Language-course expense deduction treated as extraordinary training cost

80.2003.82Other CourtJul 7, 2003Granted

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Omnilex summary

The Tax Chamber of the Ticino Court of Appeal allowed the taxpayers' appeal against the tax office's refusal to deduct CHF 8,558.60 for a language course in Australia. It held that the expense related exclusively to 2001, because the course ran from 8 January 2001 and the advance payment did not shift the economic period to 2000. The objection decision of 27 May 2003 was annulled and the file remitted to the tax office for a formal merits decision. No costs were imposed.

Omnilex headnote

Art. 321f LT; deduction of extraordinary training/qualification expenses; temporal allocation of prepaid expenses. A cost is deductible in the fiscal period to which it economically relates; advance payment alone does not move the expense into an earlier tax period. Where a course is entirely attended in the later year and the ancillary travel evidence confirms that timing, the deduction cannot be refused on the ground that payment occurred in a previous year. If the expense was not already claimed in the ordinary period, the tax authority must decide the deduction request on the merits. Consid. 1-3.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2003.82

Data decisione, Autorità: 07.07.2003, CDT

Incarto n. 80.2003.82

Lugano 7 luglio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 17 giugno 2003

in materia di: IC/IFD 2003 A

presentato da:

__________ e __________ __________, __________


ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che __________ __________ si recava in __________ all'inizio di gennaio del 2001, dove frequentava a __________ dall' 8 gennaio 2001 al 27 aprile 2001 un corso di inglese;

  • che nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2003A chiedeva la deduzione di un importo di fr. 8'558.60 a titolo di spese straordinarie di perfezionamento e qualificazione;

  • che la richiesta veniva respinta dall'Ufficio di tassazione con decisione del 6 maggio 2003, poiché le spese chieste in deduzione sarebbero state sopportate nel 2000;

  • che il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione del 27 maggio 2003, in cui si ribadiva che il costo era stato sostenuto nell'anno 2000;

  • che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ e __________ __________ ripropongono la richiesta di deduzione di fr. 8'558.60 a titolo di spese straordinarie di perfezionamento e qualificazione, argomentando che il corso si è interamente svolto nel 2001;

  • che l'Ufficio di tassazione propone invece di respingere il ricorso;

  • che, secondo l'art 321 f cpv. 1 LT, dal reddito imponibile tassato nel periodo fiscale 2001/2002 di contribuenti assoggettati nel Cantone il 1° gennaio 2003 possono essere dedotte le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni 2001 e 2002;

  • che, secondo il cpv. 2 del suddetto articolo, sono considerate spese straordinarie unicamente:

a) le spese di manutenzione per immobili (art. 31 cpv. 2 e 3), nella misura in cui superano annualmente la deduzione complessiva prevista dall’articolo 31 capoverso 4;

b) i contributi dell’assicurato a istituzioni della previdenza professionale per il riscatto di anni contributivi (art. 32 cpv. 1 lett. e);

c) le spese per malattia, infortunio o invalidità (art. 32 cpv. 1 lett. i), per perfezionamento e riqualificazione professionale (art. 25 cpv. 1 lett. d) nella misura di cui superano mediamente le spese già considerate;

  • che le tassazioni già cresciute in giudicato sono modificate a favore del contribuente. La procedura applicabile è quella dell’articolo 234. La presentazione della dichiarazione d’imposta di cui all’articolo 321h è considerata quale domanda di revisione (cfr. art. 321 f cpv. 3 LT);

  • che __________ __________ nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002 non ha chiesto alcuna deduzione per spese di perfezionamento e riqualificazione professionale;

  • che, a sua volta, l'Ufficio di tassazione gli ha concesso unicamente la deduzione forfetaria di fr. 2'100.- per l'IC e una deduzione di fr. 2'466.- per l'IFD;

  • che il corso di lingue seguito a __________ si è interamente svolto nel 2001, a partire dall' 8 gennaio;

  • che il ricorrente si è recato nel continente australiano soltanto all'inizio di gennaio del 2001, come risulta dalla fattura relativa al biglietto aereo, che contempla il supplemento previsto sui voli dal 1° al 15 gennaio;

  • che è vero che il pagamento del corso e del volo è stato effettuato, come consuetudine in simili casi, anticipatamente;

  • che ciò non toglie tuttavia nulla al fatto che la spesa si riferisca unicamente ed esclusivamente al 2001;

  • che pertanto il ricorso merita accoglimento, nel senso che gli atti del procedimento vanno retrocessi all'Ufficio di tassazione perché si pronunci nel merito della richiesta;

  • che una soluzione diversa, nel senso auspicato dall'Ufficio di tassazione, si sarebbe imposta solo se la spesa in questione fosse già stata fatta valere nel periodo fiscale ordinario 2001-2002;

  • che, come si è visto, ciò non è tuttavia il caso.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, annullata la decisione su reclamo del 27 maggio 2003, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché, mediante decisione formale suscettibile di essere impugnata, si pronunci nel merito della richiesta di deduzione del corso di lingue a titolo di spesa straordinaria nel quadro della dichiarazione d'imposta 2003A.

  1. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

tax deductiontraining expensestiming of expensesprepaymentremandcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the cost of the language course could be deducted as an extraordinary training/qualification expense for the 2003A tax declaration.

Extracted holding

Yes. The expense related exclusively to 2001, even though it was prepaid in advance, so it had to be considered in the relevant period and not treated as already incurred in 2000.

Extracted reasoning

The course ran entirely from 8 January to 27 April 2001; the airfare likewise showed departure in early January 2001. Advance payment did not change the tax period to which the expense related. It could not be excluded on the ground that it had already been claimed in the ordinary 2001-2002 period, because it had not been claimed there.

Key legal question

Whether the objection decision of 27 May 2003 should be annulled and the file remitted to the tax office.

Extracted holding

Yes. The appeal was upheld and the objection decision was annulled; the matter was sent back for a formal merits decision on the deduction request.

Extracted reasoning

Because the expense had to be assessed as a 2001 expense, the tax office had to decide the deduction claim on the merits rather than reject it for temporal reasons.

Key legal question

Whether procedural costs should be charged.

Extracted holding

No costs or court fees were levied.

Extracted reasoning

The chamber ordered no costs and no justice fee.

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