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Numero d'incarto:
80.2003.130
Data decisione, Autorità:
04.11.2003, CDT
Incarto n.
80.2003.130
Lugano
4 novembre 2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente,
Stefano
Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2003
in materia di: IC 99/00
presentato da:
__________ _RICO0
rappr. da: RAPP0
ritenuto
in fatto ed in diritto
- 1.1.
Il 26
febbraio 2001 l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi
__________ e __________ __________, domiciliati a __________, la tassazione
IC/IFD 1999-2000, in cui esponeva loro per l'imposta cantonale sotto la voce
"titoli-crediti-numerario" una sostanza di fr. 897'584.- e sotto la
voce "quote di partecipazione" una sostanza di fr. 197'725.-.
1.2
Il 13
marzo 2001 i contribuenti, assistiti da __________ __________ di __________,
presentavano reclamo, contestando l'aggiunta rispetto a quanto dichiarato di
fr. 300'000.- di numerario alla voce "titoli-crediti-numerario", come
pure la determinazione delle quote di partecipazione e la valutazione degli immobili
in Germania, ritenuta eccessiva.
Il 4
giugno 2003 l'Ufficio di tassazione sentiva il patrocinatore dei contribuenti.
Dopo esame delle contestazioni, veniva convenuto quanto segue:
"-
il valore della sostanza immobiliare in Germania viene definito in fr.
1'500'000.-;
debiti, in interessi e capitale, dedotti proporzionalmente tenuto conto della
sostanza totale e della sostanza imponibile nel Cantone.
Altre
poste incontestate."
Il
reclamo veniva pertanto deciso il 28 luglio 2003 conformemente all'accordo raggiunto.
-
Con
il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, ora assistiti dal
fiduciario signor __________ contestano l'aggiunta di un importo di fr.
600'000.- sotto la voce "titoli-credito-numerario", spiegando in una
successiva memoria del 3 ottobre 2003 l'infondatezza di tale aggiunta, poiché
l'investimento non avrebbe superato fr. 46'000.-. Danno invece atto della
correttezza del calcolo delle quote di partecipazione.
-
Come
si è visto, nel presente caso tra le parti è stato raggiunto in data 4 giugno
2003 un accordo, nel quale sono state definite tutte le contestazioni sollevate
nel reclamo, tra cui quella dell'aggiunta di un importo di fr. 300'000.- a
titolo di numerario rispetto a quanto dichiarato dai contribuenti.
Si pone
pertanto il problema della rilevanza dell'accordo transattivo sottoscritto dal
contribuente. A tale proposito, esiste una copiosa giurisprudenza di questa
Camera, che, fondandosi sulla natura della transazione che interviene fra fisco
e contribuente, ha escluso che il contribuente possa recedere dall'accordo,
quando lo stesso sia validamente costituito (cfr. p. es. CDT n. ..__________ del 17 marzo 2000 in re
R.; inoltre CDT n. 296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba.; CDT
n. 259 del 4 settembre 1989 in re Ka.). La soluzione raggiunta in suddette decisioni
appare consolidata, alla luce dei più recenti sviluppi dottrinali in materia di
transazione, sui quali ci si soffermerà nelle considerazioni che seguono.
3.1.
Benché la
legge tributaria ticinese e il decreto sull'imposta federale diretta non prevedano
l'istituto processuale dell'accordo transattivo (Verständigung),
dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'ammetterlo a determinate
condizioni (cfr. Blumenstein, in ASA 17, p. 1 ss.; Reimann/Zuppinger/Schärrer,
Kommentar zum ZH StG, vol. III, p. 336 s.; Masshardt,
Wehrsteuerkommentar, 1985, p. 21 s.; Känzig/Behnisch, Die direkte
Bundessteuer, 2. ediz., Basilea 1992, III parte, p. 108).
L'accordo
può tuttavia portare unicamente su circostanze di fatto difficili da accertare,
che richiederebbero indagini complesse e dispendiose (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 5; Reimann/Zuppin-
ger/Schärrer, op. cit., p. 337). In particolare l'accordo è ammesso nei numerosi
casi in cui, data la natura stessa della circostanza di fatto da accertare, non
è possibile un accertamento esatto.
3.2.
Secondo
la dottrina risalente, esso dipende sempre dall'iniziativa dell'autorità
fiscale e come tale è da considerare un provvedimento dell'autorità (behördliche
Massnahme (cfr. Blumenstein, op. cit., p. 7). Proprio per questo
aspetto, l'accordo differisce dalla convenzione (Abmachung) dalla cui
natura contrattuale discendono per entrambi gli stipulanti conseguenze
vincolanti sia sul piano dei fatti che su quello del diritto (cfr. Blumenstein,
op. cit., p. 7). Blumenstein definisce in modo scultoreo l'accordo quale atto
preparatorio della notifica della tassazione (Vorbereitung der zutreffenden
Veranlagung [cfr. Blumenstein, op. cit., p. 8]).
