AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
90.1994.152
Data decisione, Autorità:
28.06.1995, TPT
Incarto n.
90.94.00152
Lugano
28 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale della
pianificazione del territorio
composto
dai giudici:
Efrem Beretta, presidente,
Giovanna Roggero-Will, Michele Rusca
Il
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
visto
il ricorso del 26 settembre 1991 di
__________, ____________________,
rappr.
da: avv. __________. __________, __________ __________,
contro
la risoluzione governativa 20 agosto 1991 che approva
alcune varianti del PR di __________;
viste le osservazioni 31
marzo 1992 del Consiglio di Stato e quelle 5 novembre 1991 del Municipio di
__________,
letti ed esaminati gli
atti,
esperiti i necessari accertamenti,
r i t e n u t o
in fatto
a. _________ ____________
è proprietario della particella nr. __________RFP di __________.
b. Il PR di __________ è
stato approvato in data 8 febbraio 1983 ed includeva il terreno __________
nella zona edificabile. Nella seduta del 17 maggio 1990 il Consiglio comunale
ha adottato una serie di varianti concernenti il piano del traffico e quello
delle attrezzature ed edifici pubblici. Una delle varianti prevede
l'ampliamento di un posteggio previsto dal PR originario su una parte del fondo
nr. __________RFP.
c. Ritenendo tale
scelta pianificatoriamente ingiustificata, __________ __________ è insorto al
Consiglio di Stato opponendosi all'ampliamento del posteggio e chiedendo il
mantenimento in zona edificabile del suo terreno.
d. Con l'impugnata
risoluzione la variante è stata approvata ed il ricorso respinto in ragione,
segnatamente, dell'effettiva necessità del parcheggio.
e. Il soccombente
impugna presso il TPT la risoluzione governativa chiedendone l'annullamento e
postulando l'inserimento del suo terreno nella zona edificabile.
A sostegno della domanda ricorsuale
invoca un'errata valutazione del fabbisogno di posteggi e l'estensione
eccessiva dell'area vincolata per ospitarli. Relativamente alla valutazione del
fabbisogno di posteggi l'insorgente ha allestito la seguente tabella (fra
parentesi le cifre relative al PR versione 1983).
"Sottolineate le
strutture la cui esecuzione è prevista per il prossimo decennio.
Strada di
__________ 40 (62) C'é un progetto
__________ 23
( - ) C'é un progetto
Opera __________ 15 (15)
__________r 16 (16)
./ 24 ( 5) C'é un progetto
__________ /__________ 30 ( 8)
========================
Totale
periferici 148
Autosilo
80
========================
Totale
228"
Sulla base di questa
tabella l'insorgente sottolinea che, compresi i circa 10 posteggi esistenti,
l'area attorno al nucleo dispone di all'incirca 240 posti auto. Tale fabbisogno
non sarebbe comprovato da alcun studio attendibile e sarebbe contraddetto dalla
medesima impugnata risoluzione (p. 17), che lo fissa in 120 posti auto. Ciò
premesso, il ricorrente si duole del fatto che, nella realizzazione delle aree
di posteggio previste, si dia la priorità a quella all'esame rispetto ad altre,
già previste nel PR 1983, che non ne presentano gli inconvenienti e non
intaccano l'area edificabile.
f. Nelle sue osservazioni
il Municipio di __________ chiede la reiezione del gravame. Alla medesima
conclusione giunge il Consiglio di Stato. Delle motivazioni dei resistenti si
dirà, all'occorrenza, in prosieguo di giudizio.
g. Il 27 aprile 1993 è
stato esperito il sopralluogo in contraddittorio.
All'occasione, il tecnico
comunale ha precisato "che gli appartamenti del nucleo (zona NT)
privi di posteggio sono 130, le vetture prive di posteggio proprio 155, mentre
i posteggi pianificati 228. All'interno del nucleo potrebbero inoltre essere
costruiti, in base al PR, 25 appartamenti."
