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Numero d'incarto:
90.1994.234
Data decisione, Autorità:
12.08.1996, TPT
Incarto n.
90.94.00234
90.94.00233
90.94.00232
90.94.00231
90.94.00235
Lugano
12 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
Segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 28 giugno 1993 di
__________ __________,
__________,
rappr. da: St. leg.
__________ __________. __________ __________., __________ __________,
__________ con __________ __________ __________
rappr.
da st. leg. __________ -__________, __________
__________.
__________, __________
rappr.
da avv. __________ __________, __________
__________ e __________ __________
rappr.
da avv. __________ __________, __________
contro
la risoluzione 27 aprile 1993 con cui il Consiglio di Stato ha
adottato una zona di pianificazione cantonale nel comune di _____
visto
la risposta del Consiglio di Stato dell’8 luglio 1994;
lo
scritto 30.1.1995 della Sezione della progettazione;
le
conclusioni 23 febbraio 1995 della __________ __________, 13.3.95 della __________
__________.; 17.2.95 della __________ __________ e __________ __________,
3.3.95 della __________ __________. e 5.5.95 della __________ __________
con __________ __________ __________
r
i l e v a t o
in
fatto
a. Il Piano Direttore
prevede la realizzazione della strada principale __________ tra __________ ed
il confine di __________ __________o. Il primo tronco di ca. 3,2 km. di
lunghezza, tra __________ (svincolo autostradale della __________2) e
__________ Est, fa parte della rete delle strade nazionali ed è in funzione
dall’autunno del 1991. Il tratto terminale di ca. 4,2 km tra __________ Est e
__________ rientra invece nella rete delle strade principali alpine ed è
contrassegnato col numero __________. E’ la pianificazione di questo tratto che
il Consiglio di Stato ha deciso di tutelare attraverso la zona di
pianificazione adottata con la risoluzione impugnata, pubblicata dal 17 maggio
al 15 giugno 1993, “per garantire il controllo da parte dell’autorità cantonale
dei fondi interessati dalle opere sopra citate fin tanto che non saranno
pubblicati i progetti generali e non sarà adeguato il PR comunale attualmente
in fase di revisione” (cfr. scheda descrittiva).
La zona di pianificazione,
precisa la cennata scheda, concerne in particolare “i fondi interessati dal
tracciato della __________ __________ Est - __________, dai relativi svincoli,
dalle opere di collegamento e di ripristino della rete stradale locale, dai
nuovi impianti doganali e dal collegamento ferroviario __________ - __________
attualmente prospettato via __________.” A ciò si aggiunge il progetto di
laminazione del torrente __________.
b. I ricorrenti prendono
di mira chi il provvedimento, denunciandone l’ineguatezza e la sproporzione
quando non l’assenza di un sufficiente interesse pubblico, chi, per lo stesso
ordine di motivi, la pianificazione soggiacente, ossia le opere in via di
progettazione, chi infine contesta entrambi.
Quanto alle domande ricorsuali
vanno dall’integrale annullamento della zona al suo ridimensionamento, con
esclusione parziale o totale dei singoli fondi.
Considerato il carattere
unitario della misura pianificatoria impugnata e la riconducibilità dei temi ricorsuali
a una serie di motivi tipo, i ricorsi vengono decisi congiuntamente.
c. Il Consiglio di
Stato ribadisce nella sua risposta i motivi svolti a giustificazione del
provvedimento nella querelata risoluzione e chiede il rigetto dei ricorsi
d. Il Progetto generale
della nuova strada __________ è stato adottato dal Consiglio di Stato e
pubblicato dal 24 ottobre 1994 al 22 novembre 1994.
I relativi reclami sono
stati decisi dal Consiglio di Stato il 21 marzo 1995. I ricorsi contro tale
decisione sono stati respinti dal Gran Consiglio il 16 aprile 1996 con decreto
che approva contestualmente il Piano generale.
