AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1995.146
Data decisione, Autorità:
20.02.1997, TPT
Incarto n.
90.95.00146
Lugano
20 febbraio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 26 ottobre 1995 di
__________, __________,
rappr. da: avv. __________,
__________,
contro
la risoluzione 19 settembre 1995 del Consiglio di
Stato, n. __________, che approva il PR del Comune di __________ ed evade i
ricorsi di prima istanza
viste le osservazioni 29
dicembre 1995 del Municipio di __________ e la risposta 6 febbraio 1996 del
Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. __________ é
proprietario della part. n. __________RFD __________, situata a sud-est del
nucleo di __________. Il fondo, che misura oltre 5000 mq, é costituito da un
prato e da una piccola area boschiva nell’estremità inferiore.
b. Il PR di __________
(revisione 1995) é stato adottato dal Consiglio comunale nelle sue sedute del
16 e 17 maggio 1994.
Esso prevede, in
particolare, l’attribuzione di gran parte del f.n. __________RFD ad una zona
agricola speciale (ZAS), ove non sono permesse serre ed altri impianti fissi.
Una piccola porzione del terreno, in basso a sud-ovest, é invece stata inserita
nella zona residenziale R2.
c. Il ricorrente ha
contestato queste scelte pianificatorie innanzi al Consiglio di Stato, chiedendo
l’attribuzione di tutto il sedime alla zona residenziale. A sostegno della sua
impugnativa ha invocato la scarsa idoneità agricola del fondo e la sua
ubicazione nei pressi di aree edificate.
d. Con decisione 19
settembre 1995 il Consiglio di Stato ha approvato il PR in esame e respinto il
ricorso di prima istanza; l’autorità governativa ritiene infatti che la
funzione agricola e paesaggistica del f.n. __________giustificano la sua
inclusione nella zona agricola speciale designata dal Comune.
e. Dissentendo da tale
decisione __________ é insorto davanti al TPT chiedendone l’annullamento.
A sostegno delle sue
domande ha riproposto, in sostanza, le allegazioni del ricorso di primo grado.
Censura inoltre una violazione del diritto di essere sentiti a dipendenza del
mancato esperimento di un sopralluogo da parte dell’autorità giudicante.
f. Nelle rispettive
osservazioni Consiglio di Stato e Municipio di __________ auspicano la
reiezione dell’impugnativa.
L’autorità comunale ha
ribadito la validità dell’impostazione pianificatoria, ricordando come il fondo
in questione non é mai stato inserito in zona edificabile (era in zona residua)
e che prevedibilmente non é necessario per l’edificazione nei prossimi 15 anni.
Osserva inoltre che, contrariamente alle affermazioni ricorsuali, altri fondi
confinati o nelle vicinanze fanno parte della zona agricola o della zona di
protezione della natura (ZPN).
g. In data 29 maggio
1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione il
patrocinatore del ricorrente ha chiesto la trasmissione da parte del Municipio
di una copia del rapporto sullo studio della zona agricola dell’Ing. __________
e di una decisone sul prelievo dei contributi di miglioria per opere di
canalizzazione sul f.n. __________.
h. In data 13 giugno la
documentazione richiesta é stata spedita al ricorrente; di seguito, con lettera
3 luglio 1996 egli ha chiesto anche l’audizione dell’Ing. __________, redattore
del rapporto sulle idoneità agricole nel Comune di __________. L’assunzione di
tale prova é però stata rifiutata da codesto Tribunale, che l’ha giudicata inconferente
ai fini del giudizio.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (cpv.
4 lett. c).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b)
LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2
cpv. 3 LPT: “Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare
alle autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti”. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente
sostituire il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne
il diritto di scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più
opportuna. Il Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli
casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia
manifestamente insostenibile. Nella sua veste di autorità superiore di
vigilanza esso veglia affinché la pianificazione comunale rispetti il diritto e
segnatamente i principi pianificatori fondamentali enunciati dalla LPT, si
conformi alla pianificazione cantonale, in particolare al Piano direttore (art.
