Thirty-day deadline for tax-revision requests based on inter-cantonal double taxation

80.2024.100Court of Justice / Tax ChamberApr 1, 2026Dismissed

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Omnilex summary

RI 1 and RI 2 sought revision of Ticino income-tax assessments for 2015–2017 and 2019–2021, alleging that their taxation in Ticino duplicated taxation in the Canton of Grisons. The tax authority rejected their request as late, and the taxpayers appealed, relying in part on the ten-year revision period. The Tax Law Chamber held that the specific revision ground for inter-cantonal double taxation is subject to a 30-day period running from notification of the other canton’s assessment that creates the double taxation. Their March 2024 request was far outside that period. The ten-year limit is only an absolute outer deadline. The appeal was dismissed and CHF 480 in costs was imposed on the taxpayers.

Omnilex headnote

Art. 232 cpv. 1 lett. d e art. 233 LT; revisione per doppia imposizione intercantonale: il termine relativo di trenta giorni decorre dalla notificazione della decisione dell’altro Cantone che determina la situazione di doppia imposizione, non dal suo passaggio in giudicato. Il termine decennale previsto dall’art. 233 LT costituisce un limite assoluto alla proponibilità della revisione e non sostituisce né prolunga il termine relativo. Le decisioni cantonali di tassazione possono, secondo il diritto federale, non essere pienamente preclusive rispetto alla tutela contro la doppia imposizione; ciò non impedisce tuttavia al diritto cantonale di subordinare il riesame a un termine e di rifiutare l’istanza tardiva. Quando la decisione ticinese è notificata dopo quella dell’altro Cantone, il contribuente può contestarla con reclamo ordinario; se è notificata prima, la domanda di revisione va presentata entro trenta giorni dalla notificazione della decisione successiva dell’altro Cantone.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2024.100

Data decisione, Autorità: 01.04.2026, CDT

Titolo: Procedura: revisione, doppia imposizione intercantonale, solo diritto cantonale, termine di trenta giorni dalla notificazione della decisione dell’altro Cantone

Incarto n. 80.2024.100

Lugano 1 aprile 2026

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliere

Francesco Sciuchetti

parti

RI 1 RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 22 maggio 2024 contro la decisione del 25 aprile 2024 in materia di revisione IC 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 e 2021.

Fatti

A. Il 9 febbraio 2014, RI 2 coniugata con RI 1, lasciava il domicilio di __________ condiviso con il marito per __________ (__________).

B. Nei periodi fiscali seguenti, l’RS 1 notificava ai contribuenti le seguenti decisioni di tassazione per l’imposta cantonale, nelle quali considerava entrambi i coniugi assoggettati alle imposte per appartenenza personale, in quanto domiciliati a __________:

  • la decisione IC 2015 dell’8 febbraio 2015 con cui ha quantificato il reddito imponibile in fr. 68'100.- (in fr. 73'900.- quello determinante per l’aliquota);

  • la decisione IC 2016 del 19 dicembre 2017 con cui ha quantificato il reddito imponibile in fr. 75’100.- (in fr. 80’500.- quello determinante per l’aliquota);

  • la decisione IC 2017 del 27 marzo 2019 con cui ha quantificato il reddito imponibile in fr. 77’600.- (in fr. 81’100.- quello determinante per l’aliquota);

  • la decisione IC 2019 del 3 febbraio 2021 con cui ha quantificato il reddito imponibile in fr. 77’200.- (in fr. 80’800.- quello determinante per l’aliquota);

  • la decisione IC 2020 del 17 novembre 2021 con cui ha quantificato il reddito imponibile in fr. 76’700.- (in fr. 80’300.- quello determinante per l’aliquota);

  • la decisione IC 2021 del 30 novembre 2022 con cui ha quantificato il reddito imponibile in fr. 73’600.- (in fr. 73’600.- quello determinante per l’aliquota).

