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Numero d'incarto:
80.2003.180
Data decisione, Autorità:
21.01.2004, CDT
Incarto n.
80.2003.180
Lugano
21 gennaio 2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi,
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2003
in materia di: IC/IFD 2002 intermedia
presentato da:
__________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1__________
__________, nato nel 1970, cittadino tedesco al beneficio di un permesso di
dimora in Ticino, impiegato di banca, è assoggettato da alcuni anni alla
sovranità fiscale federale e cantonale. A seguito della sua partenza temporanea
all’estero per motivi di lavoro, l’Ufficio di tassazione ha provveduto ad allestire
una tassazione intermedia per cessazione dell’attività con effetto dal 1° marzo
- Il contribuente ha continuato a essere assoggettato fino alla fine del
periodo fiscale su un reddito della sostanza di fr. 480.-, che non raggiungeva
la soglia del minimo imponibile (cfr. notifica della tassazione del 15 gennaio
2001).
Il 25
giugno 2001 l’UT notificava poi al contribuente la tassazione ordinaria IC/IFD
2001-02, in cui non figurava alcun reddito imponibile.
1.2.
__________ riprendeva poi a lavorare in Svizzera all'inizio del 2002.
L’autorità fiscale ha quindi provveduto a emettere una nuova tassazione
intermedia per inizio dell’attività lucrativa dal 1° febbraio 2002 su di un
reddito del lavoro di fr. 109'791.-, imposto pro rata temporis, con
l'aliquota B (cfr. notifica della tassazione del 25 agosto 2003).
- Il
contribuente presentava reclamo il 23 settembre 2003, spiegando tra l'altro in
occasione dell'udienza del 7 ottobre 2003 di essersi sposato il 3 agosto 2001 e
chiedendo quindi l'applicazione dell'aliquota A.
Il
reclamo veniva respinto con decisione del 10 novembre 2003, in cui si argomenta
che la celebrazione del matrimonio nel corso del periodo fiscale è irrilevante
e che quindi l'aliquota A gli potrà essere concessa solo dal periodo fiscale
successivo.
- Con
il presente, tempestivo ricorso il ricorrente chiede nuovamente l'applicazione
dell'aliquota A dal 1° febbraio 2002.
L'Ufficio
di tassazione ha rinunciato a esprimersi sul ricorso. L'Amministrazione federale
delle contribuzioni, divisione giuridica, chiede la reiezione del ricorso,
allineandosi alla motivazione della decisione su reclamo.
- 4.1.
Fino alla
fine del 2002, prima cioè del passaggio dalla tassazione biennale sul passato a
quella annuale sul presente, le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate
per un periodo fiscale e sono riscosse ogni anno fiscale (anno civile) (art. 50
cpv. 1 LT 1994; art. 40 cpv. 1 LIFD). Il periodo fiscale comprende due anni
civili consecutivi e inizia il primo giorno degli anni dispari (art. 50 cpv. 2
LT 1994; art. 40 cpv. 2 LIFD). Il reddito imponibile è calcolato in base al
reddito medio del periodo di computo (art. 51 cpv. 1 LT 1994; art. 43 cpv. 1
LIFD) e il periodo di computo comprende i due anni civili precedenti il periodo
fiscale (art. 50 cpv. 2 LT 1994; art. 43 cpv. 1 LIFD).
4.2.
Se
subentrano delle modifiche essenziali dopo l'inizio del periodo fiscale si
procede a una tassazione intermedia. I motivi di tassazione intermedia sono
previsti in modo esaustivo sia dall'art. 55 LT 1994 sia dall'art. 45 LIFD. Tali
norme non prevedono più, a differenza dell'art. 99 cpv. 1 lett. a LT 1976, ma
in sintonia con l'art. 17 LAID (Legge federale sull'armonizzazione fiscale, del
14 dicembre 1990), la tassazione intermedia per matrimonio.
L’abolizione
dell'intermedia per matrimonio dalla LT del 1994 in sintonia con quanto
previsto dal diritto federale non è frutto di un'omissione o di una svista, ma
risponde alla precisa volontà del Legislatore. Il Messaggio del 13 ottobre 1993
afferma infatti testualmente:
"Il contribuente che si sposa durante il
biennio rimane quindi, dal profilo fiscale, celibe o nubile fino alla fine del
biennio. Diversamente da quanto avviene attualmente nel nostro Cantone (dove il
matrimonio è motivo d'intermedia), i contribuenti coniugati saranno quindi
anche come tali tassati solo a partire dal biennio fiscale successivo a quello
nel corso del quale hanno contratto matrimonio".
Questa
soluzione è per altro stata voluta dal Legislatore federale e imposta per via
della LAID anche al Legislatore cantonale.
Da quanto
precede deriva che la celebrazione del matrimonio durante il periodo fiscale è
quindi del tutto irrilevante. Il matrimonio diviene fiscalmente rilevante
soltanto all'inizio del periodo fiscale successivo, a partire dal quale le
partite vengono congiunte e imposte con l'aliquota per coniugati (CDT n.
..__________ del 4 novembre 1999 in re M. C.).
4.3.
Questa
Camera ha così avuto modo di confermare che, non essendo il matrimonio motivo
di tassazione intermedia, la sua celebrazione durante il periodo fiscale è del
tutto irrilevante fino all' inizio del successivo periodo e che non ha dunque
diritto alla tassazione intermedia, con conseguente applicazione dell' aliquota
per coniugati, un contribuente che ha contratto matrimonio il giorno in cui ha
trasferito il domicilio nel Canton Ticino, dove era domiciliato e già
assoggettato fiscalmente l’altro coniuge, ma che deve pertanto essere
assoggettato a tassazione per inizio assoggettamento (CDT n.
..__________ del 4 novembre 1999 in re M. C.).
4.4.
Non
diversamente ne va in questo caso, anche se diverso da quello appena evocato.
Nel caso in esame non è mai venuto meno l’assoggettamento fiscale del contribuente
alla sovranità fiscale federale e cantonale, nemmeno durante l’assenza per lavoro
all’estero. Tant’è che il contribuente medesimo ha precisato con lettera 8 febbraio
2000 all’UT che si sarebbe recato a lavorare in __________, dove sarebbe stato
imposto alla fonte e che avrebbe trasferito dal 1° marzo 2000 il proprio domicilio
da __________ a __________, presso la madre.
La
cessazione del lavoro in Svizzera all’inizio del 2000 non ha quindi dato luogo
allo stralcio della sua partita fiscale per fine assoggettamento (partenza
all’estero), ma a una semplice tassazione intermedia per cessazione
dell’attività lucrativa in Svizzera. Tant’è che, coerentemente con la scelta di
conservare il domicilio in Ticino, pur trasferendolo da __________ a
__________, il contribuente ha continuato, come esposto in narrativa, a essere
assoggettato: nel periodo fiscale 1999-2000 sul solo reddito della sostanza; in
quello successivo con reddito nullo.
4.5.
Stante la
fattispecie non mette pertanto conto esaminare quale sarebbe la soluzione se un
contribuente coniugato proveniente dall’estero avesse costituito il proprio domicilio
per la prima volta in Svizzera o se un contribuente, dopo aver trasferito il proprio
domicilio all’estero (con tutte le eventuali conseguenze, se straniero, sul permesso
di risiedere in Svizzera) e, dopo un’assenza più o meno prolungata, l’avesse
nuovamente trasferito in Ticino.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 200.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 280.–
sono a
carico del ricorrente.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
terzi implicati
- Divisione
delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501
Bellinzona
- Amm.
federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003
Berna
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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