AIUTO
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Numero d'incarto:
90.1994.317
Data decisione, Autorità:
07.05.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00317
Lugano
7 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliere
Tito Ponti
visto
il ricorso del 9 marzo 1994 della
_____,,
contro
la risoluzione 8 febbraio 1994 (complemento della ris.
n. del 26.1.1993) del Consiglio di
Stato che approvava la variante del PR di relativa alla ““ ” e l’art. 43
NAPR
viste le
risposte 29 aprile 1994 del Municipio di _________ e
12 aprile 1994 del Consiglio di Stato,
le
osservazioni 27 gennaio 1995 della ____ _________ (rappr. _ _),
chiamata in causa;
letti
ed esaminati gli atti,
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. La ricorrente é
proprietaria del fondo n. _RFD , situato in località “sullo stesso sorge il
complesso della “ - ” del ______, sede dell’amministrazione, di un ristorante,
degli spogliatoi, di locali tecnici e altro. La società “del _ _ ”, chiamata
in causa, é invece proprietaria dei fondi n. e RFD, ubicati tra la proprietà
della “ ” e il fiume _, tuttora inedificati.
b. Con decisione 11
dicembre 1985 il Consiglio di Stato ha approvato il PR di _o, facendo però
obbligo al Comune di allestire una variante per i fondi n. __, _ e _RFD che
prevedesse l’istituzione di una zona a destinazione vincolata (ZDV) con
finalità turistico-sportive.
c. Il Consiglio comunale
di ha adottato, fra le altre, la predetta variante nelle sue sedute del 14 e
21 dicembre 1987. Giudicando che la questione dell’accesso alla zona oggetto
della variante non fosse stata sufficientemente chiarita, il Consiglio di Stato
ha tuttavia rifiutato in un primo tempo l’approvazione della “__ ” e del
relativo art. 43 NAPR (ris. n. _del 8.11.1989).
d. Contro questa
decisione é insorta la “_ del ____A”, contestando la mancata approvazione della
zona a destinazione vincolata e il declassamento dei suoi fondi in zona senza
destinazione specifica. Chiamato a pronunciarsi sul ricorso, il Gran Consiglio
ha accolto lo stesso, ritenendo che l’accesso fosse sufficientemente garantito
da due diritti di passo iscritti sui fondi n. _, rispettivamente, n. _ RFD.
e. Conseguentemente a
questa decisione, il Consiglio di Stato ha ripristinato la “_ _ ” e, in un
secondo tempo, le ha dichiarato applicabile l’art. ____come previsto
originariamente dalla variante (cfr. risoluzioni n. _del 26.1.1993 e n. _del
8.2.1994).
f. Dissentendo da
quest’ultima decisione la società ricorrente é insorta dinanzi al TPT,
chiedendo l’annullamento della variante e dell’art. 43 NAPR riferito al
comprensorio della “ ” (l’art. 43 regola anche un’altra , quella della
“ ”).
A suo giudizio questa
norma é contraddittoria e poco chiara laddove (cpv. 2.2.) permette
l’edificazione di strutture di tipo alberghiero che mal si conciliano con le
esigenze di una struttura sportiva quale il golf, deturpandone i dintorni.
Osserva inoltre che l’accesso naturale ai fondi n. _ e _é costituito dal
diritto di passo sul fondo n. _, che sbocca direttamente sulla cantonale _
-_____, ad esclusione del passaggio sulla sua proprietà, non più attuabile.
g. Nelle osservazioni al
gravame il Consiglio di Stato propugna l’inammissibilità dello stesso,
osservando che la ricorrente non era insorta contro l’istituzione della ZDV e dell’art.
43 NAPR al momento della loro pubblicazione avvenuta dal 6 giugno al 5 luglio
1988.
Da parte sua il Municipio
di ____propone la reiezione del ricorso, sulla scorta delle allegazioni e
conclusioni già espresse innanzi all’autorità cantonale di approvazione.
h. Con decisione 15
novembre 1994 il TPT ha disposto la chiamata in causa della “_ _ _ _ ”,
proprietaria dei due fondi n. _e _RFD, assegnandole un termine di 30 giorni per
proporre le sue osservazioni.
Queste sono pervenute al
Tribunale il successivo 25 gennaio 1995. In esse si postula la reiezione del
gravame, giacché irricevibile, dal momento che contesta l’inclusione delle
part. n. e nella “___ ” decisa con la risoluzione 26.1.1993 del
Consiglio di Stato, non impugnata.
