AIUTO
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Numero d'incarto:
90.1994.199
Data decisione, Autorità:
02.10.1995, TPT
Incarto n.
90.94.00199
Lugano
2 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
vicecancelliera
Daniela Regazzi
visto
il ricorso del 12 ottobre 1993 di
ed __________ __________ __________,
____________________,
rappr.
da: avv. _. __________, __________ __________,
contro
la
risoluzione del Consiglio di Stato no. __________del 14 settembre 1993
relativa all’approvazione della revisone del PR di __________;
viste le osservazioni del 21 dicembre 1993 del
Municipio di __________ e la risposta del 2 marzo 1994 del Consiglio di
Stato;
letti ed esaminati gli atti;
esperiti i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o,
in
fatto
a. I signori __________
ed __________ __________ __________ sono proprietari del mapple no.
di __________ sito nella parte bassa del paese in località
“ ”. Trattasi di un fondo relativamente grande in leggero declivio,
prevalentemente prativo intercalato ad un po’ di boscaglia.
b. Con l’adozione della
revisione del Piano Regolatore di __________, avvenuta con decisione dell’Assemblea
Comunale del 20 marzo 1992, su questo particellare è stata istituita una zona
di protezione del paesaggio sovrapposta ad una zona agricola. All’art 26 lett.
a delle norme NAPR è stato inoltre stabilito il divieto di procedere,
all’interno di questo tipo di zone, all’eliminazione degli elementi naturali,
come siepi boschetti e singoli alberi, come pure alla modifica della morfologia
del terreno, nonché alla costruzione di serre.
c. Dissentendo da tale
scelta pianificatoria, i signori __________ __________ sono insorti, con
gravame del 22 giugno 1992, al Consiglio di Stato chiedendo lo stralcio
dell’art 26 lett. a NAPR, rispettivamente lo stralcio della zona di protezione
del paesaggio prevista sul loro particellare.
d. Con decisione 14
settembre 1993 l’autorità governativa ha approvato la revisione del PR di
__________ respingendo al contempo l’impugnativa dei ricorrenti.
e. I signori __________
insorgono ora innanzi a questa autorità giudicante riproponendo le medesime
censure già avanzate in prima sede. A loro dire il comparto dove è inserito il
mappale in questione non riveste un’importanza paesaggistica tale da
giustificare l’istituzione di una zona di protezione. Essi ritengono inoltre
che i divieti imposti dall’art 26 lett a NAPR, ed in particolare quello
relativo alla coltivazione in serra, sono di grave impedimento allo sviluppo di
nuove piccole o medie aziende agricole, economicamente concorrenziali, nel
territorio vallerano. Essi chiedono quindi l’abrogazione della lettera a)
dell’art 26 NAPR, come pure lo stralcio della zona di protezione del paesaggio
dal mappale __________, con conseguente esclusiva assegnazione del loro fondo
alla zona agricola.
f. Consiglio di Stato
e comune invitano il Tribunale a respingere il ricorso per motivi che si
diranno, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
h. In data 10 maggio
1995 è stato esperito un sopralluogo in contradditorio. All’occasione le parti
si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, rinunciando al
dibattimento finale e a presentare conclusioni.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- La competenza di
questo tribunale è data dall'art. 26 quater lett. D LOG, introdotto con la
Legge concernente l'istituzione del Tribunale della pianificazione del
territorio, entrata in vigore il 1. ottobre 1992.
A norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni
del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio
(TPT), entro 30 giorni dalla notificazione.
L’art.
38 LALPT legittima a ricorrere il Comune
(cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b),
i proprietari dei fondi la cui
situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio
di Stato (cpv. 4 lett. c).
In
concreto, la legittimazione attiva dei ricorrenti, già insorti, per gli
stessi motivi, in prima sede, è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b)
LALPT.
Presentato
nel termine di legge, e quindi tempestivo, il ricorso è ricevibile in ordine.
- Scopo essenziale
della pianificazione è di “assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio” (art. 22 quater Cost.)
