AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.72
Data decisione, Autorità:
06.12.1995, TPT
Incarto n.
90.95.00072
Lugano
6 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visti
i ricorsi
5
maggio 1995 di :
__________, __________
__________,
rappr.
da avv. __________. __________, __________ __________;
, __________
- __________,
rappr.
da avv. __________. __________, __________ __________;
__________, __________;
rappr.
da avv. __________. __________, __________ __________;
12
aprile 1995 di:
__________, __________ __________,
__________ __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________ marzo 1995, n. __________,
del Consiglio di Stato che approva il PR (revisione 1994) di __________ e
evade i ricorsi di prima istanza;
vista la
risposta 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________ e __________ __________ sono proprietari del fondo n. RFD
, attualmente inserito in zona NS (nucleo storico) soggetta a piano
particolareggiato e, parzialmente, in zona di espansione nucleo (EN). La
proprietà, ubicata nei pressi della “ __________ __________ ”, é
formata da una casa di abitazione circondata da un ampio giardino. __________
__________ e __________ - __________ sono proprietari del fondo n.
__________, sito in zona EN. Sullo stesso sorge l’abitazione famigliare del
__________ e l’ufficio postale di __________; la parte sud del fondo é gravata
dal vincolo di posteggio pubblico “P4”. __________ __________ é proprietario
del fondo n. __________, sito immediatamente a monte della proprietà
__________; la particella, non ancora edificata, é inserita in zona EN.
__________, __________ e __________ __________ sono proprietari dei fondi n.
__________e ; su di essi sorgono una , un esercizio
pubblico () e un grande __________ ().
b. Nelle sue sedute
10/11 ottobre 1994 il Consiglio comunale di __________ ha adottato il nuovo PR.
Tale piano prevede la
costruzione di una strada di aggiramento del nucleo del paese in direzione
__________ (“strada di PR n. 7”) il cui tracciato, partendo dall’attuale
ufficio postale, scorre in parte sulle proprietà dei ricorrenti, per poi
sboccare nella “__________ __________ __________ ” e ricongiungersi al vecchio
sedime stradale. A valle dell' ufficio postale il PR prevede la realizzazione
del posteggio pubblico “P4”.
c. I ricorrenti hanno
contestato questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo
lo stralcio della strada di PR n. 7 e del posteggio pubblico P4 (__________). A
sostegno della loro richiesta hanno invocato l’ingiustificata estensione della
zona edificabile a lato della nuova strada, l’eliminazione di posteggi utili
alle loro attività ( per i __________ la __________ e l’esercizio pubblico; per
__________ l’ufficio postale), la deturpazione del paesaggio e delle loro
proprietà, l’assenza di interesse pubblico nonché la violazione del principio
della proporzionalità.
d. Con decisione 15
marzo 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ e respinto i
ricorsi interposti contro la strada di aggiramento per __________.
L’autorità governativa
ritiene infatti che la nuova strada sia indispensabile per allontanare il
carico fonico e atmosferico dal nucleo del villaggio (e poterlo così
rivalorizzare) e che il tracciato scelto tiene conto delle esigenze dei nuovi
insediamenti previsti nella zona “espansione nucleo” a est del nucleo, in
località “__________e” (cfr. piano delle zone).
e. Dissentendo da tale
decisione __________ __________, __________ __________, __________ ,
__________ - __________, __________ __________, __________ e
__________, e __________ __________ insorgono dinanzi a questo Tribunale
riproponendo le censure del ricorso di primo grado, e, segnatamente, la
richiesta di stralciare dal piano del traffico la strada di PR n. 7. Alcuni di
loro lamentano inoltre una lesione del diritto di essere sentiti per il mancato
esperimento di un sopralluogo da parte del Consiglio di Stato.
f. Nelle rispettive
osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di __________ ne
chiedono l’integrale reiezione.
Il Consiglio di Stato, in
particolare, sottolinea il pubblico interesse della nuova strada, destinata a
togliere dal nucleo del villaggio il traffico motorizzato; considera inoltre
positivo il fatto che questo obbiettivo sia accompagnato da un riassetto
pianificatorio della zona che tende a promuovere nuovi insediamenti rispettosi
dei contenuti urbanistici e paesaggistici del villaggio.
