AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1996.74
Data decisione, Autorità:
06.02.1997, TPT
Incarto n.
90.96.00074
Lugano
6 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 2 luglio 1996 di
- __________ __________, __________,
- __________ __________, __________,
1.,2. rappr. avv.
__________. __________, __________ __________,
contro
la risoluzione 17 aprile 1996 del Consiglio di Stato
che approva le varianti al PR di Cademario e respinge i ricorsi di prima
istanza
viste le osservazioni 31
luglio 1996 del Consiglio di Stato e 18 settembre 1996 del Municipio di
__________ (rappr. dall’avv. __________. __________),
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ e __________ __________ sono comproprietari della part. n.
__________RFD di __________; in seguito ad un’operazione di frazionamento
__________. __________ é inoltre divenuto esclusivo proprietario della part. n.
__________RFD.
Si tratta di due ampi
appezzamenti di forma irregolare, tuttora inedificati, situati rispettivamente
a monte e a valle della strada cantonale __________ -__________, subito fuori
dal nucleo del paese in privilegiata posizione panoramica.
b. Il PR di Cademario é
stato adottato dal Consiglio di Stato il 18 ottobre 1988; in seguito é stato
oggetto di varianti approvate il 26 gennaio 1993.
Nelle sedute del
29.12.1994 e 13.2.1995 il legislativo comunale di __________ ha deciso
l’adozione di un’ulteriore serie di varianti. In particolare queste prevedono :
a) per la part. n.
__________:
- limitazione del vincolo
AP (precedentemente esteso a tutto il fondo) ad una superficie di ca. 100 mq a
monte dello stesso, a lato della strada; la parte restante viene invece
attribuita alla zona edificabile R2;
-istituzione di un vincolo
di “punto panoramico con cannocchiale di vista”, assortito da una “zona di
spazi liberi da costruzioni” nella parte superiore del fondo e da una
limitazione delle altezze degli edifici e delle opere di cinta.
b) per la part. n.
__________: istituzione di un vincolo per la posa di contenitori per rifiuti a
lato della strada cantonale.
c. I sigg. __________
-__________ sono insorti contro questi provvedimenti pianificatori, che
giudicano gravemente lesivi del diritto alla proprietà tale da configurare un
caso di espropriazione formale. Per quanto attiene al f.n. __________, essi
ritengono che i vincoli apposti impediscano in pratica un’edificazione
razionale ed economica dello stesso; l’area prevista per la posa dei cassonetti
per rifiuti a margine del f. n. __________ precluderebbe invece la possibilità
di realizzare degli accessi confacenti in caso di futura edificazione del sedime.
d. Con decisione 17
aprile 1996 il Consiglio di Stato ha approvato le varianti di PR proposte dal
Comune, respingendo il ricorso dei sigg. __________ -__________.
Dopo aver ricordato il prevalente
interesse pubblico alla conservazione del punto di vista panoramico, osserva
che i vincoli previsti sul fondo n. __________non impediscono, contrariamente a
quanto sostenuto dagli insorgenti, una confacente edificazione dello stesso.
Allo stesso modo, l’area prevista per la posa dei cassonetti dei rifiuti, vista
la sua esiguità e la sua ubicazione, non preclude la realizzazione di accessi
al fondo n. __________.
e. Dissentendo da tale
decisione i proprietari interessati sono insorti dinanzi al TPT, chiedendo di
annullare la variante di PR relativa ai fondi n. __________e __________RFD e di
attribuire quest’ultimo interamente alla zona AP, come lo era prima della
variante.
A sostegno delle loro
impugnative osservano che l’edificazione sul f.n. __________sarebbe possibile
solo nelle parti meno pregevoli del terreno e con modalità molto discutibili
dal profilo architettonico e paesaggistico (costruzioni semi-interrate).
Ritengono inoltre che il vero scopo della misura pianificatoria sia quello di ridurre
l’onere espropriativo a carico del Comune, ricordando che é già pendente
innanzi al Tribunale amministrativo un procedimento di questo genere.
f. Nelle sue
osservazioni il Municipio di __________ postula la reiezione del ricorso tanto
in ordine, per manifesta tardività, quanto nel merito, con considerazioni che,
se é il caso, verranno riprese più tardi. Ad identica conclusione perviene il
Consiglio di Stato.
g. In data 29 novembre
1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett.
c, modificata dal 15.3.1995).
