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Numero d'incarto:
90.1996.108
Data decisione, Autorità:
27.09.1996, TPT
Incarto n.
90.96.00108
Lugano
27 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 25 giugno 1996 interposto
presso
il Tribunale cantonale amministrativo da
__________ e __________
__________, __________,
rappr. da: avv. __________
__________, __________ __________
contro
la
risoluzione 5 giugno 1996, n. __________ del Consiglio di Stato che
dichiara irricevibile l’istanza 11 aprile 1996 di restituzione contro il
lasso dei termini di ricorso contro le varianti di PR adottate
dall’assemblea comunale il 19 febbraio 1995;
respinge il ricorso degli stessi insorgenti contro la decisione 22
marzo 1996 del Municipio di __________ negante loro il permesso di
costruire una legnaia sul mappale n. __________ RFD;
visto
le risposte:
18 luglio 1996 del Dipartimento del territorio;
22 luglio 1996 del Consiglio di Stato;
23 luglio 1996 del Municipio di __________:
visto
la sentenza 27 agosto 1996 del Tribunale cantonale amministrativo che,
rilevata la propria incompetenza ratione materiae, dichiara
irricevibile il ricorso nella misura in cui contesta
l’irricevibilità dell’istanza di restituzione del termine per ricorrere contro
le varianti di PR decretata dal Consiglio di Stato nella
querelata decisione e trasmette gli atti a questo Tribunale a
norma dell’art. 4 PAmm;
letti
ed esaminati gli atti,
r
i t e n u t o
in
fatto
a. I ricorrenti hanno
acquistato dalla parrocchia di __________, il 26 novembre 1994, i mapp. no.
__________, __________ e __________ RF __________. Sul primo sorge un
fabbricato utilizzato da anni quale colonia estiva. Gli acquirenti intendono
usarlo quale casa di vacanza.
b. Il 19 febbraio 1996
l’assemblea comunale di __________ ha adottato una variante di PR che destina a
posteggio parte dei fondi in questione.
La
variante è stata pubblicata dal 10 marzo all’8 aprile 1995 presso la
cancelleria comunale.
c. Nel corso del mese
di marzo __________ __________ ha consultato gli atti presso la cancelleria
comunale.
d. Il 13 febbraio 1996 i
ricorrenti hanno notificato al municipio di __________ l’intenzione di
costruire una piccola legnaia (m. 1,50 x 3.00 x 2.00) accanto al fabbricato
preesistente sul fondo __________. Con decisione 22 marzo 1996 il
municipio ha respinto la domanda, in applicazione dell’art. 43 LALPT.
e. Con gravame 11 aprile
1996 __________ e __________ __________ chiedono al Consiglio di Stato di
annullare questa decisione. Postulano in via pregiudiziale la restituzione del
termine per ricorrere contro la variante di PR adottata dall’assemblea comunale
il 19 febbraio 1995.
f. Con giudizio 5
giugno 1996 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile, siccome, tardiva,
l’istanza di restituzione contro il lasso dei termini, confermando la querelata
decisione municipale.
g. E’ contro questa
decisione governativa che i soccombenti insorgono davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento.
Nella misura in cui
avversa la denegata restituzione del termine il ricorso è stato dichiarato
irricevibile dal TRAM e gli atti trasmessi a questo tribunale.
considerato
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato di cui all’art. 37 LALPT è
dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
I ricorrenti, che l’art.
35 cpv. 2 lett. b) legittima come proprietari dei fondi toccati dalla variante
di PR a ricorrere presso il Consiglio di Stato contro la decisione di adozione,
sono del pari legittimati a impugnare in questa sede la risoluzione governativa
che ha respinto la loro istanza di restituzione dei termini previsti dallo
stesso art. 35 LALPT.
- Secondo l’art. 12 LPAmm
la restituzione in intero contro il lasso dei termini è data per i motivi e nei
termini previsti dalla procedura civile. Essa è concessa a norma dell’art. 137
CPC “se l’istante o il suo patrocinatore dimostra di essere stato impedito di
agire, di comparire o di chiedere un rinvio: a) perché, senza sua colpa,
ignorava la scadenza del termine oppure perché la notificazione è intervenuta
così tardi da renderne impossibile l’osservanza; b) perché l’impedimento di
compiere in tempo utile l’atto processuale era dovuta a un fatto grave, che non
poteva essere evitato.”