In sede di sopralluogo si
è pure deciso di sospendere la procedura sino all'attribuzione dei gradi di
sensibilità al rumore.
h. Il Consiglio di Stato
ha approvato in data 22 giugno 1994 l'art. 25bis NAPR di __________, con il
quale vengono attribuiti i gradi di sensibilità.
i. Il 22 novembre
1994, su richiesta del Tribunale, il Municipio di __________ ha fornito una
"verifica dei posteggi nel nucleo di _________ e nelle aree sul suo immediato
contorno". La verifica conclude che, malgrado la realizzazione dei
posteggi previsti dal PR, resterà un saldato negativo di circa 160 posti auto,
in particolare durante la stagione estiva quando alla domanda locale si
sovrappone quella turistica.
l. La Sezione della
pianificazione urbanistica (SPU) si è espressa al riguardo della verifica
allestita dal comune con osservazioni 10 gennaio 1995. Nelle medesime ha
confermato la validità delle ubicazioni previste nel PR per i posteggi.
Inoltre, la SPU, dopo aver
consultato la Sezione protezione aria e acqua e la Sezione dei trasporti, ha
rilevato che il fabbisogno teorico previsto dal comune (2 posti auto per
famiglia o nucleo famigliare per complessivi 400 posti) è eccessivo. Al
riguardo nelle osservazioni si precisa come
"corrisponda
maggiormente alle emergenti necessità in tema di contenimento del traffico
motorizzato privato, adottare un parametro che si aggiri sui 1,5 posti auto per
famiglia; ciò condurrebbe ad un fabbisogno comunale di 300 p. Questo valore tra
l'altro rispecchia quello medio comunale dedotto dall'Annuario statistico
ticinese (Comuni 1994) che si riferisce al rapporto fra i nuclei famigliari
residenti a __________ e gli autoveicoli immatricolati (...). A conferma di
quanto detto sopra vi comunichiamo che dai dati in nostro possesso, relativi
alla zona insediativa di __________, abbiamo potuto dedurre l'estensione della
SUL del nucleo in oggetto; essa ammonta a ca. 22'000 mq.
Tenendo conto del valore
minimo di dimensionamento consigliato dalla norma VSS n. 641'400 edita
dall'Unione dei professionisti svizzeri della strada (...), che è fissato a 1
p. per ogni 80 mq. di SUL (più il 10% per ospiti), possiamo affermare che i
quantitativo minimo di posteggi teorico occorrente per il nucleo di __________
ammonterebbe anche in questo caso a ca. 300 unità. Questo valore risulta
inferiore del 25% rispetto a quello calcolato dal Municipio di __________.
Dedotti i posteggi disponibili (100), i quali comprendono pure la parte messa a
disposizione dall'autosilo comunale, e quelli previsti per il nucleo (140) che
rileviamo dalla verifica del Municipio, in questo caso vi sarebbe un ammanco di
60 p.
Evidentemente questi ca.
300 p. rappresentano un valore teorico; esso deve servire come base per la
determinazione di un fabbisogno che meglio tenga conto delle specificità del
comune. Infatti occorre tener presente dei fattori che possono incidere in
misura non indifferente sulla valutazione quali il grado di allacciamento ai
trasporti pubblici, la situazione ambientale e la particolare funzione che
devono svolgere tali posteggi."
Sulla scorta di queste
considerazioni la SPU conclude che il fabbisogno effettivo di posteggi non è di
400 ma di 300 unità. Secondo la SPU la riduzione dei posti auto disponibili
dovrebbe essere attuata non eliminando l'uno o l'altro dei posteggi previsti
dal PR, ma riducendone la dimensione.
m. __________ _________
ha rinunciato ad inoltrare delle osservazioni.
c o n s i d e r a t o
in diritto
- A norma dell’art. 38
LALPT contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al TPT entro 30
giorni dalla notificazione.
L’art. 38 LALPT legittima
a ricorrere il comune (cpv. 4 lett. a), i già ricorrenti, per gli stessi motivi
(cpv. 4 lett. b), i proprietari dei fondi la cui situazione è stata modificata
dalla decisione del Consiglio di Stato (cpv. 4 lett. c).
Il disposto va
interpretato alla luce dell’art. 33 cpv. 3 lett. a LPT che impone al diritto
cantonale di garantire la legittimazione a ricorrere almeno nella stessa misura
di quella prevista per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale.