La legittimazione ricorsuale
è senz’altro data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT. Sulla tempestività
del gravame si considera quanto segue.
1.2. La decisione impugnata
porta la data del 17 aprile 1996; la stessa é stata intimata ai qui ricorrenti
il successivo 22, come risulta al pto. 8 del dispositivo, all’indirizzo “Via
__________ __________, ____________________ ”. Ora, gli insorgenti sostengono
di non aver mai ricevuto copia della risoluzione impugnata al loro domicilio di
__________ (a __________ non esiste infatti alcuna Via __________) e di esserne
venuti casualmente a conoscenza nell’ambito di una procedura espropriativa
pendente innanzi al Tribunale cantonale amministrativo solo il 3 giugno 1996.
La ricerca postale
effettuata ha permesso di constatare che l’invio, per posta raccomandata, é
stato ritornato al mittente dall’ufficio postale di __________ in data 26.4.1996
con l’indicazione “sconosciuto”; per motivi rimasti poco chiari si é in seguito
proceduto ad una seconda intimazione presso __________ e __________ __________
e __________. __________ di __________ (29 aprile 1996). Questa seconda
spedizione non é tuttavia mai giunta all’ufficio di destinazione, come risulta
dalla dichiarazione dell’ufficio postale di __________ (in atti). E’ quindi più
che plausibile che gli insorgenti non abbiano ricevuto la risoluzione qui
contestata, e che ne abbiamo preso fortuitamente conoscenza solo all’occasione
della già citata convocazione ad un’udienza presso il Tribunale amministrativo.
In siffatte evenienze, il gravame deve essere considerato tempestivo a tutti
gli effetti.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone, contrariamente
al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art.
33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del
PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Ai sensi dell’art. 26 LALPT il PR si compone di un
rapporto di pianificazione, di rappresentazioni grafiche, di norme di
attuazione e di un programma di realizzazione.
Le
rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio,
delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse
pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. Esse fissano, in
particolare, i vincoli speciali cui é assoggettata l’utilizzazione di taluni
fondi, in particolare per la protezione delle acque, la tutela del paesaggio,
dei contenuti naturalistici del paesaggio, degli edifici storico culturali o
della vista panoramica (art. 28 cpv. 2 lett. h). Nelle rappresentazioni
grafiche figurano pure i fondi destinati a zone per i servizi e le
attrezzature di interesse pubblico di importanza comunale (art. 28
cpv. 2 lett. d).
I
vincoli apposti sui due fondi dispongono quindi di una base legale chiara ed
esplicita.
- f.n.
__________RFD
6.1. Stabilità del diritto
Nel merito i ricorrenti,
più che negare l’esistenza di un interesse pubblico alla tutela del punto di
vista panoramico, ne contestano la modalità di protezione, ed in particolare
l’adozione di una variante che limita seriamente le capacità edificatorie del
fondo studiata al solo scopo di evitare al Comune l’onere espropriativo che
sarebbe derivato dall’inclusione dell’intero fondo in zona AP, come
originariamente previsto dal PR 1988.
A sostegno delle loro
argomentazioni fanno presente come già nel 1989, ad un solo anno dall’adozione
del PR, il comune di __________ si era opposto ad una loro notifica di
indennità al Tribunale di espropriazione con il motivo che erano all’esame non
meglio precisate varianti inerenti l’assetto pianificatorio del fondo n.
__________.
In altre parole, va
preliminarmente esaminato se nella fattispecie vi era un interesse pubblico
giustificante una modifica del PR ai sensi degli art. 41 cpv. 2 LPT e art. 21
LPT.
6.2. Strumento di sintesi e
di coordinamento, il PR deve fare i conti con un complesso di fattori per sua
natura instabile: la situazione di fatto può evolvere, il quadro legislativo
modificarsi, questa o quell’altra prognosi rivelarsi fallace. Può dunque porsi
con una certa frequenza l’esigenza di adattare il piano alle mutate circostanze.
Come ogni strumento pianificatorio moderno, il PR dev’essere flessibile e
dinamico.
