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Numero d'incarto:
90.1994.173
Data decisione, Autorità:
09.05.1995, TPT
Incarto n.
90.94.00173
Lugano
9 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
Composta dei giudici:
Efrem Beretta,
presidente, Lorenzo Anastasi, Raffaello Balerna
Segretario:
Daniela Regazzi, vicecancelliera
Visto il ricorso del 12 ottobre 1992 di
__________ __________, ____________________,
contro
la
decisione del 22 settembre 1992, no. __________del Consiglio di Stato che
approva alcune varianti del Piano Regolatore del Comune
di __________ ed evade i ricorsi di prima istanza;
viste
le osservazioni del 12 gennaio 1993 del Comune di __________ e la risposta 4
agosto 1993 del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti
esperiti
i necessari accertamenti;
r
i t e n u t o
in
fatto
a. La
signora __________ __________ è proprietaria della particella no.
/_ sita nella frazione di __________ del Comune di
__________.
b. Con messaggio no. 9 del marzo 1990, il Municipio di
__________ ha sottoposto al legislativo comunale alcune varianti del Piano
Regolatore del Comune, approvato dal Consiglio di Stato in data 14 giugno 1988.
Tra queste varianti figura la decisione del Comune di rendere edificabile una
porzione di terreno, in località __________ a sud-est del nucleo, di circa 1600
mq di superficie, posta ad un distanza di 40 m dalla strada e per metà del
proprio perimetro a ridosso del bosco. Questa nuova porzione di terreno
edificabile comprende parzialmente i fondi no. __________, __________e
__________.
c. Con
risoluzione 22 settembre 1992, l’esecutivo cantonale nell’ambito della
procedura di approvazione delle varianti, non ha però acconsentito
all’ampliamento della zona edificabile previsto in località __________. Esso ha
quindi attribuito d’ufficio questo comparto alla destinazione precedente,
ovvero a zona senza destinazione specifica, non essendo idoneo allo
sfruttamento agricolo.
d. Contro
questa risoluzione la signora __________ insorge ora davanti a questo Tribunale,
chiedendo l’annullamento della decisione governativa, in quanto basata su una
rappresentazione grafica del luogo che non corrisponde alla situazione attuale
dei fondi toccati.
La
ricorrente ritiene giustificato l’inserimento in zona edificabile del proprio
mappale considerato che esso risulta già edificato ed inserito
in un comprensorio costruito. Essa chiede infine l’annullamento della
qualifica di bosco del suo particellare.
e. Il
Municipio, con osservazioni 12 gennaio 1993, propone la reiezione
dell’impugnativa ritenuto che il Consiglio di Stato ha compensato questo
stralcio di zona edificabile, con l’istituzione d’ufficio di una nuova zona
edificabile in continuazione di quella attualmente esistente.
Il
Consiglio di Stato dal canto suo, con risposta del 4 agosto 1993, pur
chiedendo che il ricorso venga respinto, aggiunge in via
abbondanziale che la misura pianificatoria più opportuna ed adeguata
per regolare la situazione del particellare no. __________, considerata
la vicinanza con la zona edificabile, sarebbe quella d’istituire solo per
questo fondo una zona di mantenimento degli insediamenti (cfr. allegato di
risposta, decisione no. __________del 4 agosto 1993 del Consiglio di
Stato).
f. In
data 4 maggio 1994 è stato esperito un sopralluogo in contraddittorio.
All’occasione le parti si sono riconfermate nelle loro allegazioni e domande
rinunciando al dibattimento finale e alla presentazione delle conclusioni.
c
o n s i d e r a t o
in
diritto
- A
norma dell’art. 38 LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato
ricorso al Tribunale della pianificazione del territorio (TPT), entro 30 giorni
dalla notificazione.
L’art.
38 LALPT legittima a ricorrere il Comune
(cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi (cpv. 4 lett. b),
i proprietari dei fondi la cui
situazione è stata modificata dalla decisione del Consiglio
di Stato (cpv. 4 lett. c).
Il
disposto va interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che
impone al diritto cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere
almeno nella stessa misura di quella prevista per il ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale.