6 LPT) e si armonizzi convenientemente con quella dei comuni vicini e
regionale. Se il PR presentatogli per approvazione non risponde a questi
requisiti o appare per altri versi insostenibile il Consiglio di Stato o lo
rinvia sui punti difformi ordinando al Comune di procedere alle necessarie
varianti oppure modifica il piano d'ufficio (art. 37 LALPT).
Di norma l'autonomia
comunale vuole che si segua la prima via. L'approvazione del PR da parte del
Consiglio di Stato quale autorità superiore di vigilanza non muta, malgrado
l'effetto costitutivo di cui è munita, la natura del piano che è e rimane di
diritto comunale. L'autorità di approvazione non può attraverso una modifica
d'ufficio del PR sostituirsi al comune nell'ambito delle sue competenze,
statuendo in suo luogo e vece contro la sua volontà, eludendo il processo di
formazione democratica della volontà comunale: "nell'ambito della
procedura approvativa il governo è unicamente autorizzato a decidere ev.
modifiche del PR se il loro contenuto è chiaramente definibile e la modifica
serve a emendare carenze o errori pianificatori evidenti " (DTF 111 Ia
69-70, consid. 3d, rilievo nostro). Così quando la soluzione può essere una
sola, senza possibili alternative (A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in Rep. 1991, pag. 45 seg.,
in part. pag. 55).
Quanto al Tribunale della
pianificazione del territorio non dispone, contrariamente al Consiglio di
Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3
lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il
ricorso è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in
particolare contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla
legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di
un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale
di procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Scopo
essenziale della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione
del suolo e una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.).
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 LPT il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 LPT il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati secondo
i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà aver
cura di preservare l’abitato da immissioni nocive e moleste, di inserire molti
spazi verdi e alberati, di creare vie pedonali e ciclabili. Si tratta di
esigenze spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter
essere gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche. In realtà, solo
un’attenta ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco
consente di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni
del territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo
sviluppo armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente,
rispondendo in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione
(cfr. DTF 117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
- Nel sistema della
LPT il processo pianificatorio si svolge in 3 tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell’utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Due sono principalmente gli strumenti della
pianificazione del territorio: il PD e il Piano di utilizzazione comunale, in
Ticino detto PR.
Il PD, che vincola solo le
autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati, è lo strumento
strategico per eccellenza a livello cantonale. E' in questo piano che si
stabiliscono le grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del territorio
e si garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni cantonali, di queste
con quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle
pianificazioni regionali e comunali tra di loro“ (art. 12 lett. b LALPT). Il PD
è costituito, giusta l'art. 14 LALPT, da obiettivi pianificatori cantonali, che
definiscono il modello di organizzazione del territorio e stabiliscono gli
indirizzi cantonali delle singole politiche settoriali di incidenza
territoriale e da schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche. Le due
ultime indicano come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale e
precisano se si tratta di dati acquisiti, risultati intermedi o informazioni
preliminari.
Il PR è invece il classico
strumento di pianificazione territoriale a livello comunale. La sua funzione
principale è di disciplinare l’uso del territorio. Questo dev’essere suddiviso,
giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona edificabile (art. 15), agricola (art.
16) e protetta (art. 17); con facoltà per il diritto cantonale di prevederne
altre (art. 18 LPT). Il tutto in conformità col PD (art. 6 e 26 LPT), tenuto
conto dei presumibili bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni e
compatibilmente con le possibilità finanziarie del comune (art. 24 LALPT).
Infine, il permesso di
costruzione non è uno strumento pianificatorio vero e proprio, ma, in quanto
subordinato alla conformità con la zona di PR (art. 22 LPT), è lo strumento
attraverso il quale il PR trova concreta attuazione.
- A norma dell'art. 15
LPT la zona edificabile comprende i terreni idonei all'edificazione già
edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e
urbanizzati entro quindici anni.
L’art. 15 LPT pone le
condizioni minime perché l’attribuzione alla zona edificabile possa entrare in
linea di conto. Al disotto di questa soglia l’azzonamento è escluso, a priori.