D’altra parte, proprio
perché strumento di pianificazione, deve far prova di sufficiente stabilità:
deve fornire ai proprietari e all’ente pubblico una base previsionale sicura,
che permetta loro di pianificare con opportuno anticipo e per un arco di tempo
ragionevole i rispettivi investimenti (DTF 120 Ia 231/32, 119 Ib 480 consid.
5c, 114 Ia 32 consid. 6, 109 Ia 113 consid. 3).
La stessa sicurezza del
diritto (derivi essa dall’art. 4 Cost. o costituisca un principio
costituzionale non scritto) esige che si possa fare affidamento su una certa
stabilità del piano (cfr. DTF 112 Ia 119 consid. c e 113 Ia 453: “gli
interessi privati alla costanza dei rapporti attuali sono da tutelare, bisogna
cioè cercare per quanto possibile soluzioni che mantengano le costruzioni
attuali e la loro utilizzazione”; principio che, pur con diverse
inflessioni, vale anche per i non proprietari).
Di ciò tien conto l’art.
21 LPT prescrivendo che i PR siano riesaminati in caso di notevole cambiamento
delle circostanze, ma adattati solo se necessario.
Sostanzialmente identici i
presupposti dell’art. 41 LALPT che ammette la modifica del PR, in ogni tempo e
con la stessa procedura prevista per l’adozione, se l’interesse pubblico lo
esige.
Come già per il PR
primitivo occorre procedere alla ponderazione degli interessi pubblici e
privati in giuoco. Questa non sarà completa se non attribuirà il giusto peso al
postulato della certezza del diritto o, in altri termini, all’esigenza di
stabilità del piano. Si dovrà in particolare tenere in debito conto gli
interessi del proprietario a non veder peggiorare la situazione giuridica del
suo fondo, con l’avvertenza tuttavia che la garanzia della proprietà sancita dall’art.
22ter Cost. non conferisce alcun diritto soggettivo al mantenimento del regime pianificatorio
in vigore (119 Ia 372, 118 Ia 514, 118 Ib 42, 116 Ia 235, 116 Ib 187, 114 Ia
33, 113 Ia 455, l09 Ia 114).
In linea generale va considerato
che l’attuazione di una pianificazione conforme ai principi fondamentali della
legge è prioritaria rispetto alla stabilità del piano: “la questione della
certezza del diritto e della stabilità del piano si pone solo per rapporto a PR
che siano in consonanza col diritto federale” (DTF 118 Ia 160, 116 Ia 235,
114 Ia 33).
(Cfr. in tema Schürmann/Hänni,
Planungs-, Bau - und besonderes Umweltschutzrecht III. ed. pag. 89; Haller/Karlen,
Raumplanungs- und Baurecht pag. 105-107; Scolari, Diritto amministrativo, Parte
speciale n. 874 - 878; Rhinow/Krähnmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,
Erg.- Bd zur 6. Aufl. Nr. 11 B II d, 74 B XII c, 124 B II d; Kölz, Intertemporales
Verwaltungsrecht ZSR NF 102, II, pag. 122 seg.)
6.3. Alla luce delle precedenti
considerazioni - e contrariamente a quanto pretendono i ricorrenti -, i
presupposti per la modifica del PR di __________ (stralciando in pratica l’area
AP sul f.n. __________ e introducendo i citati vincoli) sono in concreto dati.
Il Consiglio di Stato,
approvando il PR di __________ con risoluzione 6 ottobre 1988, aveva di fatto
accolto il ricorso n. 5, interposto dal proprietario del fondo n. __________
(ora ), situato immediatamente a monte della proprietà __________
-. A motivo di tale accoglimento, l’autorità governativa citava il
fatto che il Municipio di __________ intendeva ristudiare la situazione pianificatoria
dei fondi n. __________e __________RFD, sopprimendo il vincolo di posteggio sul
primo e riducendo l’area AP sul secondo (quello degli insorgenti appunto), con
l’introduzione invece di un vincolo di punto di vista e di limitazione
d’altezza delle costruzioni a tutela del panorama (cfr. ris. n. 7385, pag. 51).
A tale proposito si rivelava la necessità di predisporre una variante entro il
termine di un anno dalla emanazione della risoluzione (cfr. pto. 3 del
dispositivo).