Giusta l’art. 139 CPC la
restituzione in intero contro il lasso dei termini deve essere chiesta entro 10
giorni dalla cessazione dell’impedimento.
- I ricorrenti
asseriscono di essere stati impediti di ricorrere tempestivamente contro la
variante di PR per il fatto che in occasione dell’ispezione effettuata da
__________ __________ presso la cancelleria comunale nel periodo di
pubblicazione degli atti gli sarebbe stato mostrato dalla segretaria comunale
copia delle NAPR in cui erano elencate le proprietà gravate da vincolo AP-EP
per la creazione di posteggi, ma in cui il fondo __________non figurava. Ciò lo
avrebbe persuaso che tale fondo era libero da vincoli, dissuadendolo dal
proseguire l’indagine.
Il Consiglio di Stato ritiene
incompatibile con l’attenzione esigibile in simili casi, anche da persone non
cognite in materia di PR, la limitazione dell’esame alle sole NAPR, senza
verificare la rappresentazione grafica, dove il vincolo a posteggio appariva
inequivocabilmente. Stessa tesi sostiene il comune nella sua risposta,
ammettendo che effettivamente, per un’involontaria svista, il fondo dei
ricorrenti non venne indicato nelle NAPR. Il vincolo risultava però in modo
chiaro e incontrovertibile sul piano delle attrezzature e costruzioni
d’interesse pubblico, facenti parte della documentazione pubblicata presso la
cancelleria comunale.
La versione di __________
__________ sullo svolgimento della visita alla cancelleria non viene contestata
e non abbiamo motivo per dubitare della sua veridicità.
Giova ricordare a questo
punto gli antecedenti.
Come risulta dallo stesso
ricorso, il notaio __________ aveva sospeso il 30 settembre 1994 l’iscrizione a
RF della vendita rogata il 26 dello stesso mese “poiché il Municipio tramite il
pianificatore del Comune di __________, arch. __________, aveva comunicato le
sue intenzioni di espropriare i beni venduti con lo scopo di abbattere lo
stabile e realizzare un posteggio (doc. B.).” Nel frattempo, lo stesso legale
“informava i signori __________ in merito e chiedeva chiarimenti al Consiglio
Parrocchiale di __________ e per esso al signor Dr. __________ __________ ”.
Questi “riferiva che non era a conoscenza di una procedura di cambiamento di
destinazione della zona dei mappali oggetto della compravendita.” (ricorso,
punto 2.)
L’Avv. __________ scriveva
quindi il 23.11.94 al Municipio proponendo o l’accettazione della
compra-vendita dei suddetti mappali e l’autorizzazione ad utilizzare quale
abitazione di vacanza il fabbricato sito sul mappale __________o l’acquisto dei
suddetti mappali rimborsandone ai ricorrenti il prezzo di 55.000 fr., oltre
alle spese legali e notarili. Il sindaco, contattato telefonicamente
dall’avvocato, gli avrebbe espresso l’intenzione di porre la trattanda all’ordine
del giorno dell’assemblea comunale di dicembre e invece essa non lo fu neppure
a quella di febbraio che adottò invece la vessata variante.
Il grado di attenzione
esigibile dai ricorrenti in occasione della pubblicazione della variante in
questione va misurata anche alla luce delle surriferite circostanze.
Da queste risulta che i
ricorrenti avevano seri motivi di temere il cambiamento di destinazione dei
loro fondi. Questo fatto doveva indurli a un attento esame degli atti
pianificatori. L’avviso di pubblicazione elencava gli adeguamenti apportati al
PR. Al punto 1. lett. b) sono indicate 8 varianti del piano delle attrezzature
ed edifici di interesse pubblico in scala 1:2000. Alla lett. c): gli
aggiornamenti alle norme di attuazione e le nuove norme (con l’elencazione dei
relativi articoli).
Poiché si trattava per i
ricorrenti di verificare se i fondi di loro proprietà erano gravati dal vincolo
per attrezzature di interesse pubblico (posteggi) la prima documentazione da
esaminare era il relativo piano (con le 8 varianti).
