AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2018.157
Data decisione, Autorità:
28.02.2019, CDT
Titolo:
Cumulo dei redditi dei coniugi: calcolo dell'imposta se un coniuge risiede all'estero, non separazione di fatto, matrimonio nel corso del periodo fiscale, unione coniugale
Incarti n.
80.2018.157
80.2018.158
Lugano
28 febbraio 2019
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaele Guffi
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 27 luglio 2018 contro la decisione del 18 luglio 2018 in materia di IC e IFD
2017.
Fatti
A. Nel corso del 2017, RI 1, ha
contratto matrimonio con __________, residente a __________.
Notificando alla contribuente la
tassazione IC/IFD 2017, con decisione del 24 maggio 2018, l’Ufficio
circondariale di tassazione __________ ha commisurato il reddito imponibile,
per l’IC, in fr. 19’000.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 99’900.–;
per l’IFD, li ha stabiliti, rispettivamente, in fr. 18’500.– ed in fr. 97'200.–.
Ai fini della determinazione dell’aliquota, infatti, l’autorità di tassazione
ha preso in considerazione il reddito da pensione del marito, pari a fr. 86'645.–.
B. La contribuente ha
interposto reclamo contro la suddetta decisione, in data 28 maggio 2018,
segnalando che suo marito, malgrado il matrimonio celebrato il 7 luglio 2017,
ha mantenuto il domicilio a __________ sino al mese di febbraio del 2018. A
mente della ricorrente, sino a febbraio 2018, la situazione dei coniugi andava
configurata come una “separazione di fatto” e pertanto l’UT non avrebbe dovuto
tener conto dei redditi del marito per determinare l’aliquota per l’IC/IFD
2017.
C. L’ufficio di tassazione ha
respinto il reclamo, con decisione del 18 luglio 2018, con la seguente
motivazione:
La reclamante chiede lo
stralcio dei fattori relativi al marito (matrimonio del 07.07.2017) invocando
una situazione di “separazione di fatto” considerato come il coniuge sia
rimasto domiciliato a __________ fino al 01.02.2018, data di ottenimento di un
permesso B e trasferimento presso la moglie. Ai
sensi delle vigenti disposizioni e della giurisprudenza, il caso in esame si
presenta evidentemente come un domicilio separato dei coniugi e non una
condizione di separazione di fatto. In ragione di ciò risulta corretta la
decisione di prima sede che ha visto l’esposizione dei fattori relativi ad
entrambi i coniugi, quelli del marito, ovviamente solo per l’aliquota, sotto la
colonna “Italia”.
D. Con tempestivo ricorso alla
Camera di diritto tributario, RI 1 contesta l’interpretazione operata
dall’autorità di tassazione nel ritenere che i coniugi non si trovavano in un
caso di “separazione di fatto”, bensì di “domicilio separato”. La ricorrente
chiede a questa Camera di riesaminare il suo caso, produce diversi documenti
fra cui una lettera del Comune di __________ dalla quale si evince che il
marito è iscritto come contribuente con effetto dal 01 febbraio 2018 e chiede,
in definitiva, di non considerare i redditi del coniuge residente in Italia per
determinare l’aliquota per l’IC/IFD 2017.
Diritto
- 1.1.
Sia per l’imposta
federale diretta (art. 9 cpv. 1 LIFD) sia per l’imposta cantonale (art. 3 cpv.
3 prima frase della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione
delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID; RS 642.14]; art. 8 cpv. 1
LT) il reddito (per l’imposta cantonale, anche la sostanza) di coniugi non
separati legalmente o di fatto è cumulato, qualunque sia il regime dei beni.
Sia per il diritto civile (art.
23 CC) sia per quello tributario (ASA 71 p. 558, consid. 2a) ciascun coniuge
può avere il proprio domicilio. Un’imposizione separata dei coniugi presuppone
tuttavia che essi vivano separati legalmente o di fatto (articoli 9 cpv. 1 LIFD
e 8 cpv. 1 LT).
1.2.
Secondo la Circolare n. 30 del 21
dicembre 2010 dell’AFC, entrata in vigore il 1° gennaio 2011, i criteri
determinanti per procedere ad una tassazione indipendente dei coniugi che
vivono separati sono i seguenti (cfr. cifra 1.3):
·
assenza di un’abitazione coniugale (art. 162 CC), sospensione
della comunione domestica (art. 175 CC), esistenza di un domicilio proprio
(art. 23 CC);
·
non esiste più una comunione economica per l’abitazione e il
mantenimento. Se invece i mezzi – oltre i consueti regali occasionali – vengono
impiegati da entrambe le parti per il tenore di vita in comune (non entrano in
considerazione le prestazioni alimentari fissate giudizialmente o convenute
volontariamente), i coniugi devono essere tassati congiuntamente malgrado
l’esistenza di una propria abitazione e eventualmente di un proprio domicilio
di diritto civile;
·
lo stato civile che risulta dal comportamento della coppia in
pubblico nell’ottica della buona fede (la coppia non si presenta più unita in
pubblico);
·
la durata della separazione di fatto invocata (almeno un anno).
