AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
90.1994.331
Data decisione, Autorità:
29.09.1995, TPT
Incarto n.
90.94.00331
Lugano
29 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 10 gennaio 1994 di
_, _ _,
rappr.
da: _ _, __,
contro
la decisione 7 dicembre 1993, n. _, del Consiglio di
Stato concernente l’approvazione del PR di , sezione _ -.
viste le
osservazioni 17 maggio 1994 del Municipio di _e la
risposta 18 maggio 1994 del Consiglio di Stato,
letti
ed esaminati gli atti
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. La ricorrente é
proprietaria del fondo mapp. n. _RFD _, di mq. 400, ubicato in _ nella zona di
_. Su questo fondo sorge una piccola palazzina destinata prevalentemente ad
abitazione.
b. Il PR di , Sezione _
-, è stato approvato (a seguito di una revisione) nel 1992. Esso include la
proprietà dei ricorrenti nella zona R7 con “superficie utile lorda
residenziale” (SURL) minima del 50% (art. 6 e 15 NAPR). Ai sensi dell’art. 6
NAPR, la SURL é la quota SUL sfruttabile per l’abitazione , piccoli negozi,
attività artigianali non moleste o ancora infrastrutture di servizio per gli
abitanti e i turisti (esercizi pubblici).
c. Con impugnativa del
24 giugno 1992 la ricorrente ha contestato, con motivazioni di cui si dirà
all’occorrenza di seguito, il vincolo gravante il proprio sedime.
d. Con risoluzione 7
dicembre 1993, il Consiglio di Stato ha respinto le impugnative e approvato il
PR di sezione _ -. Nel merito del ricorso ha precisato che l’impostazione pianificatoria
adottata dal comune ha per scopo principale di mantenere una vita propria nel
quartiere di _e di evitarne l’eccessiva terziarizzazione.
e. Dissentendo dalla
decisione governativa la soccombente insorge ora innanzi al TPT. Essa chiede lo
stralcio del vincolo di SURL minima obbligatoria del 50%. A sostegno delle sua
allegazioni, la ricorrente fa notare come la sua proprietà é soffocata dalla
presenza di grossi complessi amministrativi-commerciali (_e _) per i quali il
Municipio ha concesso tranquillamente la licenza di costruzione senza
preoccuparsi della terziarizzazione della zona di _. La modesta superficie del
fondo e il fatto che l’edifico attuale non può più essere ampliato rendono
inoltre quantomeno problematica la destinazione residenziale dell’edificio.
f. Nelle sue
osservazioni il Municipio di _chiede l’integrale reiezione del gravame.
Ribadisce segnatamente l’importanza di creare le premesse al mantenimento di
una vita propria nel quartiere di _e di impedirne l’eccessiva terziarizzazione;
rammenta inoltre che il vincolo di SURL minima del 50% non significa che metà
dell’edificio debba essere necessariamente destinato ad abitazione, dato che
nella definizione dell’art. 6 NAPR, oltre all’abitazione, sono compresi anche
esercizi pubblici, piccoli negozi o attività artigianali non moleste.
Il Consiglio di Stato, nella
sua risposta, si riconferma nell’impugnata risoluzione.
g. In data 4 ottobre
1994 è stato esperito il sopralluogo in contraddittorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), e ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno
di protezione a dipendenza delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (nuovo
cpv. 4 lett. c, in vigore dal 15.3.1995). Il disposto va interpretato alla luce
dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto cantonale di garantire la
legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura di quella prevista per il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.
Il presente ricorso,
inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all’art. 38 LALPT, è tempestivo. La
legittimazione ricorsuale dell’insorgente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4
lett. b LALPT.
Il gravame è di
conseguenza ricevibile.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte
pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con
l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3
LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia
226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT),
sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2
cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica
(art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina
l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante verso i
privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117, consid. 3), è giustificata
da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio della
proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e dà
luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4, 114 Ia 249 consid. 5a, 114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).
Nel caso di specie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. Eventuali pretese espropriative esulano dalle competenze giurisdizionali
del TPT.
L’azzonamento
della superficie in contestazione ed i vincoli cui è sottoposta sono infine
palesemente sorretti da una base legale (art. 29 LALPT).