Contro la risoluzione del
legislativo cantonale sono insorti con ricorso di diritto amministrativo,
rispettivamente di diritto pubblico e amministrativo la __________ __________ e
la __________ con altre organizzazioni di protezione dell’ambiente e della
natura e del paesaggio.
in diritto
- Secondo l’art. 27
cpv. 1 LPT se i PR mancano o devono essere modificati l’autorità competente può
stabilire zone di pianificazione per comprensori esattamente delimitati al cui
interno nulla è lecito intraprendere “che possa rendere più ardua la pianificazione
dell’utilizzazione”.
Sempre per comprensori
esattamente delimitati, l’art. 58 LALPT consente di istituire zone di
pianificazione se conflitti con i principi pianificatori o problemi particolari
relativi all’uso del territorio lo giustificano. In particolare se i piani
mancano o devono essere modificati.
La zona di pianificazione
è istituita, nell’ambito delle relative competenze pianificatorie, dal
Municipio, risp. dal Consiglio di Stato: quest’ultimo può stabilire zone di
pianificazione a salvaguardia degli obiettivi generali della pianificazione del
territorio e della protezione dell’ambiente (art. 60 LALPT).
Il diritto cantonale
riprende all’art. 63 cpv. 3 LALPT il principio che all’interno della zona è
vietato ogni intervento che possa rendere più ardua la pianificazione, con la
precisazione al cpv. 3 che le domande di costruzione in contrasto con gli
obiettivi del piano in formazione sono decise negativamente e non solo sospese
a norma dell’art. 65. Blocco edilizio, dunque, e non semplice sospensione della
domanda, ma solo per gli interventi che ostacolano presumibilmente la
pianificazione o l’attuazione di obiettivi pianificatori generali e di
protezione ambientale.
- La zona di
pianificazione entra in vigore con la sua pubblicazione e lo resta fino a che
sia pubblicato il piano sostitutivo, ma comunque non oltre 5 anni, con facoltà
del Consiglio di Stato di prorogare di altri due il termine di scadenza.
In sintesi, la zona di
pianificazione è un provvedimento provvisionale cautelativo, a carattere
temporaneo, volto a evitare che la pianificazione in atto o in procinto di
essere intrapresa venga ostacolata da un uso del territorio contrastante col
suo indirizzo.
La giurisprudenza del
Tribunale federale ha ravvisato tra gli scopi fondamentali dell’istituto quello
di impedire che modifiche del territorio durante la pianificazione restringano
eccessivamente la libertà di scelta dei pianificatori, ostacolandoli
nell’adempimento dell’obbligo di pianificare posto loro a carico dall’art. 2
LPT (DTF 113 Ia 365 seg. consid. 2abb).
- La zona di
pianificazione, provvedimento di natura eminentemente conservativa, non ha per
fine di consentire un certo uso del territorio, ma di impedire che interventi
incompatibili con l’indirizzo della pianificazione in fieri ne pregiudichino il
corretto svolgimento. A questo stadio l’assetto definitivo dell’ordinamento
allo studio non può essere dato per certo. Non si può in particolare affermare
che ne deriverà effettivamente la restrizione della proprietà che l’indirizzo pianificatorio
potrebbe far temere.
La zona di pianificazione
non si confonde con la pianificazione soggiacente, è un provvedimento a sé
stante che, pur condizionato nei suoi effetti dall’indirizzo pianificatorio di
cui si pone a tutela, provoca direttamente, per la sua durata, una restrizione
della proprietà. La legittimità della zona di pianificazione va dunque
esaminata distintamente da quella delle intenzioni pianificatorie che pur nei
limiti della loro indeterminatezza ne informano l’azione.
Nel procedere a questa
verifica - e più generalmente nel valutare la validità del provvedimento - si
terrà conto del principio enunciato dal Tribunale federale in RDAT 1990 no. 79 consid.
