AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1995.128
Data decisione, Autorità:
16.09.1996, TPT
Incarto n.
90.95.00128
Lugano
16 settembre 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 6 settembre 1995 di
Comune di __________;
rappr. dal Municipio, a sua
volta da
avv. __________ __________,
__________ __________,
contro
la risoluzione __________ luglio 1995 del Consiglio
di Stato che approva alcune varianti al PR comunale e alle NAPR, il piano del
paesaggio e l’attribuzione dei gradi di sensibilità al rumore del Comune di
__________;
viste le osservazioni
__________novembre 1995 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. Nella sua seduta del
27 giugno 1994 il Consiglio Comunale di _________ ha deciso l’adozione di una
serie di varianti che modificano il PR del 22 maggio 1985. Tra queste vi é la
nuova formulazione dell’art. 42 NAPR, che recita :
Art. 42 - Zona mista
Rar7
-
Nella zona Rar7 sono
concesse costruzioni a carattere commerciale e artigianale compatibili con il
grado III di sensibilità al rumore.
-
Per l’edificazione
valgono le seguenti norme particolari :
-
indice di
sfruttamento massimo : 1,6
-
Indice di occupazione
massimo : 40%
-
Altezza massima alla
gronda : 23,0 ml
-
Altezza massima al
colmo : 25,0 ml
-
Distanza minima dai
confini : 6,0 ml per lunghezza
di facciata
fino a ml 20,00
-
Distanza minima tra
edifici : 12,0 ml
-
Distanza minima dalle
strade :
. delle costruzioni :
4,0 ml
. delle entrate alle autorimesse :
5,50 ml
- Lunghezza massima
degli edifici : 35,0 ml
-
La superficie
dell’area verde deve essere pari al 30% della superficie edificabile del fondo.
-
Non é ammessa la
contiguità degli edifici.
b. Con decisione 17
luglio 1995 il Consiglio di Stato ha modificato il titolo dell’art. 42 NAPR da
“zona mista Rar7” a “zona commerciale artigianale Car7”,
constatando che nella zona non sono previsti contenuti residenziali.
Sulla scorta del referto
che attribuisce i gradi di sensibilità al rumore, ha inoltre negato
l’approvazione all’inserimento del fondo n. __________RFD in zona residenziale
R2 invitando il Municipio di _________ ad adottare una variante che preveda
l’attribuzione alla zona artigianale-commerciale.
c. Dissentendo da tali
decisioni il Comune di _________ é insorto dinanzi al TPT, chiedendo il
ripristino del testo originale dell’art. 42 NAPR e l’inclusione del fondo n.
__________ nella zona edificabile R2. A sostegno delle sue domande osserva che
la volontà comunale era quella di ammettere la destinazione residenziale nella
“zona mista Rar7”, trattandosi di un’area ove già coesistono costruzioni
commerciali, artigianali e residenziali.
Quanto al fondo n.
__________, ribadisce la necessità del suo mantenimento in zona residenziale
R2, come sancito dal precedente PR 1985.
d. Nelle sue
osservazioni del 27 novembre 1995 il Consiglio di Stato propugna la reiezione
del gravame, ribadendo la validità delle modifiche operate.
Osserva in particolare che
il testo dell’art. 42 NAPR presentato dal Comune non menzionava la destinazione
residenziale tra quelle ammissibili nella zona “Rar7” e che le condizioni di
inquinamento acustico cui é esposto il fondo n. __________RFD rendono
estremamente problematico il suo utilizzo quale zona residenziale.
e. In data 23 aprile
1996 é stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale
della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995).
In concreto la
legittimazione attiva del ricorrente è senz’altro data a norma dell’art. 38
cpv. 4 lett. a) LALPT.
Presentato nei termini di
legge, e quindi tempestivo, il ricorso é ricevibile in ordine.
- In merito
all’autonomia comunale, di cui é nella fattispecie censurata la violazione,
vanno fatte le seguenti considerazioni preliminari.
Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno
loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune,
per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico,
questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 seg. consid.
2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se come nella fattispecie col
ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti
proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare contro
l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante
implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto,
l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di una norma essenziale di
procedura) e contro l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti
per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Nella fattispecie è
pertanto indispensabile esaminare il sussistere delle condizioni a supporto
delle modifiche d’ufficio del PR di _________ operate dal Consiglio di Stato.
Ciò separatamente per ognuna delle impugnate modifiche e ritenuto che
nell’adempimento dei loro compiti pianificatori le autorità devono sempre
considerare gli obiettivi e i principi sanciti dal diritto federale e
cantonale, in particolare dagli art. 1 e 3 LPT (DTF 115 Ia 350, consid. 3d e
riferimenti). Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni di cui agli artt.
14 e segg. LPT, segnatamente l’art. 15 LPT sulle zone edificabili, nonché le
disposizioni e i principi volti a proteggere l’ambiente e l’uomo enunciati
dalla legge sulla protezione dell’ambiente.
3.1. Giusta l’art 3 cpv. 3
lett. b) LPT le autorità incaricate di compiti pianificatori devono provvedere
anche a che i luoghi destinati all’abitazione vengano preservati il più
possibile da immissioni nocive o moleste per l’uomo, come per esempio il
rumore.
I piani regolatori
rappresentano in effetti gli strumenti adatti per concretizzare e realizzare i
principi contenuti nella Legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e
nell’ordinanza contro l’inquinamento fonico (OIF), ritenuto che nell’ambito
della determinazione dell’azzonamento deve essere debitamente considerato pure
l’impatto acustico che le varie fonti di rumore causano su ogni singolo
comparto.
Questa determinazione
viene effettuata in primo luogo mediante l’attribuzione alle singole zone del
PR dei gradi di sensibilità al rumore. L’art. 44 OIF prescrive infatti che i
cantoni devono provvedere affinché nei piani d’utilizzazione dei comuni (al più
tardi entro il 1997, ma in tutti i casi al momento della delimitazione o della
modificazione delle zone di utilizzazione nei piani regolatori) vengano
assegnati i gradi di sensibilità alle zone. La definizione dei diversi gradi di
sensibilità è prevista all’art. 43 cpv. 1 OIF, dal quale risulta che per le
zone puramente residenziali o destinate ad edifici e impianti pubblici deve
essere applicato un grado di sensibilità II (lett. b), mentre per le zone miste
destinate all’abitazione e aziende artigianali mediamente moleste e per le zone
agricole é applicato il grado di sensibilità III (lett. c).
- Il Comune contesta
come detto la mancata approvazione dell’attribuzione del fondo n. __________RFD
alla zona residenziale R2 in applicazione della legislazione in materia di
protezione fonica, così come riportato al punto 3.3. della risoluzione impugnata.
Va preliminarmente
osservato che il mapp. n. __________RF non costituisce una nuova zona
edificabile ai sensi dell’OIF, dal momento che é stato inserito nella zona R2
dal PR 1985, quindi ben prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza (1 aprile
1987; cfr. art. 29 cpv. 2 OIF). Si tratta invece di una zona edificabile non
ancora urbanizzata alla quale tornano applicabili gli art. 24 cpv. 2 LPAmb
e 30 OIF.
Ora, l’art. 24 cpv. 2 LPAmb
prevede che laddove i valori di pianificazione sono superati queste zone devono
essere riservate per usi meno sensibili al rumore, salvo che nella parte
preponderante i valori di pianificazione possano venir rispettati mediante
misure di pianificazione, sistemazione o costruzione.
A norma dell’art 30 OIF le
zone edificabili non ancora urbanizzate al momento dell’entrata in
vigore dell’OIF possono essere urbanizzate solo nella misura in cui i valori di
pianificazione sono rispettati oppure possono esserlo sia mediante il
cambiamento di destinazione delle zone sia mediante misure di pianificazione,
sistemazione o costruzione.