Non basta, per converso,
che i requisiti legali siano tutti dati, e in modo chiaro e incontrovertibile,
perché l’inserimento in zona edificabile si imponga. Un comprensorio può
infatti rispondere alla definizione legale di più zone, prestarsi ad es. sia
all’edificazione sia all’agricoltura o contenere valori naturali e
paesaggistici che ne impongano la protezione a dispetto delle altre idoneità.
Spesso non può essere categoricamente
risposto al quesito se i singoli requisiti sono effettivamente adempiuti (ad
es. se il terreno si presta effettivamente alla costruzione, se rientra o può
esser fatto rientrare in un comprensorio già largamente edificato e neppure se
sarà necessario per l’edificazione nei prossimi quindici anni). In simili
circostanze i criteri dell’art. 15 LPT intervengono come punti di vista,
elementi di giudizio da mettersi a raffronto con le opposte ragioni, in una
ponderazione degli interessi che in quei casi è imprescindibile (DTF 113 Ia 448
segg. consid. 4bc/bd, 114 Ia 250 segg. consid. 5b, 118 Ib 344 segg. consid.
4a).
Tranne, dunque, nella
misura in cui servano ad escludere incontrovertibilmente l’appartenenza di un
terreno alla zona da essi definita, gli articoli 15, 16 e 17 LPT vanno
relativizzati.
Si consideri inoltre che
per la loro funzione eminentemente pianificatoria i criteri da essi enunciati
possono solo riferirsi a interi comparti e non a singole particelle; essi
intervengono in una prospettiva generale, d’ordine superiore che li rende
inadeguati a risolvere i problemi attributivi di terreni isolati.
5.1. L’idoneità va
generalmente riconosciuta se il terreno si presta per le sue caratteristiche
naturali (morfologiche, topografiche, climatiche, ecc.) all’uso che si vuol
fare del suolo.
La sua attribuzione a zona
edificabile deve peraltro rispettare i principi pianificatori degli art. 1 e 3
LPT. Dev’essere in particolare compatibile con l’esigenza di creare e
conservare insediamenti accoglienti (art. 1 cpv. 2 lett. b LPT), consentire una
razionale ripartizione delle abitazioni e delle attività lavorative, offrire un
sufficiente accesso attraverso la rete viaria pubblica, preservare l’abitato
dalle immissioni nocive o moleste (art. 3 cpv. 3 lett. a e b LPT). Deve inoltre
tener adeguatamente conto delle necessità delle infrastrutture pubbliche (DTF
114 Ia 251 consid. 5c).
5.2 Per stabilire se un
terreno è già ampiamente edificato si tiene conto delle costruzioni già
esistenti, della natura della loro utilizzazione, delle infrastrutture
presenti, delle licenze edilizie già rilasciate per progetti pubblici e
privati, dell’attività edificatoria fin lì intrapresa, ecc. Entrano in
considerazione solo le costruzioni che per la loro tipologia e l’impiego
fattone appartengono di per sé alla zona edificabile, a eccezione segnatamente
delle costruzioni agricole. Determinanti non sono però le singole costruzioni,
né le singole particelle. Il requisito va invece esaminato per rapporto a tutto
il comprensorio. Bisogna che le costruzioni creino un gruppo di case
effettivamente abitato e utilizzato, purché non lo sia a scopo agricolo. Né
basta peraltro la semplice presenza di un gruppo di case: queste devono
presentare assieme il carattere di un insediamento unitario, devono formare un
insieme sufficientemente concluso, avere una fisionomia abbastanza marcata, un
minimo di coerenza formale e funzionale, che ne faccia un nucleo vitale e non
una casuale disseminazione di case più o meno ravvicinate.
Si terrà conto che l’art.
3 LPT esigendo che gli insediamenti siano strutturati secondo i bisogni della
popolazione e limitati nella loro estensione pone il principio della
concentrazione delle aree edificabili e, implicitamente, della densificazione
edificatoria. L’edificazione sparsa (Streubauweise) è condannata, per lo spreco
di terreno e l’irrazionalità dell’assetto territoriale che ne consegue; la
creazione di piccole zone lontano dall’abitato può essere considerata non solo
indesiderata ma addirittura contraria al diritto federale (DTF 116 Ia 336 segg.
consid. 4, 114 Ia 255 consid. 3c).