Viene inoltre ribadita la
validità dell’art. 43 NAPR, passato al vaglio delle autorità comunali e
cantonali.
i. Il 26 marzo 1996 é
stato esperito il sopralluogo in contraddittorio; all’occasione si é potuto
constatare come il diritto di passo carraio iscritto sul fondo n. _non é più
visibile, mentre quello esistente sul mapp. n. _é tuttora fisicamente libero.
Per il restante le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
domande.
c o n s i d e r a t o
in
diritto
- Il ricorso,
interposto nel termine di trenta giorni dalla ricezione della decisione
impugnata, è tempestivo.
Quanto alla legittimazione
dell’insorgente si considera quanto segue.
1.1. Giusta l’art. 33 cpv.
3 lett. a. LPT il diritto cantonale deve garantire la legittimazione a
ricorrere contro le decisioni e i piani di utilizzazione fondati sulla LPT e
sulle sue disposizioni di applicazione, cantonali e federali, almeno nella
stessa misura prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale.
L’art. 38 LALPT stabilisce
al cpv. 1 che le decisioni prese dal Consiglio di Stato in sede di approvazione
del PR e di evasione dei ricorsi possono essere impugnate presso il Tribunale
della pianificazione del territorio e al cpv. 4 legittima a ricorrere il Comune
(lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (lett. b), e ogni
altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza
delle modifiche decise dal Consiglio di Stato (lett. c, modificata dal
15.3.1995).
A mente della
giurisprudenza federale, l’interesse degno di protezione è dato se il
ricorrente è toccato più di chiunque altro dalla decisione impugnata, si trova con
l’oggetto del litigio in un rapporto particolare; altrimenti detto, se può
vantare un interesse personale, immediato ed attuale all’annullamento
rispettivamente alla riforma della decisione avversata (DTF 116 Ib 323 consid.
2, 113 Ib 228).
Questo interesse è
generalmente riconosciuto al destinatario della decisione medesima, che assume
il ruolo di parte nel procedimento, in contrapposizione all’autorità che ha
preso la decisione impugnata.
1.2. In concreto la “______
” ha interposto ricorso contro una doppia decisione del Consiglio di Stato (ris.
n. del 1994/ n. del 1993) che ha approvato una zona a destinazione vincolata
precedentemente non accettata dalla medesima autorità (ris. n. del .1989) ; il
motivo delle ultime due risoluzioni governative va ricercato nella decisione cassatoria
14.12.1992 del Gran Consiglio, il quale, adito da un ricorso della qui resistente
“___ ”, aveva annullato la decisione _1989 del Consiglio di Stato
ritenendola arbitraria.
Ora, l’ insorgente
non ha ricorso in prima istanza contro l’adozione da parte del Consiglio
comunale di della variante “_ ” né contro l’approvazione del relativo art.
43 NAPR, destinato a disciplinare l’attività edilizia all’interno del
comprensorio designato. Il ricorso in prima istanza era infatti diretto
unicamente contro l’adozione della strada comunale SS 1.04, come ben si evince
dai considerandi a p. 16 della risoluzione del CdS 8.11.1989 (si osserva per
inciso che quel gravame é stato accolto in ordine, dato che mancava
l’approvazione dell’opera da parte del legislativo comunale). Non é quindi data
la legittimazione a ricorrere ai sensi dell’art. 38 cpv. 4 lett. b
LALPT, dal momento che l’oggetto litigioso non é stato impugnato in prima
istanza.
Né può essere riconosciuta
all’insorgente una legittimazione ai sensi della lett. c dello stesso
capoverso; la decisione impugnata non costituisce infatti una modifica
d’ufficio, ma l’approvazione da parte del Consiglio di Stato della variante
adottata dal Comune, dopo averla negata con risoluzione in seguito annullata
dal GC.
Rispetto al progetto
approvato dal Consiglio comunale di _ nelle sue sedute del 14 e 21 dicembre
1987 non vi sono comunque modifiche di sorta : non cambia il comprensorio
soggetto alla “____ ” (costituito dai fondi n. _,_3, _e _RFD), né viene
minimamente modificato l’art. 43 delle NAPR. A scanso di equivoci, al pto 1 del
dispositivo della risoluzione impugnata, si precisa che la variante (piano
delle zone e art. 43 NAPR) é approvata “così come alla decisione del Consiglio
Comunale di _ del 14 e 21 dicembre
1987”.
Di conseguenza il ricorso
non é ricevibile in ordine.