La LPT riprende e sviluppa
tale postulato. Secondo l’art. 1 il suolo dev’essere utilizzato con misura,
l’insediamento ordinato in vista di uno sviluppo armonioso del paese. A questo
scopo la pianificazione deve tener conto delle condizioni naturali, dei bisogni
della popolazione e dell’economia. Deve proteggere le basi naturali della vita,
come il suolo, l’aria, l’acqua, il bosco e il paesaggio. Deve garantire la
difesa nazionale. Giusta l’art. 3 il paesaggio va tutelato sia mantenendo
sufficienti superfici coltive per l’agricoltura, sia integrando in esso gli
insediamenti, conservando i siti naturali e gli spazi ricreativi, permettendo
al bosco di adempiere le sue funzioni. Gli insediamenti vanno strutturati
secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione. Si dovrà
aver cura di preservare l’abitato da immissioni nocive (inquinamento fonico,
atmosferico, ecc.), di inserire molti spazi verdi e alberati, di creare vie
pedonali e ciclabili.
Si tratta di esigenze
spesse volte contrastanti, di una realtà troppo complessa per poter essere
gestita con formule riduttivamente rigide e schematiche.
In realtà solo un’attenta,
oculata ponderazione dei molteplici e contrastanti interessi in giuoco consente
di comporre in modo ottimale i conflitti tra le diverse utilizzazioni del
territorio, al fine di consentire un insediamento equilibrato, dallo sviluppo
armonioso, che rispetti la natura e più specificamente l’ambiente, rispondendo
in modo diversificato ai bisogni e alle aspirazioni della popolazione (cfr. DTF
117 Ia 432 consid. 4b, 115 Ia 339 consid. 5, 113 Ia 461 consid. 5a).
- Due sono
principalmente gli strumenti della pianificazione del territorio: il Piano
direttore cantonale (PD) e il Piano di utilizzazione comunale, detto
abitualmente Piano regolatore (PR).Il PD è lo strumento strategico per
eccellenza a livello cantonale. E' in questa sede che si stabiliscono le
grandi linee dell’organizzazione e dello sviluppo del territorio e si
garantisce il coordinamento: “delle pianificazioni cantonali, di queste con
quelle federali, dei Cantoni e delle Regioni limitrofe e delle pianificazioni
regionali e comunali tra di loro “ (art. 12 lett. b LALPT). In questo senso
l'art. 1 della Legge sulla pianificazione cantonale (1980) statuisce che
"il Cantone ... attua una politica di pianificazione indicativa, e una
politica di pianificazione del territorio fra di loro coordinate."Il PD è
costituito, giusta l'art. 14 LALPT, da obiettivi pianificatori cantonali, che
definiscono il modello di organizzazione del territorio e stabiliscono gli
indirizzi cantonali delle singole politiche settoriali di incidenza
territoriale e da schede di coordinamento e rappresentazioni grafiche. Le due
ultime indicano come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale e
precisano se si tratta di dati acquisiti, risultati intermedi o informazioni preliminari.
Il PD vincola solo le autorità (art. 22 LPT) e non (direttamente) i privati.Il
PR è invece il classico strumento di pianificazione territoriale a livello
comunale. La sua funzione principale è di disciplinare l’uso del territorio.
Questo dev’essere suddiviso, giusta l’art. 14 LPT, almeno nella zona
edificabile (art. 15), agricola (art. 16) e protetta (art. 17); con facoltà per
il diritto cantonale di prevederne altre (art. 18 LPT).
Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. In Ticino
l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che
decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò significa
controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle scelte pianificatorie
comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo con l’autonomia
riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT: le
autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle autorità
loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i loro
compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il
proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può però
limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su
alcun criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al contrario
rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i principi e gli
scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non danno loro
sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal comune, per
motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il
comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia 226 segg. consid.
2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
-
Giusta l’art. 17 LPT
le zone protette comprendono tra l’altro i paesaggi particolarmente belli,
quelli con valore storico -culturale, come pure i siti caratteristici (cfr.
DFG, Commento alla LPT, art. 17 pag. 307 e segg.). A norma dell’art. 28 cpv. 2
lett. f LALPT inoltre un PR può indubbiamente avere fra le sue finalità anche
la protezione di un paesaggio pregevole. Importante rilevare che l’ambito
protetto ai sensi di queste norme comprende non solo l’oggetto della protezione
ma anche l’ambiente circostante, nella misura in cui altrimenti la protezione
dell’oggetto medesimo non potrebbe essere assicurata (cfr. DFG, Commento alla
LPT, art 17, n. 29, pag. 311).