Non corrisponde pertanto
al vero che la variante qui contestata sia stata elaborata allo scopo di
evitare l’onere espropriativo chiesto dagli insorgenti, dal momento che già
prima dell’inoltro di tale richiesta all’autorità di espropriazione, risultava
chiaro che il Municipio di __________ fosse seriamente intenzionato a cambiare
l’assetto pianificatorio del fondo n. __________RFD. Al contrario, la modifica
era intesa a ridurre i vincoli sui fondi dei ricorrenti, permettendo loro di
edificare (a certe condizioni); la riduzione dell’indennità espropriativa né é
quindi stata la naturale conseguenza e non la causa. Le censure ricorsuali su
questo punto vanno pertanto respinte.
- Interesse pubblico
Il linea generale è
pubblico l’interesse che coinvolge la generalità dei cittadini o una sua
frazione significativa e che compete al potere pubblico promuovere
nell’esercizio delle sue funzioni. V’è interesse pubblico a un provvedimento di
pianificazione del territorio quando la sua adozione corrisponde a un bisogno
importante, chiaramente avvertito dalla collettività (G. Müller, Commentaire de
la Cost. féd., art. 22ter n. 34). Tale interesse deve prevalere sui
contrapposti interessi pubblici e privati in giuoco.
7.1. Non vi è dubbio che il
panorama che si spiega alla vista guardando a valle dal ciglio della strada
cantonale __________ -__________ sia degno di salvaguardia. Il colpo d’occhio
su tutta la regione prealpina e il lago di __________, sino ai bordi della
__________ __________, é veramente notevole.
L’interesse a delimitare
una zona libera da costruzioni nella parte superiore del fondo e a fissare una
quota al disopra della quale edifici e opere di cinta non possano sporgere è
evidente; non si può cercare un risultato (nella fattispecie la tutela della
vista) senza poi dotarsi dei mezzi necessari per raggiungerlo.
I ricorrenti contestano il
fatto che i vincoli gravano la parte più pregiata del fondo (quella a oriente),
dalla quale si ha la miglior vista sul lago. L'argomento non giova però loro;
chiaramente l'interesse pubblico vuole che la vista panoramica sia garantita
per quanto possibile dal suo punto migliore, vale a dire dal ciglio della
strada cantonale, frequentata da turisti e residenti, e non da altre parti,
dove risulta compromessa dalla morfologia del terreno, da alberi o costruzioni
già esistenti (la parte occidentale del fondo ad esempio).
- Proporzionalità
Mentre il requisito
dell’interesse pubblico subordina la restrizione della proprietà all’esistenza
di uno scopo costituzionalmente legittimo, il principio della proporzionalità
ha per funzione di assicurare che i mezzi posti in opera siano da un lato
adeguati (idoneità) e necessari al suo conseguimento (necessità)
e d’altro lato che tra lo scopo e la limitazione della proprietà intercorra un
rapporto ragionevole (proporzionalità in senso stretto), che renda
accettabile (zumutbar) il sacrificio imposto.
L’esame della proporzionalità
presuppone la ponderazione dei contrapposti interessi, pubblici e privati (DTF
113 Ia 137).
8.1. L’aspetto della
proporzionalità é quello maggiormente criticato dagli insorgenti.
Tuttavia, il provvedimento
supera indenne anche questo esame. I vincoli apposti sul fondo n.
__________consentono, senza dubbio, di salvaguardare la vista dal ciglio della
strada cantonale, ed in particolare dalla piccola area AP (panchina) posta sul
culmine superiore del fondo, la cui importanza non è da provare. Spostare
altrove l’area libera da costruzioni o innalzare i limiti di altezza per
consentire ai ricorrenti di edificare maggiori volumi a minor costo (evitando
l’interramento parziale) peggiorerebbe in modo indesiderabile la situazione.
Non può essere rimproverato al comune di aver ritenuto preponderante
l’interesse pubblico a evitare questo pregiudizio rispetto all’interesse del
proprietario a sfruttare in altezza il potenziale edificatorio del suo fondo.