4.1. In concreto la
decisione del Municipio di _________ di mantenere il fondo n. __________RF in
zona residenziale R2 contrasta con l’attribuzione del grado di sensibilità al
rumore III: giusta l’art. 43 cpv. 1 lett. b, alle zone puramente residenziali
va infatti attributo il grado II.
La decisione del Municipio
potrebbe eventualmente essere considerata alla stregua di un declassamento a
norma dell’art. 43 cpv. 2 OIF che consente di aumentare di un grado il grado di
sensibilità al rumore nelle zone ricreative o residenziali già esposte al
rumore. Non risulta tuttavia che in concreto l’attribuzione del grado III sia
avvenuta a questo titolo. Si tratta, giova ricordare, di un provvedimento estremo,
da usarsi con grande cautela onde evitare che si traduca in semplice
capitolazione di fronte al rumore.
Va ad ogni modo tenuto
conto che l’urbanizzazione é unicamente possibile se é inequivocabilmente
dimostrato che i valori di pianificazione possono venire rispettati con
l’adozione di misure di pianificazione, sistemazione o costruzione. Ora, la
part. __________, situata immediatamente a ridosso di una via molto trafficata
(Via __________), presenta dei valori di esposizione al rumore nettamente superiori
a quelli di pianificazione prescritti dal grado III (e a fortiori del grado II)
; fino ad una profondità di 35 ml dall’asse stradale sono addirittura superati
i valori limite di immissione, notoriamente più elevati di quelli di
pianificazione.
Ebbene, negli atti che
accompagnano la variante non é in alcun modo dimostrato che con l’adozione di
provvedimenti d’ordine pianificatorio, di sistemazione o di costruzione i
valori di pianificazione del grado III non vengano superati (per non parlare
del grado II); mancano in particolare indicazioni precise e sicure sul tipo di
provvedimenti da adottare e sulla loro obbligatorietà. Tali prescrizioni devono
invece figurare espressamente nei documenti pianificatori qualora si intenda
procedere alla delimitazione di nuove zone edificabili o all’urbanizzazione di
quelle esistenti laddove i valori di pianificazione sono superati (cfr. Bandli,
Commentario alla LPAmb, ad art. 24 , pag. 4, nota 8).
In simili circostanze
rettamente il Consiglio di Stato ha negato l’approvazione della contestata
variante che, inserito il fondo in zona R2, ne ha previsto l’urbanizzazione
malgrado la carenza dei presupposti legali. L’autorità governativa avrebbe però
dovuto rinviare l’incarto al Comune per nuova determinazione senza imporre come
unica soluzione l’attribuzione del fondo ad una zona esclusivamente artigianale-commerciale
(con esclusione della componente abitativa). Nulla vieterebbe infatti al Comune
di presentare una variante in cui, ad esempio, potrebbe rinunciare all’urbanizzazione
del fondo attribuendolo alla zona agricola (era infatti questa una delle
proposte suggerite dai relatori del Rapporto di pianificazione) oppure proporre
una zona mista compatibile con il grado di sensibilità III (art. 43 cpv. 1
lett. c OIF), oppure, ancora, prevedere l’urbanizzazione del fondo con
attribuzione alla zona R2, a condizione, beninteso, che riesca a dimostrare il
rispetto dei valori di pianificazione corrispondenti al grado II
(rispettivamente III, in caso di ammissibilità del declassamento) tramite
l’adozione dei sopracitati provvedimenti .
- Parimenti contestata
é la modifica del titolo dell’art. 42 NAPR operata dal Consiglio di Stato,
norma che disciplina le utilizzazioni ammissibili del suolo nella località di
“__________ ”, situata nella parte bassa del comprensorio comunale al confine
con il territorio di __________ e di __________. Si precisa che non si tratta
di una nuova zona ai sensi dell’art. 29 OIF né dell’urbanizzazione di una zona
esistente (art. 30 OIF).