Sebbene,
per la sua natura di mero atto - di natura procedurale - preparatorio della
successiva decisione dell'autorità, l'accordo non sia vincolante, il suo
contenuto non può essere rimesso in discussione a piacimento delle parti: se
così fosse lo si priverebbe di ogni rilevanza giuridica. Per evitare simili
conseguenze, l'accordo va valutato secondo il principio della buona fede (Treu
und Glauben) (Blumenstein, op. cit., p. 9).
3.3.
Questa
opinione è stata messa in discussione dalla dottrina più recente, che contesta
la mera natura 'procedurale' che si attribuisce in tal modo all'intesa.
Partendo
dall'elemento dell'unilateralità, che caratterizza le decisioni, si osserva che
nel caso dell'accordo si ha invece bilateralità, sicché non può trattarsi di
una decisione. L'accordo è invece più di una comunicazione, poiché contiene una
manifestazione di volontà riferita ad un caso concreto: Der Abschluss der
Einigung trägt offensichtlich vertragliche Züge. Behörde und
Steuerpflichtiger erklären aus freiem Entschluss, sich an diese oder jene
Regelung halten zu wollen oder von einem bestimmten Sachverhalt ausgehen zu
wollen. Diese Erklärungen, bei denen es sich um Willenserklärungen handelt,
bilden durch ihre Uebereinstimmung bzw. durch ihre sich je entsprechende
Gegenseitigkeit einen Rechtsakt, der nunmehr für beide Seiten grundsätzlich
verbindlich ist (Rickli, Die Einigung zwischen Behörden und Privaten
im Steuerrecht, Basilea 1987, p. 103; cfr. Duss, Zwischen Norm und
Sachverhalt, in ASA 59, p. 69).
Si tratta
di un vero e proprio contratto di diritto pubblico fra fisco e contribuente,
che la dottrina (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 108 s.) assimila alla
figura civilistica della transazione extragiudiziale, con cui due parti
eliminano una controversia od una incertezza circa una relazione giuridica. Gli
stessi autori propongono di chiamare l'intesa fra autorità fiscale e
contribuente accordo quando avviene prima o nel quadro della procedura di
tassazione, ed invece transazione se segue la decisione e si produce nel corso
del procedimento di reclamo.
3.4.
Come si
vede, alla luce della più recente dottrina in materia, l'efficacia di un'intesa
fra autorità fiscale e contribuente poggia su di un vincolo contrattuale. In
tale contesto, il principio della buona fede assume rilevanza unicamente in
ambito interpretativo, qualora i termini dell'accordo non fossero
sufficientemente univoci e necessitassero di essere chiariti. Non può più
esservi alcun dubbio, allora, sul fatto che il contribuente, che si è impegnato,
sottoscrivendo una transazione con l'autorità fiscale, non potrà poi
semplicemente recedere unilateralmente da tale accordo.
Resta
fermo, peraltro, il principio, già enunciato nella giurisprudenza risalente, secondo
cui può ritenersi non vincolata dall'accordo la parte che provi di essere incorsa
in un errore essenziale sul suo contenuto o di averlo firmato senza poter
tenere conto di circostanze emerse solo in seguito (cfr., p. es., CDT n.
296-297 del 18 settembre 1989 in re Ba., p. 3). Tale conclusione appare
considerevolmente rafforzata alla luce dell'asserita natura contrattuale della
transazione in discorso (si vedano inoltre sull'inte5ra questione dell'accordo
transattivo, CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re T. e G. T.; CDT n.
79-81 del 3 maggio 1993 in re R. K.).
- 4.1.
Esaminando
il testo della transazione sottoscritta il 4 giugno 2003, integralmente
riportato sub 1.3., si deve trarre la conclusione che tra le parti è stato
concluso un vero e proprio accordo di portata obbligatoria incondizionatamente
valido.
Al
momento della stipula dell'accordo, alle parti, segnatamente al patrocinatore
dei contribuenti era chiaramente nota la questione dell'aggiunta di fr.
300'000.- in relazione a lavori eseguiti dai suoi clienti (e non di fr.
600'000.-, come erroneamente ritenuto dal nuovo patrocinatore dei ricorrenti
nella memoria del 3 ottobre 2003)
Mettere
ora in discussione i termini chiari e inequivocabili del suddetto accordo, accettato
dai ricorrenti senza condizioni al momento della firma del 4 giugno 2003, appare
difficilmente compatibile con la buona fede processuale. Questa Camera, quindi,
non può che confermarne la natura vincolante e rigettare il presente ricorso.
4.2.
Esulano
comunque - sia rilevato a titolo meramente abbondanziale - eventuali contestazioni
relative all'esecuzione del mandato da parte del precedente patrocinatore dei
contribuenti, trattandosi di questione di natura civilistica di competenza
semmai di altri ordini giudiziari.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
-
Il ricorso
è respinto.
-
Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 250.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 330.–
sono a
carico dei ricorrenti.
-
Intimazione
alle parti.
-
Il
presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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