.
g. In data 6 settembre
1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio nell’ambito del quale
le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentati nei termini di
legge, e quindi tempestivi, i ricorsi sono ricevibili in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der
Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991,
pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Alcuni ricorrenti
invocano in via preliminare la violazione del diritto di essere sentiti.
Partono dall’assunto che il Consiglio di Stato doveva necessariamente compiere
atti d’istruttoria per accertare adeguatamente la fattispecie ed in modo
particolare esperire il richiesto sopralluogo.
Si ricorda in proposito
che l'art. 4 Cost conferisce agli amministrati il diritto di essere uditi prima
che un'autorità assuma una decisione che li tocchi da vicino. L'estensione di
questo diritto, la cui violazione costituisce diniego di giustizia, è definita
in primo luogo dal diritto procedurale cantonale e, sussidiariamente, se le
garanzie offerte da quest'ultimo sono insufficienti, dai principi procedurali
che la giurisprudenza ha dedotto dal disposto costituzionale. Così è in
concreto, posto che la LPam non prevede più ampi diritti di quelli garantiti
dall’art. 4 Cost.
Il diritto di essere
sentiti abbraccia la facoltà dell'interessato di esporre le sue ragioni, di
fornire prove sui fatti rilevanti, di aver libero accesso agli atti, di
partecipare all'amministrazione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo. Il diritto di essere sentito è nello stesso tempo
un'istituzione finalizzata all'istruzione della causa e una facoltà concessa
alla parte di partecipare alla formazione di decisioni che potrebbero ledere la
sua situazione giuridica (DTF 115 Ia 96).
Il diritto di essere
sentito è di natura formale. La sua violazione comporta l'annullamento della
disposizione impugnata, a prescindere da quali possano essere le prospettive di
esito dell'impugnativa (DTF 111 Ia 166). Va tuttavia considerato che l’autorità
di ricorso può sanare il vizio se il suo potere di cognizione è pari, nelle
circostanze concrete, a quello dell’autorità inferiore.
In casu i ricorrenti, in
parte patrocinati da un legale, hanno potuto proporre in questa sede tutte le
sue censure e sostanziarle. Esse sono di natura a poter essere esaminate dal
TPT con piena cognizione. E’ censurato l’interesse pubblico e la
proporzionalità della misura pianificatoria, nonché la violazione di norme
procedurali fondamentali; il tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla base
legale, sull'interesse pubblico, sulla proporzionalità, sul rispetto del
principio dell'uguaglianza di trattamento, ecc., temi tutti che rientrano nel
suo potere cognitivo. E' privo di rilevanza in questo contesto che il tribunale
non disponga del sindacato di opportunità. Nelle circostanze può essere
lasciato aperto il quesito se davvero il Consiglio di Stato non abbia proceduto
agli atti istruttori richiesti, atteso che al vizio è stato semmai posto
rimedio in questa sede, garantendo il pieno esercizio di tutti i diritti
procedurali e assumendo in contraddittorio le prove ritenute necessarie, tra le
quali il sopralluogo del 6 settembre 1995. All’inconveniente della perdita del
doppio grado di giurisdizione, si contrappongono esigenze di economia
processuale che in questo caso sono chiaramente prevalenti e si oppongono al
rinvio della vertenza alla precedente istanza.
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29
consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni
grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie
di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la
precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i
sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
I vincoli in esame
dispongono pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
- I ricorrenti negano
l’esistenza del requisito di pubblico interesse alla strada di PR n. 7;
a loro dire, il modestissimo traffico da e per Astano non giustifica la
realizzazione della nuova arteria.
Diversamente, l’autorità
governativa ha giudicato che, indipendentemente dal volume di traffico,
l’interesse pubblico della nuova tratta risiede nella possibilità di recuperare
alla pedonalizzazione la zona del nucleo tra il Municipio e la “__________
__________ __________ ” e di servire adeguatamente la nuova zona di
insediamenti prevista in località __________, a lato della strada.
7.1. La ridefinizione del
piano del traffico é uno dei tratti salienti del modello urbanistico alla base
dell’adeguamento del PR di __________; si rammenta che una ridefinizione e riorganizzazione
del piano viario era stata espressamente richiesta dal Consiglio di Stato nella
sua precedente risoluzione n. __________.