Il fatto di aver iniziato
l’esame dalle NAPR e di aver accertato che i fondi __________e __________non vi
figurassero tra quelli riservati a posteggio comunale non doveva distogliere il
proprietario dall’estendere la verifica, non foss’altro che a scopo di
conferma, al piano delle attrezzature pubbliche, documento che anche per chi
non abbia dimestichezza con il PR appare la sede appropriata per accertarsi se
sul proprio fondo è previsto un posteggio comunale e se sì in quale misura.
Una verifica della
variante limitata alle norme di attuazione senza esaminare la rappresentazione
grafica non pare rispondere all’attenzione esigibile in siffatte circostanze.
- Quand’anche si
volesse ammettere che __________ __________, indotto in errore dall’omessa
indicazione nelle NAPR del vincolo apposto sul suo fondo, abbia
comprensibilmente -e senza far prova di scarsa diligenza- reputato inutile
spingere oltre l’indagine, ritenuto raggiunto col primo accertamento lo scopo
della consultazione, rimarrebbe da esaminare se abbia poi ottemperato alla
seconda condizione, quella della presentazione della domanda di restituzione in
intero contro il lasso dei termini nei 10 giorni dalla cessazione
dell’impedimento, cioè da quando ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza,
usando la necessaria diligenza, dell’adozione della variante e della sua
pubblicazione.
Questa
condizione non è chiaramente adempiuta.
Occorre tener presente che
con scritto 31 maggio 1995 il municipio di __________ informava i ricorrenti,
in risposta alla loro notifica di lavori di sistemazione interna dello stabile
sul part. __________, che il fondo era stato inserito, con le varianti adottate
dall’Assemblea comunale il 19.2.95, come area di posteggio nel piano delle attrezzature
e edifici di interesse pubblico.
I ricorrenti hanno reagito
allo scritto municipale il 6.6.95 negandone recisamente la veridicità: “in
effetti, come potrete rilevare dalle fotocopie allegate, in data 19.2.995 non è
stata accettata (o neppure discussa?) dall’Assemblea comunale la variante del
Piano regolatore concernente le part. no. __________, __________, __________di
nostra proprietà.” Lo conferma pure, affermano i ricorrenti, “la vostra
pubblicazione del 28.2.1995 ... dove non menziona assolutamente l’adeguamento
apportato dal PR alle nostre parcelle per le aree riservate per i posteggi
pubblici.”
Anziché essere sfiorati
dal dubbio che forse la variante interessasse pure i loro fondi e quindi
assumere le opportune e necessarie informazioni al riguardo (non potevano certo
ritenere che il silenzio del municipio alla loro lettera polemica valesse annuenza)
i ricorrenti hanno fatto domanda il 13.2.96 per la posa di una legnaia e locale
attrezzi sul mapp. __________, domanda respinta con la decisione 22 marzo 1996
del Municipio di __________.
E’ solo in quell’occasione
che __________ e __________ __________ fanno istanza di restituzione dei
termini.
L’istanza è certamente
tardiva. L’ostacolo alla tempestiva interposizione del ricorso dovuto alla
mancata conoscenza della decisione di adozione della variante da parte del
legislativo comunale poteva essere rimosso da tempo. L’ostinazione dei
ricorrenti a credere che il municipio di __________ volesse ingannarli
spacciando loro per vera un’inesistente decisione assembleare e la loro
rinuncia a controllare la fondatezza di questa comunicazione non solo sulla
base delle NAPR ma verificando pure gli altri documenti di PR e chiedendo se
del caso ulteriori informazioni non possono essere considerati motivo
sufficiente per giustificare il perdurare dell’impedimento.
La decisione governativa
che ha respinto l’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini
merita conferma.
- Visto che
l’incompletezza delle NAPR ha contribuito a indurre in errore i ricorrenti, qui
soccombenti, non si pongono a loro carico né tasse né spese di giustizia
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Nella misura in cui è
ricevibile presso questo Tribunale e precisamente in quanto è riferito alla
decisione 5 giugno 1995 con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato
irricevibile l’istanza di restituzione contro il lasso del termine per
impugnare la variante 19 febbraio 1995 del PR di __________ (dispositivo nr. 1
risoluzione governativa nr. __________/96) il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giustizia.
-
Intimazione: -
- Municipio di ________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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