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Numero d'incarto:
90.1994.297
Data decisione, Autorità:
05.12.2002, TPT
Incarto n.
90.1994.00297
Lugano
5 dicembre
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
Tribunale della pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Lorenzo Anastasi, Werner Walser
il segretario
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 13 luglio 1993 di
__________ __________, __________,
2.
__________ e __________ __________, __________,
3.
__________ __________, __________,
4.
__________ __________, __________,
rappr. da avv. __________. __________, __________
__________,
contro
la risoluzione 2 giugno 1993 (n. __________) con cui
il Consiglio di Stato ha approvato il piano regolatore di __________;
viste le risposte:
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto e considerato
in fatto e in diritto
che
gli insorgenti hanno chiesto lo stralcio della strada di servizio __________
via __________ __________;
che,
all'udienza 15 giugno 1994, il procedimento è stato sospeso in vista di una
variante del piano volta a soddisfare le domande degli insorgenti;
che,
con risoluzione 9 luglio 2002, cresciuta in giudicato, il Consiglio di Stato ha
approvato una variante del piano regolatore che contempla lo stralcio della
menzionata strada di servizio;
che
il gravame di cui trattasi è pertanto divenuto privo di oggetto;
che
esso va dunque stralciato dai ruoli;
che
gli insorgenti, consenzienti allo stralcio, protestano tuttavia spese e
ripetibili (cfr. scritto 9 ottobre 2002); il municipio, pure d'accordo con lo
stralcio, ne chiede invece la compensazione (cfr. lettera 11 novembre 2002);
che,
nell'ambito del presente procedimento, alla variante del piano regolatore
approvata il 9 luglio 2002 dal Consiglio di Stato dev'essere conferito il
valore di atto di acquiescenza del comune nei confronti delle domande dei ricorrenti;
che,
di conseguenza, i ricorrenti, assistiti da un patrocinatore, hanno diritto al
versamento di ripetibili da parte del comune, il quale dev'essere considerato
soccombente giusta l'art. 31 PAmm (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrative ticinese, ad art. 31 n. 2; inoltre Merkli/Aeschlimann/Herzog,
Kommentar zum bernischen VRPG, Berna 1997, ad art. 110 cpv. 1 n. 3);
che
il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm);
decreta
-
Il
ricorso è stralciato dai ruoli.
-
Non
si preleva una tassa di giudizio. Il comune di __________ è condannato a
versare ai ricorrenti fr. 600.-- per ripetibili.
-
Intimazione a:
-
__________ __________,
__________, __________ __________ e __________, __________,
__________ __________, __________, __________ __________,
__________ rappr. da avv. __________ __________, __________ __________
__________, ____________________
-
Municipio di
__________, __________
__________. __________ __________, __________ __________
-
Consiglio di Stato,
Residenza Governativa, 6501 Bellinzona
-
Divisione della
pianificazione territoriale, Viale Stefano Franscini 17, 6501 Bellinzona
Tribunale della pianificazione del territorio
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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