L'oggetto del contendere
si riduce pertanto ad una verifica dell'esistenza di un interesse pubblico a
sostegno del vincolo e del rispetto del principio della proporzionalità.
- A mente
dell’autorità comunale, l’interesse pubblico a sostegno del vincolo cui è
sottoposta la particella nr. _RFD risiede nella volontà di mantenere nella zona
una certa caratteristica residenziale e impedirne la completa
terziarizzazione.
A tal fine, le parti
interne del quartiere, vale a dire quelle meno a diretto contatto con le
arterie di forte traffico, sono state contrassegnata da una percentuale minima
di SURL del 50%; come ben si evince dalla rappresentazione grafica, gran parte
del quartiere di _, e praticamente quasi tutti i fondi che si affacciano _
(salvo, per l’appunto, le due grosse costruzioni alla sua estremità occidentale
rappresentante dal complesso _e dalla sede della _) sono stati gravati da
questo vincolo.
Ora, é sicuramente
nell’interesse del Comune di _creare le premesse per equilibrare lo sviluppo
degli insediamenti in determinate parti del proprio territorio. Tale obbiettivo
é stato d’altronde perseguito con coerenza anche in altre zone della città
(vedi ad esempio nel comparto sottoposto al PP “Landriani”).
In siffatte circostanze il
vincolo in contestazione risponde a un chiaro interesse pubblico, prevalente su
quello opposto del proprietario.
- Al cospetto dell’esistenza
di un interesse pubblico prevalente deve ancora essere esaminato il rispetto
del principio della proporzionalità, segnatamente se il mezzo adottato è il
meno incisivo fra quelli possibili, è idoneo a conseguire lo scopo di interesse
pubblico prefisso e se sussiste un rapporto ragionevole tra il risultato da
raggiungere e le restrizioni della proprietà necessarie al suo conseguimento
(DTF 111 Ia 98, 113 Ia 137).
Orbene, il vincolo
all'esame é certamente atto a conservare nella zona di _una certa “vita
propria” e evitarne l’eccessiva terziarizzazione, fenomeno d’altronde già ben
presente nel quartiere.
La critica maggiore mossa
al contestato provvedimento é quella che l’imposizione di un limite minimo di
SURL del 50% non terrebbe sufficientemente conto delle gravi difficoltà nel
trovare inquilini disposti ad abitare in un edificio che ha perso gran parte
della sua attrattività abitativa, dato che risulta praticamente circondato da
due enormi complessi commerciali-amminsitrativi quali la _e la _; a questo
proposito si deve tuttavia osservare che non é affatto vero che l’edificio in
questione, per la sua tipologia o per la sua collocazione, non si presti
all’abitazione; al contrario, il sopralluogo ha permesso di appurare che i
locali dello stabile sono perfettamente atti all’uso abitativo. Certo, alla
luce dell’edificazione circostante avvenuta in tempi recenti, la posizione
attuale dell’edificio non é di quelle che si possono definire come invidiabili
o prestigiose; la situazione non é tuttavia degradata a tal punto, come lascia
invece intendere la società proprietaria dello stabile, da non poter più essere
adibito ad abitazione primaria.
La scelta pianificatoria
mantiene la sua ragione di essere a maggior ragione ove si consideri che, comunque,
già oggi pian terreno e primo piano dello stabile sono adibiti a scopo
abitativo.
In definitiva, le
circostanze dinanzi descritte non prefigurano una violazione del principio
della proporzionalità. Gli interessi meramente finanziari fatti valere dalla
ricorrente, tra i quali il deprezzamento del fondo (con la conseguente minor
redditività dal profilo degli affitti) o la difficoltà nel reperire nuovi
inquilini nell’eventualità di una dipartita degli attuali, devono dunque
senz’altro cedere il passo all’interesse pubblico.
- Per le pregresse
considerazioni il ricorso è respinto.
Tasse e spese di giudizio
seguono la soccombenza (art. 28 Pamm).
Per
questi motivi,
viste
le norme alla fattispecie applicabili
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
La ricorrente é condannata
al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per complessivi fr. 500.--
(cinquecento).
-
Intimazione: -
Avv__, _
Municipio di _
- Consiglio di Stato, _______
- Sezione pianificazione urbanistica, ___________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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