C. Con istanza del 28 marzo 2024, i contribuenti chiedevano la revisione delle “decisioni di tassazione 2019 – 2020 – 2021”, dopo essersi accorti di aver subito “una doppia imposizione dal Canton Ticino”. Evidenziavano come dal 2014 RI 2 fosse domiciliata nel Canton __________, vivendo a __________ nella casa di sua proprietà, per oltre sei mesi all’anno. Se le decisioni del Canton __________ erano corrette, quelle ticinesi erano errate. Infatti il reddito di entrambi i coniugi era stato preso in considerazione sia per l’aliquota che per la determinazione del reddito imponibile. Già nel 2014 si era presentata la medesima situazione ma, dopo aver illustrato il cambio di domicilio, la decisione era stata rettificata. Così come per il 2022, anno in cui il carico fiscale era infatti notevolmente diminuito. Chiedevano quindi la revisione “degli anni precedenti”, “allegando la documentazione in nostro possesso” per gli anni dal 2015 al 2021. Sulla base di un conteggio da loro allestito quantificavano in fr. 12'619.90 le imposte cantonali pagate in eccesso e in fr. 11'357.90 quelle comunali. Spiegavano come il loro scritto “giunge[sse] dopo 3 mesi” in quanto la ricerca dei documenti ed il loro controllo aveva richiesto molto tempo.

D. Con decisione del 2 aprile 2024, l’UT dichiarava irricevibile per tardività “l’istanza di revisione in materia di IC 2019, 2020 e 2021”. Le notifiche di tassazione per questi periodi fiscali erano state emesse fra il 3 febbraio 2021 ed il 30 novembre 2022. Quelle del fisco grigionese fra il 12 febbraio 2021 ed il 22 novembre 2022. Il termine di trenta giorni per presentare una domanda di revisione dalla scoperta del motivo in caso di doppia imposizione intercantonale non era quindi stato rispettato.

E. Con reclamo del 22 aprile 2024, i contribuenti chiedevano l’accoglimento dell’istanza di revisione, evidenziando di essere entrambi in età AVS, con un reddito pensionistico medio, e che la doppia imposizione li poneva in una “situazione di svantaggio”.

F. Con decisione del 25 aprile 2024, l’UT respingeva il reclamo, rilevando che il fisco ticinese non era a conoscenza delle tassazioni emesse dall’autorità fiscale __________ e che non ne era stato informato tempestivamente. Nelle dichiarazioni d’imposta 2019–2021, i contribuenti avevano infatti indicato che la moglie era domiciliata a __________.

G. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i contribuenti chiedono di essere “ricevuti e sentiti”, al fine di poter esporre la vicenda alla luce del principio della buona fede. Domandano la rettifica delle tassazioni relative agli anni dal 2015 al 2021, ad eccezione del 2018. Sostengono la tempestività dell’istanza di revisione richiamando il termine decennale di cui all’art. 233 LT. A loro avviso, la doppia imposizione subita nel Cantone Ticino li porrebbe in una situazione di “evidente svantaggio”, vietata dall’art. 127 Cost. Evidenziano inoltre che la decisione impugnata sarebbe stata firmata da un solo funzionario, mentre, di regola, sarebbe prevista la firma collettiva a due.

H. Nelle proprie osservazioni, l’UT rileva di essersi pronunciato, nelle precedenti decisioni, unicamente in merito ai periodi fiscali dal 2019 al 2021; tuttavia, il giudizio relativo ai periodi fiscali precedenti (2015–2017) non potrebbe essere differente, essendo le relative tassazioni state emesse in data ancora anteriore.

I. Nel corso dell’udienza del 17 marzo 2026 presso la Camera di diritto tributario le parti si riconfermano nelle rispettive posizioni.

Diritto

  1. Con decisione del 2 aprile 2024, l’UT ha dichiarato irricevibile per tardività l’istanza di revisione presentata il 28 marzo 2024; il 22 aprile 2024 ha respinto il reclamo dei contribuenti confermando la decisione di irricevibilità.

Deve pertanto essere verificata la tempestività della domanda di revisione.

  1. 2.1.

L’art. 51 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14) prevede che una decisione o sentenza cresciuta in giudicato possa essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:

a. se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b. se l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;

c. se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.

Secondo l’art. 51 cpv. 2 LAID la revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.

Per l’art. 51 cpv. 3 LAID la domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.

2.2.