-
Nel caso concreto,
come già rilevato, il Comune di __________ ha attribuito il fondo dei signori
__________ __________ alla zona di protezione del paesaggio e alla zona
agricola. I ricorrenti contestano l’inserimento della loro proprietà in zona di
protezione ed in particolare il suo assogettamento alle rigide disposizioni di
cui all’art 26 lett. a NAPR, che non permettono ,a loro dire, lo svolgimento di
un’attività agricola razionale e redditizia.
È pacifico che questa
misura limita la proprietà dei ricorrenti, proprietari appunto del fondo no.
__________inserito nella zona in esame.
Una tale limitazione è
ammissibile ai sensi dell’art. 22 ter Cost solo se si fonda su una base legale
chiara ed inequivocabile, è sorretta da un interesse pubblico e rispetta il
principio della proporzionalità.
A mente di questo Tribunale, dall’esame degli atti, ma anche da quanto è stato
possibile constatare sul posto, i presupposti per l’inserimento del fondo dei
ricorrenti in zona di protezione del paesaggio sono sicuramente dati.
La base legale è fornita dai succitati disposti di cui agli art. 17 LPT e 28
cpv. 2 lett. f LALPT. Inoltre giusta l’art 29 cpv. 1 lett. b LALPT, nelle norme
di attuazione di un PR possono essere stabilite delle regole particolari
sull’utilizzazione per ogni singola zona. Rispettivamente, a norma dell’art 28
cap. 2 lett. a, seconda frase LALPT, all’interno delle singole zone possono
essere previsti ulteriori vincoli o agevolazioni per particolari forme di
utilizzazione, in particolare, giusta l’art 28 cpv. 2 lett. h LALPT, i vincoli
per la tutela del paesaggio. Da queste normative si può dedurre in modo chiaro
la competenza del comune ad emanare disposizioni del tipo di quella in concreto
censurata, ossia dell’art. 26 lett. a NAPR volto a regolamentare gli interventi
possibili all’interno della prevista zona di protezione del paesaggio. Le
limitazioni con ciò imposte sono quindi senz’altro sorrette da una valida base
legale.
Quanto all’interesse pubblico a questa scelta pianificatoria, va ricercato
nella volontà del comune di proteggere il nucleo di __________, che nel Piano
Direttore è stato indicato come un insediamento d’importanza nazionale secondo
l’inventario svizzero degli insediamenti da proteggere (cfr. scheda no. 8.4 del
PD), approvato dal Consiglio Federale per il cantone Ticino il 9. 11 1994 con
entrata in vigore il 1.1.1995. Il valore architettonico socio-culturale di
questo piccolo paese agreste ha indotto l’autorità comunale a volerlo tutelare
istituendo sul comparto che lo circonda una zona di protezione.
Si è con ciò creato una cornice protettiva che salvaguarda la fisionomia del
villaggio qualificandone nel contempo il contesto ambientale rurale e
tradizionale.
Considerata la particolare funzione di questo comparto, è evidente ch’esso va
mantenuto il più possibile libero da qualsiasi tipo di utilizzazione ed
intervento che potrebbe comprometterne l’integrità.
I divieti imposti dall’art 26 lett. a NAPR vanno interpretati in quest’ottica.
È pacifico infatti che qualora i ricorrenti dovessero procedere a riempimenti e
livellamenti di terreno, rispettivamente alla costruzioni di serre per la
propria attività agricola, lo stato naturale delle cose verrebbe sensibilmente
modificato e con ciò la fisionomia del luogo.
Altre misure meno incisive non sono in grado di garantire la necessaria
salvaguardia. Perquanto perfettamente comprensibile l’interesse del
proprietario a conseguire - attraverso le serre e la correzione del terreno -
uno sfruttamneto agricolo più redditizio e meglio commisurato al prezzo
d’acquisto dei fondi, non può prevalere sull’interesse pubblico a difendere
l’immagine del villaggio e del suo immediato contorno da inammissibili
alterazioni.
Ne consegue che nel caso concreto i presupposti per una giustificata
limitazione della proprietà privata sono dati.
Le censure dei ricorrenti non meritano pertanto conferma.
- Per le predette
considerazioni il ricorso in esame dev’essere respinto.
Per
questi motivi,
visti
gli articoli di legge applicabili alla fattispecie.
dichiara
e pronuncia
-
Il ricorso é respinto.
-
I ricorrenti sono
condannati in solido al pagamento delle tasse di giudizio e delle spese per
complessivi fr.600.-- .
-
Intimazione: -
Avv. __________. __________, __________
- Municipio di ________
- Consiglio di Stato, Bellinzona
- Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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