Va tuttavia considerato
che il criterio della preesistenza di un’ampia edificazione, come gli altri
dell’art. 15 LPT, può assumere valenza assoluta solo in senso negativo, serve
cioè a escludere l’attribuzione a zona edificabile solo di quei terreni che incontrovertibilmente
non presentino i requisiti necessari. Negli altri casi si dovrà procedere a
ponderazione (DTF 113 Ia 450 segg. consid. 4 d).
5.3 Il requisito più delicato
è quello della prevedibile necessità di usare determinati fondi per
l’edificazione nell’arco di quindici anni.
Il metodo solitamente
usato consiste nel determinare quale è stato il fabbisogno di terreno
edificabile negli ultimi anni, se ne estrapola quindi il trend per pronosticare
il fabbisogno dei prossimi quindici anni; nel contempo si rileva l’evoluzione
demografica degli ultimi anni, ricavandone una prognosi di sviluppo per i
prossimi quindici. Si confronta infine questi dati con la contenibilità del
piano. Il metodo è stato ritenuto compatibile con l’art. 15 LPT dal Tribunale
federale (DTF 116 Ia 230). Un altro metodo basa la prognosi dell’art. 15 sul
rapporto tra superfici costruite e rimaste libere all’interno della zona
edificabile. Dal raffronto annuale si evince il tasso di utilizzo delle riserve
di aree edificabili negli ultimi anni e se ne calcola il fabbisogno per i
prossimi 15. Pure questo metodo ha avuto l’approvazione del Tribunale federale
(DTF 114 Ia 369, 116 Ia 231). Importante alla fin fine è che la riserva di aree
edificabili offra sufficiente ricettività alla popolazione pronosticata.
Una volta fatto il
raffronto tra contenibilità e presumibile fabbisogno rimane da stabilire se la
prima è ragionevolmente commisurata al secondo. Il Tribunale federale ha
giudicato che il fattore due, ossia il raddoppio del numero degli abitanti nel
termine di 15 anni, poteva essere accettato quale principio pianificatorio,
purché si limitasse a fissare il dimensionamento massimo della zona edificabile
ammissibile in casi estremi e in quelli solo, non invece se dovesse valere
quale generale licenza di aumentare la zona edificabile sì da contenere il
doppio della popolazione (DTF 116 Ia 230). Il Tribunale federale ha condannato
l’eccessivo schematismo di simili formule.
Pure qui si riterrà
violato l’art. 15 LPT solo se è manifesto che la zona edificabile è
eccessivamente dimensionata. L’art. 15 LPT, avverte il Tribunale federale, non
ha carattere di assolutezza, non è da solo determinante. L’azzonamento deve
tendere come tutta la pianificazione a realizzare un insediamento equilibrato,
commisurato allo sviluppo che si vuole imprimere al paese. Ciò richiede la
ponderazione generale di tutti gli aspetti ed interessi essenziali attinenti al
territorio (DTF 116 Ia 232, 114 Ia 369, 113 Ib 230 segg. consid. 2c).
- Nel caso di specie è
innanzitutto necessario esaminare la questione generale della contenibilità
teorica del PR (art. 15 lett. b LPT). L’idoneità all’edificazione e le altre
caratteristiche del comparto territoriale all’esame saranno singolarmente
esaminate di seguito.
Dal rapporto di
pianificazione (p. 9) si evince che la contenibilità teorica del PR indica
quale limite 2’884 unità insediative, di cui 1859 abitanti, 559
posti-lavoro e 466 posti-turismo. Ciò equivarrebbe ad una riserva di 544 unità
abitative, dal momento che la popolazione residente a fine 1993 era di 1315
abitanti (Annuario statistico ticinese, ed. 1994), corrispondente, nei 10-15
anni di cui all’art. 15 LPT, ad un possibile aumento della popolazione del 41%
circa rispetto a quella attuale.