L’impugnativa andrebbe
comunque respinta anche nel merito per i seguenti motivi.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la
soluzione comunale non poggi su alcun criterio oggettivo, sia manifestamente
insostenibile. Deve al contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto
federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione
esige dal comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con
l’ordinamento giuridico, il comune invocherà invano la lesione della sua
autonomia (DTF 116 Ia 226 e seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie
in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 e segg.,
in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del piano direttore (art. 6 e segg.,
26 cpv. 2 LPT), sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1
cpv. 1 2a frase, 2 cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita
protezione giuridica (art. 33 e seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4
LPT). Il PR disciplina l'uso ammissibile del suolo (art. 14 e segg. LPT): rende
vincolante verso i privati detto ordinamento oltre che il contenuto del Piano
direttore (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, cfr. DTF 114 Ia 117, consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 115 Ia 29 consid.
4; 114 Ia 249 consid. 5a; 114 Ia 337 consid. 2; 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
- Ai sensi dell’art.
26 LALPT il PR si compone di un rapporto di pianificazione, di rappresentazioni
grafiche, di norme di attuazione e di un programma di realizzazione.
Le rappresentazioni
grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani del paesaggio, delle zone, del
traffico, delle attrezzature e costruzioni di interesse pubblico e il piano
indicativo dei servizi pubblici. In particolare esse fissano le zone
edificabili destinate all’abitazione e al lavoro; all’interno delle zone
edificabili possono essere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per
particolari forme di utilizzazione quali quelle destinate al turismo o allo
svago (art. 28 cpv. 2 lett. a LALPT).
La zona “____ ” e l’art.
43 NAPR dispongono pertanto di una base legale chiara ed esplicita.
- Non può essere
disconosciuto, né la ricorrente stessa lo nega, l’interesse pubblico alla base
della definizione di una simile zona a destinazione vincolata sportivo-turistica;
essa stessa si é avvalsa di questa regolamentazione per istallare in una
vecchia masseria sapientemente riattata il nuovo “b- ” del golf.
Contestata é però
soprattutto la destinazione prevista per i fondi n. _e _RFD, confinanti al _ ”,
sui quali la norma impugnata prevede la possibilità di istallare edifici di
tipo alberghiero, ad esclusione di case di vacanza o appart-hotel.
Le preoccupazioni espresse
dell’insorgente nel proprio gravame su questo punto sono però eccessive, oltre
che pianificatoriamente irrilevanti; la norma impugnata, lungi dall’essere vaga
o poco chiara, definisce con esattezza i parametri di edificazione sui fondi
tuttora liberi del comprensorio e impone l’adozione di un piano di quartiere
obbligatorio per tutte le nuove costruzioni; nell’elaborazione del PQ dovranno
essere rispettati i criteri indicati ai cpv. 1.1. e 1.2. dell’art. 43, che
tendono alla salvaguardia della tipologia architettonica e ambientale della
zona e dell’interesse economico-sociale che questa riveste per il Comune di
e la regione. Una disposizione specifica (cpv. 2.2.1.2) prevede inoltre che
per assicurare l’organicità formale del complesso immobiliare distribuito sul
fondo confinante n.(il “_ l’impianto planivolumetrico delle nuove
costruzioni sui fondi n. 190 e 194 deve essere inserito in modo conveniente
nell’ambiente circostante.
Da quanto precedentemente
esposto, ne scende che il sacrificio imposto alla ricorrente non è
sproporzionato rispetto agli intendimenti perseguiti dall’autorità con la
definizione della ZDV Cartaia e del relativo art. 43 NAPR.
-
Per quanto attiene
il contestato accesso ai fondi di proprietà della “______ ”, va ricordato
quanto considerato nella decisione 14 dicembre 1992 del GC, che ha giudicato
l’accessibilità sufficientemente garantita dalla presenza di due diritti di
passo iscritti a favore della part. n. a carico della part. n. ,
rispettivamente, n. RFD. In tale frangente era emerso che la soluzione del
diritto di passo potesse soddisfare tutte le parti in causa, compresa la qui
ricorrente “_____ ” (cfr. cons. 5 e 7 della decisione) e che pertanto più nulla
ostava all’approvazione da parte del Consiglio di Stato della zona speciale
“_____ ”. Questa decisione, lo si ricorda, non é d’altronde stata impugnata da
nessuno degli interessati.
-
Tassa di giudizio e
spese sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi,
viste
le normative alla fattispecie applicabili;
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso non è ricevibile
per carenza di legittimazione attiva.
-
Tassa di giudizio e spese
di fr. 700.-- (settecento) sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione: -_______ _
_, _;
_______di _
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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