Ciò premesso, il presente
ricorso, inoltrato nel termine di legge, è tempestivo.
La legittimazione ricorsuale
dell'insorgente è data a norma dell’art. 38 cpv. 4 lett. b LALPT.
- Il comune gode di
autonomia in quelle materie che il diritto cantonale o federale non regola
esaurientemente, ma lascia in tutto o in parte alla regolamentazione del
comune, conferendogli una notevole latitudine decisionale (DTF 115 Ia 44). Il
comune ticinese usufruisce di questa autonomia in materia di pianificazione del
territorio (Rep. 1989, pag. 422, consid. 2 e riferimenti).
L’autonomia non è però
assoluta. Giusta l’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT il diritto cantonale deve
garantire il riesame completo del PR da parte di almeno un’istanza. Nel Cantone
Ticino l’autorità competente è, a norma dell’art. 37 LALPT, il Consiglio di
Stato, che decide i ricorsi ed approva il PR con pieno potere cognitivo. Ciò
significa controllo non solo della legittimità ma pure dell’opportunità delle
scelte pianificatorie comunali. A contemperare l’estensione di tale controllo
con l’autonomia riconosciuta al comune interviene il principio dell’art. 2 cpv.
3 LPT: le autorità incaricate di compiti pianificatori badano di lasciare alle
autorità loro subordinate il margine d’apprezzamento necessario per adempiere i
loro compiti. Il Consiglio di Stato non può, dunque, semplicemente sostituire
il proprio apprezzamento a quello del comune, ma deve rispettarne il diritto di
scegliere tra più soluzioni adeguate quella ritenuta più opportuna. Non può
però limitarsi a intervenire nei soli casi in cui la soluzione comunale non
poggi su alcun criterio oggettivo o sia manifestamente insostenibile. Deve al
contrario rifiutare l’approvazione di quelle soluzioni che disattendono i
principi e gli scopi pianificatori fondamentali del diritto federale o non
danno loro sufficiente attuazione. Se l’autorità di approvazione esige dal
comune, per motivi oggettivi, di porre il PR in consonanza con l’ordinamento
giuridico, questi invocherà invano la lesione della sua autonomia (DTF 116 Ia
226 seg. consid. 2a; A. Kuttler, Zum Schutz der Gemeindeautonomie in der neueren
bundesgerichtlichen Rechtsprechung, Rep. 1991, pag. 45 segg., in part. 55).
Il TPT non dispone,
contrariamente al Consiglio di Stato, del sindacato d’opportunità (tranne, in
applicazione dell’art. 33 cpv. 3 lett. b LPT, se col ricorso è impugnata una
modifica d’ufficio del PR). Il ricorso è infatti proponibile solo contro la
violazione del diritto (in particolare contro l'errata o mancata applicazione
di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa,
l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto, l'eccesso o l'abuso di potere,
la violazione di una norma essenziale di procedura) e contro l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 38 cpv. 2 e 3
LALPT).
- Giusta l'art.
22quater cpv. 1 della Costituzione federale (Cost.) i Cantoni devono allestire
dei piani d'azzonamento per assicurare una funzionale utilizzazione del suolo e
una razionale abitabilità del territorio. A livello legislativo l'obbligo di
pianificare è codificato all'art. 2 LPT.
Secondo quest'ultima legge
la pianificazione deve avere luogo in diverse tappe: pianificazione direttrice,
pianificazione dell'utilizzazione e procedura del permesso di costruzione. Esse
stanno in reciproco rapporto e formano un tutto coerente, di cui ogni parte
adempie una specifica funzione. Il piano di utilizzazione - in Ticino detto PR
- viene adottato, secondo le indicazioni del PD (art. 6 segg., 26 cpv. 2 LPT),
sulla scorta di un'ampia coordinazione e valutazione (Art. 1 cpv. 1 2a frase, 2
cpv. 1 LPT) e nell'ambito di una procedura ove è garantita protezione giuridica
(art. 33 seg. LPT) e partecipazione democratica (art. 4 LPT). Il PR disciplina
l'uso ammissibile del suolo (art. 14 segg. LPT): rende vincolante verso i
privati detto ordinamento oltre che il contenuto del PD (art. 21 cpv. 1 LPT).
