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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.57
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.57
Lugano
28 maggio 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 29 aprile 2003
in materia di: imposte alla fonte
presentato da:
__________ __________ __________ __________, __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ , domiciliato a __________ (), lavora presso la
__________ __________ __________ __________ di __________ dal 1° ottobre 2002
ed è assoggettato all'imposta alla fonte;
-
che, con
istanza del 23 dicembre 2002, la ditta debitrice dell'imposta chiedeva all'Ufficio
imposte alla fonte (UIF) di poter assoggettare il contribuente all'aliquota C2
GI, comprensiva delle deduzioni per due figli a carico, in considerazione del
fatto che nessuno dei figli non svolgeva attività lucrativa: __________ era
completamente a carico della famiglia, mentre __________ era allora dipendente
di una banca con contratto a tempo determinato ma avrebbe ripreso la scuola nel
mese di marzo, per poi intraprendere gli studi universitari;
-
che l'UIF
respingeva l'istanza, con decisione del 12 marzo 2003, argomentando che i figli
non adempivano le condizioni richieste dalla legge, in quanto __________ non
frequentava una scuola a tempo pieno e __________ non frequentava alcuna scuola;
-
che la
ditta debitrice d'imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2
aprile 2003, sottolineando che __________ si era iscritto alla Scuola
__________ __________ __________ __________ __________ __________, per poter conseguire
un diploma che gli avrebbe permesso di frequentare in seguito l'Università;
-
che l'UIF
respingeva il reclamo, con decisione del 4 aprile 2003, rilevando che dalla
documentazione prodotta risultava che __________ frequentava la scuola in questione
solo a tempo parziale e che svolgeva occasionalmente un'attività lucrativa;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la __________ __________
__________ __________ ripropone la richiesta di applicazione dell'aliquota
comprensiva della deduzione per figlio a carico, osservando che __________
__________ frequenta attualmente una scuola a tempo pieno e che è pertanto
totalmente a carico dei genitori;
-
che,
nelle sue osservazioni del 7 maggio 2003, l'Ufficio imposte alla fonte propone
di respingere il ricorso;
-
che sono
soggetti ad una trattenuta d'imposta alla fonte per il loro reddito da attività
lucrativa dipendente:
a) i
lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli
stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo,
per l'imposta federale diretta, l'art. 83 LIFD);
b) i
lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano
un'attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la
settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l'imposta federale diretta,
l'art. 91 LIFD);
-
che
l'imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv.
1 LIFD);
-
che, per
quanto attiene alle aliquote applicabili, l'onere fiscale cui sono sottoposti i
contribuenti soggetti alla trattenuta alla fonte corrisponde essenzialmente,
per effetto del principio della parità di trattamento, a quello che si avrebbe
nel caso della tassazione in una procedura ordinaria, tanto è vero che la legge
stabilisce che:
• le
aliquote sono allestite conformemente a quelle per l'imposta sul reddito delle
persone fisiche (art. 106 cpv. 1 LT; art. 85 cpv. 1 LIFD; art. 33 cpv. 1 LAID);
• si
deve tener conto del cumulo dei redditi dei coniugi esercitanti entrambi un'attività
lucrativa e delle relative deduzioni (art. 107 cpv. 2 LT; art. 86 cpv. 2 LIFD;
art. 33 cpv. 2 LAID);
• si
deve tener conto, in forma forfettaria, delle spese professionali, per premi assicurativi,
nonché della deduzione per oneri familiari (art. 107 cpv. 1 LT; art. 86 cpv. 1
LIFD; art. 33 cpv. 3 LAID);
-
che
l'allestimento delle aliquote è di competenza dell'Amministrazione federale
delle contribuzioni per l'imposta federale diretta (art. 85 cpv. 1 LIFD), e del
Consiglio di Stato per l'imposta cantonale (art. 106 cpv. 1 LT);
-
che
l'art. 1 dell'ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta
federale diretta (OIF), emanata il 19 ottobre 1993 dal Dipartimento federale
delle finanze, e, per l'imposta cantonale, l'art. 108 LT, definiscono quattro
tipi di aliquote:
a) per
persone sole;
b) per
coniugati con un solo reddito nonché per contribuenti vedovi, separati legalmente
o di fatto, divorziati, nubili e celibi, che da soli convivono con figli minorenni