Ora, l’evoluzione
demografica negli ultimi anni rende tuttavia altamente improbabile l’esigenza
di una così elevata ricettività del PR.. Gli abitanti del comune sono infatti
passati da 985 nel 1980 a 1257 nel 1990 e a 1352 a fine 1994 (cfr. Annuario
statistico ticinese, ed. 1995); nello scorso decennio l’aumento risulta
pertanto del 27% (2,5% annuo); se si considerano i dati sino al 1994, l’aumento
medio negli ultimi 4 anni non raggiunge il 2 % (per l’esattezza 1,87 %). In
effetti, come rilevato dal Rapporto di pianificazione stesso, le previsioni di
sviluppo per i prossimi 10-15 anni (ottenute estrapolando i dati del periodo
1981-1991) indicano un massimo di 1’600 abitanti; a questo punto
rimarrebbero comunque ancora disponibili 259 unità abitative prima di
completare la contenibilità di PR.
In tale evenienza,
l’aggiunta di ulteriori zone edificabili a quelle previste dal piano precedente
porterebbe a un sovra-dimensionamento complessivo delle zone edificabili di PR.
Ciò non risponde ai precetti degli art. 1 e in particolare 3 LPT (insediamenti
strutturati secondo i bisogni della popolazione) e, nel contempo, è contrario
al requisito di cui all’art. 15 lett. b LPT (terreni prevedibilmente necessari
all’edificazione entro i prossimi 15 anni).
Considerato quanto sopra,
il Consiglio di Stato ha giustamente convalidato l’esclusione di gran parte del
f.n. __________dalla zona edificabile. Ciò corrisponde alla costante prassi,
sancita da una consolidata giurisprudenza federale, “secondo cui sussiste un
interesse generale ad impedire, rispettivamente a ridurre la formazione di zone
edificabili troppo vaste” (DTF 21 marzo 1994 in re O. S. c. Consiglio di Stato
del Canton Ticino rel. al PR di Vaglio, IP. 673/1993; cfr. pure la
giurisprudenza ivi citata, DTF 117 Ia 307 consid. 4b, 438 consid. 3e, 116 Ia
231 in alto, 114 Ia 369).
- Deve tuttavia ancora
essere verificato, per una completa ponderazione degli interessi in gioco, se
esistono altre ragioni pianificatorie a supporto dell’impugnata risoluzione e
se il Consiglio di Stato ha rettamente approvato l’inserimento in zona agricola
dell’area in contestazione.
7.1. Il ricorrente chiede
l’inserimento del proprio fondo in zona R2, osservando che il sedime si presta,
per natura e posizione, allo sviluppo edilizio. Esso é infatti situato nei
pressi del nucleo di Ca’ di Sotto ed é praticamente attorniato da zone già
edificate o edificabili, mentre risulta scarsamente idoneo per l’attività
agricola. Sottolinea inoltre che nel precedente PR esso era incluso nella “zona
residua”, circostanza che ha creato delle aspettative concrete sul suo futuro
inserimento in zona edificabile.
Questa argomentazione è
tuttavia inconferente.
Il fondo risulta infatti inedificato
e, in ogni caso dall’entrata in vigore della LPT, non è mai stato inserito in
una zona edificabile. Non risulta nemmeno che sia completamente urbanizzato. Il
vecchio PR lo attribuiva, é vero, alla “zona residua”; questo azzonamento,
precedente l’entrata in vigore della LPT e della LALPT, non crea però nessun
obbligo di inserimento in zona edificabile.
Esso fa invece parte di un
contesto paesaggistico assai pregiato: a partire dall’estremità inferiore del
nucleo di Gentilino si estende infatti verso oriente una vasta “cintura” verde,
composta appunto dalla contestata zona agricola, da una zona di protezione
della natura che comprende anche un bel vigneto (f.n. 887,497) e, più oltre,
dal complesso sportivo-ricreativo comunale (campo di calcio __________) e
alcuni boschetti.
Il suo inserimento in zona
edificabile urterebbe pertanto i principi della concentrazione delle aree
edificabili, incentivando invece l’edificazione sparsa e lo spreco di terreno,
senza che ciò sia giustificato dalla preesistenza di un’ampia edificazione.
7.2. L’impugnata
risoluzione deve essere tutelata anche considerate le norme che presiedono
all’istituzione delle zone agricole. Queste comprendono, giusta l’art. 16 cpv.