Vi é d’altra parte da
considerare che in tutta la parte occidentale del fondo é consentita un’agevole
edificazione (certo nei limiti di altezza e di sfruttamento propri della R2), e
che questa parte, che pur é vero non gode della visuale “mozzafiato” di quella
orientale, é tutt’altro che spregevole o di poco conto. Mal si comprendono
quindi le affermazioni ricorsuali circa una presunta “scarsa vocazione
edificatoria” di questa parte del loro fondo. Più problematica appare invece
l’edificazione sulla parte orientale del fondo, gravata dai citati vincoli;
l’edificio che potrebbe sorgere nella sua parte inferiore (sopra la strada di
servizio alle zone __________ e __________) dovrebbe in effetti essere
parzialmente interrato e/o sorretto da muri di sostegno. Un simile modo di
costruire non é tuttavia innaturale o raro, ove si consideri la forte pendenza
del terreno e la presenza di una sottostante strada di quartiere.
In definitiva, si deve
convenire con l’autorità inferiore che le restrizioni della proprietà
introdotte con la variante non sembrano fuori proporzione per rapporto
all’importanza dello scopo protettivo perseguito dai vincoli.
- f.n. __________RFD
Decisamente contestata é
anche l’istituzione di un vincolo per posa di cassonetti per rifiuti su questo
fondo, a lato della strada cantonale. A loro modo di vedere, tale ubicazione
renderebbe di fatto impossibile la realizzazione di accessi stradali in caso di
edificazione del fondo (che, lo si ricorda, é appena stato frazionato); motivi
legati alla sicurezza stradale sconsiglierebbero inoltre la posa dei cassonetti
in quel punto.
Ora, la pubblica utilità
di un simile vincolo non può essere contestata. Una gestione efficiente e
ordinata dei rifiuti delle economie domestiche presuppone la predisposizione di
centri di raccolta situati in zone di comodo accesso per la popolazione; il
sito individuato, appena fuori dal nucleo di __________, si presta
indubbiamente bene a tale scopo.
Dal profilo della
proporzionalità il provvedimento é tuttavia contestabile.
In sede di sopralluogo si
é infatti potuto constatare che già oggi i cassonetti sono posati sull’altro
lato della strada, dirimpetto alla proprietà , su un striscia di
terreno che il PR prevede di adibire a posteggio pubblico (denominato
“ ” nelle rappresentazioni grafiche). L’ubicazione attuale ha,
contrariamente a quella prevista dalla variante, il sicuro vantaggio di non
presentare alcun inconveniente per la proprietà privata (e nemmeno quella
pubblica per quanto si é
potuto osservare).
Inconsistenti risultano anche le argomentazioni sollevata dal Consiglio di
Stato in merito ad una presunta pericolosità rappresentata dall’attraversamento
della strada : la posa dei cassonetti sul lato destro o sinistro della
cantonale é indifferente, dal momento che coloro che abitano dal lato opposto
della strada dovranno in ogni caso attraversarla, in un senso o nell’altro, per
depositarvi i rifiuti.
La scelta operata dal
Comune non é, in altra parole, né proporzionata né adeguata, in special modo se
si considera che l’infrastruttura potrebbe essere più facilmente realizzata, e
oltretutto con minor costo, sul fondo opposto dove é già previsto il posteggio
pubblico __________.
Da queste considerazioni
risulta evidentemente che il vincolo AP apposto sul fondo dei ricorrenti non
rispetta il principio della proporzionalità e di conseguenza viola la garanzia
della proprietà. La decisione del Consiglio di Stato che l’ha nondimeno
approvato deve essere, su questo punto, annullata.
- Tasse e spese di
giudizio seguono la parziale soccombenza, il Comune verserà al ricorrente
ripetibili calcolate in funzione del parziale accoglimento del ricorso.
Per
questi motivi,
visti
gli articoli di legge applicabili alla fattispecie
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§)
Di conseguenza la decisione impugnata è annullata nella
misura in cui approva l’istituzione dell’area __________ (cassonetti per
rifiuti) sul fondo n. __________RFD __________.
-
Le tasse e spese di
giustizia per fr. 400.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. Il
Comune verserà al ricorrente A. __________, unico proprietario della part. n.
__________, fr. 400.-- di ripetibili.
-
Intimazione: -
Avv. _. __________, __________, per i ricorrenti;
- Avv. __________. __________, __________, per il Municipio di __________;
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica,
Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster