;
-
che l’art. 73 cpv. 3 LALPT dispone che
“all’interno dei paesaggi con edifici e impianti di
protezione, i piani regolatori, i piani di utilizzazione
cantonale e i piani particolareggiati possono
designare gli edifici, segnatamente i rustici, e gli impianti
tipici per il paesaggio e da conservare”;
-
che l’art. 29 RALPT
definisce rustici “gli edifici che per origine, forma, struttura e
materiali appartengono all’edilizia rurale tradizionale”; con la
precisazione che non sono considerati degni di conservazione i
rustici parzialmente o totalmente crollati
(diroccati)”;
-
che l’allestimento
dell’Inventario è una condizione indispensabile per poter applicare
gli art. 24 cpv. 2 OPT e 73 LALPT e di conseguenza per poter
autorizzare all’atto delle relativa
domanda e sempreché ne sussistano i presupposti, la trasformazione
di edifici meritevoli di conservazione, cambiandone la
destinazione;
-
che tra i presupposti
ai quali l’art. 24 cpv. 2 OPT subordina il rilascio dell’autorizzazione figura
alla lett. b che l’edificio non sia più necessario per usi agricoli;
-
che l’edificio in
contestazione è stato classificato dal comune come meritevole di essere
trasformato ad uso abitativo (meritevole 1a) in base ai
criteri elaborati dalla SPU, che sono qui incontestati
e della cui pertinenza non abbiamo motivo di dubitare;
-
che il ricorso contesta
il declassamento dell’edificio a meritevole 1d statuito dal Consiglio di
Stato, adducendo che il fondo su cui si trova è da tempo
incolto e pertanto non serve né può servire
all’agricoltura, con la domanda che venga riclassificato come meritevole
1a;
-
che sia la risposta 5
novembre 1996 del Consiglio di Stato sia le osservazioni del comune
concludono proponendo l’accoglimento del ricorso, poiché non sussistono allo
stato attuale elementi tali da determinare un
interesse agricolo per l’edificio in
contestazione;
-
che non si ravvisano
motivi per dubitare della congruità e fondatezza di questa concorde
proposta che dà piena adesione alle domande ricorsuali, il tutto in
applicazione dei criteri elaborati dalla
SPU della cui pertinenza non abbiamo qui
motivo di dubitare;
Per
questi motivi,
visto
gli art. 38 LALPT, 24 OPT, 73 segg. LALPT e ogni altra applicabile alla
fattispecie;
decreta
e pronuncia:
- Il ricorso é accolto.
§ di conseguenza la
risoluzione impugnata è annullata nella misura in cui ha modificato
l’Inventario degli edifici fuori dalle zone edificabili del Comune di
__________ __________ declassificando l’edificio n. __________ mapp. n.
__________ NMC da meritevole 1a a meritevole 1d. L’edificio in questione viene
inserito nel suddetto Inventario sotto la categoria meritevole 1a). Il comune
provvederà alla relativa correzione.
-
Non si prelevano tasse né spese
di giudizio.
-
Intimazione
a:
__________ __________ - __________ __________
Municipio di __________ __________
Consiglio di Stato, Bellinzona
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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