Ciò
premesso, la ricorrente è legittimata a ricorrere, a norma dell’art. 38
cpv. 4 lett. c LALPT, posto che la modifica d’ufficio decretata dal
Consiglio di Stato con la querelata decisione muta la
situazione del suo fondo.
Il
presente ricorso, intimato nel termine di legge, è tempestivo.
- Il
comune gode di autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale
non regola esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione
del comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44).
Il comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione
del territorio (DTF inedita 21 novembre 1990 in re comune di __________).
L’autonomia
non è però assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b) LPT il diritto
cantonale deve garantire il riesame completo del PR
da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone Ticino l’autorità competente
è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di Stato, che
decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità
delle scelte pianificatorie comunali. A contemperare
l’estensione di tale controllo con l’autonomia riconosciuta al comune
interviene il principio dell’art. 2 cpv. 3 LPT:
Le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per
adempiere i loro compiti. Il Consiglio di
Stato non può, dunque, semplicemente sostituire il proprio
apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Il
Consiglio di Stato non può però limitarsi
a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non poggi su alcun
criterio oggettivo, sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni
che disattendono i principi e gli scopi pianificatori fondamentali del
diritto federale o non danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità
di approvazione esige dal comune, per motivi
oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento giuridico, il
comune invocherà invano la lesione della sua autonomia (DFT 116
Ia 226 seg. consid. 2a; Alfred Kuttler, Zum Schutz
der Gemeindeautonomie in der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep.
1991, pag. 45 seg., in part. 55).
Quanto
al Tribunale della pianificazione del territorio non dispone, contrariamente
al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità
(tranne, in applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT,
se col ricorso è impugnata una modifica d’ufficio del PR). Il ricorso
è infatti proponibile solo contro la violazione del diritto (in particolare
contro l'errata o mancata applicazione di una norma stabilita
dalla legge o risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento
giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere, la violazione di
una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti
rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3 LALPT).
- Ciò
premesso deve essere esaminato se nel caso concreto il Consiglio di Stato ha, a
giusta ragione, stralciato d’ufficio la zona edificabile prevista dalla
variante di PR per il comparto in esame, ristabilendo la zona senza
destinazione specifica.
Nell’adempimento
dei loro compiti pianificatori le autorità devono sempre
considerare obbiettivi e principi sanciti dal diritto federale
e cantonale, in particolare dagli art 1 e 3 LPT (DTF 115 Ia
350, consid. 3d e riferimenti). Devono pure rispettare le prescrizioni
di cui agli art. 14 e segg. LPT.
Determinanti
ai fini del presente giudizio sono in particolar modo le
disposizioni e i principi relativi all’istituzione delle zone edificabili.
Giusta
l'art. 15 LPT le zone edificabili comprendono i terreni idonei
all'edificazione già edificati in larga misura o prevedibil mente
necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.
Ciò significa che non tutti i terreni potenzialmente edificabili
possono essere attribuiti a tale zona.
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, nemmeno l'urbanizzazione
adeguata di un fondo basta a giustificarne l'inserimento in una zona
edificabile (DTF 113 Ia 366 consid. 2b con i
richiami): determinante a tal fine è la situazione pianificatoria
globale. Pure il fatto che un fondo
confini con la zona edificabile non è un motivo sufficiente
affinché il proprieta- rio possa esigere la sua
inclusione nella medesima (DTF 107 Ia 243). Per
prassi costante sussiste inoltre un interesse generale a impedire,
rispettivamente a ridurre, la formazione di zone edificabili
troppo vaste (DTF 107 Ia 242 consid. 3a, 107 Ib 335 consid.
