AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.6
Data decisione, Autorità:
23.10.1995, TPT
Incarto n.
90.95.00006
Lugano
23 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 18 gennaio 1995 di
__________, ____________________o,
rappr.
da: __________. __________, ____________________,
contro
la decisione 20 dicembre 1994 (n. __________) del Consiglio
di Stato che approva la variante di poco conto del PR di __________ e
respinge i ricorsi di prima istanza;
viste la
risposta 7 marzo 1995 del Consiglio di Stato e le osservazioni
30 marzo 1995 del Municipio di __________,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Il PR di __________
é stato approvato il 14 maggio 1987.
b. In data 17 marzo 1994
il Municipio di __________ ha trasmesso al Dipartimento del territorio una
variante di poco conto del piano del traffico inerente la modifica della
destinazione di due punti di attracco natanti in località “__________ ” e
“__________ ”.
c. La variante di poco
conto, approvata l’11 maggio 1994, é stata contestata innanzi al Consiglio di
Stato dagli __________ __________, proprietari del fondo mapp. n.
__________RFD, confinante con la particella n. sulla quale é situato
l’attracco in località “ ”.
Delle motivazioni del
gravame di prima istanza si dirà, se necessario, nei considerandi seguenti.
d. Con decisione 20
dicembre 1994 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto contro la
variante, giudicando che la stessa riguarda unicamente il cambiamento di
destinazione delle strutture portuali da attracco per sole barche a remi/vela a
punto di attracco per tutti i natanti (comprese barche a motore) e che
l’estratto del piano del traffico allegato alla variante risulta conforme alla
configurazione dei luoghi.
e. Gli eredi __________
hanno impugnato innanzi al TPT questa decisione.
I ricorrenti chiedono che
venga eseguito uno studio sulla sopportabilità del traffico di natanti nel
golfo di __________ -__________; ribadiscono che l’estratto del piano del
traffico allegato alla variante non corrisponde alla realtà attuale e che
l’ingrandimento del porto di almeno 50 unità non può essere considerato alla
stregua di una semplice variante di poco conto. Sollevano inoltre tutta una
serie di problematiche d’ordine ambientale (protezione delle rive dei laghi,
inquinamento fonico e atmosferico, inquinamento delle acque) in relazione alla
navigazione a motore sul lago.
f. Le conclusioni ricorsuali
sono avversate dal Municipio di __________. Alla medesime conclusioni é giunto
il Governo nella sua risposta del 7 marzo 1995.
g. In data 14 giugno
1994 é stata esperita l’udienza in contraddittorio; all’occasione le parti, che
hanno rinunciato di comune accordo al sopralluogo, si sono riconfermate nelle
loro allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il Comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto, la
legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti, per gli stessi motivi, in
prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b) LALPT.
Inoltrato nel
termine di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per
motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico,
questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid.
2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l’art 28 cpv.
2 lett. p LALPT il comune deve fissare nelle rappresentazioni grafiche del piano
regolatore (piano del traffico) la rete delle vie di comunicazione per i mezzi
di trasporto pubblici e privati, con la precisazione delle linee di
arretramento, le vie ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici.
Sono di poco conto le modifiche
che interessano una ristretta cerchia di persone e una superficie di terreno
non superiore ai 2000 mq e che, segnatamente, mutano in misura minima una o più
disposizioni sull’uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri
edilizi (art. 14 RLALPT). Il Municipio allestisce gli atti per le modifiche di
poco o conto e, previa approvazione del Dipartimento, pubblica gli stessi per
un periodo di 30 giorni (art. 15 RLALPT).
- I ricorrenti
contestano in primo luogo la legittimità della variante di poco conto,
sostenendo che l’ingrandimento di almeno 50 unità di un porto necessita di una
nuova autorizzazione.
Ora, oggetto della
variante di poco conto é solo il cambiamento di destinazione da barche a
remi/vela a barche a motore dell’attracco previsto sulla part. n. __________RFD
, situato in località “ ”, rappresentato nell’estratto del
piano del traffico come “Punto di attracco (ca. 20 posti)” sulla sinistra della
proprietà __________.
Le censure ricorsuali su
questo punto sono incomprensibili, dal momento che capacità e dimensioni
dell’attracco, limitato ad una ventina di posti, non subiranno alcuna modifica
a dipendenza dell’adozione della variante.
Nel caso concreto sono
invece pacificamente dati i requisiti della modifica di poco conto definiti all’art.
14 lett. a) RLALPT.
4.1. Come già in prima
istanza, gli insorgenti obbiettano che l’estratto del piano del traffico
pubblicato all’occasione dell’adozione della variante non é conforme alla
realtà.
Alla pari della
precedente, anche questa affermazione risulta priva di fondamento. La variante
di poco conto concerne unicamente il cambiamento di destinazione
dell’attracco rappresentato sul piano; il suo posizionamento nel territorio e
la corrispondente rappresentazione grafica non hanno invece subito modifiche di
sorta rispetto al PR in vigore.