Ora, tra i principali
obbiettivi dell’adeguamento figura il recupero e la rivalorizzazione del nucleo
storico del villaggio attraverso la sua pedonalizzazione e la realizzazione
delle due “strade di aggiramento” in direzione __________ (strada di PR n. 4) e
__________ (strada di PR n. 7).
Durante il sopralluogo si
è infatti potuto rilevare come l’attuale strada attraverso il nucleo, stretta e
contorta, sia vistosamente inadeguata a sopportare il traffico motorizzato,
specie negli orari di forte affluenza (mattino presto e tardo pomeriggio). Di
fondamentale importanza risulta innanzitutto la realizzazione della strada di
aggiramento per __________, che permetterà di sgravare il nucleo dell’ingente
traffico frontaliero con l’Italia valutato a 2000 veicoli giornalieri; ma anche
la nuova circonvallazione per , pur non essendo confrontata a volumi
di traffico comparabili alla prima, assolve una sua funzione specifica
soprattutto in relazione alla futura pedonalizzazione del tratto della vecchia
strada tra la “ __________ __________ ” e il Municipio.
Gli aspetti positivi della
contestata opera non possono essere sottaciuti : la completa decongestione dal
traffico del nucleo (e non solo parziale come nel caso in cui venisse
realizzata la sola circonvallazione per __________) permetterà una drastica
riduzione dell’inquinamento fonico e atmosferico, l’eliminazione dei pericoli
posti dall’odierna circolazione su un tracciato inadeguato, nonché la
rivalutazione del carattere abitativo dell’antica contrada e il recupero di
spazi d’aggregazione caratteristici (piazze, strade) a vantaggio dell’intera
popolazione del paese e non solo degli abitanti del nucleo. Questi indubbi
benefici rispondono senz’altro ad interessi pubblici generalmente riconosciuti.
7.2. Nella valutazione
degli interessi contrapposti vanno però presi in considerazione anche i
sacrifici che il progetto della nuova strada comporta per i proprietari dei
fondi interessati.
Nella fattispecie in
esame, il sopralluogo ha permesso di rilevare le significative lesioni che la
nuova opera porterebbe alle proprietà dei qui ricorrenti.
Il fondo n. __________
(-) vedrebbe sacrificata alla nuova strada tutto il suo
lato est, con riduzione di ca. 1/3 della superficie del giardino, mentre il
fondo dei signori __________ sarebbe mutilato degli attuali posteggi siti
davanti all’ufficio postale, senza contare il posteggio P4, che andrebbe a
occupare l’attuale orto. Ancora più grave risulterebbe il pregiudizio inferto
alla proprietà __________ : il suo fondo (n. __________) verrebbe praticamente
tagliato in due dalla nuova arteria, a tal punto da mettere seriamente in
dubbio la possibilità edificare sullo stesso, se non tramite un’operazione di
ricomposizione particellare con altri proprietari del vicinato.
Anche la proprietà dei
fratelli __________ verrebbe attraversata nel bel mezzo dalla strada, separando
di fatto quella che oggi rappresenta una bella realtà di integrazione
funzionale tra le diverse attività dei proprietari, che si occupano ,
rispettivamente, di un ristorante e di una macelleria siti sul fondo n.
__________e del vigneto situato sull’attiguo fondo n. __________ (infatti uno é
__________, l’altro __________ e il terzo __________); si constata inoltre che
la proposta pianificatoria in esame prevede l’eliminazione dei posteggi (in
terra battuta) attualmente a servizio della macelleria e dell’esercizio
pubblico nonché di un’ampia superficie di pregiato terreno vignato. Sarebbe
inoltre riduttivo considerare questa mutilazione dal mero profilo quantitativo
della superficie sottratta ai privati; in realtà si tratta di attività che hanno
una loro presenza storica in un villaggio di campagna come __________ (si pensi
in particolare alla viticoltura); garantiscono posti di lavoro in loco
allorquando la maggiorparte della popolazione di questi abitati é costretta a
fare il pendolare verso la città e costituiscono non di rado il risultato di
attività condotte per generazioni con notevole sacrifico e attaccamento.