2b), che sarebbero inopportune e in contrasto con la legge
(DTF inedita del 13 dicembre 1988 in re __________; DTF del 2 febbraio 1982
in: ZBl. 83/1982, pag. 353 consid. 3c; cfr. pure DTF
111 Ia 22).
-
Dagli
atti risulta che già al momento dell’approvazione del Piano Regolatore nel 1988
il Consiglio di Stato aveva messo in evidenza l’eccessiva estensione della zona
edificabile prevista nel comune. Già allora l’autorità governativa,
nell’intento di conformare il PR alle esigenze della LPT e della LE in tema di
uso parsimonioso del suolo, non aveva approvato alcune zone proposte
edificabili. Il sovradimensionamento del piano é da ricondurre al fatto che il
Comune di __________ è il risultato della fusione di cinque comuni (__________,
__________, Signora, __________ e __________). Questa circostanza ha
evidentemente influito sulla pianificazione tanto che il piano adottato è stato
concepito più come un assieme di singole pianificazioni locali, anziché come
uno strumento teso a promuovere premesse e condizioni favorevoli alla sviluppo
della nuova entità geopolitica. Ogni frazione è stata dotata di ampie zone
edificabili che spesso comportano pure spese di urbanizzazione sproporzionate
rispetto ai mezzi finanziari del comune. A livello insediativo ne consegue
chiaramente una notevole dispersione ed estensione della zona edificabile che
non si concilia con l’esigenza dell’uso parsimonioso del suolo, voluta dalla
moderna pianificazione territoriale. Non bisogna inoltre dimenticare che la
popolazione residente nel Comune è in continua diminuzione. Dai 1’570 abitanti
registrati nel 1850, si è scesi a 775 residenti nel 1990 (cfr. Annuario
statistico ticinese del 1992, pag. 96). In questo contesto una contenibilità
del PR così come prevista dalla risoluzione governativa no. __________del 14
giugno 1988 che contemplava una possibilità di edificazione di 170 case con un
numero d’alloggi di almeno il doppio e ciò senza contare il ricupero delle
costruzioni disabitate entro i vecchi nuclei, appare senz’altro più che
sufficiente alle esigenze del Comune.
-
Sulla
base delle considerazioni sopraespresse, ben si comprende il rifiuto del
Consiglio di Stato di approvare un nuovo ampliamento della zona edificabile
nella frazione di __________.
A
ciò si aggiunge inoltre che l’ubicazione di questa fascia nei confronti
del resto del territorio urbanizzato non suggerisce certo il suo
inserimento nella zona edificabile. Come si è potuto rilevare
con il sopralluogo, trattasi infatti di una zona alquanto impervia a
ridosso del bosco, i cui limiti del resto non sono ancora stati
precisamente definiti. Senz’altro più coerente e giustificabile
per motivi di morfologia del terreno come pure di spazio disponibile, è il
previsto prolungamento verso ovest della fascia edificabile, del resto non
contestato dalla ricorrente.
Per
queste ragioni, questo Tribunale ritiene di non poter accogliere le censure ricorsuali.
- In
merito alla richiesta di rettifica del confine del bosco sollevata dalla
ricorrente va detto che, come rettamente già rilevato dall’autorità di prima
istanza, nei PR approvati prima del 1 gennaio 1993, ossia prima dell’entrata in
vigore della nuova Legge federale sulle foreste, la superficie boschiva veniva
riportata solo in modo indicativo; infatti le restrizioni legali della
proprietà fondiaria di natura forestale non venivano costituite in virtù del PR
ma esistevano già in forza e nei limiti della legislazione federale e cantonale
in materia (cfr. art. 18 cpv. 3 LPT).
Solamente
con l'entrata in vigore della nuova legge forestale è stato sancito
l'obbligo (al momento dell'emanazione e della revisione dei piani regolatori)
d'accertare il carattere forestale laddove le zone
edificabili confinano con la foresta (art. 10 cpv. 2 LFo). Quindi per
ottenere schiarimenti circa la natura boschiva del proprio
fondo, la ricorrente dovrà presentare relativa
domanda al Cantone giusta l'art. 10 cpv. 1 LFo.
Per
questi motivi,
visti
gli articoli di legge applicabili alla fattispecie,
dichiara
e pronuncia
-
Il
ricorso è respinto.
-
La tassa e le spese di giustizia di complessivi Fr.
600.- sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione: -
__________ __________, __________
Municipio di __________
Consiglio di stato, Bellinzona
Sezione pianificazione urbanistica, Bellinzona
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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