4.2. Traendo spunto dalla
contestata variante, i ricorrenti colgono l’occasione per criticare la
concezione di navigazione sul lago sin qui seguita dalle autorità e auspicano
l’elaborazione di uno studio sulla sopportabilità del traffico a motore nel
golfo di __________ __________ e dell’intero __________; a loro avviso, il
cambiamento di destinazione dell’attracco comporterà un ulteriore aggravio
della navigazione a motore nel lago, già giudicata eccessiva, con gravi
conseguenze dal profilo ambientale.
Ora, la LF sulla
navigazione interna recita al suo art. 2 cpv. 1 che “la navigazione sulle acque
pubbliche é libera nel quadro della presente legge”; all’art. 3 cpv. 2 precisa
che i Cantoni “possono vietare o limitare la navigazione sulle loro acque
oppure contenere il numero di battelli ammessi su una via d’acqua, nella misura
in cui l’interesse pubblico o la protezione di diritti importati lo esigono”.
Il Canton Ticino non ha,
per il momento, ritenuto necessario limitare la presenza numerica di natanti a
motore sui propri laghi; il R della LC d’applicazione alla LF sulla navigazione
interna prevede, genericamente, la possibilità di limitare la navigazione “per
esigenze in materia di protezione dell’ambiente” (art. 6). Una limitazione “de
facto” del numero dei natanti é inoltre data dalla condizione che subordina
l’ottenimento della licenza di navigazione e delle targhe ufficiali al possesso
di un luogo di stazionamento (art. 10).
Da quanto accennato
risulta pertanto che eventuali limitazioni dei posti barca o della navigazione
a motore sui laghi, nel senso richiesto dagli insorgenti, sono di esclusiva
pertinenza cantonale; non si può quindi rimproverare alle autorità comunali di
non aver adottato, all’occasione, misure atte a ridurre o contenere,
direttamente o indirettamente, il numero di natanti a motore nel golfo di
__________ __________.
In merito alle
preoccupazioni d’ordine ambientale espresse dai ricorrenti, si rammenta
comunque che il Dipartimento del Territorio, nella sua decisione di
approvazione della variante dell’11 maggio 1994, tenuto conto della limitata
superficie del bacino di __________ __________ e dei suoi pregi naturalistici,
ha ordinato al Municipio di __________ di fissare, nell’ambito del regolamento
per la gestione degli impianti portuali, dei divieti per lo stazionamento di
natanti di grandi dimensioni e/o imbarcazioni con motori troppo potenti. Questi
limiti sono diretti a contenere nel limiti tollerabili gli effetti a livello di
inquinamento fonico e atmosferico paventati dagli insorgenti.
4.3. La contestata variante
risulta inoltre conforme agli indirizzi del PD per quanto concerne le
infrastrutture portuali.
La scheda di coordinamento
n. 9.15, rilevando che i posti barca in porti sicuri e rispettosi delle
esigenze della protezione dell’ambiente sono insufficienti per i bisogni della
popolazione residente e turistica, auspica infatti la realizzazione di tali
infrastrutture per permettere prioritariamente la rimozione di posti barca
situati in posti non idonei e la soppressione dei campi di boe, conflittuali
con l’esercizio della pesca e non integrati nel paesaggio.
Conformemente a queste
direttive del PD, il Comune di __________ ha voluto concentrare in pochi punti
della riva il luogo di sosta delle barche di ogni tipo, comprese quelle a
motore, per evitare il proliferare di ormeggi privati e evitare la cosiddetta
sosta selvaggia. I due attracchi previsti in zona __________ e __________
(quest’ultimo raffigurato anche nelle rappresentazioni grafiche del PD come
“porto di importanza locale”) rappresentano senz’altro una soluzione ideale
alla necessità di concentrazione dei natanti, a patto però che vengano
destinati anche alle barche a motore, dato che la limitazione all’uso da parte
delle sole barche a vela o a remi, molto rare nel golfo di __________
__________, rende di fatto inutile e ineconomica la realizzazione di dette
infrastrutture.
Alla luce di queste
considerazioni si può senz’altro concludere che la misura pianificatoria
all’esame, sorretta da evidente interesse pubblico e rispettosa del principio
della proporzionalità, merita di essere tutelata anche in questa sede. Gli
interessi meramente privati fatti valere dai ricorrenti, quali per esempio
l'asserito deprezzamento del fondo o l’impossibilità di bagnarsi nel tratto di
lago antistante la loro proprietà (circostanze peraltro non dimostrate), devono
dunque cedere il passo al prevalente interesse pubblico che soggiace alla creazione
di un attracco per natanti di tutti i generi.
Per
questi motivi,
visti
le norme alla fattispecie applicabili;
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
I ricorrenti sono
condannati al pagamento in solido di tasse di giudizio e spese per complessivi
fr. 200.-- (duecento).
-
Intimazione: -
______________, _______, rappr. da _. ______,
_______.
- Municipio di _______
- Consiglio di Stato, __________
- Sezione pianificazione urbanistica, __________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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