o con figli a tirocinio o agli studi al cui sostentamento provvedono in modo essenziale;
c) per
coniugati con doppio reddito (entrambi conseguiti in Svizzera);
d) per
contribuenti che esercitano un'attività a tempo parziale o accessoria;
-
che, per
l'art. 107 cpv. 1 LT, le aliquote d’imposta alla fonte tengono conto, in forma
forfettaria delle spese professionali (art. 25) e per premi di assicurazione
(art. 32 cpv. 1 lett. d, f e g), nonché della deduzione per figli
(art. 34 lett. a);
-
che,
secondo la Direttiva n. 1/2001 della Divisione delle contribuzioni, concernente
l'imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio,
è considerato figlio a carico ogni figlio minorenne, fino al compimento del
18.mo anno di età, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui
sostentamento il contribuente provvede;
-
che,
secondo l'Ufficio imposte alla fonte la scuola frequentata dal figlio del
dipendente __________ __________ non rientrerebbe fra quelle che danno diritto
alla deduzione per figli agli studi, non essendo una scuola a tempo pieno e non
avendo la durata minima di due semestri;
-
che,
perché i genitori possano beneficiare della deduzione per figli agli studi,
prevista dall'art. 34 LT, i figli devono frequentare "scuole, studi o
corsi a tempo pieno, estesi per la durata di almeno due semestri, senza
retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano
ad un esame riconosciuto" (art. 10 cpv. 2 del Decreto esecutivo
concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale
2003, del 3 settembre 2002, RL 10.2.2.1.1);
-
che la
scuola frequentata dal figlio del contribuente è l'Istituto __________
__________ __________ __________ diploma di tecnico del suono, al termine di un
corso di 12 mesi definito "full time", in quanto comporta lezioni
teoriche di 3 ore quattro giorni la settimana ed esercitazioni pratiche svolte
in maniera individuale (cfr. documentazione del corso, sul sito www.______.edu);
-
che dalla
"lettera di iscrizione all'ultimo trimestre", dell'8 gennaio 2003,
prodotta dalla ricorrente, risulta che __________ __________ si è iscritto alla
suddetta scuola "per frequentare l'ultima parte del corso" ed in
particolare per sostenere alcuni esami, a partire dal 2 marzo 2003;
-
che, in
tal modo, trova conferma quanto sostenuto dall'autorità di tassazione nella
decisione impugnata, laddove si rileva come il corso non abbia la durata minima
richiesta dal decreto esecutivo precedentemente citato, ma si limiti ad un
trimestre solo, verosimilmente allo scopo di ricuperare esami precedentemente
non sostenuti o non superati;
-
che è
d'altronde anche vero che, sebbene si parli di corso "full time",
l'impegno non è così intenso da configurarsi come quello di una classica scuola
a tempo pieno, essendo la frequenza limitata a quattro pomeriggi di tre ore,
per un totale di 12 ore settimanali, cui si aggiungono le esercitazioni
pratiche, per le quali l'istituto è aperto ogni giorno (esclusa la domenica)
dalle 10.00 alle 02.00;
-
che non
va poi dimenticato che al momento dell'inoltro dell'istanza __________
__________ stava svolgendo un'attività lucrativa, anche se di carattere
temporaneo, con la conseguenza che comunque almeno fino al 1° marzo 2003
avrebbe in ogni caso dovuto essere considerato lavoratore e non studente;
-
che anche
l'affermazione relativa all'intenzione di proseguire gli studi con l'iscrizione
all'università, dopo il conseguimento del diploma in discussione, appare
discutibile, se si tiene conto del fatto che la scuola frequentata non porta ad
una maturità, ma, sempre secondo la documentazione reperibile sul sito internet
dell'istituto, si limita a conferire dei crediti universitari corrispondenti al
50% degli esami per il conseguimento del __________ __________ __________s, che
non è certamente un titolo di studio previsto dall'ordinamento italiano;
-
che
pertanto, per quanto concerne la situazione del contribuente dal giorno
dell'inizio dell'attività lucrativa presso la ricorrente (1° ottobre 2002) fino
alla fine del corso trimestrale frequentato dal figlio __________ presso la
__________ __________, non sono adempiuti i presupposti per il riconoscimento
della deduzione per figlio a carico, con la conseguenza che deve essere
confermata la decisione impugnata.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale
di fr. 180.–
sono a
carico della ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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