Nella sua sentenza 9C_489/2024 del 1° maggio 2025 (in DTF 151 II 673), il Tribunale federale ha escluso che la doppia imposizione intercantonale costituisca un motivo di revisione delle decisioni in materia di imposte cantonali e comunali. La Suprema Corte ha in particolar modo rilevato che l’applicazione del diritto della doppia imposizione intercantonale è già garantita in modo conforme alla Costituzione con altri mezzi. Il contribuente ha infatti diritto di interporre ricorso allo stesso Tribunale federale, censurando la doppia imposizione intercantonale, dopo aver impugnato davanti all’autorità giudiziaria cantonale la decisione del secondo Cantone che lo ha assoggettato all’imposta (consid. 4.5).

Sebbene dunque le autorità di tassazione cantonali non siano obbligati a revocare o modificare delle decisioni di tassazione già passate in giudicato, il diritto federale non vieta loro di farlo, se la loro decisione di tassazione rischia altrimenti di essere annullata o modificata dal Tribunale federale (consid. 4.6). Quest’ultimo potrebbe infatti annullare o riformare delle decisioni di tassazione cantonali, anche se già passate in giudicato per decorrenza dei termini di ricorso, senza che debba essere adempiuto un motivo di revisione. Infatti, a determinate condizioni, tali decisioni possono essere impugnate direttamente dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia di diritto pubblico, unitamente alla decisione di ultima istanza di un altro Cantone (consid. 4.6.2).

Le decisioni di tassazione delle autorità fiscali cantonali, dal punto di vista del divieto di doppia imposizione intercantonale, non possono pertanto essere considerate pienamente passate in giudicato. Di conseguenza, il diritto federale non può vietare in modo assoluto alle autorità fiscali cantonali di riconsiderare le proprie decisioni di tassazione dopo la scadenza inutilizzata del termine di reclamo o di ricorso, fintantoché si limitino a rimuovere una doppia imposizione intercantonale (consid. 4.6.4).

Ne consegue che il diritto federale concede ai Cantoni un certo margine di manovra. Finché non viene interposto ricorso in materia di diritto pubblico, il diritto cantonale può decidere autonomamente se consentire ad un’autorità fiscale cantonale di riesaminare a posteriori una decisione di tassazione a causa di una doppia imposizione intercantonale (consid. 4.7).

L’Alta Corte ha concluso che anche un Cantone che non ha previsto nella propria legge la revisione per doppia imposizione intercantonale può modificare delle decisioni passate in giudicato per conformarsi all’art. 127 cpv. 3 Cost. Ha aggiunto che il diritto federale gli consente anche di rifiutarsi di entrare nel merito dell’istanza dopo la scadenza del termine previsto per l’inoltro delle domande di revisione (consid. 4.7.1 e giurisprudenza citata).

  1. 3.1.

Secondo l’art. 232 cpv. 1 LT una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:

a) se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) se l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;

c) se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;

d) se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.

La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art 232 cpv. 2 LT).

La domanda di revisione deve essere presentata entro novanta giorni dalla scoperta del motivo di revisione per i casi previsti dalle lettere a), b) e c) del capoverso 1 dell’articolo 232 e entro trenta giorni per il caso della lettera d) del medesimo articolo, ma al più tardi entro dieci anni dalla notifica della decisione o della sentenza (art. 233 LT).

3.2.

Come avevano già fatto in precedenza altri cantoni (in particolare San Gallo), anche il Canton Ticino, nel 2000, ha introdotto un motivo di revisione specifico per i casi in cui si vuole evitare una doppia imposizione internazionale o intercantonale. Nel messaggio del Consiglio di Stato, che accompagnava il relativo disegno di legge, si evoca il caso di un contribuente domiciliato in un altro cantone, che, quando ormai la tassazione ticinese è passata in giudicato, vorrebbe contestarla dopo aver ricevuto la decisione di tassazione del suo cantone di domicilio, insieme al relativo riparto intercantonale. In tal caso, non potrebbe più impugnare la tassazione ticinese con un reclamo, ma potrebbe tutt’al più interporre ricorso per doppia imposizione al Tribunale federale. In considerazione dei requisiti di forma di un simile ricorso e del conseguente rischio di incorrere in una decisione con cui l’Alta Corte lo dichiara inammissibile, il governo cantonale concludeva di voler “porre rimedio e semplificare una procedura poco soddisfacente e consentire agli Uffici di tassazione di rivedere le proprie decisioni in modo semplice e razionale, a tutto vantaggio anche del singolo contribuente interessato” (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 5016 del 27 giugno 2000, in Raccolta Verbali del Gran Consiglio, p. 2926; v. anche Soldini, Revisione in caso di doppia imposizione? Nota in margine a una sentenza, in RDAT I-2000 p. 679 ss.).