Il comune sostiene che non
era nelle sue intenzioni escludere la destinazione residenziale in quell’area,
facendo notare come la definizione da lui adottata di “zona mista Rar7”
presuppone, ai sensi dell’art. 43 OIF, la destinazione residenziale a fianco di
quella commerciale e artigianale. Ricorda inoltre che nel comparto in questione
già sorgono delle costruzioni residenziali a fianco di alcune attività
commerciali e artigianali.
Secondo l’autorità
governativa invece, la modifica d’ufficio apportata all’art. 42 NAPR trova le
sue giustificazioni sia nel dispositivo dell’articolo, sia nelle indicazioni
scaturite in sede di esame preliminare inerente all’attribuzione dei gradi di
sensibilità al rumore.
Ora, se é vero che il cpv.
1 dell’art. 42 proposto dalle autorità comunali non menzionava esplicitamente
la destinazione residenziale, riservando la “zona mista Rar7” Ressega a
costruzioni di carattere “commerciale e artigianale compatibili con il grado
III di sensibilità al rumore”, é altrettanto pacifico che era nelle
intenzioni dell’autorità comunale permettere simile destinazione. Significativa
é la definizione stessa di zona “mista Rar7”, dove figura l’abbreviazione del
termine “residenziale” a fianco di quella “artigianale”; il messaggio
municipale n. 4/94, con il quale venivano sottoposti al CC per approvazione
alcune varianti di PR e l’attribuzione dei gradi sensibilità al rumore,
precisava che alla zona residenziale-artigianale delle Ressega é
attribuito il grado di sensibilità III (pag. 1 in fondo).
Pertinente é pure
l’osservazione in merito all’art. 43 OIF; infatti per zone miste come quella in
questione caratterizzate dalla presenza di attività artigianali mediamente
moleste e abitazioni l’art. 43 cpv. 1 lett. c) OIF prevede il gradi di
sensibilità III.
Evidentemente trova
applicazione in simile ipotesi l’art. 31 OIF ai cui sensi quando i valori
limite di immissione sono superati (come nella fattispecie lungo Via
__________) la costruzione o la modificazione sostanziale di un edificio con
locali sensibili al rumori può essere autorizzata solo se questi valori vengono
rispettati grazie a misure di costruzione o sistemazione o ancora alla
disposizione dei locali sensibili sul lato opposto al rumore.
In siffatte circostanze,
le motivazioni addotte dal Consiglio di Stato a supporto della sua modifica
d’ufficio vengono a cadere.
Su questo punto il ricorso
deve essere accolto; il titolo dell’art. 42 NAPR di _________ viene pertanto
confermato in “Zona mista Rar7”.
- Dato l’esito del
ricorso, non si prelevano spese né tasse di giustizia; considerato il suo grado
di soccombenza, si impone invece di condannare il Consiglio di Stato al
versamento di fr. 500.-- a titolo di ripetibili al Comune di _________,
assistito da un avvocato.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso é parzialmente
accolto nel senso dei considerandi.
Di conseguenza la
contestata risoluzione governativa é annullata nella misura in cui :
a) impone al comune di
elaborare una variante che attribuisca il
fondo __________RFD
alla zona artigianale-commerciale escludendo
le altre destinazioni;
b) cambia la denominazione
dell’art. 42 NAPR da “Zona mista
Rar7” in “Zona
artigianale Car7”.
Gli atti vengono
retrocessi al Comune affinché riveda attraverso una variante la destinazione
della zona litigiosa.
-
Non si prelevano tasse di
giudizio né spese. Il Consiglio di Stato verserà fr. 500.-- di ripetibili al
ricorrente.
-
Intimazione: -
Avv. __________ __________, __________
Municipio di _________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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