Molti dubbi solleva
peraltro l’impatto paesaggistico della soluzione pianificatoria prospettata; la
nuova strada viene infatti ad inserirsi in quella che oggi é una bella e ampia
fascia verde caratterizzata da prati e vigneti ben curati che lambiscono il
limite esterno del nucleo del villaggio e si interpongono tra questo e una zona
residenziale estensiva situata più a est. L’armonia e la tranquillità di tutto
questo comparto verrebbe irrimediabilmente sconvolta dalla prospettata opera,
senza contare i progetti di edificazione nella cosiddetta “zona espansione
nucleo” (cfr. allegato 3.1 delle Norme di attuazione e allegato 1b del Rapporto
di pianificazione).
Infine, non convince
nemmeno la prevista sistemazione della “__________ __________ __________ ”; lo
sbocco della nuova strada proprio in corrispondenza di questa piazza contrasta
infatti con le intenzioni del Municipio di pedonalizzarla , anche se in sede di
sopralluogo si é precisato (verbalmente) che la pedonalizzazione dovrebbe
riguardare unicamente la parte bassa della stessa.
- Lo scopo della
contestata strada non é tuttavia solo quello di distrarre dal tratto iniziale
del nucleo __________ __________ lo (scarso) traffico in direzione di
; negli intenti del pianificatore, questa “ ” é vista
infatti anche quale di strumento di promozione urbanistica di una nuova zona
edificabile prevista a est del nucleo, la cosiddetta “zona espansione nucleo”
in località __________ (cfr. rappresentazione grafica nell’Allegato 3.5 delle
Norme di attuazione).
Questa argomentazione, che
ha contribuito in modo decisivo alla scelta del tracciato della strada, é
decisamente contestata dai ricorrenti : a loro modo di vedere, la nuova zona di
insediamenti prevista a lato della strada non é giustificata dai dati economici
e abitativi, visto il lento aumento della popolazione di __________ negli
ultimi decenni e l’attuale disponibilità di unità insediative. Le
argomentazioni ricorsuali criticano, in un discorso più ampio, l’intera
impostazione del PR di __________ relativamente al dimensionamento delle zone
edificabili e alla contenibilità teorica prevista.
Occorre pertanto preliminarmente
esaminare se in concreto sono dati i presupposti per l’estensione della zona
edificabile.
8.1 Secondo l'art. 15 LPT
la zona edificabile comprende i terreni idonei all'edificazione già edificati
in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati
entro quindici anni.
L’art. 15 LPT pone le
condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in
linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso,
che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile,
perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può
infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere
categoricamente risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente
adempiuti (ad es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se
rientra o può esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato
e neppure se sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni).
In simili circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di
vista, elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in
una ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia
448 segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid.
4a).
8.2. In concreto il
criterio dell'idoneità all'edificazione non è contestato né pone particolari
problemi. Fa per contro difetto il requisito di una preesistente ampia
edificazione, che occorra integrare facendo capo alla superficie in contestazione.
Trattasi infatti di una
superficie non edificata, una larga fascia di terreni pianeggianti occupata da
prati e vigneti, che si interpone con il suo verde tra il nucleo del villaggio
(che lambisce a ovest) e una zona residenziale estensiva situata più a est.
Contestato dagli
insorgenti é però soprattutto il requisito dell’art. 15 lett. b LPT, che vieta
l’eccessivo dimensionamento delle zone edificabili.
Dalla documentazione
presentata dal Comune di __________ risulta che la contenibilità teorica del PR
a pieno sfruttamento é stata valutata in ca. 1849 unità insediative (UI)
di cui 1006 abitanti, 142 posti-lavoro e 697 posti turisti. La situazione nel
1990 vede invece la presenza di ca. 1185 UI, divise in 555 abitanti, 59
posti-lavoro e 571 posti-turismo; vi é dunque una riserva di ben 664 UI,
corrispondente, nei 15 anni di cui all’art. 15 LPT, ad un possibile aumento
della popolazione del 81% circa rispetto a quella attuale (cfr. dati
contenuti a p. 87 nonché nell’allegato 9 del Rapporto di Pianificazione).
Ora l’evoluzione
demografica negli ultimi anni rende altamente improbabile l’esigenza di una
così elevata ricettività del PR. In effetti, come indicato dall’Annuario
statistico Ticinese (ed. 1994), gli abitanti del comune, dopo un lungo declino
demografico durato un secolo, sono passati, da un minimo di 402 abitanti nel
1970, a 442 nel 1980, a 547 nel 1990 e a 592 nel 1993, con un aumento
percentuale del 10% nel decennio 1970-80 e del 23 % in quello
1980-90 (33% se consideriamo il periodo 1980-1993). Il Rapporto di
Pianificazione medesimo, a commento di queste cifre, riportava testualmente che
“considerata l’evoluzione della domanda e dell’andamento della popolazione,
si costata che solo le aree soggette a piano di quartiere costituiscono
un’offerta che va ben oltre al fabbisogno teorico sul medio termine (20 anni)
per insediamenti di tipo residenziale”. A pag. 66 del Rapporto si legge
invece che “in relazione al piano delle zone si osserva che se si
confrontano i dati di contenibilità con le tendenze e i ritmi di sviluppo le
opportunità insediative costituiscono un’offerta che va ben oltre al
fabbisogno teorico sul medio termine (10 anni) per insediamenti di tipo
residenziale, lavorativo e turistico (sottolineatura nostra)”.
In queste circostanze
l’aggiunta di nuove zone edificabili a quelle già previste dal precedente PR
porta a un sovradimensionamento della zona edificabile che non risponde ai
precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti strutturati secondo
i bisogni della popolazione) e nel contempo non adempie il requisito dell’art.
15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari all’edificazione entro i
prossimi 15 anni).
- Nei considerandi
precedenti abbiamo voluto esaminare approfonditamente le argomentazioni a
favore e contro la nuova strada di aggiramento “PR n. 7”; da quanto esposto
risulta che, se non é di per sé criticabile il concetto di strada di
aggiramento in quanto strumento per togliere il traffico dal nucleo del
villaggio, risulta invece contestabile la scelta del suo tracciato operata in
concreto dalle autorità comunali.
Da un lato abbiamo infatti
evidenziato le notevoli restrizioni alla proprietà privata che questa opera
comporterebbe (cfr. cons. 7) e dall’altro la mancanza dei presupposti giustificanti
un’ulteriore espansione delle aree edificabili (cfr. cons. 8). In particolare,
il venir meno del requisito di necessità della cosiddetta “zona espansione
nucleo” ridimensiona decisamente l’interesse a realizzare la strada di
aggiramento così come proposta dalle autorità comunali. Si osserva infatti che
uno dei motivi che aveva suggerito il tracciato ora in esame era proprio quello
di utilizzare la strada di PR n. 7 quale strumento di promozione urbanistica di
una nuova area edificabile, in parte situata sui fondi dei ricorrenti
(__________e __________ in particolare).
A questa argomentazione si
aggiunge il fatto, ribadito in sede di sopralluogo, che i sigg. __________ non
intendono costruire sui loro terreni e che quindi la denegata istituzione della
zona “espansione nucleo” sarebbe destinata, in pratica, a rimanere lettera
morta.
In simili circostanze,
viene a mancare la dimostrazione che il vincolo adottato sia il meno incisivo e
il più idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso. A questo
proposito, il Tribunale non ha motivo di dubitare, né é stato in modo
convincente dimostrato il contrario, che la nuova strada possa venire
realizzata altrove, a maggior distanza dal nucleo, oppure deviando lo scarso
traffico per __________ su strade già esistenti, come d’altronde suggerito
dagli insorgenti.
Alla luce di queste
considerazioni, lo stralcio della strada di PR n. 7 si impone, oltre che per la
violazione del principio della proporzionalità, per la mancanza di un interesse
pubblico prevalente. La decisione del Consiglio di Stato che ha
nondimeno approvato la scelta operata dalle autorità comunali deve pertanto
essere annullata su questo punto.
- Poiché il comune è
intervenuto non a difesa di interessi patrimoniali ma nell’esercizio delle sue
funzioni pubbliche va esente da spese e tasse di giustizia; dovrà invece
corrispondere fr. 1.500.- di ripetibili ai ricorrenti __________ __________,
__________ __________, __________ , __________ - __________
e __________ __________, assistiti da un avvocato.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili;.
dichiara
e pronuncia
-
I ricorsi sono accolti.
Di conseguenza la risoluzione impugnata viene annullata nella misura in cui
approva la realizzazione della strada di PR n. 7.
-
Non si prelevano né tasse
né spese di giustizia. Il Comune verserà ai ricorrenti citati sub. pto. 10 fr.
1'500.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________ __________
__________ __________, __________ __________, __________ __________,
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, _________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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