Intermediate taxation granted after cessation of gainful activity

80.2003.138Other CourtNov 4, 2003Granted

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Omnilex summary

The taxpayer appealed a tax office decision that had treated his 1999/2000 earnings as ordinary income in the 2001/2002 period. He argued that he had resumed studies in October 2000 and that the end of his military and other employment justified intermediate taxation. The tax chamber accepted the appeal, holding that the employment cessation was durable and that the work could not be treated as accessory income. It therefore amended the challenged decision, reduced taxable income to zero, ordered an intermediate assessment from 1 September 2000, and waived court fees.

Omnilex headnote

Art. 45 LIFD; Art. 55 LT; intermediate taxation upon cessation of gainful activity: an intermediate assessment is warranted where the change affects the taxpayer's professional basis in a durable and substantial manner. The mere fact that an activity is short-lived or yields limited income does not make it accessory; accessory character presupposes a secondary occupation alongside a principal one. For a cessation to justify intermediate taxation, the prior activity must have ended definitively, with the assessment based on the factual continuity and duration of the employment as shown in the file (consid. 3).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 80.2003.138

Data decisione, Autorità: 04.11.2003, CDT

Incarto n. 80.2003.138

Lugano 4 novembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2003

in materia di: IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ _RICO0

ritenuto

in fatto ed in diritto

  • che __________ __________, nato nel 1977, è stato tassato nel periodo fiscale 1999/2000 sulla base di un reddito di fr. 5'378 in media annua, costituito dall'indennità per perdita di guadagno conseguita dal 24 luglio 1997 al 23 ottobre 1998;

  • che, nella successiva dichiarazione fiscale 2001/2002, il contribuente indicava di essere studente presso l'Università di __________ a partire dal 15 ottobre 2000 e dichiarava redditi di complessivi fr. 30'360 in media annua, provenienti dalle seguenti fonti:

Ø indennità per perdita di guadagno: dal 18 gennaio al 22 ottobre 1999;

Ø stipendio quale ufficiale presso la caserma di __________: dal 25 ottobre al 17 dicembre 1999 e dal 3 gennaio al 31 maggio 1999;

Ø stipendio quale giardiniere a __________. __________: dal 29 maggio al 29 agosto 2000;

  • che, notificandogli la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 25 novembre 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ assoggettava all'imposta i redditi in questione, commisurando l'imponibile in fr. 18'534 in media annua per l'IC ed in fr. 19'434 per l'IFD;

  • che il contribuente impugnava la decisione in questione, con reclamo del 10 dicembre 2002, adducendo di avere ripreso gli studi nel mese di ottobre del 2000 e di essere tuttora studente;

  • che l'autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 25 agosto 2003, così motivata:

I redditi conseguiti negli anni 1999/2000 sono stati tassati nel normale biennio di tassazione 2001/2002 senza procedere ad una tassazione intermedia per inizio di attività in quanto gli stessi, tenuto conto della durata del lavoro, sono stati considerati come redditi accessori;

  • che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta nuovamente la decisione dell'Ufficio di tassazione, ripercorrendo le attività svolte dal 1998, quando ha interrotto gli studi per intraprendere dapprima la scuola sottoufficiali e poi la scuola ufficiali, e sostiene di essere stato informato dall'Ufficio che quale studente sarebbe stato esente dall'imposta;

  • che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

  • che di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT);

  • che, all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:

a) per il periodo fiscale in corso:

Ø per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);

Ø per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT).

b) per il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);

  • che la base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT);

  • che la tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385);

  • che proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern - Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).

  • che si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei presupposti seguenti:

a) divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;

b) mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;

c) devoluzione per causa di morte

(artt. 45 LIFD, 55 LT);

  • che, per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT).

  • che, in linea generale, una tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all'entrata nella vita lavorativa e al momento della cessazione dell'attività lucrativa a causa dell'età o di malattia (cfr. DTF 109 Ib 10; ASA 53, 188; RTT 1988, 27);

  • che, in breve, il Tribunale federale ha più volte affermato il principio che una tassazione intermedia per inizio o cessazione dell'attività lucrativa, come pure per mutamento di professione, presuppone un cambiamento profondo della situazione professionale complessiva, tale che non si giustificherebbe più il mantenimento della tassazione ordinaria;

  • che, nella fattispecie, l'autorità fiscale non ha intrapreso una tassazione intermedia per inizio dell'attività lucrativa a partire dal momento in cui, nel corso del 1998,il ricorrente ha interrotto gli studi per avviare la carriera militare ed in particolare per frequentare dapprima la scuola sottoufficiali artiglieria e quindi la scuola ufficiali;

  • che, di conseguenza, ritiene che non si giustifichi, in relazione alla ripresa degli studi, intervenuta il 15 ottobre 2000, una tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa;

  • che tuttavia la cessazione in questione è stata durevole, secondo la definizione della giurisprudenza (minimo due anni), per il fatto che gli studi ripresi il 15 ottobre 2000 continuano tuttora;

  • che d'altra parte anche la circostanza, sostenuta dall'autorità di tassazione nella decisione su reclamo, secondo cui i redditi conseguiti con l'inizio della carriera militare avebbero avuto carattere accessorio, non può essere condivisa: il carattere accessorio di un'attività non dipende infatti dalla misura del reddito percepito né dalla durata del rapporto di lavoro, ma unicamente dal fatto di essere affiancata ad un'attività principale, che nella fattispecie è evidentemente inesistente;

  • che peraltro lo stesso Ufficio di tassazione non doveva essere del tutto convinto di tale tesi, se nelle osservazioni che ha inviato a questa Camera unitamente ai propri atti ha giustificato la mancata tassazione intermedia con la durata dell'attività lucrativa "inferiore ai due anni";

  • che tuttavia neppure tale circostanza trova riscontro negli atti, dal momento che l'attività lucrativa del ricorrente risulta avere avuto inizio nel luglio del 1997 ed essersi protratta fino all'agosto del 2000 (cfr. certificato di salario del giardiniere presso il quale il contribuente ha lavorato dopo la fine dell'attività militare);

  • che, alla luce delle considerazioni che precedono, non vi è ragione di negare al ricorrente la tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa, intervenuta a fine agosto del 2000;

  • che resta impregiudicata la facoltà, per l'autorità fiscale, di intraprendere una tassazione intermedia per inizio dell'attività lucrativa, con effetto a partire dal mese di gennaio del 1997;

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 25 agosto 2003 è riformata nel senso che il reddito imponibile è ridotto a zero.

§§ L'Ufficio emetterà inoltre una tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa a partire dal 1° settembre 2000.

  1. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

  2. Intimazione alle parti.

  3. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

intermediate taxationcessation of gainful activityaccessory incometax assessmentstudy resumptiondurable changetax appeal

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the taxpayer was entitled to an intermediate tax assessment for cessation of gainful activity.

Extracted holding

Yes. The court held that the cessation of gainful activity was durable and justified intermediate taxation from 1 September 2000.

Extracted reasoning

The military employment was not merely accessory; the later return to studies meant a durable cessation of the prior activity. The office's argument that the activity had lasted less than two years was not supported by the file, which showed work from July 1997 to August 2000.

Key legal question

Whether the income from military and other work could be taxed without an intermediate assessment as accessory income.

Extracted holding

No. The court rejected the characterization of the activity as accessory because accessory status depends on being secondary to a principal occupation, which was absent here.

Extracted reasoning

The amount earned and the duration of the employment are not decisive for accessory character; what matters is whether the activity is ancillary to a main occupation.

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