Il Tribunale federale ha
stabilito che i presupposti menzionati sono cumulativi e che in ogni caso deve
esservi stata la sospensione della comunione matrimoniale ed i mezzi finanziari
non devono più essere impiegati in comune (sentenza n. 2A.432/2004 del 16
dicembre 2004 consid. 3.2, in RF 60/2005 p. 435; v. anche sentenza inedita n.
2A.458/2006 del 18 dicembre 2006 consid. 3.1).
La prova dell’adempimento delle
condizioni per una tassazione separata è a carico del contribuente (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 20 all’art. 9 LIFD, p. 189; cfr. inoltre la sentenza
CDT n. 80.2006.155 del 31 gennaio 2008 in RtiD II-2008 n. 6t).
- 2.1.
La ricorrente ha contratto
matrimonio il 7 luglio 2017, ma sostiene d’aver vissuto in una situazione di
“separazione di fatto” sino al 1° febbraio 2018, ovvero la data in cui suo
marito ha ottenuto il permesso di dimora B e si è trasferito dal suo domicilio
di __________ a __________ (presso la moglie).
2.2.
Va rilevato preliminarmente che
l’art. 25 cpv. 1 CC, nella sua versione in vigore peraltro dal 1° gennaio 1988,
non subordina più il domicilio della moglie a quello del marito.
Interpretando l’art. 9 LIFD, il
Tribunale federale ha in particolare escluso che vi sia una separazione di
fatto nel caso di due coniugi che vivono separati durante l’intera settimana e
che non dispongono di un’abitazione durevolmente usata in comune, pur
mantenendo l’unione coniugale. In un caso esaminato nel 2001, dopo il
matrimonio la moglie aveva mantenuto il suo appartamento in un luogo ed il
marito la sua casa in un altro, i coniugi avevano continuato a lavorare allo
stesso posto, ognuno provvedeva al proprio mantenimento e apparentemente non
disponevano neppure di mezzi comuni; nondimeno, l’Alta Corte ha stabilito che
non vi era una separazione di fatto (durevole) secondo l’art. 9 cpv. 1 LIFD e
che pertanto si giustificava la loro tassazione congiunta (ASA 71 p. 558
consid. 2c). Una simile decisione è stata adottata, sempre dal Tribunale
federale, in una sentenza del 2008, che si riferiva al caso di un marito
tedesco residente nel Canton Obvaldo, la cui moglie, a sua volta cittadina
germanica, tuttavia viveva ad Amburgo, dove accudiva la madre anziana ed
invalida. Anche qui, la motivazione sottolinea che la tassazione congiunta si
giustifica fintantoché sussiste l’unione coniugale (sentenza del 5 febbraio
2008, n. 2C_523/2007, in RF 2008 p. 364).
2.3.
Dagli scritti di reclamo e di
ricorso, si evince che la contribuente contesta, o perlomeno non comprende, il
ragionamento giuridico secondo cui, per una coppia, il fatto di avere un
“domicilio separato” non si configura come una “separazione di fatto”.
A questo proposito, interpretando
la nozione di vita separata, quando si tratta di verificare se un coniuge abbia
diritto di chiedere il divorzio unilateralmente (art. 114 CC), il Tribunale
federale ha stabilito che sussiste una separazione di fatto dal
momento in cui i coniugi non vivono più in una comunione spirituale, corporea
ed economica (comunione di tetto, di tavola e di letto). Non è sempre necessaria
una separazione fisica, rispettivamente geografica, così come pure questa
separazione non sempre, da sola, dimostra la vita separata. Ciò che è
determinante è che almeno un coniuge rinunci alla convivenza coniugale
perché rifiuta il matrimonio in quanto tale e non è semplicemente impedito a convivere
con il/la consorte a causa di circostanze esterne alla coppia (sentenza 5A_242/2015
del 17 giugno 2015 consid. 3.1. e 3.2.2.).
2.4.
Nel caso della ricorrente,
basterebbe ricordare che si è sposata proprio a metà del periodo fiscale in
discussione. Poiché, secondo l’art. 159 CC, la celebrazione del matrimonio crea
l’unione coniugale, non potrà certo negare che la stessa sia data anche nel suo
caso.
I coniugi, inoltre, sono andati a
convivere appena 8 mesi dopo essersi sposati. È evidente che nel lasso di tempo
trascorso tra il matrimonio e la creazione della dimora/ domicilio comune, i consorti
hanno mantenuto e rinsaldato il proprio legame personale.
In queste circostanze, si può
anche lasciare aperta la questione dell’esistenza di una unione dei mezzi fra
la ricorrente ed il marito, ritenuto che sussiste indiscutibilmente il
requisito dell’unione coniugale.
Infine, il fatto che il marito sia
iscritto come contribuente presso il Comune di __________ dal 1° febbraio 2018
non cambia nulla alla soluzione adottata in quanto, per il 2017, i suoi redditi
sono stati unicamente calcolati per determinare l’aliquota complessiva, ai fini
del calcolo dell’imposta dovuta dalla ricorrente.
- Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese sono a carico della
ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr.
500.–
b. nelle spese di cancelleria di
complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico della ricorrente.
-
Contro il presente giudizio è dato
ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro
30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
-
Intimazione a:
-
Divisione delle
contribuzioni Ufficio giuridico, viale S. Franscini 6,
6500 Bellinzona
-
Amm. federale delle
contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna
Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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