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Numero d'incarto:
80.2003.138
Data decisione, Autorità:
04.11.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.138
Lugano
4 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente della Camera di diritto
tributario
del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 23 settembre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ _RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
-
che
__________ __________, nato nel 1977, è stato tassato nel periodo fiscale
1999/2000 sulla base di un reddito di fr. 5'378 in media annua, costituito
dall'indennità per perdita di guadagno conseguita dal 24 luglio 1997 al 23
ottobre 1998;
-
che,
nella successiva dichiarazione fiscale 2001/2002, il contribuente indicava di
essere studente presso l'Università di __________ a partire dal 15 ottobre 2000
e dichiarava redditi di complessivi fr. 30'360 in media annua, provenienti
dalle seguenti fonti:
Ø indennità
per perdita di guadagno: dal 18 gennaio al 22 ottobre 1999;
Ø stipendio
quale ufficiale presso la caserma di __________: dal 25 ottobre al 17 dicembre
1999 e dal 3 gennaio al 31 maggio 1999;
Ø stipendio
quale giardiniere a __________. __________: dal 29 maggio al 29 agosto 2000;
-
che,
notificandogli la tassazione IC/IFD 2001/2002, con decisione del 25 novembre
2002, l'Ufficio di tassazione di __________ assoggettava all'imposta i redditi
in questione, commisurando l'imponibile in fr. 18'534 in media annua per l'IC
ed in fr. 19'434 per l'IFD;
-
che il
contribuente impugnava la decisione in questione, con reclamo del 10 dicembre
2002, adducendo di avere ripreso gli studi nel mese di ottobre del 2000 e di essere
tuttora studente;
-
che
l'autorità di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 25 agosto
2003, così motivata:
I redditi conseguiti
negli anni 1999/2000 sono stati tassati nel normale biennio di tassazione
2001/2002 senza procedere ad una tassazione intermedia per inizio di attività
in quanto gli stessi, tenuto conto della durata del lavoro, sono stati
considerati come redditi accessori;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
contesta nuovamente la decisione dell'Ufficio di tassazione, ripercorrendo le
attività svolte dal 1998, quando ha interrotto gli studi per intraprendere dapprima
la scuola sottoufficiali e poi la scuola ufficiali, e sostiene di essere stato
informato dall'Ufficio che quale studente sarebbe stato esente dall'imposta;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che di
regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio
civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT);
-
che,
all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:
a) per
il periodo fiscale in corso:
Ø per l'imposta
federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
alla fine del periodo fisca-le, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett.
a LIFD);
Ø per
l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento
e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT).
b) per
il periodo fiscale successivo, in base al reddito consegui-to nel periodo di
computo e durante almeno un anno, calcola-to su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1
lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT);
-
che la
base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento
vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3
LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla
modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT);
-
che la
tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato,
si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale
corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale
che precede (ASA 38 p. 385);
-
che
proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi
presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito
effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas (a cura di), Das
neue Bundesrecht über die direkten Steuern - Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung,
Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold,
Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen,
in ASA 64 p. 278).
-
che si
procede dunque ad una tassazione intermedia solo in pre-senza di uno dei
presupposti seguenti:
a) divorzio
o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;
b) mutamento
duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione
o cessazione della stessa o a cambiamento di professione;
c) devoluzione
per causa di morte
(artt. 45
LIFD, 55 LT);
-
che, per
la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione
intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei
rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT).
-
che, in
linea generale, una tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all'entrata
nella vita lavorativa e al momento della cessazione dell'attività lucrativa a
causa dell'età o di malattia (cfr. DTF 109 Ib 10; ASA 53, 188; RTT 1988, 27);
-
che, in
breve, il Tribunale federale ha più volte affermato il principio che una tassazione
intermedia per inizio o cessazione dell'attività lucrativa, come pure per mutamento
di professione, presuppone un cambiamento profondo della situazione professionale
complessiva, tale che non si giustificherebbe più il mantenimento della
tassazione ordinaria;
-
che,
nella fattispecie, l'autorità fiscale non ha intrapreso una tassazione
intermedia per inizio dell'attività lucrativa a partire dal momento in cui, nel
corso del 1998,il ricorrente ha interrotto gli studi per avviare la carriera
militare ed in particolare per frequentare dapprima la scuola sottoufficiali
artiglieria e quindi la scuola ufficiali;
-
che, di
conseguenza, ritiene che non si giustifichi, in relazione alla ripresa degli studi,
intervenuta il 15 ottobre 2000, una tassazione intermedia per cessazione
dell'attività lucrativa;
-
che
tuttavia la cessazione in questione è stata durevole, secondo la definizione
della giurisprudenza (minimo due anni), per il fatto che gli studi ripresi il
15 ottobre 2000 continuano tuttora;
-
che
d'altra parte anche la circostanza, sostenuta dall'autorità di tassazione nella
decisione su reclamo, secondo cui i redditi conseguiti con l'inizio della
carriera militare avebbero avuto carattere accessorio, non può essere
condivisa: il carattere accessorio di un'attività non dipende infatti dalla
misura del reddito percepito né dalla durata del rapporto di lavoro, ma
unicamente dal fatto di essere affiancata ad un'attività principale, che nella
fattispecie è evidentemente inesistente;
-
che
peraltro lo stesso Ufficio di tassazione non doveva essere del tutto convinto
di tale tesi, se nelle osservazioni che ha inviato a questa Camera unitamente
ai propri atti ha giustificato la mancata tassazione intermedia con la durata
dell'attività lucrativa "inferiore ai due anni";
-
che
tuttavia neppure tale circostanza trova riscontro negli atti, dal momento che
l'attività lucrativa del ricorrente risulta avere avuto inizio nel luglio del
1997 ed essersi protratta fino all'agosto del 2000 (cfr. certificato di salario
del giardiniere presso il quale il contribuente ha lavorato dopo la fine
dell'attività militare);
-
che, alla
luce delle considerazioni che precedono, non vi è ragione di negare al ricorrente
la tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa, intervenuta a
fine agosto del 2000;
-
che resta
impregiudicata la facoltà, per l'autorità fiscale, di intraprendere una tassazione
intermedia per inizio dell'attività lucrativa, con effetto a partire dal mese
di gennaio del 1997;
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
- Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 25 agosto 2003 è riformata nel senso
che il reddito imponibile è ridotto a zero.
§§ L'Ufficio
emetterà inoltre una tassazione intermedia per cessazione dell'attività
lucrativa a partire dal 1° settembre 2000.
-
Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
-
Intimazione
alle parti.
-
Per l'IC
il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD
è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146
LIFD).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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