  1. 4.1.

In concreto i ricorrenti invocano la revisione delle tassazioni IC 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 e 2021 adottate dall’autorità fiscale ticinese in quanto avrebbero comportato una doppia imposizione vietata dall’art. 127 cpv. 3 Cost.

4.2.

Come già ricordato, la domanda di revisione secondo l’art. 233 cpv. 1 lett. d LT deve essere presentata nel termine di trenta giorni dalla scoperta del motivo di revisione (art. 233 LT), cioè dalla decisione (dell’altro cantone) che crea una situazione di doppia imposizione. Questo termine riprende quello di trenta giorni per presentare ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (Messaggio del Consiglio di Stato 5016 del 27.6.2000, Progetto di modifica della Legge tributaria e del decreto legislativo concernente la concessione di ammortamenti accelerati per nuovi investimenti, in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio 2000/2001, p. 2926).

Il Tribunale federale, confrontato con un’istanza di revisione basata su una doppia imposizione intercantonale, ha stabilito che la scoperta del motivo di revisione coincide con la notificazione delle decisioni di tassazione e non con il momento in cui le stesse passano in giudicato, sicché il termine per la presentazione della domanda decorre a partire dalla notificazione delle decisioni (sentenza 2C_398/2020 del 5 febbraio 2021 consid. 4.2.2).

4.3.

Ora, le decisioni di tassazione dei periodi fiscali litigiosi sono state notificate alle date seguenti, dalle autorità fiscali dei due Cantoni:

GR

TI

IC 2015

21 novembre 2016

8 febbraio 2017

IC 2016

20 novembre 2017

19 dicembre 2017

IC 2017

24 luglio 2019

27 marzo 2019

IC 2019

12 febbraio 2021

3 febbraio 2021

IC 2020

11 novembre 2021

17 novembre 2021

IC 2021

22 novembre 2022

30 novembre 2022

Per quanto concerne alcuni periodi fiscali, non sarebbe neppure stata necessaria la revisione. Le tassazioni dei periodi 2015, 2016, 2020 e 2021 sono state infatti notificate prima dal fisco grigionese. Ai contribuenti sarebbe pertanto bastato interporre reclamo contro le decisioni di tassazione del Canton Ticino, che determinavano la doppia imposizione.

Negli altri casi, per i quali la decisione di tassazione del Canton Grigioni è successiva a quella del Canton Ticino, avrebbero dovuto presentare al fisco cantonale l’istanza di revisione entro i trenta giorni dalla notificazione della decisione di tassazione grigionese.

4.4.

Ne consegue che l’istanza di revisione del 28 marzo 2024, che i contribuenti hanno ammesso di aver inoltrato “dopo tre mesi in quanto la ricerca di tutti i documenti e il controllo degli stessi ha richiesto molto tempo”, è stata presentata ampiamente oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 233 LT.

Il termine decennale invocato dai ricorrenti costituisce invece un termine assoluto, il cui scopo è limitare nel tempo la proponibilità di una revisione. Ciò significa che, indipendentemente dal rispetto del termine relativo di trenta giorni, trascorsi dieci anni dalla notifica della decisione di tassazione una revisione non è più ammissibile.

  1. Il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico dei ricorrenti.

  1. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorni (art. 73 LAI

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il cancelliere:

Ultimo aggiornamento: 11.10.2026

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Keywords

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The request was out of time because it was filed more than 30 days after notification of the other canton’s tax decisions creating the alleged double taxation.

The 30-day period runs from notification of the other canton’s tax assessment, not from its becoming final. The ten-year period is an absolute outer limit and does not replace the relative 30-day deadline.

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