1 LPT, i terreni idonei all'utilizzazione agricola o all'orticoltura e quelli
che, nell'interesse generale, devono essere utilizzati dall'agricoltura; per
quanto possibile devono essere delimitate ampie superfici contigue (art. 16
cpv. 2 LPT). L'art. 3 cpv. 2 lett. a LPT prescrive inoltre alle autorità
incaricate di compiti pianificatori di mantenere all'agricoltura sufficienti
superfici coltive idonee. Queste hanno subito una drastica amputazione negli
anni addietro, che rende particolarmente importante ed attuale la salvaguardia
di quelle superstiti e ciò per tutta una serie di motivi (segnatamente le
necessità dell'agricoltura stessa, l'esigenza di assicurare
l'approvvigionamento alimentare del paese in caso di crisi, la protezione del
paesaggio, la riserva di aree vergini per le prossime generazioni). Ciò non
significa consacrazione di un'aprioristica preminenza dell'interesse agricolo,
ma riconoscimento della sua importanza nella ponderazione dei contrapposti
interessi. Il legislatore ticinese ha avvertito la gravità del problema
prescrivendo, nella Legge sulla conservazione del territorio agricolo (LTAgr),
la conservazione, per quanto possibile e purché non vi si oppongano interessi
prevalenti, dei terreni idonei all'agricoltura. Ai sensi di tale legge la zona
agricola comprende, oltre le SAC e gli ulteriori terreni idonei alla campicoltura
e alla foraggicoltura di prima e seconda priorità, anche i terreni agricoli
sussidiari che nell'interesse generale devono essere utilizzati
dall'agricoltura (art. 5 lett. c LTAgr). Né la legislazione cantonale né quella
federale, e tanto meno la giurisprudenza, prescrivono di attribuire alla zona
agricola solo i comparti territoriali fertili, vasti e pianeggianti. Certo,
questi, ed in particolare le aree SAC, sono i primi da inserire in zona
agricola. Anche terreni meno idonei possono però senz’altro esservi inclusi.
Nel caso concreto, il
sopralluogo ha evidenziato che l’inserimento in zona agricola è assolutamente
conforme all’art. 16 LPT; l’area all’esame non è infatti né improduttiva né
tanto meno sterile (malgrado il perito agricolo Ing. __________ non l’abbia
inclusa nelle superfici idonee all’attività agricola del comune).
Il terreno é di natura
essenzialmente prativa (adatto allo sfalcio quindi); sullo stesso trovano
inoltre posto alcuni arbusti. Morfologia e clima (il fondo é molto solatio ed
il leggero declivio) lo rendono potenzialmente atto anche alla viticoltura.
E’ comunque idoneo all’uso
agricolo ed é quindi senz’altro da attribuire alla zona agricola perlomeno a
norma dell’art. 16 cpv. 1 lett. b LPT e dell’art. 5 lett. c LTAgr (“altri
terreni agricoli sussidiari”).
7.3. A fronte di queste
considerazioni è da un lato pianificatoria-mente irrilevante che l’attività
agricola a __________ sia oramai molto ridotta (non più di 3-4 aziende) e che
il perito agricolo Ing. __________ non abbia incluso l’area in questione nelle
superfici idonee all’attività agricola del comune (cfr. planimetria in atti) :
né la legislazione federale né quella cantonale prescrivono infatti limiti in
materia di zone agricole. Dall'altro, e già lo si è detto, l’art. 15 LPT regola
il dimensionamento delle zone edificabili; la violazione dei relativi principi
è una delle principali ragioni pianificatorie a sostegno dell’impugnata
risoluzione.
Dal profilo della
proporzionalità va infine osservato che una porzione relativamente ampia del
fondo, sufficiente in ogni caso per la costruzione di un’abitazione, risulta
inclusa nella zona edificabile R2.
- Stando
così le cose, il ricorso, nella misura in cui chiede l’estensione della zona
edificabile all’intero fondo, deve essere respinto.
Tassa di giudizio e spese
seguono la soccombenza.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
Il ricorrente é condannato
al pagamento delle tasse di giudizio e
delle spese per complessivi fr. 400.-- (quattrocento).
-
Intimazione: -
Avv. __________, __________, per il ricorrente
- Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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