2b: “l’esame giurisdizionale che l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT garantisce anche
nella materia specifica (DTF 110 Ib 140/141) non può estendersi, salvo il caso
di un’impostazione manifestamente erronea, all’ordinamento pianificatorio nel
quale dovrebbero sfociare gli studi avviati (DTF 105 Ia 229 consid. 2d), bensì
e soltanto alla fondatezza e all’idoneità del vincolo istituito per non
compromettere la loro efficacia”.
Solo importa in questo
contesto determinare se il provvedimento si giustifichi in quanto tale; la
piena tutela giurisdizionale è riservata alla contestazione, a tempo debito,
della pianificazione giunta a termine (DTF 105 Ia 231 consid. 2e).
- Come sopra precisato
la zona di pianificazione decade con la pubblicazione della pianificazione
ch’essa era volta a salvaguardare: in concreto, con la pubblicazione del Piano
generale della strada __________. Contrariamente a quanto indicato nella scheda
non è rilevante ai fini della zona di pianificazione che il PR di __________,
nel cui territorio giurisdizionale si snoda il tratto stradale in esame, sia stato
adeguato. Con la pubblicazione scatta il blocco edilizio dell’art. 66 LALPT che
va applicato al progetto generale di strada cantonale non diversamente che ad
un piano di utilizzazione cantonale (principio oggi sancito dall’art. 13 LStr).
Fino all’approvazione del Gran Consiglio non si possono dunque attuare
modifiche edilizie o altri provvedimenti contrari alle previsioni del piano. Si
noti peraltro che con la nuova LStr la pubblicazione avviene solo con
l’approvazione del progetto generale da parte del Gran Consiglio.
A prescindere da ciò va
considerato che la zona di pianificazione, entrata in vigore con la sua
pubblicazione dal 17.05 al 15.06.1993, è stata istituita con una durata di 3
anni. Sarebbe quindi comunque scaduta ed è ad ogni modo superata attualmente
dalla risoluzione parlamentare che ha reso esecutivo il progetto generale,
indipendentemente dai ricorsi al Tribunale federale (art. 50 LALPT).
-
La scadenza del
provvedimento impugnato reca con sé la perdita dell’interesse ad impugnarlo: i
ricorsi vanno dunque stralciati con giudizio sulle tasse e spese di giudizio;
in particolare sulle ripetibili.
-
A questo scopo
occorre fare una prognosi ex ante dell’esito che il ricorso avrebbe avuto se
non fosse intervenuto l’evento che togliendo l’interesse a mantenerlo rende
superfluo il giudizio di merito.
In considerazione della
natura cautelativa del provvedimento in discorso, il quale come sopra
illustrato non si copre con la pianificazione ch’è chiamato a tutelare ma per
ovvie ragioni comporta il vincolo di un’area generalmente maggiore di quella
finalmente richiesta, non ci si può basare sull’effettiva natura e estensione
del vincolo risultante a pianificazione ultimata per giudicare se il ricorso
contro il provvedimento a sua salvaguardia avesse buone prospettive di
accoglimento. Non è ad esempio determinante l’accordo raggiunto da un
ricorrente a seguito di reclamo contro il Piano generale. Quanto al permesso di
costruzione ottenuto da un altro ricorrente sull’area gravata dal vincolo dimostra
che bloccata è solo l’edificazione propria ad ostacolare la pianificazione.
Non si ravvisano tutto ben
considerato motivi di qualche stringenza che portino a considerare
inaccettabile la discussa zona di pianificazione, visto la sua finalità e l’incertezza
al momento della sua adozione circa la definitiva necessità e gravescenza del
vincolo imposto.
Non
vi sono dunque i presupposti per concedere ripetibili.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
-
I ricorsi sono stralciati
dai ruoli.
-
Non si prelevano tasse né
spese di giudizio. Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione: - St.
leg. __________ __________. ____________________., __________
- St. leg. __________ -__________,
A. __________ __________, __________
-
Avv. __________
__________, _ _________
-
Avv. __________
__________, __________
-
Municipio di __________
-
Consiglio di Stato, Bellinzona
-
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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