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Numero d'incarto:
80.2003.142
Data decisione, Autorità:
04.11.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.142
Lugano
4 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso dell'8 ottobre 2003
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
_RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ , __________ alle dipendenze della __________ /,
si è trasferito da __________ a __________ il 1° gennaio 1999;
-
che, con
decisione del 10 marzo 2003, l'Ufficio di tassazione di __________ Città gli
notificava la tassazione IC/IFD 1999/2000, commisurando il reddito imponibile
in fr. 70'810 per l'IC e in fr. 72'288 per l'IFD;
-
che, in
seguito al suo reclamo, il contribuente veniva convocato ad un'audizione davanti
all'Ufficio di tassazione in data 21 luglio 2003 e le parti sottoscrivevano un
verbale con il seguente contenuto:
Vista
la documentazione presentata e dopo discussione, di comune accordo si conviene
quanto segue:
Ÿ il reddito imponibile IC è fissato in fr.
69'510 annui;
Ÿ il reddito imponibile IFD viene definito
in fr. 51'947 di media annua;
-
che su
tale base l'autorità di tassazione notificava al contribuente, con decisione su
reclamo dell'8 settembre 2003, un nuovo calcolo delle imposte sul reddito;
-
che, con
decisione dello stesso giorno, l'Ufficio di tassazione gli notificava anche la
tassazione del successivo periodo fiscale 2001/2002, commisurando il reddito in
fr. 50'050 per l'IC e in fr. 54'750 per l'IFD;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il __________ __________
__________ impugna la decisione su reclamo relativa al periodo 1999/2000,
osservando che, sebbene i suoi redditi del lavoro siano rimasti praticamente
invariati nel tempo, l'imposta a suo carico nel periodo in discussione è praticamente
il triplo di quella dovuta per il periodo successivo;
-
che il
ricorrente chiede pertanto che sia posto rimedio "a quest'errore dell'autorità
fiscale, o diminuendo gli importi della tassazione 1999-2000 a quella del
biennio successivo, oppure aumentando la tassazione 2001-2002 ai valori del
biennio precedente";
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che, con
il suo ricorso, il contribuente non indirizza precise censure all'autorità di
tassazione, con riferimento alla tassazione impugnata, ma si limita a lamentare
una differenza di rilievo fra le imposte del periodo fiscale in questione e di
quello successivo;
-
che, da
un sommario esame delle due tassazioni, risultano i seguenti elementi che
spiegano la differenza di onere fiscale:
s in primo
luogo, nella tassazione del periodo 2001/2002 sono state inspiegabilmente
raddoppiate le deduzioni dei contributi di legge (AVS/AI/AD e previdenza
professionale), per il fatto che non ne è stata calcolata la media annua ma gli
importi dei due anni del periodo di computo sono stati sommati fra loro (!);
s in secondo
luogo, sebbene il contribuente al momento determinante (1.1.2001) fosse
separato (avrebbe poi contratto un nuovo matrimonio solo il 4 settembre 2001),
l'imposta sul reddito 2001/2002 è stata calcolata con l'aliquota A (per coniugati);
-
che è
chiaro pertanto che la spiegazione della differenza fra le due tassazioni va ricercata
negli errori commessi dall'Ufficio di tassazione nella decisione relativa al periodo
2001/2002, che non può peraltro essere riformata in questa sede, non essendo
stato interposto ricorso;
-
che, di
conseguenza, la tassazione impugnata deve essere confermata, non essendo in
alcun modo censurabile, mentre quella del periodo successivo non è oggetto di
ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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