AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1995.64
Data decisione, Autorità:
13.11.1995, TPT
Incarto n.
90.95.00064
Lugano
17 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 27 aprile 1995 di
__________ __________,
____________________,
2.
__________ __________ __________,
____________________,
3.
__________ __________ __________,
____________________,
1.,2.,3.
rappr. da avv. __________. __________, __________ __________,
contro
la risoluzione __________marzo 1995, n. __________,
del Consiglio di Stato che approva il PR (revisione 1994) di __________ e
evade i ricorsi di prima istanza;
vista la
risposta 17 luglio 1995 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________
__________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________
sono proprietari dei mappali n° __________, __________e __________RFD
__________, situati a valle dell’attuale strada cantonale. I fondi, di forma
rettangolare allungata, scendono in leggero declivio dal nucleo del paese sino
ad una stradina agricola sterrata. Sulla parte alta sorgono le abitazioni dei
ricorrenti, la parte rimanente é occupata da prati, piccoli arbusti e alcuni
orti.
b. Nelle sue sedute
10/11 ottobre 1994 il Consiglio comunale di _________ ha adottato il nuovo PR.
Tale piano prevede, in
particolare, la costruzione di una strada di aggiramento del nucleo del paese
in direzione __________ (“strada di PR n. 4”) il cui tracciato scorre in parte
sui fondi di proprietà dei ricorrenti.
c. I signori
__________, __________ __________ e __________ __________ hanno contestato
questa scelta pianificatoria innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo che il
tracciato della strada venga spostato più a valle. A sostegno della loro
richiesta hanno invocato l’aumento delle immissioni foniche ed atmosferiche, la
deturpazione delle loro proprietà, l’assenza di interesse pubblico volto a
salvaguardare la superficie agricola nonché la violazione del principio della
proporzionalità. Rammentano inoltre come il primitivo progetto del Comune, poi
abbandonato per l’intervento dell’autorità cantonale, prevedeva che la nuova
strada di aggiramento seguisse il tracciato della strada agricola esistente a
valle dei loro fondi.
d. Con decisione 15
marzo 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di __________ e respinto il
ricorso interposto contro il tracciato della strada di aggiramento per
__________.
L’autorità governativa
ritiene che la nuova strada sia indispensabile per allontanare il carico fonico
e atmosferico dalle aree densamente abitate del nucleo e giudica che il
tracciato scelto dal Comune tiene conto sia delle esigenze di inserimento nel
paesaggio sia della salvaguardia di importanti superfici agricole di prima
qualità. Osserva che il tracciato scorrerà ad una distanza sufficiente dalle
abitazioni dei ricorrenti e dalla scuola materna. Non giudica invece rilevante
per il giudizio l’impatto che la nuova opera avrà sulla situazione fondiaria
attuale.
e. Dissentendo da tale
decisione __________ __________, __________ __________ __________ e __________
__________ __________ insorgono dinanzi a questo Tribunale riproponendo le
censure del ricorso di primo grado, e, segnatamente, la richiesta di spostare
il tracciato della strada alcune decine di metri più a valle, in corrispondenza
dei confini del loro fondi e della stradina agricola ivi esistente.
f. Nelle rispettive
osservazioni al gravame Consiglio di Stato e Municipio di __________ ne
chiedono l’integrale reiezione.
Il Consiglio di Stato in
particolare sottolinea come la soluzione propugnata dagli insorgenti contrasta
in modo evidente con la necessità di salvaguardare il territorio agricolo da un
eccessiva frammentazione e che la stessa non é suffragata da un interesse
pubblico preponderante.
g. In data 6 settembre
1995 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio; all’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della
pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva dei ricorrenti è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett.
b) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der
Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991,
pag. 45 e segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29
consid. 4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni
grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano la rete delle vie
di comunicazione per i mezzi di trasporto pubblici e privati con la
precisazione delle linee di arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i
sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p LALPT).
Il vincolo in esame
dispone pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
- L'interesse pubblico
alla realizzazione della strada di aggiramento del nucleo di __________ in
direzione __________ __________ (valico con __________) non può essere negato;
i ricorrenti medesimi, alla luce degli odierni e gravi problemi di percorrenza
all’interno del vecchio nucleo, non ne contestano l’esistenza.
Si ricorda invero che la
richiesta di una strada di circonvallazione che possa sgravare il nucleo del
paese dall’inteso traffico frontaliero da e per l’Italia (ca. 2000 veicoli al
giorno) é pendente da numerosi anni; ancora in data 9.6.1995 ben 350 cittadini
di __________ hanno sottoscritto una petizione chiedente la sua rapida
realizzazione.
Resta da esaminare la
questione a sapere se il vincolo rispetti il principio della proporzionalità e
segnatamente se il mezzo adottato è il meno incisivo fra quelli possibili, è
idoneo a conseguire lo scopo di interesse pubblico prefisso e se sussiste un
rapporto ragionevole tra il risultato da raggiungere e la restrizione della
proprietà necessaria al suo conseguimento (DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
A mente di questo
Tribunale la proposta di tracciato richiesta dai servizi cantonali e adottata
dal legislativo comunale resiste alle pur comprensibili critiche ricorsuali;
essa é infatti il frutto di una ragionata ponderazione tra gli interessi dei
proprietari dei fondi toccati, la tutela della superficie agricola e l’integrazione
armoniosa nel paesaggio (art. 3 cpv. 2 lett. b LPT).
Il tracciato suggerito,
che segue la base del promontorio sul quale é adagiato il nucleo di __________,
disegnando un ampia curva in corrispondenza delle proprietà __________
__________ e __________ __________, é quello che meglio salvaguarda l’integrità
paesaggistica e funzionale della vasta piana agricola che si stende ai piedi
del promontorio (cfr. Allegato 1B e 7 del Rapporto di Pianificazione). In
merito alla necessità di evitare per quanto possibile la frammentazione della
superficie agricola, si rammenta che l’area in oggetto é inserita nella zona
agricola di prima necessità (zona SAC), la cui salvaguardia riveste un
interesse pubblico preponderante suffragato a livello normativo da numerosi
disposizioni della LPT, dell’OPT, della LALPT e della LTagr. Queste superfici
fanno parte di un contingente della Confederazione, definito e delimitato nel
PD cantonale, in quale ha individuato dentro e fuori i perimetri delle zone
insediative quelle superfici che presentano le dovute idoneità e che devono, in
principio, essere riprese come tali e quindi senza mutilazioni dai PR
comunali.
A questo proposito non va
inoltre dimenticato che la LPT stessa prescrive, nella definizione delle zone
agricole, la delimitazione di superfici il più possibile ampie e contigue
(art. 16 cpv. 2 LPT).
Ora, spostare il tracciato
della strada più a valle nel senso richiesto dai ricorrenti significherebbe
invece rompere l’attuale integrità della vasta e pregiata area agricola di
__________, creando un’artificiale quanto inutile cesura nella stessa, e
ritagliando a monte della strada degli appezzamenti probabilmente troppo
piccoli e di una conformazione tale da non poter più essere sfruttati
razionalmente per l’attività agricola.
Ma vi é di più; con la
soluzione proposta la strada di aggiramento assume pure funzione di servizio
per la prevista zona edificabile e artigianale a monte della stessa,
delimitandone al contempo con esattezza il confine verso la sottostante area
agricola. In altre parole, come ben evidenziato dalla rappresentazione del
piano delle zone, si introduce dal profilo funzionale e paesaggistico un
elemento di netta distinzione delle zone, senza peraltro intaccarle
sostanzialmente, a tutto vantaggio di un’ordinata e armoniosa utilizzazione del
suolo (art. 1 LPT).
6.1. Per quanto attiene
alle preoccupazioni di ordine ambientale espresse dai ricorrenti, il
sopralluogo ha permesso di constatare che le abitazioni dei ricorrenti
risultano sufficientemente lontane (almeno 30-35 metri) dal tracciato
della strada, tale da scongiurare ripercussioni a livello di inquinamento
fonico ed atmosferico troppo elevate.
Il Rapporto di
Pianificazione, a pag. 91, richiamando i contenuti dello studio sui gradi di
sensibilità, precisa che, considerato il carico veicolare desumibile dal
pre-catasto rumori delle strade cantonali (2000 auto/giorno) e la distanza
degli edifici, le previste immissioni provocate dalla nuova strada risultano
essere al massimo di 45 dB (A) di notte e 50 dB (A) di
giorno; tali valori sono in ogni caso conformi ai valori di pianificazione
stabiliti dall’Ordinanza sull’inquinamento fonico (OIF) per le zone con grado
di sensibilità II, cui verrebbero assegnate le zone residenziali (55 dB
di giorno e 45 dB di notte) e III, cui é assegnata la zona artigianale
(60 dB di giorno e 50 dB di notte). Va inoltre considerato che nell’ambito
della sistemazione dell’area verde il pianificatore ha proposto delle
“fasce-filtro” tra gli insediamenti residenziali e artigianali e la nuova
strada di aggiramento; sono in particolare previsti degli interventi di
sistemazione esterna che affiancano al concetto di protezione dal rumore
soluzioni di inserimento estetico della nuova strada (cfr. Allegato 2 al
Rapporto di Pianificazione).
Anche per la casa materna
il nuovo tracciato presenta, contrariamente all’opinione dei ricorrenti, degli
indubbi benefici rispetto alla situazione attuale di forte pericolo (il
piazzale dell’asilo dà infatti sulla strada cantonale). Come suggerito
dall’autorità inferiore, il parco giochi dell’asilo potrà eventualmente essere
spostato a monte della scuola stessa, nell’ambito di una nuova sistemazione
dell’intera area AP comprendente anche il fondo n. 444. Le doglianze avanzate a
questo proposito nel merito nel gravame sono pertanto inconferenti.
Lo stesso dicasi
dell’invocata deturpazione dei luoghi.
Certo, una strada
raramente abbellisce un paesaggio; nel caso concreto tuttavia, con la soluzione
avanzata (tracciato che segue la naturale conformazione del terreno alla base
del promontorio di __________a) si é tentato anche di tener il più possibile
conto delle esigenze di inserimento nel pregiato circostante paesaggio. A
questo proposito il pianificatore ha previsto delle soluzioni di sistemazione
dell’arredo verde volte a migliorare ulteriormente l’inserimento estetico della
nuova strada nel paesaggio (cfr. Allegato 2 e “fotomontaggio” all’Allegato 1b
del Rapporto di Pianificazione).
Si osserva inoltre che la
proposta avanzata dai ricorrenti di costruire la strada più a valle
attraversando la zona agricola non sarebbe meno deturpante.
Infine, gli interessi
meramente privati fatti valere (esplicitamente od implicitamente) dai
ricorrenti, quali per esempio il deprezzamento dei loro fondi, devono tutto ben
considerato cedere il passo all’interesse pubblico in gioco. A questo proposito
si osserva comunque che la soluzione in esame non influisce sulle capacità
edificatorie dei fondi dei ricorrenti, dato che la parte interessata dal
tracciato é situata al di fuori del perimetro edificabile.
6.2. Le contestazioni dei
ricorrenti sono principalmente rivolte contro la scelta di far passare la
strada sulle loro proprietà, quando, a loro modo di vedere, sarebbe più logico
e agevole seguire il tracciato di un esistente strada agricola situata più a
valle (la cosiddetta pista “__________ __________ __________ ”).
Ora, a questo proposito é
utile ricordare che il Tribunale della pianificazione del Territorio, al
contrario delle istanze inferiori, non é abilitato a procedere ad un controllo
dell’opportunità delle scelte pianificatorie comunali.
Nella specie, sono
senz’altro proponibili soluzioni alternative, come quella avanzata dagli
insorgenti di spostare più a valle il tracciato della strada, al confine
inferiore dei loro fondi (il progetto originariamente presentato in sede di
esame preliminare lo prevedeva d’altronde).
La scelta successivamente
operata dal comune, dettata soprattutto dall’esigenza di salvaguardare il più
possibile il terreno agricolo SAC e rendere compatibile il progetto alle
esigenze paesaggistiche, benché non sia l’unica possibile, appare, per i motivi
innanzi menzionati, sufficientemente congrua e sostenibile da meritare conferma
anche in questa sede; non potendo rimproverare all’autorità comunale di aver
abusato del potere discrezionale conferitole dalla legge, l’impugnativa va
quindi respinta.
- Tasse e spese di
giudizio seguono la soccombenza. Non vengono assegnate ripetibili.
Per
questi motivi,
visti
le norme alla fattispecie applicabili;
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
I ricorrenti sono
condannati al pagamento in solido delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr. 500.-- (cinquecento).
-
Intimazione: -
Avv. __________ ____________________, __________
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, ____________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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