AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2003.146
Data decisione, Autorità:
19.11.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.146
Lugano
19 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
Giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 13 ottobre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02 intermedia
presentato da:
__________ _RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
__________ ha lavorato quale __________ presso la __________ __________
__________ __________ fino alla fine del mese di luglio del 2000. A partire dal
1° agosto 2000, ha iniziato l'attività presso la __________ __________
__________ __________.
Notificando
al contribuente e alla moglie la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione dell'8
aprile 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ Città commisurava il reddito
del lavoro dei coniugi in fr. 184'062 in media annua ed il reddito imponibile
in fr. 121'081 per l'IC e fr. 129'584 per l'IFD.
Non
impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.
- In
data 15 marzo 2003, il contribuente chiedeva all'autorità fiscale una
tassazione intermedia, in considerazione della diminuzione del reddito
intervenuta.
L'Ufficio
di tassazione respingeva l'istanza con decisione del 20 marzo 2003, nella quale
sottolineava che dovevano essere adempiuti due presupposti per una tassazione
intermedia: mutamento duraturo ed essenziale delle basi di calcolo e radicale
diminuzione di reddito.
- Il
contribuente impugnava la decisione con reclamo del 7 aprile 2003, lamentando
di essere imposto per un reddito molto superiore a quello effettivo.
Con
decisione del 10 ottobre 2003, l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo,
argomentando che la diminuzione del reddito complessivo dei coniugi non raggiungeva
la soglia minima richiesta dalla giurisprudenza per giustificare una tassazione
intermedia. Non era inoltre adempiuto neppure il requisito qualitativo per una
tassazione intermedia, svolgendo il contribuente un'attività sostanzialmente
uguale a quella precedente.
-
Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
chiede nuovamente una tassazione intermedia. Definisce strano il fatto che
l'Ufficio di tassazione abbia ammesso che egli sia tassato nella misura del 15.5%
in più del dovuto ma che ciononostante non abbia accolto la sua richiesta.
-
All'udienza dell'11 novembre 2003, sentite le spiegazioni del
giudice delegato, il ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è stralciato dai ruoli.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster