-
che, non
avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione
fiscale 2001/2002, l'Ufficio di tassazione di __________ Campagna inviava loro
una diffida raccomandata in data 15 giugno 2001 e, non avendo ricevuto alcuna
risposta, infliggeva loro una multa disciplinare di fr. 750.–, con decisione
del 12 luglio 2001;
-
che, non
essendo pervenuta la dichiarazione fiscale neppure dopo la multa in questione,
l'Ufficio di tassazione, con decisione del 21 ottobre 2002, notificava ai contribuenti
una tassazione d'ufficio IC/IFD 2001/2002, nella quale commisurava il reddito
del lavoro dei coniugi in fr. 109'540 in media annua ed il reddito imponibile
in fr. 97'660 per l'IC e fr. 101'460 per l'IFD e la sostanza imponibile in fr.
138'467;
-
che i
contribuenti impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 20 novembre 2002,
chiedendo una tassazione intermedia per cessazione momentanea dell'attività
lucrativa a partire dal 1° giugno 2001 e contestando il valore locativo
attribuito alla casa di __________;
-
che
l'Ufficio di tassazione si rivolgeva ai reclamanti, con scritto del 22 novembre
2002, spiegando che il reclamo contro una tassazione d'ufficio deve essere
motivato ed attribuendo loro a tal fine un termine di venti giorni per
provvedervi, con l'avvertimento che l'inosservanza del termine in questione
avrebbe comportato l'inammissibilità del gravame;
-
che, non
essendo stato dato alcun seguito allo scritto in questione, l'autorità di tassazione
convocava i contribuenti ad un'audizione prevista il 7 febbraio 2002, ma
nessuno si presentava;
-
che, con
decisione del 24 febbraio 2002, l'Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile
il reclamo, per inosservanza dei requisiti formali previsti dagli articoli 206
LT e 132 LIFD;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ e
__________ __________ ripropongono nuovamente le censure già sottoposte all'autorità
di tassazione con il reclamo e chiedono un termine fino al 18 aprile 2003 per
inviare i giustificativi e per presentare un ricorso "nella dovuta
forma";
-
che, con
scritto del 31 marzo 2003, la Camera ha avvertito i ricorrenti che il termine
di ricorso è perentorio ed ha attribuito loro un termine fino al 14 aprile 2003
per completare il gravame e presentare eventuale documentazione a suo sostegno;
-
che
nessuna risposta è pervenuta entro il termine citato;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che la
Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le
decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito
dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine;
-
che essa
deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del
contribuente, sia fondata;
-
che, se
l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno
retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in
caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
-
che,
nella fattispecie, la decisione impugnata ha dichiarato irricevibile il reclamo
per inosservanza delle prescrizioni formali degli articoli 206 LT e 132 LIFD;
-
che gli
articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione
di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il
contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi
imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti
attendibili;
-
che per
gli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, il contribuente può impugnare la
tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente
inesatta; il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova;
-
che,
secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tali requisiti del reclamo rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per
apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei
quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (Tribunale federale, 21 novembre
1997, in DTF 123 II 552 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54/1998 p.
455);
-
che il
Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare
il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro
tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di
tassazione per apprezzamento, quanto disposto dagli articoli 206 cpv. 3 LT e
132 cpv. 3 LIFD e le conseguenze in caso di inottemperanza: vi è infatti il
rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo
sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;
-
che, in
mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi
giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque
rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando
quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti delle
disposizioni citate, con la comminatoria di dichiarare irricevibile
l’impugnativa (DTF 123 II 552 = ASA 67 p. 66 = RDAF
54/1998 p. 455, consid. 4f);
-
che, nel
caso in esame, notificando ai contribuenti la tassazione d’ufficio, l’autorità
fiscale non ha indicato l’esistenza dei requisiti degli articoli 206 cpv. 3 LT
e 132 cpv. 3 LIFD, ma, tuttavia, ricevuto il reclamo privo di motivazione, ha
attribuito loro un termine per sanarlo, avvertendoli delle conseguenze
dell’inadempimento;
-
che, in
simili circostanze, di fronte all’inosservanza dell’invito dell’Ufficio di
tassazione, non si può che confermare la decisione dell’autorità di tassazione
di non entrare nel merito del reclamo;
-
che si
deve aggiungere che l'autorità di tassazione ha mostrato una particolare benevolenza
nei confronti dei ricorrenti, per il fatto che, dopo avere lasciato trascorrere
il termine per emendare il reclamo conformemente agli articoli menzionati, ha
ancora convocato i reclamanti ad un'audizione presso l'Ufficio di tassazione;
-
che,
purtroppo, anche tale opportunità è stata lasciata cadere dai ricorrenti, che
da parte loro hanno invece mostrato una ben modesta disponibilità a
collaborare, se solo si considera che, scaduto il termine per inoltrare la
dichiarazione già nel giugno 2001, hanno chiesto a questa Camera un termine per
produrre la documentazione dei propri redditi ancora nel ricorso del marzo
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico dei ricorrenti.
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).