-
che
__________ __________ e __________ __________ __________, domiciliate in
Germania, sono assoggettate all'imposta nel Canton Ticino quali comproprietarie
di sostanza immobiliare a __________;
-
che non
avendo le contribuenti inoltrato il questionario per le comunioni ereditarie e
per le comproprietà (modulo 134) entro il termine stabilito, l'Ufficio di
tassazione di __________ __________ notificava loro dapprima un richiamo (17
aprile 2003) e poi una diffida (15 maggio 2003), ponendo a loro carico una
tassa di fr. 30;
-
che
__________ __________ __________ impugnava la decisione relativa alla diffida,
argomentando che lei e la comproprietaria avevano sempre inoltrato dichiarazioni
separate;
-
che
l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, invocando la scadenza del
termine per l'inoltro del questionario e precisando che la comproprietà ha un
proprio numero di controllo distinto da quello delle comproprietarie stesse e
che tale circostanza impone la compilazione di un questionario per le
comproprietà sul quale devono essere indicati il valore locativo dell'immobile
e le spese al 100%, oltre ai nomi dei comproprietari ed alle quote di
partecipazione;
-
che, con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________
__________ contesta nuovamente la tassa di diffida di fr. 30 e sostiene che lei
e la comproprietaria dell'immobile hanno sempre compilato dichiarazioni
separate;
-
che,
conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale
del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario
decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone
questioni di principio e non è di rilevante importanza;
-
che i
contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo,
a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo
sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);
-
che il
contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo
incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3
LT);
-
che per
ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198
cpv. 4 LT);
-
che, per
quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria (e
non una sanzione disciplinare) che viene prelevata automaticamente, al momento
dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza
procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento
passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la
dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera
raccomandata (Bottoli, Lineamenti
di diritto tributario ticinese, p. 126);
-
che
contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità
fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta
giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);
-
che nel
caso in esame, la richiesta dell'autorità fiscale si fonda sugli articoli 202
LT, in materia di imposta cantonale, e 128 LIFD, in materia di imposta federale
diretta, i quali stabiliscono che i soci, i comproprietari e i proprietari in
comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro
rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza;
-
che tali
disposizioni consentono alle autorità di tassazione di chiedere a soci, comproprietari
e proprietari in comune informazioni in merito ai loro rapporti giuridici con
il contribuente (Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2b, art. 128 LIFD, n. 7, p. 290);
-
che nel
caso in esame, tuttavia, il modulo in discussione è stato inviato alla sola
comproprietaria ricorrente, con l'indicazione quali destinatarie di entrambe le
comproprietarie, e non ad ognuna delle proprietarie quale comproprietaria
dell'immobile insiema all'altra;
-
che, in
simili circostanze, è comprensibile che la ricorrente, tenuta alla compilazione
ed all'inoltro anche della propria dichiarazione personale, possa essere stata
indotta in errore circa la natura dell'obbligo di collaborazione, essendo
d'altronde i rapporti di comproprietà già noti al fisco ticinese;
-
che del
resto una diffida indirizzata a due destinatari ma notificata ad uno solo di essi
pone non pochi problemi anche dal profilo dell'efficacia giuridica
dell'intimazione, dal momento che non risulta esservi alcun rapporto di
rappresentanza fra le comproprietarie;
-
che
pertanto la diffida intimata alla sola ricorrente deve essere annullata.
visto per le spese l'art. 231 LT
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 7 luglio 2003 e la diffida del 15
maggio 2003 sono annullate.