- Per prassi costante
del Tribunale federale una restrizione di diritto pubblico della proprietà è
compatibile con la garanzia della proprietà sancita dall'art. 22ter Cost. solo
se si fonda su di una base legale (che deve essere chiara ed esplicita quando
la limitazione è particolarmente grave, DTF 114 Ia 117 consid. 3), è
giustificata da un interesse pubblico preponderante, rispetta il principio
della proporzionalità, non viola la garanzia della proprietà quale istituto e
dà luogo a piena indennità ove equivalga ad una espropriazione (DTF 10 febbraio
1992 in re Micheli, consid. 5b; DTF 115 Ia 29 consid. 4, 114 Ia 249 consid. 5a,
114 Ia 337 consid. 2, 113 Ia 364 consid. 2).
Nella fattispecie il
problema della violazione della garanzia della proprietà quale istituto non si
pone. I problemi espropriativi esulano invece da questa procedura.
-
Ai sensi dell’art.
26 LALPT, un PR si compone di un rapporto di pianificazione, di
rappresentazioni grafiche, di norme di attuazione e di un programma di
realizzazione. Le rappresentazioni grafiche comprendono (art. 28 LALPT) i piani
del paesaggio, delle zone, del traffico, delle attrezzature e costruzioni di
interesse pubblico e il piano indicativo dei servizi pubblici. In particolare
esse fissano la rete delle vie di comunicazione per i mezzi di trasporto
pubblici e privati con la precisazione delle linee di arretramento, le vie
ciclabili e pedonali, i sentieri e i posteggi pubblici (art. 28 cpv. 2 lett. p
LALPT). La base legale del vincolo all’esame è quindi data.
-
La SPU ha ricalcolato
il fabbisogno di posteggi a __________ valutandolo in 300 posti macchina contro
i 400 previsti dal comune. Lo scarto è del 33% in più rispetto al fabbisogno
effettivo.
Con ciò è provato che
nell’insieme i posteggi previsti dal PR sono eccessivi, ma non è ancora dato
sapere quali di essi sono singolarmente superflui o, meglio, quali sono
effettivamente necessari. Non è segnatamente dimostrato che per soddisfare il
fabbisogno ridotto rispetto alle errate previsioni del piano occorra far capo
in tutto o in parte ai posteggi qui contestati.
Non è pertanto provato
l’interesse pubblico al discusso vincolo e di conseguenza il Consiglio di Stato
non poteva lecitamente approvarlo. Il Consiglio di Stato avrebbe invece dovuto
rinviare gli atti al Comune affinché allestisse una nuova variante in cui i
posteggi fossero ridistribuiti tenuto conto dell’effettiva necessità e di
un’ubicazione corretta.
Nella misura in cui
approva il vincolo in contestazione la risoluzione governativa dev’essere
annullata e con essa il vincolo medesimo.
Poiché su questo punto la
variante approvata dal Consiglio di Stato non è venuta ad essere, si ripristina
la zona edificabile prevista dal PR prima della variante stessa.
Al comune rimane
naturalmente riservato il diritto di ricorrere alle misure di salvaguardia
della pianificazione previste dalla legge e segnatamente alla zona di
pianificazione (art. 58 seg. LALPT), alla decisione sospensiva (art. 65 LALPT)
e infine al blocco edilizio (art. 66 LALPT), a partire dalla pubblicazione
della futura variante.
Per
questi motivi,
dichiara
e pronuncia
- Il ricorso é accolto.
§)
Di conseguenza la decisione impugnata è annullata e con essa
il vincolo AP-EP gravante la part. __________RFD di __________.
-
Non si prelevano spese né
tasse di giustizia. Il Comune verserà al ricorrente fr. 1'200.-- di ripetibili.
-
Intimazione: -
- Municipio di ________
- Consiglio di Stato, ________
- Sezione pianificazione urbanistica, _______________
Tribunale
della pianificazione del territorio
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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